Regione Abruzzo. Promozione e Sviluppo del Sistema Produttivo LEGGE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE



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LEGGE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

La Competitività Territoriale Lo sviluppo e la competitività territoriale passano necessariamente attraverso la capacità di tutti gli attori locali di fare sistema in forma stabile e continuativa, solo attraverso capacità aggregative strutturali è, infatti, possibile attivare processi di crescita sostenibili e attrarre risorse e competenze esterne rispetto al nostro sistema economico.

Obiettivi e Finalità Con questo dettato normativo la Regione Abruzzo mette a coerenza e stabilisce i rapporti tra i diversi attori dello sviluppo economico regionale, la Legge, infatti fornisce una base legislativa, individuandone ruoli, responsabilità e finalità, ai soggetti che sono e saranno destinatari di risorse regionali. La Regione intende, così, rafforzare ulteriormente le proprie scelte programmatiche e gli indirizzi di politica industriale, definendo un quadro complessivo in cui si stabilizzi e si consolidi un nuovo modello di sviluppo del territorio che preveda selezione, concentrazione e qualificazione delle risorse finanziarie disponibili da diverse fonti.

L Articolato La Legge si compone di 28 articoli Gli art. 1-4 definiscono Finalità, Obiettivi, la Promozione dello Statuto delle Imprese e Beneficiari. Il Titolo I, con gli art.5 9, disciplina lo Sviluppo Regionale. Il Titolo II, con gli art.10-15, disciplina la Programmazione Negoziata Regionale. Il Titolo III, con gli art. 16 19, disciplina il Sostegno dei Processi d Internazionalizzazione delle PMI. Il Titolo IV, con gli art. 20 23, disciplina la Ricerca Scientifica e l Innovazione. Il Titolo V, con gli art. 24 28, disciplina le Disposizioni Finali, tra le quali il Fondo Rotativo per le PMI (art.24) e le Aree di Crisi Regionali (art.25).

Art.5 Abruzzo Sviluppo Abruzzo Sviluppo SpA. è la società "in house" della Regione Abruzzo che opera, in conformità alla Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza vigente in materia. La Regione Abruzzo nomina il Consiglio d Amministrazione composto da tre membri. Abruzzo Sviluppo SpA supporta la Regione Abruzzo, nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo e la competitività territoriale e per quanto disciplinato nella presente legge. Abruzzo Sviluppo SpA è sottoposto al Controllo Analogo della Regione Abruzzo così come disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente. Entro centottanta giorni dall approvazione della presente Legge, su proposta dell Assessorato per lo Sviluppo Economico, la Giunta approva un disciplinare che regolamenta le modalità di applicazione del Controllo Analogo. Abruzzo Sviluppo s.p.a. entro il 30 gennaio di ogni anno presenta, alla Giunta Regionale, sulla base delle convenzioni in essere e degli affidamenti ricevuti, un Piano Triennale delle attività con il dettaglio dell anno in corso. La Regione Abruzzo, per il tramite delle Direzioni regionali, può affidare alla società Abruzzo Sviluppo s.p.a. compiti, sulla base di specifici progetti denominati Progetti Speciali, con risorse di competenza delle medesime Direzioni, che provvedono a dare esecuzione con propri atti alle parti del progetto di propria competenza.

Artt. 6 9 GLI STRUMENTI PER LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO La Legge individua i seguenti strumenti per la crescita del sistema produttivo: I Poli d Innovazione (art.7) Le Reti d Impresa (art.8) La Piattaforma Regionale di raccordo con i Poli d Innovazione (art.9)

