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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A. DE VITI DE MARCO Viale Francesco Ferrari,73 Tel. 0833/504014 Fax 0833/504044 c.f. 81002930758 e-mail ist. letd020005@istruzione.it posta certificata: letd020005@pec.istruzione.it 73042 - C A S A R A N O PROTOCOLLO ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO E CULTURALE Sommario 1. ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE...2 Riferimenti legislativi...2 L INSERIMENTO E L INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI...4 LE FASI PRINCIPALI DELL INTERVENTO SCOLASTICO...4 Accoglienza...4 Inserimento...5 Integrazione...5 Valutazione...5 2. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO...6 1

1. ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE Riferimenti legislativi C.M. n. 205 del 26 luglio 1990 (La scuola dell obbligo e gli alunni stranieri. L educazione interculturale): attribuisce come compito educativo della scuola la mediazione fra le diverse culture, in quanto la diversità culturale va ritenuta una risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza): riconosce automaticamente il diritto di cittadinanza italiana ai minori, figli di uno dei due genitori italiano. Invece, i bambini, nati in Italia, figli di genitori con nazionalità non italiana, assumono la nazionalità dei genitori fino al 18 anno di età, momento in cui possono richiedere la cittadinanza italiana. Art. 36 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) della Legge n. 40 del 6 marzo 1998 (Disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): riconosce il diritto allo studio; incoraggia le attività interculturali; promuove le attività di accoglienza in convenzione con le Regioni e gli Enti Locali; prevede la figura del mediatore nei rapporti con le famiglie. Decreto Legislativo n. 286 del 27 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): ribadisce il diritto all istruzione del minore straniero e sollecita le attività miranti all integrazione sociale; sollecita il mantenimento e recupero della cultura d origine e si rifà alla legge n. 400/23.8.88, art.17, comma 1, che detta disposizioni circa la formazione e aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente e sui criteri per l adattamento dei programmi d insegnamento. C.M. n. 302 del 1998: tutela la libertà religiosa. Art. 2 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 (Regolamento di attuazione concernente l obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età): prevede l obbligo formativo nei confronti di tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato. Art. 45 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): garantisce il diritto all istruzione del minore, anche in caso di irregolarità (i minori non accompagnati o appartenenti a famiglie non in regola con il permesso di soggiorno, godono, in ogni caso, del diritto all istruzione); disciplina l inserimento scolastico nelle classi in riferimento all età anagrafica, affidando ai docenti la responsabilità di spostamento in una classe immediatamente superiore o inferiore. Inoltre tale articolo 45 afferma che «Il 2

Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento». C. M. n. 311 del 21 dicembre 1999 e C.M. n. 87 del 23 marzo 2000: prevedono la possibilità di iscrizione degli alunni stranieri in qualsiasi momento dell anno scolastico, in attuazione dell art. 45 comma 1 del D.P.R. n. 394/99. Art. 3 della Direttiva MIUR n. 45 del 4 aprile 2005: prevede interventi formativi per i docenti in materia di integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana. Legge di riforma dell ordinamento scolastico n. 53 del 28 marzo 2003: contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi, attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente. C.M. n. 24 del primo marzo 2006: nel dettare le Linee guida per l accoglienza e l integrazione degli alunni stranieri afferma che «Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l insegnamento intensivo dell italiano. L apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. E necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall alunno straniero» (pp. 12-13). In tema di valutazione, le Linee Guida asseriscono che «Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell anno scolastico -per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare- diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa si prendono in considerazione il percorso dell alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. [ ] Emerge chiaramente come nell attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni» (p. 17). C. M. n. 110 del 14 dicembre 2007: definisce le modalità organizzative relative alle iscrizioni degli alunni alle scuole dell infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione delle scuole statali e paritarie. C.M. n. 2 dell 8 gennaio 2010 (Indicazioni e raccomandazioni per l integrazione di alunni con cittadinanza non italiana): individua i criteri di carattere organizzativo sia dell offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica. La medesima C.M. suggerisce inoltre le seguenti misure: a. attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di 3

altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all arricchimento dell offerta formativa; b. utilizzo della quota di flessibilità del 20 %, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non); c. partecipazione a progetti mirati all insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio; d. possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d anno di essere inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all età anagrafica per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica). D.M. del 27 dicembre 2012: prevede la possibile elaborazione del Piano Didattico Personalizzato anche nei casi di alunni adottati in ogni momento dell anno, fermo restando che, se tra l arrivo a scuola del minore e la chiusura dell anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per l osservazione e la stesura del documento, la scuola dovrà comunque prevedere delle misure didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell anno scolastico successivo. Ciò al fine di attivare percorsi personalizzati, mettendo in campo tutte le strategie educative e didattiche ritenute opportune, non prevedendo l adozione di misure dispensative o di strumenti compensativi (tranne nel caso in cui siano diagnosticati anche disturbi specifici dell apprendimento). Le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del 19/12/2014 sono state elaborate con l obiettivo di fornire conoscenze e linee di indirizzo teorico-metodologico per garantire ai ragazzi adottati e alle loro famiglie ulteriori strumenti nel loro percorso di crescita. L INSERIMENTO E L INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI La presenza di alunni stranieri nel contesto scolastico è un fenomeno che riguarda ormai ogni ordine e grado di scuola e che richiede una consapevole assunzione di responsabilità da parte dell istituzione scolastica al fine di promuovere e favorire iniziative per l inserimento degli studenti stranieri. In considerazione di ciò e compatibilmente con le risorse disponibili, l Istituto offre supporto didattico individualizzato per l apprendimento della lingua italiana a favore degli studenti stranieri, realizzando corsi di sostegno linguistico a vari livelli - prima alfabetizzazione, base, intermedio, avanzato - e corsi di italiano per lo studio, elaborando nel contempo un vero progetto di integrazione. LE FASI PRINCIPALI DELL INTERVENTO SCOLASTICO 4

