CNIPA 27 ottobre 2004. Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM



Documenti analoghi
Dr. Filippo Crivelli Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA

DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

LA RESPONSABILITA IN MEDICINA a cura di Marco Perelli Ercolini

Corso di Aggiornamento per R.S.P.P. e CSP/CSE. Avv. Ramona Lucchetti

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art c.c.)

TIZIANO ZANIN E.O. OSPEDALI GALLIERA GENOVA TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

LA RESPONSABILITA INFERMIERISTICA OGGI: REGOLE SEMPLICI IN UNA REALTA COMPLESSA

I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra

il professionista è chiamato a rispondere con i propri beni personali Richiamare l attenzione dei colleghi sui contenuti base delle polizze perchè

La responsabilità civile

ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA

Medico (assi)cura te stesso. Milano

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Roma Spine 2012 VII Congresso annuale Roma, Hotel Crowne Plaza, 6-7 dicembre 2012

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE

Simposio ASMOOI: La responsabilità medica del lavoro in equipe LA RESPONSABILITA CIVILE PER IL LAVORO SVOLTO DALL EQUIPE.

Le responsabilità professionali

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

Rapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO. RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

La responsabilità del professionista sanitario dopo la Legge Balduzzi. Avv. Cosimo Maggiore Avv. Luigi Del Vento

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno Ing. Luciano Brusaferro

La CISL FP al servizio degli iscritti

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

L assicurazione professionale, gioie e dolori

Recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema della responsabilità professionale

AUSILI E SUSSIDI IN FISIOTERAPIA PEDIATRICA ASPETTI GIURIDICI

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15

INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 13/09/15

Presso la sede dell Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania via V.Giuffrida n Catania

DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ

INDICE SOMMARIO. Parte generale... pag. 1. Capitolo I La responsabilità (F. Martini)...» 3

QUALE ASSICURAZIONE PER IL MEDICO?

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

I Responsabilità civile e penale del professionista sanitario. a cura di. Riccardo Bucci. Dottore in Diritto

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEDICATO ALL ATTIVITA ISPETTIVA

MEDIAZIONE TRA PARI PRESENTA LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITA MEDICA.

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Linee guida per il Volontariato Civico del Comune di Monza

Il Consiglio, premesso - che l Avvocatura italiana è chiamata ad una maggiore e quanto mai sensibile cura della propria competenza, professionalità e

CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Marzo 2013, n 5297 (Pres. C.

CONVEGNO Genova 19 ottobre 2013

LA RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA PER ADEMPIMENTI INFEDELI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

dott. Daniel Segre I PRINCIPI GIURIDICI DELL AUTODIFESA

fra questi in particolare sono da ricordare

U.O. di Medicina Legale. Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS

LA RESPONSABILITA DEL COMMERCIALISTA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Ost. Matteo Parro. Servizi Violenza Sessuale - SVS

La legge determinaleprofessioni intellettuali per le quali è obbligatorio l iscrizione in albi L iscrizione nell albo è disposta nell interesse

Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

REV. 2 DEL 25/05/2015 Assistenza Infermieristica, Fisioterapica e Socio-sanitaria. Vita Serena S.R.L. CODICE ETICO

Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI

PARTE SPECIALE Sezione VII. Sicurezza e salute sul lavoro

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

IL PROBLEMA ASSICURATIVO

RESPONSABILITA ED ASPETTI LEGALI DELL ATTIVITA DEL PROGETTISTA, DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATORE ENERGETICO

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... INTRODUZIONE

REV. 2016/00 Pag. 1 di 5

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità Novità normative introdotte.

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

SAFETY CAFFÈ - DIRIGENTI E PREPOSTI. La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro

Le Organizzazioni internazionali come enti a soggettività parziale. Corso di Diritto internazionale (A.A. 2008/2009) Andrea Caligiuri

La responsabilità civile del Progettista e del Direttore Lavori in caso di mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali

Ad Personam Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma Via Cavestro, PARMA (PR)

Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE

La figura del PREPOSTO nella scuola

Medico e struttura: un rapporto di virtuosa integrazione AVV. LAVINIA VERCESI

CODICE DEONTOLOGICO PRINCIPI GENERALI

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DEL SEGRETARIATO SOCIALE (art. 24, comma 2, ex L.R.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

LA REALTA PIEMONTESE

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

L integrazione dell Operatore Socio Sanitario nel processo assistenziale Ruolo dell O.S.S nell ambito del piano assistenziale

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Certificazione in ambito sanitario: Qualità Sicurezza Esperienza

ALLEGATO ALLA D.G. N. 120 DEL 14/10/2011. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna)

Responsabilità dei soggetti coinvolti - impianti di distribuzione gas medicinali

CIMO ASSICURAZIONI E RISCHIO CLINICO. ATI: Willis Italia Spa Arena Broker Srl. Incontro con le OO.SS. Venezia 24 febbraio 2015

TITOLO VI ALTRI USI TITOLO VI

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE IN SANITA. Dott.Laura Giurgola S.C. Igiene e Prevenzione- Settore Medicina Legale ASL4 Chiavarese

IL COORDINATORE INFERMIERISTICO

Transcript:

Corso sul teleconsulto IPOCM CNIPA 27 ottobre 2004 Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM A cura di Gianfranco Costanzo Coordinatore del dell Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo

Definizione Per teleconsulto medico IPOCM si intende qualunque prestazione intellettuale erogata in modo organizzato e per via telematica da uno specialista ad un medico richiedente che, in linea di principio, si trova in un altro Paese del mondo.