Art. 7 I Poli d Innovazione I Poli d Innovazione sono raggruppamenti di imprese start up innovatrici, piccole, medie e grandi e di organismi di ricerca, attivi in filiere prioritarie dello sviluppo regionale. I Poli d Innovazione hanno l obiettivo generale di stimolare l attività innovativa ed incoraggiare l interazione intensiva, l uso in comune di istallazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese aderenti. (Commissione Europea 2006/C 323/01). Attualmente, in Abruzzo, sono 8 i Poli d'innovazione già costituiti grazie al bando regionale afferente all'attività 1.1.2. dell'asse I del POR 2007-2013 "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione": Agroalimentare, Automotive, Economia sociale e civile, Edilizia, Elettronica ICT, Servizi Avanzati, Tessile-Abbigliamento, Turismo

I Poli d Innovazione già costituiti (1) 675 imprese aderenti in 8 Poli!! POLO D INNOVAZIONE AGROALIMENTARE (83 soci): Gestito dal consorzio AGIRE (acronimo di AGroIndustria Ricerca Ecosostenibilità) nasce con l obiettivo di fare sistema ed aumentare le opportunità per l intero settore agro-alimentare in Abruzzo e oltre i confini sia regionali che nazionali. POLO D INNOVAZIONE AUTOMOTIVE (71 soci): Gestito dalla Soc. Cons. IAM a r.l (Innovazione Automotive e Metalmeccanica), nasce con l obiettivo generale di sviluppare un sistema automotive relativo ai veicoli commerciali e professionali capace di rafforzare e consolidare la filiera presente in Abruzzo per migliorare la competitività e per favorire il radicamento nel territorio regionale delle grandi imprese nazionali ed internazionali.

I Poli d Innovazione già costituiti (2) 675 imprese aderenti in 8 Poli!! POLO D INNOVAZIONE ECONOMIA SOCIALE E CIVILE (220 soci): Gestito dal consorzio IRENE, nasce con l obiettivo di identificare quella parte del sistema economico in cui il profitto non rappresenta un obiettivo in sé ma è subordinato ad altri obiettivi. Il Polo ha come finalità il perseguimento del bene comune come linea guida verso una capacità di sviluppo sostenibile. POLO D INNOVAZIONE ECONOMIA EDILIZIA (70 soci): Gestito dal consorzio Poloinnovazione.it, nasce con l obiettivo di favorire processi di specializzazione e qualificazione del sistema delle costruzioni la collaborazione, il lavoro in rete e lo scambio di informazioni, affinché si generino nuove idee e progetti sperimentali che, nel lungo periodo, potranno tradursi in prodotti e tecnologie di eccellenza sul mercato.

I Poli d Innovazione già costituiti (3) 675 imprese aderenti in 8 Poli!! POLO D INNOVAZIONE ECONOMIA ELETTRONICA ICT (55 soci): gestito dal consorzio K-Unit, nasce con l obiettivo di favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica e contestualmente agevolare l accesso delle imprese, in particolare le piccole e le medie, alle fonti della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale. POLO D INNOVAZIONE ECONOMIA SERVIZI AVANZATI (77 soci): Gestito dal consorzio SA, nasce con l obiettivo di sviluppare di un sistema condiviso di conoscenze e strumenti di lavoro per ipotizzare e/o individuare traiettorie di sviluppo dalle quali trarre modelli di business che permettano alle imprese o ai sistemi di imprese di crescere qualitativamente e quantitativamente.

I Poli d Innovazione già costituiti (4) 675 imprese aderenti in 8 Poli!! POLO D INNOVAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO-PELLETTERIA-CALZATURIERO (53 soci): Gestito dal consorzio Moda Inn, nasce con l obiettivo di recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese del settore per poter poi indirizzare, su specifici problemi tecnologici rilevanti, le azioni regionali di sostegno alla ricerca e all innovazione, ma anche per favorire l investimento e l utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione nonché asset innovativi intangibili. POLO D INNOVAZIONE TURISMO (46 soci): InnovaTur si prefigge di condividere con i soggetti aderenti gli asset, le piattaforme, le reti tecnologiche ed ogni istallazione del Polo. Proporre progetti per il turismo, trovare partnership.

