WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO



Documenti analoghi
Comune di San Martino Buon Albergo

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nome modulo: ANALISI ED ILLUSTRAZIONE DEI RUOLI PREVISTI NELL ORGANIZZAZIONE

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Operatori Socio Sanitari risorsa e opportunità per il miglioramento della qualità e dell assistenza. Attribuzione o delega?

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

La Definizione di Datore di Lavoro e i suoi compiti non delegabili

Metodologie per l identificazione e la qualificazione del rischio nell attività del Collegio Sindacale

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

Seminario su D.Lgs.81/08

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Relazione illustrativa

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale.

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ

Compiti in materia di sicurezza (SAFETY)

Condizioni derivati DEGIRO

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS AV2/07/11 ARTEMIDE.

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 31/03/2001

Appendice III. Competenza e definizione della competenza

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N /98 IN MATERIA DI MERCATI

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Da gruppo informale ad associazione

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica nell organizzazione dell attività di Alac SpA.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

SAFETY CAFFÈ - DIRIGENTI E PREPOSTI. La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1 La politica aziendale

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

COMUNE DI ZERO BRANCO Provincia di Treviso

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

IL SISTEMA INFORMATIVO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA

REALIZZARE UN BUSINESS PLAN

03. Il Modello Gestionale per Processi

RISOLUZIONE N. 337/E

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

STRATEGIA DI BEST EXECUTION

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

Come cambia l antiriciclaggio

MANUALE DELLA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA

Scheda di valutazione del personale

Obiettivi generali del revisore

Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Codice di Corporate Governance

l acquisizione e l utilizzo di risorse scarse contabilità dei costi contabilità industriale contabilità analitica economico-quantitative

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS. Mishkin, Eakins, Istituzioni e mercati finanziari, 3/ed.

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

GESTIONE SOGGETTI INCARICATI MANUALE UTENTE VERSIONE 1.0

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità

1. Motivazioni della richiesta

AUDIT. 2. Processo di valutazione

Capitolo 4 - Teoria della manutenzione: la gestione del personale

Transcript:

WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO Prendendo spunto dalle definizioni di cui alla direttiva 94/46/CE, con parere 1/2010 (WP 169) il Gruppo di Lavoro art. 29 si è soffermato sui concetti di Responsabile e di Incaricato del trattamento. RESPONSABILE: ulteriormente a quanto descritto nella definizione, la direttiva attribuisce al Responsabile il compito di garantire il rispetto dei principi fondamentali relativi alla qualità dei dati, in primis quello secondo cui li stessi debbano essere trattati lealmente e lecitamente (e per cui lo stesso Responsabile deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate). E' sullo stesso soggetto che gravano gli obblighi connessi ai diritti dell'interessato e su cui, di conseguenza, gravano altresì gli obblighi risarcitori per eventuali danni da trattamento illecito. Rispondendo dell'osservanza delle norme sulla protezione dei dati, merita poi di essere rammentato come, nel caso in cui sia stabilito in più Stati membri, il Responsabile debba adottare le misure necessarie l'osservanza delle norme stesse da parte di ciascuno degli stabilimenti. Analizzando più nello specifico la definizione normativa comunitaria, ci si soffermerà, ora, sugli elementi che compongono la nozione: - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il sevizio o qualsiasi altro organismo: è evidente l'ampiezza della categoria. Salvo non vi siano elementi chiari che indichino il contrario, nel caso di enti o persone giuridiche, sarebbe preferibile ritenere la struttura stessa nel suo complesso Responsabile, piuttosto che una specifica persona fisica al suo interno; anche qualora sia stato designato un individuo, costui agirà come

rappresentante della struttura medesima (cioè per conto della stessa), o suo referente per gli interessati. - da solo o insieme ad altri: per uno stesso trattamento possono esservi più Responsabili. Sebbene il tenore della disposizione parrebbe lasciar intendere una responsabilità solidale, un approccio più funzionale e sostanziale impone di valutare la partecipazione delle parti alla specifica "determinazione congiunta", in modo da poter ripartire tale responsabilità nella giusta proporzione. In altri termini, è necessario esaminare i vari gradi interazione e di legame tra le parti coinvolte nel trattamento; solo mediante tale modus operandi, è possibile stabilire (specie nei casi in cui i trattamenti della catena operativa parrebbero scollegati tra loro) se due, o più, Responsabili agiscano congiuntamente (ad esempio perché le operazioni di trattamento compiute perseguono una finalità comune, o si avvalgono di strumenti decisi congiuntamente) e siano quindi co-responsabili, rispetto alle fattispecie in cui lo scambio di dati fra due parti esuli da una condivisione di finalità e strumenti e, di conseguenza, imponga di ritenere i due soggetti autonomi e distinti Responsabili. Nel primo caso, poi, tale valutazione sostanziale consente altresì di ripartire correttamente la responsabilità tra le parti in gioco, dal momento che potrebbero doversi occupare di fasi e gradi diversi del trattamento, di guisa tale che uno effettua alcune operazioni, lasciando all'altro le restanti. E' evidente, quindi, che anche la responsabilità connessa alla garanzia verso i diritti dell'interessato, andrebbe analogamente suddivisa a seconda delle rispettive competenze. - determina: concerne il potere di decidere, a prescindere da una specifica competenza o facoltà di controllare i dati conferita per legge; la competenza a decidere si rivela in

