IL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI



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IL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI (PiMUS) Proposta operativa per la redazione e la gestione Luca Mangiapane Associazione per la Sicurezza in Edilizia di Reggio E. Le modifiche apportate al D.Lgs 626/94 dal D.Lgs 235/2003, in particolare l introduzione del articolo 36 quater hanno integrato la normativa vigente in materia di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici. Alla normativa previgente, che non è stata modificata, e che è imperniata su quanto richiesto dal DPR 164/56 e dalle sue circolari esplicative, sono stati introdotti sostanzialmente due elementi innovativi: la redazione da parte dell impresa che monterà il ponteggio di un il piano di manutenzione, uso e smontaggio (PiMUS), la formazione obbligatoria e specifica del personale che sarà addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio. Di seguito si focalizzerà l attenzione esclusivamente sul PiMUS L obbligo normativo Il PiMUS è reso obbligatorio dal seguente articolo del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 235/2003:

Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi [ ] 3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. [ ] Attualmente, a parte la Linea guida per l esecuzione di lavori temporanei in quota con l impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata Montaggio, smontaggio, trasformazione PONTEGGI redatta dall ISPESL, che tratta marginalmente l argomento PiMUS, non sono presenti circolari o altri documenti ufficiali che diano indicazioni di come redigerlo e gestirlo operativamente in cantiere. La proposta operativa per la redazione e gestione del PiMUS Per permettere l adempimento all obbligo di legge in vigore dal 19 luglio 2005, di seguito si fornisce una proposta operativa per la redazione e la gestione del PiMUS, la trattazione è svolta attraverso la risposta

alle domande principali che si possono porre sul PiMUS. Da quando è obbligatorio elaborare il PiMUS? Le modifiche apportate al D.Lgs 626/94 da parte del D.Lgs 235/2003 sono entrate in vigore il 19 luglio 2005. Pertanto per tutti i ponteggi che si monteranno dopo la data di entrata in vigore dovrà essere elaborato il PiMUS. Si ritiene che per i ponteggi già montati al 19 luglio 2005, anche se soggetti a trasformazioni, uso e smontaggio, non sia necessario elaborare il PiMUS. Per questi il rispetto della normativa vigente è sufficiente garanzia di sicurezza E chiaro che in caso di modifiche in corso d opera di ponteggi, di nuovi ponteggi da montare il PIMUS debba essere aggiornato. Che cosa è il PiMUS? E il documento operativo che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio di ponteggi metallici fissi, al fine di garantire: la loro sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio la sicurezza di chi, non addetto al montaggio del ponteggio, potrebbe comunque trovarsi coinvolto in queste operazioni quali: altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.

la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Tale sicurezza è ottenuta in primo luogo dalla realizzazione dell opera provvisionale conformemente alla legge e in secondo luogo da un uso attento dello stesso. Il PiMUS non è un documento di valutazione dei rischi come PSC e POS anche se con questi deve essere in stretta correlazione, infatti la legge richiede che tale piano possa assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio. Per quali opere è previsto? Il PiMUS, deve essere realizzato tutte le volte che sia presente la necessità di allestire un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, questo indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla sua complessità e dal fatto che sia necessario o meno il progetto del ponteggio ai sensi dell art. 32 del DPR 164/56. Il PiMUS è altresì da predisporre tutte nel caso in cui si realizzi un impalcato o un altra opera provvisionale con elementi di ponteggi metallici fissi. Il PiMUS non è necessario per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli) o ponti su cavalletti. Il PiMUS non è richiesto nel caso in cui il ponteggio montato da un lavoratore autonomo, in quanto lo stesso piano è previsto all interno del D.Lgs 626/94

per la sicurezza dei lavoratori dipendenti. Il PiMUS infatti è un obbligo a carico del datore di lavoro dell impresa che realizza il ponteggio. Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato con il concorso di più lavoratori autonomi, dovrà essere redatto a cura del lavoratore autonomo che ha l appalto di montaggio il PiMUS, che gli altri lavoratori dovranno sottoscrivere. Chi deve redigere il PiMUS? La legge richiede che: Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio. Il PiMUS, quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell impresa che monta e smonta i ponteggi. Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà essere realizzato un solo PiMUS a firma congiunta dei datori di lavoro delle imprese interessate (naturalmente ogni impresa dovrà avere una copia del documento). In questo caso nel PiMUS saranno descritte le modalità di coordinamento tra le attività delle diverse imprese. Stessa cosa anche nel caso in cui a realizzare il ponteggio siano una impresa assieme con dei lavoratori autonomi. Non si ritiene necessaria la compilazione di un PiMUS per ogni impresa esecutrice alla stregua di quanto già succede per il POS, in quanto quest ultimo è un documento di valutazione dei rischi dell impresa per lo specifico cantiere, mentre il PiMUS è un documento operativo.

