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OGGETTO: Procedure di presentazione delle istanze di riconoscimento o di autorizzazione degli stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di alimenti di origine animale e di rifiuti di origine animale. VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000; VISTA la nota del Ministro della Sanità n.600.8/24475/263 del 5 febbraio 2001; VISTO il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n.508; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.530; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.531; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.537; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.559; VISTO il Decreto Legislativo 4 febbraio 1993, n.65; VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n.286; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n.607; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.54; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.495; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.309; VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1999; VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato; CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 ha individuato nella tabella A allegata al Decreto stesso le funzioni ed i compiti conferiti ai fini dell individuazione delle risorse finanziarie ed umane trasferite alle Regioni ed ha stabilito che tali funzioni e compiti nonché le relative risorse sono trasferite a decorrere dal 1 gennaio 2001; CONSIDERATO che con nota n.600.8/24475/263 del 5 febbraio 2001 il Ministro della Sanità ha chiarito alcuni aspetti procedurali relativi al trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sanità veterinaria relativamente al rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle norme indicate in premessa; IL DIRETTORE DELLA SANITA PUBBLICA REGIONALE D E T E R M I N A di approvare, come parte integrante del presente provvedimento, le allegate procedure per la presentazione delle domande di riconoscimento o di autorizzazione relative alle attività disciplinate dalle norme settoriali citate in premessa.

SEZIONE A Procedure per la presentazione delle istanze di riconoscimento e la gestione delle pratiche relative a impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale e di rifiuti di origine animale 1. Stabilimenti di nuova attivazione 2. Cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto 3. Comunicazioni di modifiche strutturali e/o impiantistiche 3.1. Modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva prevista dal decreto di riconoscimento 3.2. Modifiche strutturali e/o impiantistiche che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva prevista dal decreto di riconoscimento 4. Sospensione temporanea o cessazione definitiva dell attività produttiva SEZIONE B Procedure per la gestione delle pratiche relative all autorizzazione degli impianti di lavorazione alimenti di origine animale a capacità limitata (D. Lgs 286/94, D.P.R. 495/97, D.P.R. 559/92) 1. Procedure relative all applicazione del DPR 495/97 impianti a capacità limitata 1.1. indicazioni generali 1.2. procedura di riconoscimento 1.3. procedura per il cambio di ragione sociale 1.4. procedure per la variazione da stabilimento industriale già riconosciuto ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 495/97 a stabilimento a capacita limitata. 2. Procedure relative all applicazione degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 286/94 2.1. indicazioni generali 2.2. procedura per l autorizzazione di stabilimenti a capacità limitata 2.3. procedura per il cambio di ragione sociale SEZIONE C Procedure per presentazione delle istanze di riconoscimento e la gestione delle pratiche relative ai centri di raccolta e di standardizzazione e agli stabilimenti di trattamento e di trasformazione (D.P.R. 54/97). 1. Stabilimenti di nuova attivazione 1.1. procedure di riconoscimento 1.2. Stabilimenti di caseificazione in alpeggio 2. Cambio di ragione sociale; comunicazioni di modifiche strutturali e/o impiantistiche 3. Versamento tariffe previste dal D.M. 21 gennaio 1999 ALLEGATI 1 - -

SEZIONE A PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO E LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A IMPIANTI DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE E DEPOSITO DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE Con la legge 15 marzo 1997, n.59, è stata data delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono state conferite funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli altri Enti locali, in attuazione della L. 59/97; in particolare, all articolo 114 sono state conferite alle Regioni tutte le funzioni e d i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, con eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato. Il Decreto presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato sulla G.U. dell 11 ottobre 2000, individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112. Un ulteriore provvedimento, il DPCM 13 novembre 2000, individua i criteri di ripartizione e ripartisce tra le Regioni l esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs 112/98 in materia di salute umana e sanità veterinaria. Il DPCM 26 maggio 2000 individua tra le funzioni conferite alle Regioni quelle del riconoscimento di diverse tipologie di stabilimenti di produzione di prodotti di origine animale e di trattamento dei rifiuti animali, e precisamente: stabilimenti per la lavorazione di prodotti a base di carne (D.lgs. 30/12/92, n. 537); macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni fresche (D.lgs. 18/4/94, n. 286); stabilimenti di produzione di carni macinate e di preparazioni di carne (DPR 3/8/98, n. 309); macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e selvaggina allevata (DPR 30/12/92, n. 559); centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (DPR 17/10/96, n. 607); macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (DPR 10/12/97, n. 495); centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (D.lgs. 30/12/92, n. 530); stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (D.lgs. 30/12/92, n. 531); stabilimenti di ovoprodotti (D.lgs. 4/2/93, n. 65); stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei materiali ad alto rischio (D.lgs. 14/12/92, n.508). Al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti, si forniscono i dettagli delle procedure da seguire per: il riconoscimento degli stabilimenti; il cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto; la comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive che non comportano variazioni dell atto di riconoscimento; l aggiornamento dell atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive che comportano variazioni dell atto stesso; le comunicazioni da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell attività produttiva. 2 - -

