LA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO



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Transcript:

LA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO 1 MODULO Realizzata da: Dott. Ing. Maria Josè Mereu Richiesta da: I.I.S. «L. Einaudi» Senorbì (CA) 1

2 OBIETTIVO DEL CORSO Contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro, fornendo informazione e formazione su: Normative Ruoli Responsabilità

3 LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici del proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni, alle attrezzature che deve usare e ai DPI che deve indossare.

4 QUANDO FARE FORMAZIONE? La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. CHI DEVE FARE FORMAZIONE? Il Responsabile S.P.P. oppure docenti formatori accreditati ed esperti. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione ovvero all insorgenza di nuovirischi

5 TAPPE STORICHE SULLA NORMATIVA Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n.547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n.277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.82/605/cee, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, anorma dell art.7 della legge n.212/90. Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n.242 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n.363 (MURST) Regolamento recante norme per l individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti diricerca. Decreto Legislativo 25 febbraio 200 n.66 Attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n.25 Protezione da agenti chimici Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106) Attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6 OBIETTIVI DI TALI LEGGI Prevenire gli incidenti sul lavoro Favorire il benessere psicofisico del lavoratore COSTITUZIONE ITALIANA Art.32 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto.. Art.35 «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le forme ed applicazioni.. Art.41 «L iniziativa economica.è libera. Non può volgersi.in modo da recare danno alla sicurezza CODICE CIVILE Art.2087 «Limprenditore è tenuto ad adottare le misure che, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

7 SUCCESSIVE MODIFICHE Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori ai sensi dell art.37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell art.34, commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012 Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012 Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art.34, comma 2 e 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

8 La formazione per la sicurezza dei lavoratori è da tempo obbligatoria Almeno dall entrata in vigore dell art. 22 del D.Lgs. 626/1994 (27 novembre 1994) Indipendentemente dagli ultimi Accordi Conferenza Stato Regioni Art.22 Formazione dei lavoratori 1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

9 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1.Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda.

10 DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/1997 Art. 1 Formazione dei lavoratori I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: a) I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione b) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro c) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

11 Mancava una norma specifica Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. Formazione lavoratori, dirigenti e preposti Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori ai sensi dell art. 37, Comma 2 del D.Lgs: 81/08 e s.m.i. Sancito e divulgato: 21/12/2011 Pubblicato in G.U.: 11/01/2012 Entrato in vigore: 11/01/2012 (così stabilito nelle «Linee applicative» del 25/07/2012

12 FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Formazione generale 4 ore Può essere svolta in Può modalità e-learning Formazione Rischio Basso 4 ore Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo Formazione Rischio Medio 8 ore Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio Formazione Rischio Alto 12 ore Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali AGGIORNAMENTO 6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio Può essere svolta in modalità e.learning

13 I lavoratori che, alla data di entrata in vigore dell accordo (12 marzo 2013) sono già incaricati, devono seguire i corsi di che trattasi entro 24 mesi (12 marzo 2015). L aggiornamento per il corso attuale si dovrà effettuare a maggio del 2019 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA E riconosciuta la formazione erogata precedentemente alla pubblicazione dell Accordo se effettuata nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro. In questo caso la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dall 11/01/2012 (come precisato dalle «Linee applicative» del 25/07/2012). Quindi, la prossima scadenza da considerare per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell Accordo, cadrà l 11 gennaio 2017.

14 SOGGETTI FORMATORI Regioni e Province autonome Ministero del lavoro e delle politiche sociali I.N.A.I.L. Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori Ordini o collegi professionali Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature oggetto dell Accordo accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma Soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma Enti bilaterali Scuole edili costituite nell ambito degli organismi paritetici

1992 GESTIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA A SCUOLA Evoluzione del Progetto «Educazione alla sicurezza nella scuola» nella Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Vengono attuate precise direttive per l edilizia scolastica, regolando anche le misure di sicurezza e di prevenzione incendi e in collaborazione con i vigili del fuoco viene realizzato un regolamento di evacuazione in base al quale devono essere effettuate annualmente le prove di evacuazione. 1993 Viene avviata a livello nazionale l iniziativa «Scuola sicura» del Ministero dell Interno. 1994 Tramite il Commissario del Governo di Bolzano, l Ufficio prevenzione incendi prende contatto con l iniziativa «Scuola sicura». Si compone a livello provinciale il Gruppo di lavoro Educazione alla sicurezza nella scuola. 1995 Si inizia a parlare in 11 scuole campione (progetto pilota) di prevenzione degli incendi e degli infortuni, di pronto soccorso e di evacuazione degli edifici. L Ufficio provinciale dei VVFF volontari dirama una direttiva per istruire il personale della scuola. L Ufficio prevenzione incendi entra in contatto con le consolidate esperienze in materia di educazione alla sicurezza dell area tedesca. 15

1996 A seguito dei contatti con i VVFF di Monaco di Baviera viene realizzato il primo ausilio didattico per scuole materne ed elementari: opuscolo «Dipingere e imparare con i VVFF». Le Intendenze scolastiche diramano le circolari che distribuivano le linee guida per l organizzazione delle esercitazioni di evacuazione esponendo a tutte le scuole gli obiettivi dell educazione alla prevenzione incendi. 1997 Inizia lo studio e la verifica dei contenuti delle unità didattiche reperite ad Amburgo, contemporaneamente si realizza un film sull evacuazione, nasce Max mascotte del Progetto provinciale di Educazione alla sicurezza. 1998 Presentazione e distribuzione a tutte le scuole della videocassetta «Non facciamoci prendere dal panico» nella quale viene spiegato il corretto comportamento da tenere in caso di allarme all interno di un edificio scolastico. (adatto tanto ad un pubblico giovane, quanto ad uno adulto) 1999 Vengono distribuiti a tutte le scuole i volumi, tradotti dalla versione germanica, «Guida all educazione antincendio», strutturati in tre livelli: scuola materna ed elementare del 1 ciclo, elementare del 2 ciclo e media, media e biennio superiore. Si fornisce il primo strumento concreto per introdurre la prevenzione incendi nelle materie di insegnamento gettando le basi per creazione di una vera e propria cultura della sicurezza. Nello stesso anno vengono organizzati i primi corsi per istruire gruppi di insegnanti che fungeranno da moltiplicatori nelle scuole materne ed elementari. 16

2000 17 Vengono organizzati i corsi di formazione per insegnanti moltiplicatori nelle scuole medie e superiori tedesche e ladine. Vengono realizzate le bozze del volumetto «Chi è Max?». 2001 Vengono organizzati i corsi di formazione per insegnanti moltiplicatori nelle scuole medie e superiori italiane. Viene rinominato il Gruppo di lavoro, che attualmente è composto, oltre che dall Ufficio prevenzione incendi, da rappresentanti degli uffici Protezione civile e Sicurezza del lavoro, del Servizio di prevenzione e protezione, del Corpo permanente dei VVFF, dell Unione dei VVFF volontari, dall I.N.A.I.L., della Formazione professionale e delle Intendenze scolastiche e degli Istituti pedagogici in lingua italiana, tedesca e ladina (competenza tecnica e pedagogica) 2002 Si da inizio all ampliamento delle materie trattate dal Gruppo di Lavoro quali: l antinfortunistica a scuola e in casa, il rischio elettrico, la sicurezza nei laboratori scolastici, approccio alle leggi sulla sicurezza ecc. 2003 Vengono realizzati e distribuiti i calendari scolastici con l obiettivo di fornire agli insegnanti uno strumento didattico, quotidianamente presente. 2004 Viene realizzata la grafica definitiva del libretto «Chi è Max?», la stampa e la distribuzione a tutte le scuole materne ed elementari dei tre gruppi linguistici della provincia

LA NOSTRA SCUOLA SEGUE QUESTE INDICAZIONI 2007-2008 Organizzazione della squadra SPP e formazione di RSPP, ASPP, Rls, squadra di prevenzione incendi e primo soccorso. Primi contatti per la realizzazione della rete di scuola della Trexenta. 2009 Realizzazione dei primi fascicoli informativi sulla sicurezza nelle scuole per tutte le fasce di età. Richiesta finanziamenti a Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. Inail: richiesta finanziamento per adeguamento edificio scolastico alla sicurezza Inal e provincia di Trento e Bolzano 5 Concorso: partecipa vincendo 1 borsa di studio di 1000 + 1000 per la sicurezza nella scuola. 2010 Inal e provincia di Trento e Bolzano 5 Concorso: partecipa vincendo 2 borse di studio di 1000 + 1000 per la sicurezza nella scuola ciascuna. 2011 Ristampa dei fascicoli informativi sulla sicurezza nelle scuole per tutte le fasce di età. 2012-2013 Realizzazione nuovo piano di evacuazione con nuova cartellonistica. Chiusura della rete scolastica Trexenta per la sicurezza. 2014 Adeguamento alle nuove direttive del D.Lgs. 81/08 e relativi Accordi Conferenza Stato-Regioni. 18

19 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE. Via.... (.) Tel.. fax.. Email:.. Informazione sulla sicurezza nella scuola (Ai sensi del D.Lgs. 106 del 3/8/2009 e del D.M. PI 382/98) per gli utenti del servizio scolastico ( studenti - genitori ) ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE Luigi Einaudi Piazza del Popolo 09040 SENORBI (CA) Tel. 0709808623/35 fax 0709809123 Email: CATD050003@istruzione.it Informazione sulla sicurezza nella scuola (Ai sensi del D.Lgs. 106 del 3/8/2009 e del D.M. PI 382/98) per il personale docente e non docente