In merito alla redazione del documento da parte di persona competente, non viene chiarito quale siano le competenze che deve avere questa persona per poter compilare il PiMUS. Attualmente la normativa sui ponteggi, comprese le novità introdotte dal D.Lgs 235/2003 non prevedono la presenza in impresa di persone con particolari competenze, come ad esempio succede nelle imprese di rimozione di amianto, dove deve essere presente un tecnico abilitato con tanto di corso ed esame superato (ai sensi della legge 257/92) che redige i piani previsti dall art. 34 del D.Lgs 277/91. L unica figura che la legge prevede essere necessaria è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla libera professione per l elaborazione del progetto per i ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del libretto di autorizzazione ministeriale. Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alle professionalità dell ingegnere o dell architetto per la progettazione del ponteggio. Quando deve essere elaborato il PiMUS? Il PiMUS deve essere elaborato prima dell inizio dei lavori di montaggio, in quanto lo stesso deve essere preso a riferimento del personale addetto al montaggio.

E chiaro che in caso di modifiche in corso d opera di ponteggi, di nuovi ponteggi da montare il PiMUS debba essere aggiornato. Quali devono essere i contenuti del PiMUS? Il PiMUS deve essere specifico per il tipo di ponteggio che dovrà essere montato e riportare tutte le indicazioni utili per il suo montaggio, uso e smontaggio. Di seguito si fornisce l articolazione che dovrà avere il PiMUS non può essere che il seguente: Identificazione del cantiere: anagrafica di cantiere, breve descrizione dell intervento da realizzare Identificazione dell impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio: anagrafica dell impresa o delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che partecipano al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio. Nel caso di partecipazione di più soggetti, devono essere specificate le competenze di ognuno e le modalità di intervento. Identificazione del personale addetto al montaggio: nominativo delle persone che parteciperanno al montaggio con il rispettivo ruolo all interno della squadra di montaggio. In particolar modo devono essere indicate la persona o le persone che durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio potranno ricoprire il ruolo di preposto.

In allegato al PiMUS per ognuna delle persone citate devono essere presenti gli attestati di frequenza al corso abilitativo per montatori di ponteggio, corso reso obbligatorio sempre dall art. 36 quater del D.Lgs 626/94. Nel periodo transitorio di due anni, fino al 18 luglio 2007, per il personale in attesa di frequentare il corso di abilitazione al montaggio, si deve allegare al PiMUS una dichiarazione attestante l esperienza di montaggio di ponteggi maturata dal lavoratore; tale esperienza dovrà coprire il periodo dal 19 luglio 2003 al 19 luglio 2005 (2 anni) per i montatori, mentre dovrà coprire il periodo dal 19 luglio 2002 al 19 luglio 2005 (3 anni) per i preposti. Tipo/i di ponteggio/i da montare: identificazione dei ponteggi da montare tramite marca e modello. Per ogni ponteggio si deve specificare marca e modello, l impresa proprietaria e con che tipo di contratto lo stesso viene montato in cantiere (noleggio con montaggio, trasformazione e montaggio a cura del noleggiatore, noleggio del ponteggio con montaggio da parte dell appaltatore, ecc.) Per ogni tipo diverso di ponteggio deve essere allegato al PiMUS una copia dei libretti di autorizzazione ministeriale. Non è necessario che i libretti siano fisicamente allegati al piano, l importante e che gli stessi siano presenti in cantiere, come previsto per legge, a disposizione degli addetti al montaggio.