I Nuovi Poli d Innovazione Nuovo Bando Poli di innovazione A seguito della rimodulazione dei fondi strutturali POR-FESR, è stato previsto un secondo Bando Poli di Innovazione, che prevede la costituzione di cinque nuovi domini. Per tre di essi sono stati già individuati gli ambiti di riferimento: - Chimico-Farmaceutico - Energia - Mobile-arredamento Inoltre, sono stati previsti due domini liberi, da riservare alle aggregazioni che rappresentino comparti significativi per il sistema produttivo regionale e rispettino il numero minimo di imprese richiesto dal bando (40). Il nuovo uscirà, presumibilmente, per gli inizi di maggio.

Art. 8 Le Reti d Impresa Le Reti d Impresa sono organismi privati, composti da imprese, che rientrano nelle definizioni recate dal decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Accordo di Programma con il MISE Progetto Speciale a Sostegno dei Distretti Produttivi Il Progetto speciale a sostegno dello sviluppo produttivo dei distretti della Regione Abruzzo, denominato Progetto Abruzzo 2015 persegue obiettivi di sviluppo competitivo e sostenibile delle reti produttive, attraverso la programmazione e l attuazione di attività volte a supportarne direttamente lo sviluppo.

Abruzzo 2015 Abruzzo 2015 si articola in tre Assi di programmazione: Asse I. Azioni di sistema Asse II. Aiuti ai progetti delle reti Asse III. Assistenza Tecnica Le Azioni di Sistema 1. Mappatura dei siti produttivi (Georeferenziazione) 2. Networking 3. Sistema partecipato di anticipazione di crisi 4. Finanza Territoriale 5. FDI Foreign Direct Investment (attrazione d investimenti) 6. Capitale immateriale e infrastrutture leggere

Art. 9 La Piattaforma Regionale di Raccordo dei poli d Innovazione La Giunta Regionale entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge istituisce la Piattaforma Regionale di raccordo dei Poli d Innovazione ed approva il relativo disciplinare di funzionamento. La Piattaforma è un organismo di consultazione, indirizzo, concertazione, informazione e comunicazione. La Piattaforma: - svolge attività di coordinamento e di informazione sul territorio in raccordo con i Poli; - fornisce elementi conoscitivi a sostegno dell azione legislativa della Regione Abruzzo; - crea e gestisce collegamenti e relazioni extra regionali con altri Poli d Innovazione nazionali; - raccorda le attività dei Poli d Innovazione con le Reti d Impresa; - supporta le attività di progettazione ai sensi dei Programmi Comunitari per la Ricerca e l innovazione.

Un Nuovo Modello di Sviluppo del Territorio Le Reti d Impresa sono costituite da imprese appartenenti a settori diversi, complementari che attraverso un progetto di Rete si uniscono per un periodo definito con un obiettivo specifico e finalizzato. I Poli d Innovazione sono organismi di filiera che aggregano imprese dello stesso settore e che definiscono politiche comuni di sviluppo e ricerca. Le imprese si uniscono sulla base di un programma di lungo periodo.

Artt. 11-15 GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Gli strumenti della Programmazione Negoziata Regionale sono: Intesa Quadro Istituzionale (IQI) art.12 Accordo di Programma Regionale (APR) art.13 Contratto di Sviluppo Locale (CSL) art.14 Contratto di Riqualificazione Produttiva (CRP) art.15

Art. 12 L Intesa Quadro Istituzionale La Regione Abruzzo attraverso l intesa Quadro Istituzionale definisce un programma pluriennale d interventi per l attuazione delle proprie politiche di sviluppo economico, attraverso: Il coordinamento delle istituzioni competenti; L integrazione delle risorse disponibili; Il raccordo con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale; Il raccordo con gli investitori privati. L intesa sottoscritta dalla Regione Abruzzo, dalle Provincie e dalle Autonomie Locali interessate, oltre ad ogni altro Ente Pubblico funzionale agli obiettivi, contiene obbligatoriamente: Gli ambiti d intervento per i quali è necessaria l Intesa; Gli obiettivi e i risultati previsti; I tempi d attuazione; Le attività e le iniziative da porre in essere; Gli strumenti attuativi e le risorse utilizzabili; Le modalità per il monitoraggio, le modifiche e l aggiornamento dell Intesa; Le modalità relative alla governance dell Intesa; Le modalità di adesione di eventuali soggetti privati; Le modalità di comunicazione, animazione e informazione territoriale e il relativo coinvolgimento dei portatori d interesse locali.

