Corso sul teleconsulto IPOCM CNIPA 27 ottobre 2004 Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM A cura di Gianfranco Costanzo Coordinatore del dell Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo
Definizione Per teleconsulto medico IPOCM si intende qualunque prestazione intellettuale erogata in modo organizzato e per via telematica da uno specialista ad un medico richiedente che, in linea di principio, si trova in un altro Paese del mondo.
La prestazione medica La prestazione medica, nell ambito del libero esercizio della professione, è l espressione di un accordo contrattuale tra medico e paziente oppure tra medico e una persona che agisce in nome o per conto del paziente (art. 2229 e seguenti c.c.). Per gli obblighi che derivano da questo contratto il medico si impegna a prestare la sua opera con diligenza, prudenza e perizia
Diligenza L obbligazione del medico si considera adempiuta quando egli abbia posto in essere un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato finale. Si parla di obbligazione di mezzi e non di risultato; quello che importa è che il medico ponga in atto con diligenza i mezzi necessari per raggiungere il fine desiderato.
Prudenza Essa nasce dalla cultura e dalla specifica preparazione del medico, dalla sua saggezza e dall esperienza. Medico prudente è colui che fa tutto ciò che la dottrina insegna e nulla di ciò che la scienza medica sconsiglia.
Perizia Non è soltanto il sapere ma soprattutto il saper fare. Perito è dunque quel medico che agisce non soltanto in base all esperienza degli altri ma anche in base alla propria, che è stata acquistata attraverso l esercizio pratico.
Responsabilità del prestatore d opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (art. 2236 c.c.).
Esecuzione dell opera A norma dell art. 2232 c.c., il prestatore d opera deve eseguire personalmente l incarico assunto. Può, tuttavia, valersi, secondo la propria direzione e responsabilità, dei sostituti e ausiliari (1228 c.c.). In tali casi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro.
Condotta professionale colposa (1) A norma dell art. 43 c.p. è colposo, o contro l intenzione, quell evento che, anche se preveduto, non è voluto dall agente e che si verifica a causa di negligenza, di imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Colpa grave (1) Ispirandosi al contenuto dell art 2236 del c.c., la giurisprudenza ha sostenuto ripetutamente che l errore professionale è colpevole quanto l evento dannoso è stato provocato con deliberato proposito (dolo), oppure è stato causato da una condotta professionale incompatibile con l esercizio della professione stessa.
Colpa grave (2) Quindi, l errore imperdonabile, inescusabile e cioè quell errore che consiste nella mancanza delle cognizioni generali della scienza medica, nel difetto delle necessarie abilità tecniche e nella grossolana trasgressione delle norme che presiedono a tale arte. Solo tale tipo di colpa può avere rilevanza penale.
Condotta professionale colposa (2) Nei casi in cui, invece, la prestazione del professionista non implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, allora la responsabilità professionale è riconosciuta in sede civile anche in presenza di colpa lieve.
Danno Tutto quanto detto presuppone che si siano verificati dei danni a seguito dell attività svolta dal professionista, e che si tratti di danni allo stesso imputabili (art. 2236 c.c.). Per danno si intende ogni modificazione peggiorativa, di rilevanza giuridica, dello stato anteriore della persona.
Contesto di progetto (1) Nell applicazione classica del progetto IPOCM, il prestatore di opera è identificato nel medico richiedente la prestazione di teleconsulto, che risiede in uno Stato estero e che ha in cura i propri pazienti. Il medico che opera sul territorio italiano in risposta a tale richiesta collabora scientificamente con il prestatore di opera, che mantiene tutte le sue prerogative e responsabilità nei confronti dei propri pazienti.
Contesto di progetto (2) A causa della localizzazione estera del prestatore di opera, per lo specialista italiano non si configura neppure la fattispecie di sostituto e ausiliario nella prestazione, pur prevista dalla giurisprudenza italiana all art. 1228 c.c., secondo cui il prestatore che nell adempimento dell obbligazione si avvale dell opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro
Responsabilità dello specialista (1) Ne deriva che in tale relazione di tipo scientifico tra il medico richiedente un teleconsulto e lo specialista in Italia che ad esso risponde, non sussiste alcun rapporto di responsabilità, se non l inevitabile responsabilità etica e deontologica propria della professione medica.
Responsabilità dello specialista (2) Grazie alle specifiche funzionali del teleconsulto IPOCM, non derivano per il rispondente obblighi connessi alla tutela della privacy. Infatti, il progetto prevede l anonimato sulla scheda da compilare ed anche sulla diagnostica per immagini allegata, e qualora ciò incidentalmente non accadesse, il Segretariato di Assistenza Tecnica ne darebbe segnalazione al richiedente prima che i dati sensibili giungano al rispondente.
Conclusioni Appare evidente che il progetto IPOCM realizza uno scenario per il teleconsulto atipico, non inquadrabile in fattispecie di rilevanza per la giurisdizione nazionale. Esso concretizza, in definitiva, una collaborazione scientifica volontaria tra pari, regolato da obbligazioni etiche e deontologiche che già qualificano ed appartengono alla professione medica.