DISPOSIZIONI COMUNI 1. Tutte le istanze e le comunicazioni devono pervenire alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale, in unica copia, con lettera di accompagnamento firmata dal Responsabile del Servizio Veterinario competente per l impianto interessato. 2. Le istanze devono essere presentate in carta legale; tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme. 3. Il verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata, deve essere redatto secondo il modello allegato 1. 4. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. 5. La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente deve essere redatta secondo il modello allegato 2. 6. La dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativa al rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia, alla dotazione di acqua potabile, alla presenza di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato ed al rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, deve essere redatta secondo il modello allegato 3. 1. STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE L'inizio dell'attività di nuovi impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale e di rifiuti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento definitivo o provvisorio, ai sensi delle seguenti normative: Norma Tipologia produttiva Possibilità di richiedere il riconoscimento provvisorio D.lgs. 18 aprile 1994, n. 286 Carni rosse Si DPR 10 dicembre 1997, n. 495 Carni di volatili da cortile Si DPR 30 dicembre 1992, n. 559 Carni di coniglio e selvaggina allevata DPR 17 ottobre 1996, n. 607 Selvaggina uccisa a caccia Si DPR 3 agosto 1998, n. 309 Carni macinate e preparazioni di carne D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 537 Prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 531 Prodotti della pesca D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530 Molluschi bivalvi vivi D.lgs. 4 febbraio 1993, n. 65 Ovoprodotti No D.lgs. 14 dicembre 1992, n.508 Rifiuti di origine animale No D.M. 29 settembre 2000 Stabilimenti di pretrattamento No Si Si Si Si No 3 - -

Per tutte le attività disciplinate dalle norme citate il decreto di riconoscimento sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione sanitaria prevista dall art.2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 che, pertanto, non deve più essere rilasciata. Laddove sia previsto il rilascio di un riconoscimento provvisorio in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo (vedi tabella soprastante), la richiesta di riconoscimento provvisorio può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento definitivo, utilizzando l apposita istanza già predisposta in calce ai modelli di domanda e senza presentazione di ulteriore documentazione. Procedura di riconoscimento degli stabilimenti Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti viene adottata la seguente procedura. 1) Il responsabile dello stabilimento: a) presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di riconoscimento in duplice copia (di cui una in bollo) secondo il fac-simile appositamente predisposto a seconda della tipologia produttiva (vedi allegati da 4 a 14); la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione elencata sul fac-simile stesso; b) qualora intenda richiedere anche il numero di riconoscimento provvisorio, per le tipologie produttive per le quali è previsto, compilerà l apposita sezione sulla stessa domanda. 2) Il Servizio veterinario della ASL a) entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza: i) verifica la correttezza formale dell istanza e la completezza della documentazione allegata; ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento prescrivendo, ove necessario, gli eventuali interventi ed i tempi di adeguamento; b) entro 10 giorni dalla fine dell istruttoria, trasmette alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo alimenti di origine animale, l istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole, conforme all allegato 1, sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti. 3) La Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte: a) nel caso sia stato richiesto un numero di riconoscimento provvisorio, entro 7 giorni dal ricevimento dell istanza attiva le procedure previste per il rilascio del numero da parte del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica veterinaria, Alimenti e Nutrizione; b) entro 60 giorni dal ricevimento dell istanza: i) verifica la correttezza formale dell istanza; ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento prescrivendo, ove necessario, gli eventuali interventi ed i tempi di adeguamento; c) nel caso il sopralluogo ispettivo abbia permesso di accertare la rispondenza dell impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti, entro 30 giorni dalla fine dell istruttoria emana il provvedimento di riconoscimento; d) nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, attende la comunicazione del Servizio Veterinario dell ASL sull avvenuta rimozione delle carenze ed emana il provvedimento di riconoscimento; e) invia il provvedimento di riconoscimento al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all interessato; copia del provvedimento di riconoscimento viene inviata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica veterinaria, Alimenti e Nutrizione, Ufficio VIII, per l inserimento dell impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti. 4 - -

2. CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta alla quale sia intestato un riconoscimento di idoneità o qualora una nuova ditta subentri, viene adottata la seguente procedura per l aggiornamento dell atto di riconoscimento. 1) Il responsabile dello stabilimento presenta la domanda di cambio di ragione sociale, conforme all allegato 15, in duplice copia (di cui una in bollo) al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, corredata dalla documentazione elencata nel fac-simile della domanda. 2) Il Servizio veterinario della ASL a) entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza: i) verifica la correttezza formale dell istanza; ii) verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti ai requisiti igienicosanitari e strutturali dello stabilimento e comunque esprime un proprio parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; b) entro 10 giorni dalla fine dell istruttoria, trasmette alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo alimenti di origine animale, l istanza in originale con gli allegati, in originale o copia conforme, ed il parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. 3) La Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte: a) dopo aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari, provvede a rilasciare un nuovo atto di riconoscimento; b) invia il nuovo provvedimento al Servizio veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all interessato; copia del provvedimento viene inviata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica veterinaria, Alimenti e Nutrizione, Ufficio VIII, per l aggiornamento della lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti. Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura la ditta subentrante può comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, della Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte o del Ministero della Salute. 3. COMUNICAZIONI DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e/o della tipologia produttiva, apportate nel tempo agli stabilimenti riconosciuti e rilevanti sotto l aspetto igienico-sanitario, dovranno essere segnalate alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte per il tramite del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio. Modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva prevista dal decreto di riconoscimento 1. Nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva prevista dal decreto di riconoscimento, il titolare dello stabilimento presenta una apposita comunicazione, utilizzando l allegato 16, accompagnata dalla documentazione indicata nel facsimile. 2. La Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, dopo gli accertamenti ritenuti necessari, prende atto delle modifiche apportate, disponendo eventuali accertamenti qualora lo ritenga opportuno. 5 - -

Modifiche strutturali e/o impiantistiche che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva prevista dal decreto di riconoscimento Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, a seguito di variazioni strutturali, impiantistiche o dell indirizzo produttivo, venga modificata anche parzialmente la tipologia produttiva, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l aggiornamento dell atto di riconoscimento, sia per revocare attività non più effettuate, sia per attivare nuove produzioni previste nella normativa verticale di riferimento. Resta inteso che, qualora in uno stabilimento già autorizzato si intenda attivare una produzione regolamentata da una diversa normativa di riferimento, dovrà essere attivata la relativa procedura per il riconoscimento. Questa procedura è applicabile per tutte le tipologie produttive incluse nel presente provvedimento, ad eccezione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del D. Lgs 508/92. 1. Nel caso di modifiche variazioni che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva prevista dal decreto di riconoscimento, il titolare dello stabilimento deve fare una apposita istanza in carta legale ed unica copia, utilizzando l allegato 17; l istanza deve essere accompagnata dalla documentazione indicata nel facsimile stesso. 2. Il Servizio veterinario della ASL a) entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza: i) verifica la correttezza formale dell istanza e la completezza della documentazione allegata; ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento prescrivendo, ove necessario, gli eventuali interventi ed i tempi di adeguamento; b) entro 10 giorni dalla fine dell istruttoria, trasmette alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo alimenti di origine animale, l istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole, conforme all allegato 1, sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti. 3. La Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte: a) dopo aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari, provvede all emanazione dell atto di aggiornamento del riconoscimento; b) invia il provvedimento di riconoscimento aggiornato al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all interessato; copia del provvedimento viene inviata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica veterinaria, Alimenti e Nutrizione, Ufficio VIII, per l aggiornamento della lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti. 5. SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DEFINITIVA DELL ATTIVITÀ PRODUTTIVA Sospensione temporanea Le diverse normative di derivazione comunitaria attribuiscono al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale, la possibilità di disporre il rallentamento dell attività produttiva fino alla sospensione temporanea della stessa. Si tratta in questo caso di provvedimenti che solitamente mirano al ristabilirsi del pieno rispetto della normativa, ma che hanno durata molto limitata nel tempo, quantificabili al massimo in poche giornate. Si ritiene pertanto che tali situazioni debbano essere adeguatamente documentate presso il Servizio veterinario territorialmente competente, ma non richiedano necessariamente una segnalazione ufficiale al Servizio Veterinario Regionale. Qualora invece l attività venga sospesa per un periodo più prolungato, ad esempio per l esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione, siano essi dovuti ad una programmazione dell impresa o ad una prescrizione del Servizio Veterinario, che comunque non consentono il proseguimento dell attività, il Servizio Veterinario della ASL segnalerà ufficialmente la circostanza alla Direzione Sanità Pubblica, indicando anche i motivi del provvedimento; quest ultima adotterà un 6 - -

provvedimento di sospensione che verrà trasmesso al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e, per conoscenza, al Ministero della Salute. Prima della ripresa dell attività, il Servizio Veterinario della ASL competente invierà una comunicazione alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, accompagnata da un verbale di sopralluogo con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienicosanitari e strutturali. La Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte adotterà l atto di revoca della sospensione che verrà trasmesso al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta, e, per conoscenza, al Ministero della Salute. Copia dei suddetti atti, debitamente notificati, dovrà essere inviata dal Servizio veterinario della ASL alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte. Cessazione definitiva Qualora vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell attività, anche a seguito di una precedente sospensione del riconoscimento, oppure nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi la cessazione dell attività, si rende necessario adottare un provvedimento di revoca del riconoscimento. Il Servizio Veterinario della ASL richiederà la revoca del riconoscimento alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, indicandone le motivazioni. La Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte adotta l atto di revoca del riconoscimento e lo invia al Servizio veterinario per la successiva notifica. Copia del provvedimento viene inviata anche al Ministero della Salute, per l aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti. In tutti i casi, per il periodo di durata della sospensione allo stabilimento è interdetta l attività produttiva, e il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio provvederà a mettere sotto controllo tutto il materiale riportante il bollo sanitario, affinché non ne venga fatto uso fraudolento. 7 - -

SEZIONE B PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A IMPIANTI DI LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE A CAPACITÀ LIMITATA (D. LGS 286/94, D.P.R. 495/97, D.P.R. 559/92) 1. PROCEDURE RELATIVE ALL APPLICAZIONE DEL DPR 495/97 E DEL DPR 559/92 IMPIANTI A CAPACITÀ LIMITATA Il DPR 495/97 che fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile prevede, all art. 13, la possibilità che gli impianti che macellano meno di 150.000 volatili all anno, o che sezionano non più di 3 tonnellate di carni fresche avicole alla settimana, possano derogare ai requisiti strutturali di cui all allegato 1 del succitato decreto, destinando la loro produzione al mercato nazionale. La Circolare ministeriale n. 9 del 8/6/99 chiarisce che tale possibilità è estesa anche alla produzione di carni fresche di coniglio e di volatili selvatici allevati. La nota ministeriale n. 600.8/24482/AG.44/1046 del 18/3/98 stabilisce che tali impianti devono essere iscritti in un apposito elenco regionale secondo procedure di riconoscimento indicate dalle Regioni, così come previsto dall art. 13 comma 3; analogamente devono essere indicate le modalità da seguire in caso di cambio di ragione sociale. Al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti, si forniscono i dettagli delle procedure da seguire per: il riconoscimento degli stabilimenti con conseguente inserimento negli elenchi degli impianti riconosciuti; il cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto; la variazione del riconoscimento da stabilimento già autorizzato ai sensi del DPR 503/82, del DPR 559/92 e dell art. 7 del DPR 495/97, a stabilimento a capacità limitata ai sensi dell art. 13 del DPR 495/97. 1.1. Indicazioni generali 1. L atto di riconoscimento sostituisce a tutti gli effetti l autorizzazione sanitaria prevista dalla legge 30 aprile 1962 n. 283. 2. Come indicato nella nota n. 9195/27.04 del 05/07/99, l Autorità che cura l istruttoria delle pratiche ed è competente al rilascio delle autorizzazioni è l ASL: si invitano pertanto i Servizi Veterinari a riesaminare le autorizzazioni già rilasciate; qualora si riscontrino delle semplici prese d atto da parte delle autorità comunali, sarà necessario completare la pratica con un atto autorizzativo del Direttore Generale dell Asl. 3. Tutte le istanze devono pervenire alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale, in unica copia, con lettera di accompagnamento del Servizio Veterinario competente per l impianto interessato. 4. Le istanze devono essere presentate in carta legale; tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme. 5. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. 8 - -

1.2 Procedura di riconoscimento 1) Il responsabile del macello o del laboratorio di sezionamento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio domanda in carta legale, utilizzando il facsimile allegato 18a, corredata dalla documentazione elencata sul facsimile stesso. 2) Il Servizio Veterinario della ASL provvede a: a) verificare la correttezza formale dell istanza e la completezza della documentazione; b) effettuare il sopralluogo presso l impianto, accertandone la rispondenza ai requisiti previsti dal DPR 495/97 e rilasciando espresso parere favorevole, conforme all allegato 1, o prescrivendo eventuali interventi di adeguamento; c) richiedere alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale l iscrizione dell impianto nell apposito elenco; la richiesta dovrà essere accompagnata dalla scheda riportante i dati relativi all attività dell azienda (allegato 18b). 3) La Direzione regionale attribuisce allo stabilimento il relativo numero di identificazione e lo iscrive nell elenco regionale, dandone comunicazione al Servizio Veterinario della ASL; nel caso in cui lo ritenga opportuno, può svolgere direttamente un sopralluogo di verifica presso la struttura da abilitare. 4) Il Direttore Generale della ASL emana l atto di riconoscimento inviando l originale in bollo al richiedente, una copia al Servizio Veterinario dell ASL e una copia al Settore scrivente. Il numero di identificazione viene attribuito secondo i criteri definiti dal Ministero della Sanità e prevede: una prima parte in cui compaiono le 2 cifre che identificano la regione (01 per il Piemonte); una seconda parte composta dalla lettera V (se si tratta di un impianto di carni avicole) o dalla lettera C (se si tratta di un impianto di carni cunicole), seguite da un numero progressivo attribuito dalla Regione; una terza parte composta dalla lettera M (per gli impianti di macellazione) e/o S (per gli impianti di sezionamento). 1.3 Procedura per il cambio di ragione sociale 1) Il responsabile dell impianto deve presentare al Servizio Veterinario della ASL apposita istanza in carta legale, utilizzando il fac-simile riportato nell allegato 18c, corredata dalla documentazione elencata sul facsimile stesso. 2) Il Servizio Veterinario della ASL provvede a: a) verificare la correttezza formale dell istanza e la completezza della documentazione; b) controllare che l impianto sia in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalla norma in vigore; c) chiedere la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate precedentemente dall autorità comunale. 3) Il Direttore Generale dell ASL, su istruttoria del Servizio Veterinario, rilascia una nuova autorizzazione, copia della quale viene inviata alla ditta interessata; una copia verrà anche inviata al Settore scrivente. 9 - -

1.4 Procedure per la variazione da stabilimento industriale già riconosciuto ai sensi del DPR 503/82, del DPR 559/92, dell art. 7 del D.P.R. 495/97, a stabilimento a capacita limitata. I macelli ed i laboratori di sezionamento che sono già in possesso del numero di riconoscimento comunitario possono optare per il riconoscimento come impianto a capacità limitata; in questo caso la procedura da seguire è la seguente. 1) Il responsabile della ditta presenta al Servizio Veterinario della ASL domanda in carta legale come da allegato 18 d; 2) Il Servizio Veterinario dell ASL: a) verifica che la domanda sia presentata conformemente alla procedura descritta con la presente nota; b) effettua un sopralluogo per valutare la rispondenza dell impianto ai requisiti previsti; c) richiede alla Direzione Sanità pubblica l iscrizione dell impianto nell apposito elenco. 3) La ditta viene iscritta nell elenco regionale con un numero di identificazione i cui estremi vengono comunicati al Servizio veterinario dell ASL. 4) Il Direttore Generale provvede ad emanare l atto di riconoscimento; l originale in bollo viene inviato alla ditta interessata, copia al Servizio Veterinario dell ASL e copia alla Direzione Sanità pubblica della Regione Piemonte. 5) Il Servizio Veterinario dell ASL provvede a sospendere l uso del numero di riconoscimento comunitario rilasciato ai sensi del DPR 503/82 ed invia alla Direzione Sanità pubblica della Regione Piemonte la proposta di revoca. 6) Si chiede la revoca dell autorizzazione rilasciata in precedenza dal Sindaco. 2. PROCEDURE RELATIVE ALL APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D. LGS. 286/94 L apertura di nuovi stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. Lgs 286/94 è subordinata al rilascio di un nulla osta da parte dell autorità regionale ed alla concessione dell autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco del Comune ove ha sede l impianto. Al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche relativamente agli impianti a capacità limitata, si forniscono i dettagli delle procedure da seguire per: l autorizzazione di nuovi stabilimenti a capacità limitata; il cambio di ragione sociale di uno stabilimento già autorizzato. 2.1 Indicazioni generali 1. Tutte le istanze devono pervenire alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale, in unica copia, con lettera di accompagnamento del Servizio Veterinario competente per l impianto interessato. 2. Le istanze devono essere presentate in carta legale; tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme. 3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. 10 - -

2.2. Procedura per l autorizzazione di stabilimenti a capacità limitata 1) Il titolare dello stabilimento presenta istanza di autorizzazione sanitaria, utilizzando il fac-simile riportato nell allegato 19a, corredata dalla documentazione elencata sul facsimile stesso. L istanza viene presentata in duplice copia, di cui una in bollo, al Sindaco e al Servizio veterinario della ASL competente per territorio. 2) Il Servizio Veterinario della ASL: a) verifica la correttezza formale dell istanza; b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento prescrivendo, ove necessario, gli eventuali interventi ed i tempi di adeguamento; c) trasmette alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo alimenti di origine animale, l istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole, conforme all allegato 1, sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti; 3) La Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte: a) verifica la correttezza formale dell istanza e, se necessario, dispone eventuali accertamenti aggiuntivi; b) rilascia il previsto nulla-osta, che viene trasmesso al Servizio Veterinario della ASL competente. 4) Il Servizio veterinario della ASL assegna il numero di identificazione all impianto e, una volta ricevuto il nulla-osta regionale, trasmette la pratica al Sindaco per il rilascio dell autorizzazione sanitaria, ove dovrà essere precisata, in rapporto alle caratteristiche funzionali della struttura, la potenzialità oraria del macello nonché il limite massimo dei capi macellabili per settimana. 5) Il Sindaco provvede al rilascio dell autorizzazione sanitaria. 6) Copia dell autorizzazione sanitaria viene inviata, a cura del Servizio Veterinario della ASL, alla Direzione Sanità Pubblica, per l inserimento dell impianto nell apposito elenco regionale. 2.3. Procedura per il cambio di ragione sociale 1) Il responsabile dello stabilimento presenta la domanda di cambio di ragione sociale, utilizzando il fac-simile riportato nell allegato 19b, corredata dalla documentazione elencata sul facsimile stesso. L istanza viene presentata in duplice copia, di cui una in bollo, al Sindaco e al Servizio veterinario della ASL competente per territorio. 2) Il Servizio Veterinario della ASL: a) verifica la correttezza formale dell istanza; b) verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti ai requisiti igienico-sanitari e strutturali dello stabilimento e comunque esprime un proprio parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; c) trasmette al Sindaco l istanza di voltura corredata dalla documentazione prevista. 3) Il Sindaco provvede ad apportare le opportune modifiche all autorizzazione sanitaria, trasmettendo un originale o copia conforme al titolare dell impianto e copia al Servizio veterinario; quest ultimo provvederà a trasmetterne copia alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte. 11 - -

SEZIONE C PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO E LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI CENTRI DI RACCOLTA E DI STANDARDIZZAZIONE E AGLI STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E DI TRASFORMAZIONE (D.P.R. 14 gennaio 1997 n 54). 1. Tutte le istanze e le comunicazioni devono pervenire alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale, in unica copia, con lettera di accompagnamento del Servizio Veterinario competente per l impianto interessato. 2. Le istanze devono essere presentate in carta legale; tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme. 3. Il verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata, deve essere redatto secondo il modello allegato 1. 4. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. 5. La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente deve essere redatta secondo il modello allegato 2. 6. La dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativa al rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia, alla dotazione di acqua potabile, alla presenza di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato ed al rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, deve essere redatta secondo il modello allegato 3. 1. STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE L'inizio dell'attività di nuovi centri e stabilimenti è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento definitivo o provvisorio, ai sensi del D.P.R. 54/97. La richiesta di riconoscimento provvisorio può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento definitivo, utilizzando l apposita istanza già predisposta in calce ai modelli di domanda e senza presentazione di ulteriore documentazione. Procedura di riconoscimento Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti viene adottata la seguente procedura. 1) Il responsabile dello stabilimento: a) presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di riconoscimento in duplice copia (di cui una in bollo) secondo il fac-simile allegato 20; la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione elencata sul fac-simile stesso; b) qualora intenda richiedere anche il numero di riconoscimento provvisorio, compilerà l apposita sezione sulla stessa domanda. 2) Il Servizio veterinario della ASL a) entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza: i) verifica la correttezza formale dell istanza e la completezza della documentazione allegata; 12 - -

ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento prescrivendo, ove necessario, gli eventuali interventi ed i tempi di adeguamento; b) entro 10 giorni dalla fine dell istruttoria, trasmette alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo alimenti di origine animale, l istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole, conforme all allegato 1, sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti. 3) La Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte: a) nel caso sia stato richiesto un numero di riconoscimento provvisorio, provvede al relativo rilascio trasmettendo gli estremi al Servizio veterinario competente; b) entro 60 giorni dal ricevimento dell istanza: i) verifica la correttezza formale dell istanza; ii) dopo aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari, provvede a rilasciare l atto di riconoscimento; c) invia il provvedimento di riconoscimento al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all interessato. Stabilimenti di caseificazione in alpeggio Per le attività di caseificazione in alpeggio possono essere adottate le procedure di accredito di cui alla nota della Regione Piemonte 8472/27 del 22 maggio 2000 (allegato 22) contestualmente alla presentazione del verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario e al piano di ristrutturazione con impegno alla realizzazione delle opere in progetto e la tempistica di realizzazione. 2. CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE; COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO Per quanto riguarda il cambio di regione sociale di uno stabilimento già riconosciuto e le comunicazioni relative a modifiche strutturali e/o impiantistiche, si seguono le procedure previste per gli altri stabilimenti di produzione di prodotti di origine animale, già descritte nella sezione A. 3. VERSAMENTO TARIFFE PREVISTE DAL D.M. 21 GENNAIO 1999 Il versamento delle tariffe spettanti alla regione per il rilascio del riconoscimento, calcolate secondo i criteri e i parametri indicati nel D.M., deve essere effettuato secondo le modalità impartite dalle ASL competenti per territorio. Sulla causale di versamento deve essere riportata la dicitura: Riconoscimento ai sensi D.P.R. 54/97 13 - -

ALLEGATI: Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all iscrizione della ditta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento Stabilimenti industriali Allegato 4 Istanza di riconoscimento ai sensi del D.lgs. 286/94 Allegato 5 Istanza di riconoscimento ai sensi del DPR 495/97 Allegato 6 Istanza di riconoscimento ai sensi del DPR 559/92 Allegato 7 Istanza di riconoscimento ai sensi del DPR 607/96 Allegato 8 Istanza di riconoscimento ai sensi del DPR 309/98 Allegato 9 Istanza di riconoscimento ai sensi del D.lgs. 537/92 Allegato 9 a Dichiarazione del titolare dell'impresa del rispetto del limite di 7,5 tonnellate di prodotto finito alla settimana per gli stabilimenti non aventi struttura e capacità di produzione industriale Allegato 10 Istanza di riconoscimento ai sensi del D.lgs. 531/92 Allegato 11 Istanza di riconoscimento ai sensi del D.lgs. 530/92 Allegato 12 Istanza di riconoscimento ai sensi del D.lgs. 65/93 Allegato 13 Istanza di riconoscimento ai sensi del D. Lvo 508/92 Allegato 14 Istanza di riconoscimento ai sensi del D.M. 29 settembre 2000 Allegato 15 Voltura del riconoscimento Allegato 16 Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni della tipologia produttiva prevista dal decreto di riconoscimento Allegato 17 Modifiche strutturali e/o impiantistiche che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva prevista dal decreto di riconoscimento Stabilimenti a capacità limitata Allegato 18 Riconoscimento ai sensi dell art. 13 del D.P.R. 495/97 Allegato 18 a Istanza di riconoscimento Allegato 18 b Scheda rilevazione dati attività Allegato 18 c Voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale - istanza Allegato 18 d Istanza di variazione del riconoscimento da stabilimento già autorizzato ai sensi del DPR 503/82, del DPR 559/92, dell art. 7 del D.P.R. 495/97, a stabilimento a capacita limitata ai sensi dell art. 13 del DPR 495/97 Allegato 19 Autorizzazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs 286/94 Allegato 19 a Istanza di autorizzazione Allegato 19 b Voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale - istanza Allegato 19 c Istanza di ampliamento del riconoscimento di macello/ laboratorio di sezionamento a capacità limitata autorizzato ai sensi del D. Lgs 286/94 per la macellazione /sezionamento di carni di ratiti Stabilimenti autorizzati ai sensi del D.P.R. 54/97 Allegato 20 Istanza di riconoscimento ai sensi del DPR 54/97 Allegato 21 dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell impianto relativa al limite massimo di latte utilizzato per anno ( < 2.000.000 litri/anno o 500.000 litri/anno). Allegato 22 Nota della Regione Piemonte 8472/27 del 22/5/2000: Adeguamento alpeggi - DPR 54/97 14 - -