Analisi del progetto: evidenziare le componenti progettuali comprese le eventuali richieste specifiche aventi delle ricadute sul ponteggio. Queste componenti sono ad es.: altezza dei diversi fronti del fabbricato presenza di aggetti, rientranze sulle facciate degli edifici presenza di aperture che non consentono un uniforme distribuzione degli ancoraggi del ponteggio utilizzo del ponteggio come opera provvisionale di sostegno (ad esempio di murature da ripristinare necessita di montare sul ponteggio dei cartelloni, reti, graticci ecc. Per le situazioni progettuali evidenziate sono da indicare nel piano le soluzioni tecniche adottate per risolvere i problemi presenti. Descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio: l analisi e la valutazione del contesto ambientale è di fondamentale importanza per un corretto montaggio del ponteggio stesso. Sono da valutare ad es: presenza di piano di appoggio planare piano di appoggio con adeguata portata: è questo il caso di ponteggi che montati su solai in c.a. o altri materiali, terrazzi, balconi, ecc. luoghi di passaggio stretti: richiedono l adozione di partenze ristette se non addirittura da ponti a sbalzo

presenza di murature su cui non è possibile eseguire ancoraggi di idonea portata presenza nelle vicinanze di linee elettriche in tensione con adeguata portata, luoghi di lavoro stretti, ecc. Per le situazioni evidenziate sono da indicare nel piano le soluzioni tecniche adottate per risolvere i problemi presenti. Analisi delle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC (se presente): evidenziare le componenti progettuali comprese le eventuali richieste specifiche aventi delle ricadute sul ponteggio contenute nel PSC e richieste per particolari motivi. Queste componenti sono ad es.: a caratteristiche che il ponteggio deve avere per poter eseguire in lavori (mantovane supplementari per la protezione di determinate zone di lavoro, posizione e numero delle scale di accesso e discesa, ecc.) allestimento del cantiere per il montaggio del ponteggio modalità per l esecuzione delle opere in sicurezza tempistica di esecuzione delle opere Per le situazioni progettuali evidenziate sono da indicare nel piano le soluzioni tecniche adottate per risolvere i problemi presenti. Schemi di montaggio dei ponteggi: si deve indicare anche graficamente come sarà realizzato il ponteggio. Sono possibili tre casi:

1.il ponteggio è eseguito rispettando i parametri alla base della relazione di calcolo del ponteggio del fabbricante e gli schemi tipo allegati al libretto di autorizzazione ministeriale 2.il ponteggio è eseguito in difformità dai parametri della relazione di calcolo e/o dagli schemi tipo del libretto di autorizzazione ministeriale o è realizzato con uso promiscuo di elementi di diversi ponteggi 3.il ponteggio in parte secondo quanto previsto nel caso 1 e in parte secondo quanto previsto nel caso 2. Naturalmente le parti afferenti ad ogni caso devono essere ben distinte tra di loro. Caso 1 Il PiMUS deve contenere i disegni del ponteggio (art. 33 DPR 164/56) Questi disegni riportano lo sviluppo del ponteggio sulla pianta e sui prospetti dei fabbricati. Sui disegni dovranno evidenziarsi: i diversi tipi di ponteggi utilizzati (marca e modello) il riferimento agli schemi tipo, dedotti dal libretto di autorizzazione ministeriale, adottati per la realizzazione di ogni parte del ponteggio tipi di ancoraggio da realizzare e loro posizionamento I disegni devono essere in scala (almeno 1:100) Caso 2 Al PiMUS deve essere allegato il progetto del ponteggio a firma di un ingegnere o di un

architetto abilitati alla libera professione (art. 32 DPR 164/56). I casi per i quali è necessario ricorrere al progetto del ponteggio sono in sintesi: I casi in cui è necessario il progetto sono per la maggior parte elencati all interno della circolare ministeriale n 149 del 1985 e di seguito riportati in sintesi: ponteggi alti oltre 20 m. (misurati dal piano d'appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto) realizzate non conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo con gli ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale con sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto di autorizzazione ministeriale con una superficie esposta all'azione del vento a quella presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio (solitamente questo si supera quando al ponteggio sono attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni)

nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale (circolare ministeriale n 20 del 2003) Il progetto deve contenere: 1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; 2) disegno esecutivo (piante, prospetti e sezioni, se necessario) Caso 3 Al PiMUS deve essere allegata una planimetria in cui siano individuate le diverse zone in cui saranno montati i ponteggi di cui al caso 1 e quelli di cui al caso 2. La documentazione da allegare al piano sono quelle previste nel caso 1 e nel caso 2. Sistemi di sicurezza da utilizzare per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi: nel PiMUS si deve indicare il sistema utilizzato per la prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall alto degli addetti al montaggio dei ponteggi. I sistemi di sicurezza possono essere di diverso tipo: i sistemi di sicurezza intrinseci al ponteggio stesso, cioè utilizzo di ponteggi che si montano senza ausilio di ulteriori protezioni aggiuntive a quelle fornite dal ponteggio stesso (es. ponteggi prefabbricati con telaio ad H con possibilità di montare sia impalcato che parapetto dal lato inferiore) utilizzo di sistemi di protezione anticaduta individuali, (vedi anche DM n 466/92) quali:

dispositivi di protezione presenti sul mercato ed acquistati e montati da parte dell impresa esecutrice dei lavori, es. linea di ancoraggio tirata su piantoni collegati ai montanti dei ponteggi, linee di ancoraggio da posizionare direttamente sui montanti del ponteggio e quindi dotati di istruzioni di montaggio ed utilizzo degli stessi. Le certificazioni, le istruzioni di montaggio e d uso devono essere allegate al PiMUS. dispositivi di protezione realizzati direttamente dall impresa esecutrice del ponteggio. Per questi dispositivi al PiMUS devono essere allegati: gli eventuali calcoli di dimensionamento e/o verifica per garantirne la sicurezza, le misure di montaggio e smontaggio e di uso in sicurezza. Allestimento dell area di cantiere per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio: l allestimento dell area di cantiere è finalizzato alla prevenzione e protezione dei rischi di caduta di materiali (elementi componenti del ponteggio ed attrezzature di lavoro) che possono interessare sia i lavoratori addetti che altre persone non coinvolte nell esecuzione delle attività quali altri lavoratori coinvolti nella realizzazione dell opera e/o terzi rispetto al cantiere. Lo studio dell allestimento del cantiere deve tener presenti i seguenti punti: delimitazione/recinzione delle diverse aree di cantiere approvvigionamento/allontanamenti dei materiali dal cantiere

aree di stoccaggio provvisorie dei materiali protezioni accessorie da montare in corrispondenza di alcuni punti sensibili quali ad es.: tettoie di protezione su accessi di palazzi. modifica della viabilità attorno al cantiere, allegando le comunicazioni, gli accordi, ecc. presi con gli enti territoriali competenti procedure per la sorveglianza e il controllo di queste attività. Quando la complessità delle attività lo richieda, il PiMUS dovrà contenere una planimetria in idonea scala in cui sono evidenziate le informazioni sopra riportate. Verifiche da effettuare sugli elementi del ponteggio prima del montaggio: prendendo a riferimento la circolare ministeriale n 46/2000, nel piano si devono riportare le verifiche da effettuare sugli elementi del ponteggio prima del montaggio e i nominativi o le mansioni addette all esecuzione delle stesse. Riscontro delle verifiche effettuate dovrà essere allegato al piano durante l esecuzione dell opera. Modalità di montaggio/smontaggio/trasformazione del ponteggio: con indicazioni delle diverse mansioni delle attrezzature e dei controlli da eseguire, queste indicazioni possono essere degli stralci delle informazioni presenti all interno del libretto di autorizzazione ministeriale, nonché delle ulteriori informazioni tratte da letteratura presenti sul mercato.

Nelle modalità di montaggio deve essere riportata la sequenza con cui si metterà in opera il ponteggio. Nel caso in cui il ponteggio non venga completamente ultimato, prima dell inizio del suo utilizzo, nel PiMUS sono contenute le indicazioni per la segregazione dei punti pericolosi e le modalità per la loro segnalazione per indicare il pericolo generico. Misure per la gestione delle emergenze che si potrebbero verificare durante il montaggio/smontaggio/trasformazione del ponteggio: nel PiMUS devono essere contenute le procedure per la gestione delle emergenze che si potrebbero verificare in particolar modo durante l utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta in caso di caduta di una persona (recupero della persona rimasta sospesa). Modalità di uso del ponteggio da parte del personale addetto alla realizzazione dell opera: si devono riportate nel PiMUS le indicazioni per l uso corretto del ponteggio in particolare queste modalità devono comprendere: nominativo della persona o delle persone responsabile dell adeguatezza normativa del ponteggio durante la presenza in cantiere e dei controlli periodici o straordinari; (questo nominativo o questi nominativi se non conosciuto/i durante la stesura del PiMUS sarà o saranno integrato/i in corso d opera.