Art. 13 L ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE La Regione Abruzzo formula e sottoscrive gli Accordi di Programma Regionali per garantire l attuazione di degli interventi di interesse regionale previsti dalla programmazione regionale e da ogni altro piano regionale di settore per la cui realizzazione è prevista un azione coordinata di diversi enti pubblici, amministrazioni locali, società di gestione di servizi di pubblica utilità e soggetti pubblici in genere. All APR possono aderire anche soggetti privati. Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l Assessore competente per materia, promuove l Accordo di Programma Regionale (APR) attraverso deliberazione alla Giunta Regionale.

Art. 14 IL CONTRATTO DI SVILUPPO LOCALE La Regione Abruzzo promuove sul proprio territorio regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche, attraverso l utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali. Il Contratto di Sviluppo Locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai Poli di Innovazione e dalle Reti di Imprese ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante in una delle due fattispecie previste: programma di sviluppo produttivo programma di sviluppo turistico Gli importi complessivi delle spese ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo saranno definiti di volta in volta per le singole tipologie di programmi di sviluppo, all interno di appositi bandi. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, in relazione agli specifici progetti di investimento. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione e' definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento

Art. 15 IL CONTRATTO DI RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA Il Contratto di Riqualificazione Produttiva (CRP) è l accordo tra Regione Abruzzo, autonomie locali, imprese singole o associate, rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, per la realizzazione di progetti di recupero e riattivazione di realtà industriali che abbiano un significativo impatto occupazionale e coerenti con la politica industriale regionale. Il CRP può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate, d intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e può essere attivato sull intero territorio regionale. Il Contratto di Riqualificazione Produttiva può essere promosso e sviluppato anche dai Poli di Innovazione e dalle Reti di Imprese.

Art. 16 L INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE La Regione Abruzzo promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri. Entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge, l Assessorato competente per materia provvederà alla costituzione di un tavolo per l internazionalizzazione composto dalle rappresentanze di Regione Abruzzo, Centro Estero delle Camere di Commercio d Abruzzo, ed Associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell internazionalizzazione d impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, verificare i risultati conseguiti nell ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell export.

Art. 19 OSSERVATORIO REGIONALE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE La Regione Abruzzo al fine di favorire la conoscenza dei mercati internazionali con la presente legge istituisce l Osservatorio Regionale per l Internazionalizzazione L Osservatorio ha il compito di facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l estero, l andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l articolazione dell economia regionale. L Osservatorio sarà l organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore dell internazionalizzazione, favorendo l integrazione delle attività e la coerenza degli interventi. L Osservatorio produrrà un Rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, e produrrà periodicamente rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l estero.

Art. 20 SISTEMA REGIONALE DELL'INNOVAZIONE Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione: a) la Regione Abruzzo, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate; b) le Università degli studi e i Centri di Ricerca pubblici e privati; c) le Organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale; d) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali; e) i Poli di Innovazione; f) le Reti di Impresa. g) i Parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa. Al sistema concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. La Regione Abruzzo valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra università, centri di ricerca pubblici e privati e sistema produttivo. In particolare agevola la ricerca di base e favorisce il trasferimento di tecnologia nei confronti delle Pmi e loro forme associate.

