In vigore dal 25.05.2012. RINA Via Corsica, 12-16128 Genova - Italy Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000 www.rina.org



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Regolamento per la verifica periodica di apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) secondo D.lgs. 81/08 e decreto 11 Aprile 2011 dal titolo Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo In vigore dal 25.05.2012 RINA Via Corsica, 12-16128 Genova - Italy Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000 www.rina.org

CAPITOLO 1 - GENERALITA'... 1 1.1 - Scopo e campo di applicazione... 1 1.2 - Definizioni... 1 CAPITOLO 2 - LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO... 2 2.1 -Disposizioni legislative e normative di riferimento... 2 CAPITOLO 3 PRIMA VERIFICA PERIODICA... 3 3.1 Modulo di richiesta... 3 3.2 - Proposta di servizi... 3 3.3 - Esame della documentazione... 4 3.4 Ispezione degli apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP)... 4 3.5 Rilascio verbale di prima verifica periodica... 4 CAPITOLO 4 VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA... 5 4.1 Modulo di richiesta... 5 4.2 - Proposta di servizi... 5 4.3 - Esame della documentazione... 5 4.4 Ispezione degli apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP)... 6 4.5 Rilascio verbale di verifica periodica... 6 CAPITOLO 5 VERIFICHE CON ESITO NEGATIVO... 6 5.1 Verbale di verifica periodica negativo... 6 CAPITOLO 6 - MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI MATERIALI (SC) E PERSONE (SP)... 6 6.1 - Modifiche al Regolamento... 6 6.2 Subappalto delle verifiche a RINA... 6 CAPITOLO 7 REGISTRO INFORMATIZZATO DEI VERBALI RELATIVI ALLE VERIFICHE EFFETTUATE... 7 7.1 Registro apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) verificati... 7

CAPITOLO 1 - GENERALITA' 1.1 - Scopo e campo di applicazione Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da RINA per la verifica periodica di apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) ai sensi dell art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 e del Decreto 11 Aprile 2011 dal titolo Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo e le modalità che devono seguire i datori di lavoro utenti degli apparecchi per richiedere, ottenere e fare eseguire periodicamente la verifica degli stessi da parte di RINA. Il presente Regolamento si applica alle attrezzature di lavoro di cui al Gruppo SC (Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano) punto 1.1.1 dell allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 e Gruppo SP (Sollevamento persone) punto 1.1.2 dello stesso allegato; il D.lgs. 81/08 stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza ai quali devono rispondere e la periodicità di verifica variabile in funzione della tipologia di apparecchio (allegato VII del D.lgs. 81/08). Ai sensi dell art. 71 commi 11 e 12 del D.lgs. 81/08 l INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Quanto riportato nel presente Regolamento si applica nei due casi seguenti: all'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto privato abilitato RINA del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura (comma 2 art. 2 Decreto 11 Aprile 2011); decorsi i termini temporali di cui al terzo capoverso il datore di lavoro decide di avvalersi del soggetto privato abilitato RINA e ne comunica il nominativo al soggetto titolare della funzione (comma 8 art. 2 Decreto 11 Aprile 2011). Ai sensi dell art. 71 comma 12 del D.lgs. 81/08 RINA in qualità di soggetto privato abilitato acquista la qualifica di incaricato di pubblico servizio e risponde direttamente alla struttura titolare della funzione (INAIL, ASL o ARPA). Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. L accesso alla verifica è aperto a tutti i proprietari e datori di lavoro utenti degli apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) (nel seguito indicati come organizzazioni richiedenti ) e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l attività di verifica RINA applicherà il presente Regolamento in maniera uniforme ed imparziale per tutti i clienti. Le informazioni acquisite durante l attività di verifica vengono considerate e trattate come riservate. La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nei riferimenti legislativi e normativi richiamati al successivo punto 2.1. 1.2 - Definizioni Apparecchio di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP): si intende un apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di carichi, costituiti da materiali e/o persone, la cui massa risulti entro la portata nominale dell apparecchio. Accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate agli apparecchi per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra l apparecchio ed il carico oppure sul carico stesso. Catene, funi cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite ai fini di sollevamento come parte integrante degli apparecchi per il sollevamento o di accessori di sollevamento. 1

