Per la detassazione sul fotovoltaico, non serve un approccio comparativo



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Pagina 1 di 5 GIOVEDÌ, 28 FEBBRAIO 2013 EUTEKNE.INFO SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE EUTEKNEFORMAZIONE Home Opinioni Fisco Impresa Contabilità Lavoro & Previdenza Economia & Società Professioni Aggiornato alle 9.17 AGEVOLAZIONI Per la detassazione sul fotovoltaico, non serve un approccio comparativo Secondo la C.T. Prov. Treviso, è sufficiente scomputare i ricavi di vendita dell energia / Pamela ALBERTI SHARE / Giovedì 28 febbraio 2013 INVIA STAMPA Nel calcolo della detassazione ambientale per un impianto fotovoltaico, secondo la C.T. Prov. Treviso 10 gennaio 2013 n. 7/5/2013 non è necessario un confronto chiaro ed univoco con altri impianti simili, ma è sufficiente un calcolo prudenziale in mancanza di altri parametri. Nella fattispecie in esame, l Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la possibilità di avvalersi della detassazione ambientale di cui all art. 6, commi 13-19 della L. n. 388/2000, posto che il calcolo dei sovraccosti non era avvenuto correttamente. Veniva, infatti, contestata la mancanza di un approccio comparativo, dato unicamente dalla differenza tra il costo di acquisto del macchinario con il costo di acquisto di un macchinario similare non ambientale. Il contribuente, tuttavia, aveva prodotto una perizia redatta da un esperto, in cui si affermava l impossibilità di effettuare un raffronto tra un impianto fotovoltaico ed un impianto tradizionale di produzione di energia elettrica; ciò in quanto l impianto fotovoltaico produce solo energia elettrica, mentre l impianto cogeneratore genera contemporaneamente elettricità e calore. Stante l impossibilità di effettuare un confronto con gli analoghi investimenti non ambientali (secondo quanto esposto dalla citata perizia), la società ha scelto di scomputare dall investimento i ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta dall impianto fotovoltaico per determinare l ammontare da detassare. Sulla citata perizia l Agenzia delle Entrate non ha, tuttavia, espresso alcun parere, non fornendo nessun confronto tecnico, limitandosi a riprendere a tassazione l intero importo detassato per mancanza di un approccio comparativo. La Commissione tributaria ha affermato che, non essendoci possibilità di effettuare un raffronto, la società ha effettuato un calcolo prudenziale e che la mancanza di un raffronto chiaro ed univoco, comunque, non può costituire un motivo per escludere totalmente una detassazione che ha requisiti voluti dalla legge.

Nel caso di specie, quindi, secondo la Commissione l operazione effettuata dal contribuente, nella sussistenza di oggettive difficoltà per dare esecuzione e ossequio alla norma e nella sussistenza di tutti gli altri requisiti, deve essere accettata. Pertanto, viene confermata la deducibilità prudenzialmente effettuata dalla società che ha scomputato i ricavi derivanti dalla vendita dell energia. Raffronto con impianto di potenza inferiore Pagina 2 di 5 Con riferimento ad un confronto fatto con un impianto di potenza inferiore, l Ufficio si limita a considerare che l impianto preso in considerazione è di potenza inferiore rispetto a quello fotovoltaico e, di conseguenza, il confronto non sembra ammissibile. Sul punto, la Commissione osserva che il raffronto è condivisibile, posto che mentre l impianto fotovoltaico funziona con la luce solare, presente solo in alcune ore, un impianto che funziona con altro combustibile ha la possibilità di funzionare nell intero arco della giornata. Pertanto, il raffronto è stato effettuato in modo logico e conseguente confrontando sul valore annuo della produzione di energia: da una parte l impianto fotovoltaico e dall altro un motore da 11kw elettrici che lavora per 4.800 ore annue. In tal caso, secondo quanto affermato dalla Commissione, il sovraccosto sarebbe stato comunque superiore a quanto poi applicato dalla parte ricorrente. ILCASODELGIORNO a cura di Luca MIELE Svalutazioni degli immobili merce con deducibilità dubbia Resta dubbia la possibilità di svalutare, con effetto fiscale, gli immobili iscritti in bilancio come rimanenze di magazzino. L art. 92 del TUIR regola espressamente le svalutazioni relative a beni fungibili, prevedendo specifici limiti al comma 5. Diversamente, per i beni non fungibili, la norma... INFOEDITORIALE

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