INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: DETRAZIONE 55% ANCHE PER IL 2011 MA IN 10 RATE



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: INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: DETRAZIONE 55% ANCHE PER IL 2011 MA IN 10 RATE Riferimenti: Art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 Art. 1, comma 48, Finanziaria 2011 La detrazione d imposta pari al 55% spettante per le spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, introdotta dalla Finanziaria 2007 (commi da 344 a 349) e prorogata per il 2008, 2009 e 2010 dalla Finanziaria 2008, potrà essere utilizzata anche nel 2011. L art. 1, comma 48, Legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) ha infatti previsto l ulteriore proroga di tale detrazione anche alle spese sostenute entro il 31.12.2011. Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in regime d impresa, in generale, ciò significa che la detrazione del 55% potrà essere fruita: - - dalle persone fisiche private e dai lavoratori autonomi, anche per le spese pagate nel 2011 (principio di cassa); - - dalle imprese / società anche per le spese di competenza del 2011, inerenti con l esercizio dell attività; relative alla realizzazione degli interventi agevolati di risparmio e riqualificazione energetica. LA NOVITÀ INTRODOTTA DALLA FINANZIARIA 2011 Il citato comma 48 ha altresì previsto una nuova modifica del numero di rate annuali nelle quali va ripartito il beneficio. Nel 2011, infatti, la detrazione spettante dovrà essere suddivisa in 10 rate annuali anziché 5. Quindi, il numero di rate nel quale è possibile suddividere la detrazione del 55% varia in base all anno di sostenimento / competenza delle spese in esame come di seguito riepilogato: ANNO SPESA NUMERO RATE ANNUALI DETRAZIONE 2007 3 2008 da 3 a 10 2009 e 2010 5 2011 10 Si rammenta che nel 2008, in occasione della prima modifica del numero di rate nel quale suddividere la detrazione del 55%, l Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2008, n. 12/ E aveva chiarito che il nuovo numero di rate previsto dalla Finanziaria 2008 non era applicabile alle spese sostenute prima dell entrata in vigore della nuova norma (2007). In base a tale orientamento si ritiene che la nuova suddivisione in 10 rate annuali debba essere applicata soltanto alle spese 2011 e non a quelle degli anni precedenti. LE CONFERME DELLA FINANZIARIA 2011 Il comma 48, Finanziaria 2011 in esame, nel disporre la proroga dell agevolazione al 31.12.2011: richiama l art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007; prevede l applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all art. 1, comma 24,

Legge n. 244/2007 (e successive modificazioni) e all art. 29, comma 6, DL n. 185/2008. È quindi confermata: la tipologia di interventi per i quali spetta la detrazione, nonché la soglia massima di spesa sulla quale calcolare la stessa; la semplificazione degli adempimenti in caso di installazione di pannelli solari, sostituzione degli infissi e sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale; la necessità di presentare l apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate per gli interventi che proseguono per più periodi d imposta; come di seguito riepilogato. INTERVENTI AGEVOLATI E RELATIVI LIMITI MASSIMI DI SPESA / DETRAZIONE L ammontare massimo di spesa agevolabile è differenziato a seconda della tipologia di intervento effettuato, come segue: ART. 1, FINANZIARIA 2007 COMMA 344 COMMA 345 COMMA 346 COMMA 347 INTERVENTI AGEVOLABILI SPESA Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Si rammenta che in tali interventi non è compresa l installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici). Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, nel rispetto dai valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle. MASSIMA 181.818,18 ( 100.000 di 109.090,91 ( 60.000 di 109.090,91 ( 60.000 di 54.545,45 ( 30.000 di In merito all individuazione degli interventi agevolati si rammenta che: se un intervento è riconducibile a diverse fattispecie agevolabili, quale ad esempio la coibentazione delle pareti esterne (potenzialmente rientrante sia nel comma 344 che nel comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda informativa da inviare all ENEA il comma di riferimento della Finanziaria 2007; se sono effettuati più interventi agevolabili tra loro cumulabili, la detrazione massima è pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Così, ad esempio, per l installazione di pannelli solari e la sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale la detrazione massima è pari a 90.000 (60.000 + 30.000); se vengono eseguiti più interventi autonomamente agevolabili (ad esempio, sostituzione degli impianti di climatizzazione e degli infissi), a seguito dei quali si consegue anche la riqualificazione energetica dell edificio nel suo complesso, è possibile scegliere di mantenere i singoli interventi separati sommando la detrazione massima spettante per ciascun intervento (nel caso esemplificato 30.000 + 60.000) oppure ricondurre detti interventi alla riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344 con la detrazione massima di 100.000. Le 2 soluzioni sono alternative e non cumulabili. Soltanto nel caso in cui uno degli interventi non incide sul livello di climatizzazione invernale (ad esempio, l installazione di pannelli solari), la specifica detrazione può essere fruita in aggiunta a quella per la riqualificazione energetica complessiva dell edificio. In tal caso, quindi, spetta la