Supporto del carico: parte dell apparecchio di sollevamento sul quale o nel quale le persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate. Operazione di sollevamento: operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano un cambiamento di livello. Ciclo di sollevamento: ciclo operativo che comincia quando il carico è pronto per essere sollevato e termina nel momento in cui l apparecchio è pronto per sollevare il successivo. Fabbricante: costruttore dell apparecchio di sollevamento che appone sulla macchina il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo o colui che rimette a nuovo l apparecchio apportando importanti modifiche al suo funzionamento. Immissione sul mercato: prima messa a disposizione di un apparecchio a fini di distribuzione o di utilizzazione. Messa in servizio: primo utilizzo dell apparecchio costruito sulla base delle norme tecniche di riferimento. Norme tecniche di riferimento: si intendono le norme contenenti le disposizioni di carattere tecnico utili alla progettazione, fabbricazione, ispezione e collaudo degli apparecchi. Organismo abilitato: ente terzo privato che esegue verifiche sugli apparecchi previa autorizzazione da parte dell Amministrazione competente e risponde direttamente alla stessa, titolare della funzione. Verifica periodica: verifica periodica, con periodicità stabilita, finalizzata ad accertare la corretta installazione, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante, l efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo dell apparecchio di sollevamento. Prima verifica periodica: è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell apparecchio di sollevamento. Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. CAPITOLO 2 - LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO 2.1 -Disposizioni legislative e normative di riferimento Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti legislativi e normativi: Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 Attuazione dell art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; Decreto legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; Decreto 11 Aprile 2011 Disciplina delle modalità' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo ; Direttiva 95/16/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Settembre 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l attuazione della Direttiva 95/16/CEE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio ; Direttiva 2006/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2006 relativa alle macchine e che 2

modifica la Direttiva 95/16/CEE (rifusione); Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori ; UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2005 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione ; Norme tecniche di riferimento di cui all art. 2 lettera u) del D.lgs. 81/08; Linee Guida di cui all art. 2 lettera z) del D.lgs. 81/08. CAPITOLO 3 PRIMA VERIFICA PERIODICA Il presente capitolo descrive la procedura di prima verifica periodica di cui all allegato II punto 3.1 del Decreto 11 Aprile 2011 per le attrezzature di lavoro appartenenti ai Gruppi SC e SP. RINA ha la facoltà di delegare ad altri (ad esempio laboratori e tecnici con contratto di collaborazione sclusiva) l esecuzione di parti delle attività di verifica mantenendone però la responsabilità complessiva nei confronti dell organizzazione richiedente, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni legislative applicabili ed in particolare nell allegato I lettera b) del Decreto 11 Aprile 2011. Nel seguito sono descritti i punti principali nel processo di prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro appartenenti ai Gruppi SC e SP. La prima verifica periodica e' finalizzata a: a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare. devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'inail in sede di comunicazione di messa in servizio. 3 b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante; c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; d) controllarne lo stato di conservazione; e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 3.1 Modulo di richiesta L Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la prima verifica periodica, laddove il soggetto titolare INAIL non sia in grado di provvedere direttamente entro i termini temporali di cui al comma 1 art. 2 del Decreto 11 Aprile 2011 (60 giorni), deve indicarne i riferimenti nella richiesta di verifica che inoltrerà all INAIL. L Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la prima verifica periodica, decorsi i termini di cui al comma 1 art. 2 del Decreto 11 Aprile 2011 (60 giorni) deve compilare un Modulo di Richiesta di Verifica con cui saranno rese note le seguenti informazioni: generalità dell Organizzazione richiedente (ragione sociale, nome, indirizzo); dati sull attrezzatura da sottoporre a prima verifica periodica (nome, modello, tipo, portata, anno di costruzione, norme applicabili); generalità del fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo); documentazione tecnica disponibile (dichiarazione di conformità, registro di controllo, istruzioni d uso etc.). 3.2 - Proposta di servizi Ricevuto il modulo di richiesta RINA formula, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, un offerta economica; la quotazione economica non può differire in difetto o in eccesso di oltre il 15% delle tariffe applicate dal soggetto titolare o comunque definite con Decreto in ottemperanza del comma 3 dell art.3 del Decreto 11 Aprile 2011. Tale offerta economica viene inviata unitamente al presente Regolamento.

Con l invio a RINA dell offerta economica controfirmata dall organizzazione richiedente l ordine viene riesaminato, si intende formalmente accettato, viene aperta la pratica dalla segreteria e conclusa ufficialmente la fase contrattuale. L offerta economica accettata dall organizzazione richiedente e riesaminata da RINA nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l organizzazione richiedente. L organizzazione richiedente viene informata da RINA, a mezzo fax e/o e-mail, della data e luogo di svolgimento della verifica e del nominativo del tecnico responsabile; l organizzazione richiedente può fare obiezione sul nominativo del tecnico incaricato da RINA fornendone adeguata motivazione. 3.3 - Esame della documentazione In sede di verifica RINA esaminala seguente documentazione: 1. dichiarazione CE di conformità; 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti); 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 5. istruzioni per l'uso. Inoltre al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, RINA compila la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV del Decreto 11 Aprile 2011. La documentazione tecnica acquisita dovrà essere conservata a cura di RINA per un periodo non inferiore a dieci anni. 3.4 Ispezione degli apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) In generale la prima verifica periodica consiste in un esame visivo dello stato di conservazione e corretta installazione, in una verifica delle funzioni e dell efficienza dell apparecchio e dei dispositivi di sicurezza in accordo alle norme tecniche di riferimento, alle istruzioni operative di RINA ed 4 eventualmente alle istruzioni operative fornite dal fabbricante. Le ispezioni sull apparecchio di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) hanno principalmente per oggetto i seguenti elementi: strutture dell apparecchio: vie di corsa, travi, barre, collegamenti, ralle, controventature, scale, accessi, passerelle, protezioni; componenti meccaniche: ruote, alberi, tamburi, pulegge, freni, componenti idrauliche e pneumatiche, viti, perni, ancoraggi; componenti elettriche: interruttori, dispositivi di azionamento, dispositivi di comando, protezioni, linee di alimentazione, motori, illuminazione, sistemi di segnalazione e avvertimenti; attrezzature di movimentazione: funi, catene, cinghie, ganci; Le ispezioni seguono generalmente il seguente ordine: identificazione dell apparecchio di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP), incluse le targhe; controllo delle condizioni dei componenti e delle apparecchiature con riferimento a danni, usura, corrosione, o qualsiasi altro fenomeno di degrado; esame di funzionalità dei meccanismi; controllo dello stato e dell efficienza delle apparecchiature di sicurezza e dei freni sotto carico nominale. Per l esecuzione della verifica l organizzazione richiedente deve mettere a disposizione di RINA le attrezzature necessarie ed il personale idoneo all esecuzione delle prove (cfr punto 5.3.1 dell allegato II del Decreto 11 Aprile 2011). 3.5 Rilascio verbale di prima verifica periodica I risultati dell ispezione di cui al punto precedente sono registrati dai tecnici qualificati RINA su apposito verbale di verifica periodica redatto ai sensi degli allegati al Decreto 11 Aprile 2011 che verrà rilasciato all Organizzazione dopo essere stato siglato e timbrato dai tecnici RINA incaricati. L esito della verifica è reso noto all organizzazione richiedente tramite rilascio di copia del verbale.

Nel caso di verbale di verifica con esito negativo si applica quanto riportato al cap. 5. L organizzazione richiedente deve mantenere presso il luogo in cui l apparecchio viene utilizzato copia del verbale di verifica e della documentazione tecnica dell apparecchio di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) (cfr. punto 5.3.2 dell allegato II del Decreto 11 Aprile 2011). CAPITOLO 4 VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA Il presente capitolo descrive la procedura di verifica periodica successiva alla prima di cui all allegato II punto 3.2 del Decreto 11 Aprile 2011 delle attrezzature di lavoro appartenenti ai Gruppi SC e SP. riferimenti nella richiesta di verifica che inoltrerà all ASL/ARPA. L Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per verifica periodica successiva alla prima, decorsi i termini di cui al comma 1 art. 2 del Decreto 11 Aprile 2011 (30 giorni) deve compilare un Modulo di Richiesta di Verifica con cui saranno rese note le seguenti informazioni: generalità dell Organizzazione richiedente (ragione sociale, nome, indirizzo); dati sull attrezzatura da sottoporre a verifica periodica (nome, modello, tipo, portata, anno di costruzione, norme applicabili); generalità del fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo); documentazione tecnica disponibile (dichiarazione di conformità, registro di controllo, istruzioni d uso etc.). Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al capitolo precedente e con la periodicità indicata nell'allegato VII del D.lgs. 81/2008. Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. RINA ha la facoltà di delegare ad altri (ad esempio laboratori e tecnici con contratto di collaborazione esclusiva) l esecuzione di parti delle attività di verifica mantenendone però la responsabilità complessiva nei confronti dell organizzazione richiedente, nei limiti di quanto previsto nelle disposizioni legislative applicabili ed in particolare nell allegato I lettera b) del Decreto 11 Aprile 2011 4.1 Modulo di richiesta L Organizzazione interessata ad avvalersi del soggetto abilitato RINA per la verifica periodica successiva alla prima, laddove il soggetto titolare ASL/ARPA non sia in grado di provvedere direttamente entro i termini temporali di cui al comma 1 art. 2 del Decreto 11 Aprile 2011 (30 giorni), deve indicarne i 4.2 - Proposta di servizi Per le modalità di formulazione dell offerta economica da parte di RINA vale quanto indicato al precedente punto 3.2. 4.3 - Esame della documentazione L Organizzazione che intenda sottoporre a verifica periodica successiva alla prima gli apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP), oggetto di incarico, deve esibire a RINA, contestualmente all attività ispettiva la documentazione necessaria per consentire le verifiche di cui al punto 3.2 dell allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 ed almeno i seguenti documenti: - copia del verbale di prima verifica periodica rilasciato da RINA o da altro organismo abilitato o copia del libretto matricolare; - copia della dichiarazione di conformità per apparecchio marcato CE; - copia del verbale dell ultima verifica periodica effettuata; - manuale d uso e manutenzione dell apparecchio; - scheda tecnica di identificazione compilata all atto della prima verifica periodica; - dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 5

- registrazione dei controlli effettuati ai sensi del comma 8 dell art 71 del D.lgs. 81/08 (es. verifiche trimestrali di funi e catene); - registrazione delle manutenzioni con indicazione delle eventuali variazioni intervenute. La documentazione tecnica acquisita dovrà essere conservata a cura di RINA per un periodo non inferiore a dieci anni. 4.4 Ispezione degli apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) L organizzazione richiedente deve sottoporre a verifica periodica gli apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) secondo la periodicità indicata all allegato VII al D.lgs. 81/08 in funzione della tipologia di apparecchio, del settore di impiego e dell età. Le ispezioni periodiche consistono in generale in: - una verifica dello stato di conservazione e manutenzione dell apparecchio; - una prova di funzionamento dei dispositivi di sicurezza e controllo eseguita in accordo con le eventuali istruzioni operative fornite dal fabbricante; - un ispezione visiva per il rilievo di eventuali difetti e/o anomalie. Per l esecuzione della verifica l organizzazione richiedente deve mettere a disposizione di RINA le attrezzature necessarie ed il personale idoneo all esecuzione delle prove (cfr punto 5.3.1 dell allegato II del Decreto 11 Aprile 2011). 4.5 Rilascio verbale di verifica periodica I risultati della verifica documentale di cui al punto 4.3 e dell ispezione sull apparecchio di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) di cui al punto 4.4 sono registrati su apposito verbale redatto ai sensi degli allegati al Decreto 11 Aprile 2011 che verrà rilasciato all Organizzazione dopo essere stato siglato e timbrato dai tecnici RINA incaricati. L esito della verifica è reso noto all organizzazione richiedente tramite rilascio di copia del verbale. Nel caso di verbale di verifica con esito negativo si applica quanto riportato al cap. 5. Il richiedente deve mantenere presso il luogo in cui l apparecchio viene utilizzato copia del verbale di verifica e della documentazione tecnica dell apparecchio di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) (cfr. punto 5.3.2 dell allegato II del Decreto 11 Aprile 2011). CAPITOLO 5 VERIFICHE CON ESITO NEGATIVO 5.1 Verbale di verifica periodica negativo Nel caso di verbale di verifica periodica negativo si possono configurare due casi: le eventuali violazioni riscontrate nel corso della verifica, devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio; la constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. CAPITOLO 6 - MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI MATERIALI (SC) E PERSONE (SP) 6.1 - Modifiche al Regolamento RINA ha facoltà di modificare il proprio sistema di verifica descritto nel presente Regolamento qualora dopo la stipula del contratto con l Organizzazione intervenga l emanazione di nuove disposizioni legislative e/o normative in contrasto con lo stesso. A tal riguardo, ogni modifica apportata da RINA al presente Regolamento sarà tempestivamente notificata all Organizzazione che dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni. 6.2 Subappalto delle verifiche a RINA Quanto descritto in questo Regolamento è applicabile nel caso RINA operi, incaricato direttamente dal datore di lavoro in qualità di soggetto privato abilitato ai sensi del comma 11 dell art. 71 del D.Lgs. 81/08 (e modifiche del D.Lgs 106/09) e comma 8 dell art.2 del Decreto 11 Aprile 2011. Nel caso in cui, invece, l intera attività di verifica o parte di questa venga richiesta a RINA da parte del soggetto titolare della 6

funzione, RINA opererà ai sensi del comma 12 dell art. 71 del D.lgs. 81/08 (e modifiche del D.lgs 106/09) e del comma 4 dell art.2 del Decreto 11 Aprile 2011 con modalità contrattuali e di intervento concordate con il titolare della funzione stesso. CAPITOLO 7 REGISTRO INFORMATIZZATO DEI VERBALI RELATIVI ALLE VERIFICHE EFFETTUATE 7.1 Registro apparecchi di sollevamento di materiali (SC) e persone (SP) verificati RINA tiene aggiornato apposito registro informatizzato contenente copia dei verbali emessi nonché relative informazioni di seguito elencate: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione); data di rilascio; data della successiva verifica periodica; datore di lavoro; tipo di attrezzature con riferimento all allegato VII del D.Lgs 81/08; costruttore; modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione; estremi del verbale. Tale registro, così come ogni atto documentale relativo a ciascuna verifica, è conservato per un periodo non inferiore a dieci anni. Tale registro è trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione. CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nell edizione in vigore. 7

Regolamento per la verifica periodica di apparecchi di sollevamento secondo D.lgs. 81/08 e Decreto 11 Aprile 2011 RINA Via Corsica, 12-16128 Genova - Italy Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000 www.rina.org Regolamenti tecnici Pubblicazione RC/C. 69 Edizione italiana 8