Accoglienza Finalizzata a facilitare l ingresso nell istituto scolastico e quindi a ridurre le difficoltà di inserimento e integrazione, l accoglienza consta di due momenti: l uno formale costituito dall impatto iniziale con la Segreteria, con il Dirigente Scolastico e con il referente per l inclusione, volto ad acquisire elementi sulla scolarità pregressa, sul paese d origine, sul livello di conoscenza della lingua italiana, ecc., ai fini dell inserimento successivo nella classe più idonea; l altro didattico e formativo, proprio del Consiglio di Classe, che inserendosi nel più ampio progetto Accoglienza dell Istituto, mira a mettere l alunno nelle condizioni più favorevoli per un proficuo inserimento/integrazione. Inserimento Fermo restando il principio sancito dalla normativa vigente dell inserimento nella classe corrispondente all età anagrafica, il Dirigente Scolastico, valutati i documenti e sulla base del colloquio con la famiglia e con lo studente, lo inserisce nella classe potenzialmente più favorevole per il successo scolastico, e nella sezione a ciò più idonea (n. alunni, presenza alunni stranieri, esperienza del C.d.C., ecc.). Nel caso di minori adottati, il Dirigente, in casi particolari, considera la possibilità di inserire il minore in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all età anagrafica. Il Dirigente Scolastico o il referente convocano all uopo il C.d.C. o il coordinatore di classe. Integrazione Affinché si instauri un effettivo processo di insegnamento/apprendimento, la priorità va data all acquisizione delle competenze linguistiche. A tal fine, l Istituto organizza appositi percorsi di rinforzo linguistico; il C.d.C. procede, nel caso, alla riduzione dei programmi in saperi essenziali; i singoli docenti hanno cura di provvedere alla semplificazione dei testi nelle varie discipline. Il secondo livello di integrazione è quello più propriamente culturale. L esperienza pregressa degli studenti, il loro vissuto, la storia e cultura del loro paese devono costituire il punto di partenza per i successivi arricchimenti, rappresentando anche una fonte privilegiata per la crescita culturale di tutta la classe e quindi di tutto l Istituto. A tal proposito è opportuno prendere contatti con gli Enti locali e con altre scuole. La normativa afferma chiaramente che, seppur è auspicabile e necessario che l alunno trascorra più tempo possibile all interno della propria classe di appartenenza, sono altresì utili le attività di laboratorio linguistico. Tali laboratori prevedono percorsi e strumenti specifici per l insegnamento intensivo dell italiano, sono dedicati a gruppi di studenti stranieri di diversi livelli e possono essere attivati sia in orario scolastico che extrascolastico, avvalendosi, ove possibile, delle risorse della scuola. Inoltre, sulla base di progetti di collaborazione finanziati dai Comuni, ci si può avvalere dell aiuto di esperti o collaboratori esterni, mediatori culturali o facilitatori linguistici, attraverso contratti di prestazione d opera o a di collaborazione continuata e collaborativa. Valutazione La valutazione degli alunni stranieri, in particolare quelli appena arrivati, impone l attuazione di strategie per l integrazione e la facilitazione del successo scolastico e formativo. All uopo, il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento: a. possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l apprendimento della lingua italiana e l integrazione sociale. 5

b. Altresì, il Consiglio di Classe, per poter valutare l alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, può programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati sulla base di quanto prima indicato. Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato, che è il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell alunno straniero. Alla fine del primo quadrimestre o trimestre, soprattutto se l inserimento dell alunno è stato tardivo, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, può esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione di questo tipo: La valutazione non viene espressa in quanto l alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana, oppure: La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana. In pratica se non è stato possibile acquisire sufficienti elementi, si sospende la valutazione, sostituendo la pagella di metà anno e le valutazioni intermedie con una scheda personalizzata e/o con un colloquio con la famiglia. Al termine del secondo quadrimestre, il C.d.C. procede allo scrutinio finale e alla valutazione conclusiva ai fini dell ammissione alla classe successiva, tenendo conto dei livelli raggiunti rispetto alla classe frequentata, ma anche del progresso personale dell alunno in base alla programmazione individualizzata. 2. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO In riferimento alla C.M. n.8 del 06/03/2015, tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Non è prevista alcuna certificazione sanitaria. Bisogna monitorare l efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario; pertanto le misure dispensative devono avere carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. 6