La prestazione medica La prestazione medica, nell ambito del libero esercizio della professione, è l espressione di un accordo contrattuale tra medico e paziente oppure tra medico e una persona che agisce in nome o per conto del paziente (art. 2229 e seguenti c.c.). Per gli obblighi che derivano da questo contratto il medico si impegna a prestare la sua opera con diligenza, prudenza e perizia

Diligenza L obbligazione del medico si considera adempiuta quando egli abbia posto in essere un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato finale. Si parla di obbligazione di mezzi e non di risultato; quello che importa è che il medico ponga in atto con diligenza i mezzi necessari per raggiungere il fine desiderato.

Prudenza Essa nasce dalla cultura e dalla specifica preparazione del medico, dalla sua saggezza e dall esperienza. Medico prudente è colui che fa tutto ciò che la dottrina insegna e nulla di ciò che la scienza medica sconsiglia.

Perizia Non è soltanto il sapere ma soprattutto il saper fare. Perito è dunque quel medico che agisce non soltanto in base all esperienza degli altri ma anche in base alla propria, che è stata acquistata attraverso l esercizio pratico.

Responsabilità del prestatore d opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (art. 2236 c.c.).

Esecuzione dell opera A norma dell art. 2232 c.c., il prestatore d opera deve eseguire personalmente l incarico assunto. Può, tuttavia, valersi, secondo la propria direzione e responsabilità, dei sostituti e ausiliari (1228 c.c.). In tali casi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro.

Condotta professionale colposa (1) A norma dell art. 43 c.p. è colposo, o contro l intenzione, quell evento che, anche se preveduto, non è voluto dall agente e che si verifica a causa di negligenza, di imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Colpa grave (1) Ispirandosi al contenuto dell art 2236 del c.c., la giurisprudenza ha sostenuto ripetutamente che l errore professionale è colpevole quanto l evento dannoso è stato provocato con deliberato proposito (dolo), oppure è stato causato da una condotta professionale incompatibile con l esercizio della professione stessa.

Colpa grave (2) Quindi, l errore imperdonabile, inescusabile e cioè quell errore che consiste nella mancanza delle cognizioni generali della scienza medica, nel difetto delle necessarie abilità tecniche e nella grossolana trasgressione delle norme che presiedono a tale arte. Solo tale tipo di colpa può avere rilevanza penale.

Condotta professionale colposa (2) Nei casi in cui, invece, la prestazione del professionista non implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, allora la responsabilità professionale è riconosciuta in sede civile anche in presenza di colpa lieve.

Danno Tutto quanto detto presuppone che si siano verificati dei danni a seguito dell attività svolta dal professionista, e che si tratti di danni allo stesso imputabili (art. 2236 c.c.). Per danno si intende ogni modificazione peggiorativa, di rilevanza giuridica, dello stato anteriore della persona.

Contesto di progetto (1) Nell applicazione classica del progetto IPOCM, il prestatore di opera è identificato nel medico richiedente la prestazione di teleconsulto, che risiede in uno Stato estero e che ha in cura i propri pazienti. Il medico che opera sul territorio italiano in risposta a tale richiesta collabora scientificamente con il prestatore di opera, che mantiene tutte le sue prerogative e responsabilità nei confronti dei propri pazienti.

Contesto di progetto (2) A causa della localizzazione estera del prestatore di opera, per lo specialista italiano non si configura neppure la fattispecie di sostituto e ausiliario nella prestazione, pur prevista dalla giurisprudenza italiana all art. 1228 c.c., secondo cui il prestatore che nell adempimento dell obbligazione si avvale dell opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro

Responsabilità dello specialista (1) Ne deriva che in tale relazione di tipo scientifico tra il medico richiedente un teleconsulto e lo specialista in Italia che ad esso risponde, non sussiste alcun rapporto di responsabilità, se non l inevitabile responsabilità etica e deontologica propria della professione medica.

Responsabilità dello specialista (2) Grazie alle specifiche funzionali del teleconsulto IPOCM, non derivano per il rispondente obblighi connessi alla tutela della privacy. Infatti, il progetto prevede l anonimato sulla scheda da compilare ed anche sulla diagnostica per immagini allegata, e qualora ciò incidentalmente non accadesse, il Segretariato di Assistenza Tecnica ne darebbe segnalazione al richiedente prima che i dati sensibili giungano al rispondente.

Conclusioni Appare evidente che il progetto IPOCM realizza uno scenario per il teleconsulto atipico, non inquadrabile in fattispecie di rilevanza per la giurisdizione nazionale. Esso concretizza, in definitiva, una collaborazione scientifica volontaria tra pari, regolato da obbligazioni etiche e deontologiche che già qualificano ed appartengono alla professione medica.