indicazioni per un uso sicuro del ponteggio. Queste indicazioni potranno essere anche di tipo generico. divieti di modifiche o manomissioni del ponteggio e procedura per la modifica in sicurezza del ponteggio verifiche e controlli obbligatori da realizzare conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale n 46/2000 Come deve essere gestito il PiMUS? La legge non riporta indicazioni sulla gestione del PiMUS, di seguito si propone una modalità operativa di gestione dello stesso in collegamento con tutti gli altri document. La metodologia proposta tiene presente l effettiva realtà di cantiere e in particolare il fatto che non sempre l impresa che utilizzerà il ponteggio è quella che lo monta e lo smonta, questo perché si possono verificare delle diverse situazioni: il ponteggio è stato noleggiato solitamente presso una delle imprese che sempre più spesso noleggiano i ponteggi Il ponteggio presente in cantiere solitamente viene utilizzato da tutte le imprese in cantiere che eseguono diversi lavori. Prima della redazione del PiMUS

L appaltatore che ha in carico la fornitura del ponteggio, prima della redazione del PiMUS, deve verificare e valutare le seguenti cose: particolari richieste del progetto rispetto al ponteggio (ad es. necessità di sovraccarichi, utilizzi particolari oltre a quelli previsti per le attività, es. cartelloni, reti, cesate, ecc., utilizzo come opera di puntellatura e sostegno durante le operazioni di demolizione, ristrutturazione) progetto, per valutare attentamente la conformazione dell edificio, l altezza ecc. indicazioni contenute nel PSC relativamente: a caratteristiche che il ponteggio deve avere per poter eseguire in lavori (mantovane supplementari per la protezione di determinate zone di lavoro, posizione e numero delle scale di accesso e discesa, ecc.) allestimento del cantiere per il montaggio del ponteggio e altri limiti particolari modalità per l esecuzione delle opere in sicurezza tempistica di esecuzione delle opere contesto ambientale di dove si andrà a montare il ponteggio: tipo di terreno di appoggio, spazio necessario, presenza di traffico veicolare, presenza di opere elettrica aeree, ecc. La raccolta di queste informazione e l esecuzione di verifiche e sopralluoghi è fondamentale per non avere problemi successivamente, se il ponteggio viene fornito e montato dall appaltatore o comunque

è fornito dallo stesso e montato da altri, queste informazioni dovranno essere dallo stesso elaborate, altrimenti queste informazioni dovranno essere fornite dall appaltatore all impresa che andrà a montare il ponteggio. Una volta elaborate le informazioni occorre scegliere il ponteggio migliore per l esecuzione dei lavori, o quanto meno vedere in che modo è possibile utilizzare al meglio il ponteggio che già si ha in dotazione, in questo tipo di valutazione un aspetto da non dimenticare è l economicità e la praticità dell intervento, infatti spesso per utilizzare ponteggi di proprietà si fanno degli aggiustamenti che portano via tempo ed energie a chi li monta e non riescono a garantire, comunque la sicurezza dei lavoratori. Questo ad esempio succede quando per seguire geometrie strane dell edificio si utilizzano ponteggi a telai prefabbricati al posto di quelli a tubi e giunti o di quelli, cosiddetti multidirezionali detti anche a montanti e correnti prefabbricati. Nel caso in cui il ponteggio scelto sia alto più di 20 m o non sia possibile rispettare quanto riportato nella relazione di calcolo o negli schemi tipo del libretto di autorizzazione ministeriali o si utilizzino in modo promisquo elementi di ponteggi diversi occorre far progettare il ponteggio da un ingegnere o un architetto abilitato alla libera professione (art. 32 del DPR 164/56)