Allegato 1 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL SERVIZIO VETERINARIO REGIONE PIEMONTE - ASL N Servizio Veterinario Il sottoscritto Dott...., in qualità di.... del Servizio Veterinario dell ASL n.. D I C H I A R A 1. di aver effettuato in data un apposito sopralluogo presso l impianto della Ditta......, sito nel Comune di..., Via....., n., destinato allo svolgimento della seguente attività... per il quale è stato richiesto il riconoscimento ai sensi di (specificare la normativa di riferimento).. e di aver verificato che l impianto risponde ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla suddetta normativa; 2. di aver verificato la completezza e la correttezza della documentazione allegata all istanza di riconoscimento presentata dalla suddetta Ditta; E S P R I M E pertanto, parere favorevole al rilascio del provvedimento di riconoscimento richiesto dalla suddetta Ditta.

Allegato 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL ISCRIZIONE DELLA DITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) Il sottoscritto., nato a....., (. ), il., residente a., (. ), in Via., n., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 D I C H I A R A che la Ditta (indicare l esatta ragione sociale)....., con sede legale nel Comune di, in Via..., n., è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di....... DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione. Data Firma..

Allegato 3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA RELATIVA AI REQUISITI TECNICI DELLO STABILIMENTO (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) Il sottoscritto., nato a....., (. ), il., residente a., (. ), in Via., n., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 D I C H I A R A che lo stabilimento della Ditta....., con sede nel Comune di..., in Via.., n., - rispetta le norme in materia urbanistica ed edilizia per le strutture per le quali si richiede il riconoscimento; - è dotato di acqua potabile ai sensi del D.P.R. 236/88 verificata mediate esecuzione di analisi chimica e microbiologica delle acque utilizzate nell impianto da parte di un laboratorio pubblico, effettuata in data non anteriore ad un anno; - è dotato di un sistema di scarico delle acque reflue: autorizzato dal Sindaco autorizzato da altra Autorità competente (specificare)... altro (specificare)...... - rispetta le norme in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88. DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione. Data Firma..

Allegato 4 BOLLO Alla Direzione Sanità Pubblica Settore vigilanza e controllo alimenti di origine animale - Regione Piemonte Corso Stati Uniti 1 Torino Per il tramite del Servizio Veterinario della ASL n OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi dell art. 13 del D.lgs 18 aprile 1994, n.286. Il sottoscritto..., in qualità di.... della Ditta........, partita IVA o Codice Fiscale... con sede legale nel Comune di........, Via......, n., C H I E D E il riconoscimento ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n.286 per il proprio impianto sito nel Comune di......, Via......, n., destinato allo svolgimento della seguente attività: Impianto di macellazione Laboratorio di sezionamento Deposito frigorifero relativa a carni fresche di: Bovino Suino Equino Ovi-caprino A tal fine allega: 1) verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell ASL competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Decreto Legislativo e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente; 3) planimetria dell impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi; 4) relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; 5) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativa a: rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento; dotazione di acqua potabile ai sensi del D.P.R. 236/88 verificata mediate esecuzione di analisi chimica e microbiologica delle acque utilizzate nell impianto da parte di un laboratorio pubblico, effettuata in data non anteriore ad un anno; presenza nell impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dal Sindaco o da altra Autorità competente; rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera; 6) una marca da bollo del valore prescritto; 7) ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento; nel caso le modalità di pagamento non siano ancora state stabilite, dichiarazione di disponibilità al versamento della tariffa che verrà stabilita con apposito provvedimento. DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda. RICHIESTA RICONOSCIMENTO PROVVISORIO RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero di riconoscimento provvisorio.

Allegato 5 BOLLO Alla Direzione Sanità Pubblica Settore vigilanza e controllo alimenti di origine animale - Regione Piemonte Corso Stati Uniti 1 Torino Per il tramite del Servizio Veterinario della ASL n OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.495. Il sottoscritto..., in qualità di.... della Ditta........, partita IVA o Codice Fiscale... con sede legale nel Comune di........, Via......, n., C H I E D E il riconoscimento ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.495 per il proprio impianto sito nel Comune di......, Via......, n., destinato allo svolgimento della seguente attività: Impianto di macellazione Laboratorio di sezionamento Centro di riconfezionamento Deposito frigorifero relativa a carni fresche di: Pollo Tacchino Faraona Oca Anatra A tal fine allega: 1) verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell ASL competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal D.P.R. e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;