detrazione nel limite di 60.000 per i pannelli solari e quella di 100.000 per la riqualificazione energetica complessiva; per beneficiare della detrazione spettante per la riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344, l indice di risparmio da conseguire va calcolato relativamente al fabbisogno energetico dell intero edificio e non delle singole unità immobiliari che lo compongono; con riferimento alla sostituzione delle finestre comprensive degli infissi, la sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti che risultino già conformi agli indici di trasmittanza termica previsti dalla norma non è sufficiente ai fini della detrazione. È infatti necessario che a seguito dell intervento si verifichi la riduzione di tali indici; nell ambito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, è agevolata la trasformazione degli impianti individuali autonomi in un impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore mentre è escluso dall agevolazione in esame il passaggio da un impianto centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi; l agevolazione è riconosciuta a condizione che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti e quindi, nel caso in cui l immobile è demolito e ricostruito, è possibile fruire della detrazione soltanto se si realizza la fedele ricostruzione dell immobile preesistente. Va infine evidenziato che con riguardo ai lavori di ampliamento rientranti nel c.d. Piano casa, l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.1.2011, n. 4/E, ha precisato che: in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l intervento è considerato complessivamente una nuova costruzione ; in caso di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento dell edificio esistente, la detrazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte esistente, mentre per quelle relative all ampliamento il beneficio non è riconosciuto. La detrazione in esame non è cumulabile: - - fino al 2008, con altri contributi / incentivi statali riconosciuti per i medesimi interventi (ad esempio, Tremonti-ter e detrazione IRPEF del 36%); - - dal 2009, con nessun altro contributo / incentivo riconosciuto per i medesimi interventi, sia esso comunitario, statale, regionale o locale ADEMPIMENTI Come noto, in generale, per beneficiare della detrazione del 55%, il soggetto interessato è tenuto a: 1. 1. ottenere l attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica; 2. 2. ottenere l asseverazione da parte di un tecnico abilitato, attestante la conformità degli interventi effettuati ai requisiti richiesti dalla normativa; 3. 3. inviare in via telematica all ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, i dati contenuti nell attestato di certificazione / qualificazione energetica (Allegato A) e la scheda informativa (Allegato E) contenente: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell immobile; la tipologia dell intervento effettuato; il risparmio annuo di energia previsto; il costo dell intervento al netto delle spese professionali; l importo utilizzato per il calcolo della detrazione; il costo delle spese professionali; 4. 4. presentare l apposita comunicazione (mod. IRE) all Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d imposta (31.3 per i soggetti con periodo coincidente con l anno solare), soltanto nel caso in cui i lavori proseguono per più periodi d imposta. Nel corso del tempo il Legislatore ha introdotto alcune semplificazioni riguardanti la certificazione/ qualificazione energetica e l asseverazione degli interventi effettuati da parte di un tecnico abilitato.

A seguito di dette semplificazioni la documentazione richiesta può essere sintetizzata come di seguito schematizzato: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Certificazione energetica (COMMA 344) STRUTTURE OPACHE (sostituibile con la certificazione del produttore per la sostituzione di finestre comprensive di infissi) E INFISSI (COMMA 345) Certificazione energetica (dal 2008, No per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi) PANNELLI SOLARI (regole particolari per i pannelli in autocostruzione) (COMMA 346) Certificazione energetica No, dal 2008 IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE (sostituibile con la certificazione del produttore per gli impianti con potenza inferiore a 100 kw) INVERNALE Certificazione energetica per i lavori ultimati fino al 14.8.2009 (COMMA 347) No per i lavori ultimati dal 15.8.2009 Come sopra accennato, il comma 48, Finanziaria 2011 conferma esplicitamente l applicazione delle disposizioni contenute nell art. 1, comma 24, Finanziaria 2008 (modificato dalla Legge n. 99/2009) e nell art. 29, comma 6, DL n. 185/2008. Quindi, anche per il 2011: non è necessario l attestato di certificazione / qualificazione energetica in caso di: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale; è necessario inviare l apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. IRE, per gli interventi che proseguono per più periodi d imposta. In merito agli adempimenti da espletare in generale, si rammenta inoltre che: qualora sullo stesso edificio / unità immobiliare siano effettuati più interventi, è possibile acquisire un unica asseverazione, un attestato di certificazione / qualificazione energetica e predisporre una scheda informativa, recanti le informazioni richieste in modo complessivo; l asseverazione del tecnico abilitato non è necessaria quando: è presente l asseverazione del direttore lavori, prevista dal D.Lgs. n. 192/2005, che attesta la conformità dei lavori al progetto; l asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall art. 28, Legge n. 10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa Legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori; il termine dei lavori coincide con la data del collaudo o dell attestazione della funzionalità dell impianto. Nei casi in cui non è necessario eseguire il collaudo o la verifica di funzionalità, la fine lavori deve essere certificata da un documento emesso dal soggetto che ha eseguito i lavori e non può essere autocertificata dal contribuente; la correzione / implementazione della Comunicazione da inviare all ENEA può essere effettuata anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere detratta; la mancata / ritardata presentazione all Agenzia delle Entrate della Comunicazione relativa alle spese di lavori che proseguono per più periodi d imposta non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma è sanzionabile (da 258 a 2.065).

MODALITÀ DI PAGAMENTO In ordine alla modalità di pagamento delle spese agevolabili, non sono intervenute modifiche. Si rammenta che il pagamento mediante bonifico bancario o postale (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente): - - è obbligatorio esclusivamente per i soggetti non imprenditori (privati, lavoratori autonomi, ecc.); - - è assoggettato, a decorrere dall 1.7.2010, alla ritenuta alla fonte del 10% operata dalla banca/posta all atto dell accreditamento del bonifico al beneficiario; - - non è mai necessario per le spese sostenute a favore dei Comuni strettamente connesse con l esecuzione degli interventi agevolati. I soggetti operanti nell ambito dell attività d impresa possono invece eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.). Si rammenta che l Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall agevolazione in esame, richiede che nella fattura sia indicato separatamente il costo della manodopera impiegata per la realizzazione dell intervento. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Al fine del riconoscimento della detrazione e per consentire gli eventuali controlli da parte dell Amministrazione finanziaria, è obbligatorio conservare ed esibire a richiesta dell Ufficio: l asseverazione redatta dal tecnico abilitato (se necessaria per l intervento eseguito); la ricevuta della documentazione trasmessa all ENEA (è consigliabile conservare anche una copia della documentazione inviata); le fatture, le ricevute fiscali o le quietanze di pagamento relative alle spese sostenute; la copia dei bonifici bancari/postali per le spese sostenute da soggetti non imprenditori; la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione per le spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori in caso di interventi effettuati dal detentore (ad esempio, locatario). La mancata acquisizione della documentazione prevista ovvero la mancata presentazione su richiesta dell Ufficio comporta la decadenza dall agevolazione.