funzione degli elementi fattuali o del caso concreto, senza che alcuna differente designazione contrattuale possa impedirne un pieno riconoscimento. Ciò che conta, innanzi tutto, è aver deciso di trattare i dati per fini propri. La responsabilità può derivare dalla legge (anche qualora la norma stessa, senza alcuna designazione espressa, si limiti ad attribuire al soggetto il compito di raccogliere, fornire, conservare o, più generalmente, trattare certi dati), per prassi o disposizioni giuridiche connesse (di tipo civilistico/commerciale/penale/ecc..) spesso collegate al ruolo in un'organizzazione (v. datore di lavoro), ovvero ancora per un'influenza effettiva che emerge nella valutazione della specifica relazione contrattuale fra le parti (dovendosi in tal caso tener conto di tutti gli elementi del caso, anche quelli extracontrattuali). - finalità e strumenti del trattamento: cioè il risultato sperato, che ci si prefigge o che indirizza le azioni, ed il modo con cui si intende ottenere il risultato atteso. Anche in tal caso dovrà essere misurato il livello di influenza effettiva, cioè quanto specificamente occorra determinare tali finalità e strumenti per poter assurgere a Responsabili e, di conseguenza, quale possa essere il margine di autonomia concesso all'incaricato, figura di cui tratteremo in seguito. Per esempio, bisognerà domandarsi se l'incaricato possa dare esecuzione alle istruzioni del Responsabile senza dover necessariamente entrare nel merito delle modalità di utilizzo degli strumenti, o se il soggetto esterno, in assenza di richiesta del Responsabile, avrebbe comunque trattato i dati. V'è però da evidenziare come, rispondere a simili domande (come la prima poc'anzi enucleata), non sempre consenta agevolmente di attribuire il ruolo di Responsabile. In altri termini, laddove la determinazione delle finalità farebbe scattare automaticamente la qualifica in esame, quella degli strumenti implicherebbe un'analisi

ulteriore: e cioè, se per strumenti intendiamo la mera scelta dei mezzi tecnico/organizzativi (che ben può essere delegata all'incaricato, a fronte di finalità ben definite) di cui il Responsabile è pienamente informato, non dovrebbe potersi attribuire il ruolo di Responsabile. Viceversa, se la determinazione dovesse riguardare anche elementi fondamentali connessi allo strumento utilizzato (quali l'individuazione dei dati da trattare, la selezione di quelli da eliminare e la decisione in merito ai tempi di conservazione, i soggetti che possono accedervi, e via dicendo), allora non potrà che riconoscersi tale ruolo. INCARICATO: figura che scaturisce da una libera scelta operativa del Responsabile, che decide di trattare i dati, in tutto o in parte, avvalendosi di una organizzazione esterna cui delegare le relative attività del trattamento. Costui, pertanto, è un soggetto distinto dal Responsabile ed elabora dati per conto di quest'ultimo, con attività limitata a specifici compiti, oppure più generale ed ampia. Pertanto, il ruolo di Incaricato non deriva dalla natura del soggetto che tratta i dati, ma - nello specifico contesto - dalle attività dallo stesso compiute; ciò significa che il soggetto può assumere il ruolo di Responsabile per taluni trattamenti e di Incaricato per altri. Come anzi delineato, l'incaricato dovrà limitarsi ad attuare le istruzioni del Responsabile per quanto concerne le finalità e gli aspetti fondamentali degli strumenti; se oltrepassa tali confini (per esempio elaborando i dati senza una specifica istruzione in tal senso del Responsabile), non potrà che divenire co-responsabile. La delega, quindi, ben potrà essere ampia e comportare un certo grado di discrezionalità, limitandosi però a consentire all'incaricato la scelta dei mezzi tecnico/organizzativi più adatti al perseguimento degli obiettivi del trattamento; a tal fine, la direttiva comunitaria richiede la stesura di un contratto,

o altro atto giuridico vincolante, che disciplini le relazioni fra le due figure (come sopra descritte), con una descrizione dettagliata del mandato attribuito. Infine, il diritto applicabile sarà quello dello Stato membro nel quale è stabilito l'incaricato del trattamento.