Art. 21 OSSERVATORIO REGIONALE SULLO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLA RICERCA ED INNOVAZIONE La Regione Abruzzo istituisce l Osservatorio Regionale sullo Sviluppo e della Ricerca ed Innovazione. L Osservatorio ha l obiettivo di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca e dell innovazione e, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità. l Osservatorio svolge la sua attività per il tramite di Abruzzo Sviluppo ed ha tra i suoi compiti: a) la promozione della circolazione e della diffusione delle informazioni e dei dati; b) la predisposizione di strumenti di informazione, consultazione e partecipazione; c) la predisposizione e l implementazione di un sistema informativo territoriale al fine della raccolta, elaborazione, gestione e georeferenziazione dei dati informativi relativi all attuazione degli strumenti economico-finanziari a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo e della Ricerca Scientifica e Innovazione Entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell Osservatorio, alle procedure per l accesso e l aggiornamento del sistema informativo territoriale, alla pubblicizzazione dei risultati delle attività dell Osservatorio e ad ogni altro aspetto ad esso relativo.

Art. 22 INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA ED INNOVAZIONE La Regione Abruzzo, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare: a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, organizzativa, gestionale e commerciale; b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI o loro aggregazioni (Poli di Innovazione e Reti di impresa).

Art. 23 STRUMENTI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica ed innovazione sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati: a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata; b) servizi alle imprese; c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione; d) progetti strategici a regia regionale; e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale. Le tipologie di intervento ammissibili sono: a) contributi in conto interessi; b) promozione e finanziamento di progetti; c) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati; d) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio; e) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di politica industriale.

Art. 24 FONDO ROTATIVO PER LE PMI La Regione Abruzzo istituisce il Fondo rotativo per le PMI con l'obiettivo di supportare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno delle Piccole e Medie Imprese attivati con risorse regionali, nazionali e comunitarie. Il Fondo interviene in via prioritaria all interno delle aree di crisi riconosciute dalla Regione Abruzzo o con provvedimento Governativo/Ministeriale La Giunta Regionale, con apposito disciplinare, definisce priorità, spese ammissibili e modalità d intervento del Fondo Rotativo per le PMI. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla Programmazione nazionale.

Art. 25 LE AREE DI CRISI REGIONALI La Giunta Regionale definisce con apposita delibera, su proposta degli Assessori per le Politiche Attive del Lavoro e per lo Sviluppo Economico, nel rispetto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le Aree di Crisi Regionali. Nelle Aree di Crisi così individuate, trovano applicazione prioritaria gli strumenti della Programmazione Negoziata definiti nell art.11, promuovendo gli accordi che prevedono l'integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi di politica attiva del lavoro, e favorendo, nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione di unità produttive, progetti di investimento che prevedano il reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse. La Giunta Regionale entro 120 giorni dall approvazione della presente Legge, con il supporto di Abruzzo Sviluppo, definisce i parametri, gli indicatori e le condizioni generali, le modalità di verifica, valutazione e controllo, in accordo a quanto disciplinato dalle norme vigenti, per qualificare un territorio come: Area di Crisi Regionale.

Art. 26 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE La Giunta Regionale trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale una relazione, elaborata da Abruzzo sviluppo, sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla presente legge. La Relazione contiene informazioni, dati e indicatori relativi: alle risorse di natura pubblica e privata, di fonte nazionale, regionale e comunitaria, utilizzate nel periodo a consuntivo; alle risorse umane direttamente impiegate negli organismi regolamentati, ai loro percorsi formativi e di adeguamento professionale; alle ricadute di natura economica e professionale derivanti dalle attività poste in essere; alle attività di promozione, animazione e sensibilizzazione adottate. La Relazione, inoltre, deve contenere, attraverso appositi parametri, la valutazione dell impatto economico, sociale ed ambientale, che le attività poste in essere dai soggetti e dagli organismi regolamentati, hanno avuto, nel periodo di riferimento, sul territorio regionale.

LEGGE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE Assessorato allo Sviluppo Economico Pescara 65124 Via Passolanciano, 75 085-7672967