Redazione del PiMUS Il PiMUS viene redatto secondo lo schema riportato al precedente punto: Quali devono essere i contenuti del PiMUS. Prima dell inizio del montaggio del ponteggio Il PiMUS assieme all ulteriore documentazione del ponteggio, sono messi a disposizione del CSE (se presente) per permettergliene la valutazione e per coordinarne l attuazione. Il PiMUS è messo a disposizione degli addetti al montaggio, in particolar modo il PiMUS viene utilizzato dal preposto al montaggio per la realizzazione del montaggio in sicurezza. Prima del montaggio di ponteggi estesi o in situazioni non routinarie sarebbe opportuno che il datore eseguisse con gli addetti al montaggio una riunione di coordinamento Nel caso di nuove costruzioni dove il ponteggio viene montato progressivamente durante la prosecuzione dell opera, eventuali valutazioni del CSE sul PIMUS saranno fatte in corso di realizzazione Durante il montaggio del ponteggio Il personale addetto al montaggio deve seguire quanto indicato nel PiMUS, eventuali modifiche importanti che si rendessero necessarie rispetto al documento devono essere attentamente valutate da

parte del preposto al montaggio e segnalate al datore di lavoro e al CSE. Il PiMUS dovrà essere sempre aggiornato alla realtà del ponteggio montato in cantiere. Durante l uso del ponteggio Gli addetti che utilizzeranno il ponteggio dovranno seguire le indicazioni del PIMUS per quanto riguarda l utilizzo. Nel caso in cui l impresa che utilizzerà il ponteggio è diversa da quella che lo ha montato, il montatore del ponteggio dovrà trasmettere il PiMUS all impresa utilizzatrice che lo sottoscriverà per accettazione. Stessa cosa si dovrà fare ogni volta che l impresa che ha in carico il ponteggio lo metterà a disposizione di altre imprese o lavoratori autonomi. L utilizzo in sicurezza del ponteggio è normato anche da quanto presente all interno del PSC e dei POS delle imprese esecutrici delle opere. Il PiMUS dovrà essere sempre aggiornato, a cura dell impresa che ha la responsabilità del ponteggio. Trasformazione del ponteggio in corso d opera Devono essere realizzate da personale competente seguendo le prescrizioni del PiMUS. Prima dello smontaggio Verificare il PiMUS come in fase di montaggio

Smontaggio del ponteggio Lo smontaggio del ponteggio deve avvenire conformemente a quanto previsto nel PiMUS. Quale è il rapporto tra il PiMUS e il POS? Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell impresa per lo specifico cantiere, pertanto deve essere elaborato da ogni singola impresa esecutrice nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall art. 6 del DPR 222/2003. Il POS al suo interno deve contenere la valutazione dei rischi di tutte le attività. Nel caso in cui, tra le attività di lavoro dell impresa esecutrice c è anche quella del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, le stesse devono essere valutate all interno del POS e per ogni rischio si devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le opportune procedure operative per la tutela della sicurezza. Il PIMUS non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi, ma un piano operativo, e quindi in sostanza è la principale misura di sicurezza per permettere il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio in sicurezza. Quindi non è necessario che ogni impresa che operi con il ponteggio abbia il suo PiMUS, ma bensì è sufficiente un unico PiMUS (ovviamente se in un

cantiere sono presenti due ponteggi gestiti da due imprese diverse occorreranno due PiMUS diversi) Tutte le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi che opereranno sul ponteggio, sono tenuti a sottoscrivere e ad attuare il PiMUS relativo allo stesso. Normativa essenziale per i ponteggi metallici fissi. Decreto Presidente Repubblica n 164 del 07/01/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Decreto Ministeriale del 02/09/1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164. Circolare Ministeriale n 149 del 22/11/1985 - D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi. Lettera Circolare del 10/04/1986 - Circolare 149/85 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti. Lettera Circolare n 21467 del 18/04/1986 - Circolare 149/1985 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti. Decreto Ministeriale n 115 del 23/03/1990 - Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80.

Decreto Ministeriale n 466 del 22/05/1992 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici. D.Lgs. Governo n 626 del 19/09/1994 - Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Circolare n 44 del 10/07/2000 - Oggetto: D.l.vo n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro. Modalità di conservazione delle relative documentazioni - Quesito. Circolare n 46 del 11/07/2000 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. Decreto Ministeriale del 19/09/2000 - Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato. Circolare n 3 del 08/01/2001 - Oggetto: Art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 - Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro.

Circolare Ministeriale n 20 del 23/05/2003 - Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi. Circolare Ministeriale n 30 del 29/09/2003 - Oggetto: Art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi.