STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI



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Transcript:

PERNI & DORENTI Partners Avv. Oliviero Perni Dott. Luca Dorenti Of Counsel Avv. Roberto Gruttadauria Dott. Marco gaspari Dott.ssa Barbara Bonsignori Avv. Valeria Pagani Dott. Pietro Coluzzi Dott. Luca Soldati Dott.ssa linda Muller Milano, 06 Marzo 2015 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 11/2015: Comunicazioni all Archivio dei rapporti finanziari - Modifica dei termini e delle modalità di trasmissione 20121 Milano via Giuseppe Parini, 5/A P.IVA 05475660964 Tel.(+39) 02 796556 fax (+39) 02 798114 email: info@saltpd.it website www.saltpd.it

1 PREMESSA In relazione ai rapporti di natura finanziaria intrattenuti con la clientela, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare una serie di informazioni all Archivio dei rapporti finanziari dell Anagrafe tributaria. In particolare, tali soggetti sono tenuti ad effettuare: una comunicazione con cadenza mensile, trasmessa con il servizio Entratel o Fisconline, con la quale sono indicati i dati identificativi del rapporto e dei titolari dello stesso, compreso il codice fiscale, nonché le date di apertura, modifica, chiusura del rapporto stesso (art. 7 co. 6 del DPR 29.9.73 n. 605); una comunicazione integrativa con cadenza annuale, trasmessa attraverso l infrastruttura SID, con la quale sono indicati i dati identificativi del rapporto e dei titolari dello stesso che sono i medesimi di quelli utilizzati per le comunicazioni mensili nonché i saldi iniziale e finale rispetto all anno cui si riferisce la comunicazione e gli importi delle movimentazioni in dare e avere (art. 11 co. 2-4 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214). Con il provv. 10.2.2015 n. 18269, l Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle predette comunicazioni. Le novità di maggior interesse riguardano i termini e le modalità di trasmissione. 2 AMBITO SOGGETTIVO I soggetti tenuti ad effettuare i predetti adempimenti comunicativi (mensili e annuale) sono individuati dall Allegato 3 al provv. 22.12.2005, come da ultimo sostituito dal provv. 20.6.2012 n. 50136. Intervenendo su quest aspetto, l Agenzia delle Entrate, mediante il provv. 18269/2015, esonera dagli adempimenti comunicativi le casse peota, a seguito dei provvedimenti della Banca d Italia che hanno stabilito la cancellazione di tali soggetti dall elenco generale ex art. 106 del TUB e per la loro minima rilevanza finanziaria. 3 COMUNICAZIONI MENSILI Rispetto alle comunicazioni mensili, il provv. 18269/2015 stabilisce nuove modalità di trasmissione, unitamente all utilizzo di un nuovo tracciato record, dal 2016. 3.1 CONFERMA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE Non sono stati modificati i termini di trasmissione delle comunicazioni, le quali, quindi, continuano ad essere trasmesse, per i rapporti costituiti, cessati o modificati nel corso di un mese, entro l ultimo giorno del mese successivo. 2

3.2 NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE A decorrere dall 1.1.2016, le comunicazioni mensili dovranno essere: compilate utilizzando il nuovo tracciato comune, le cui specifiche tecniche sono riportate dal provvedimento stesso (tale tracciato dovrà essere utilizzato anche per la comunicazione integrativa annuale); trasmesse mediante l infrastruttura SID (definita con il provv. Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37561 e utilizzata tipicamente per la comunicazione integrativa annuale). Poiché la modifica non ha effetti immediati, ancora per tutto il 2015, le predette comunicazioni continuano ad essere trasmesse mediante i consueti canali (Entratel o Fisconline) ed utilizzando il tracciato record riportato agli Allegati 1 e 2 del provv. 20.12.2010 n. 174173. 4 COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE Rispetto alle comunicazioni integrative annuali, il provv. 18269/2015 stabilisce nuove scadenze e l utilizzo di un nuovo tracciato record dal 2016. 4.1 NUOVI TERMINI DI TRASMISSIONE Le comunicazioni integrative annuali devono essere trasmesse all Archivio dei rapporti finanziari entro il 15 febbraio dell anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, a decorrere dalle comunicazioni relative all anno 2015. In precedenza, la scadenza era invece fissata al 20 aprile. In via transitoria, le comunicazioni relative: all anno 2013, devono essere effettuate entro il 28.2.2015 (termine che, cadendo di sabato, è differito a lunedì 2.3.2015); all anno 2014, devono essere effettuate entro il 29.5.2015. 4.2 NUOVO TRACCIATO RECORD Analogamente a quanto previsto per le comunicazioni mensili, a decorrere dall 1.1.2016, anche le comunicazioni integrative annuali saranno effettuate tramite il nuovo tracciato comune, definito dal provvedimento stesso. 3

5 COMUNICAZIONE DEI DATI IN CASI PARTICOLARI Il provv. 18269/2015 riordina le modalità di trasmissione delle comunicazioni mensili e integrativa annuale nei casi di operazioni straordinarie, cessazione dell attività e procedure concorsuali o liquidazione volontaria. 5.1 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Il provvedimento sostituisce il punto 4 del provv. 20.12.2010 n. 174173, recante disposizioni attuative sulle comunicazioni mensili, disciplinando l ipotesi di cessazione dell attività con confluenza in un altro soggetto obbligato alle comunicazioni all Archivio dei rapporti (ad esempio, a seguito di operazioni straordinarie, scissioni totali e cessioni del ramo finanziario o d azienda). L operatore la cui attività è cessata a seguito di uno dei predetti eventi deve trasferire, entro 60 giorni dall evento stesso, il proprio Archivio dei rapporti, inclusi i riferimenti identificativi dei rapporti finanziari, all operatore di confluenza. A sua volta, quest ultimo è tenuto a: conservare le informazioni ricevute e provvedere alla loro integrazione con le proprie rilevazioni ed archivi; comunicare entro 60 giorni dalla predetta acquisizione la presa in carico dei rapporti e delle operazioni fuori conto dell operatore la cui attività è cessata; trasmettere le comunicazioni integrative annuali includendo, oltre ai rapporti di propria competenza, anche quelli del soggetto confluito, compresi quelli cessati, e gestire gli esiti negativi eventualmente ricevuti dal soggetto confluito, provvedendo ad intraprendere eventuali azioni correttive; fornire riscontro alle richieste di indagini finanziarie relative a dati, notizie e documenti inerenti le posizioni acquisite, anche con riferimento a periodi antecedenti all operazione straordinaria. 5.2 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ Gli operatori finanziari interessati da un evento di cessazione dell attività senza confluenza in un altro soggetto obbligato devono: mantenere attiva la propria utenza SID; trasmettere, entro 90 giorni dalla cessazione, la comunicazione integrativa relativa al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria. 4

Data l assenza di particolari indicazioni nel testo del provvedimento, la previsione pare applicabile non solo alle comunicazioni integrative che saranno effettuate dal 2016 con il nuovo tracciato record, ma, altresì, a quelle che devono essere inviate nel corso del 2015. 5.3 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI O DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA Gli operatori finanziari assoggettati ad una procedura concorsuale o di liquidazione volontaria devono: mantenere attiva la propria utenza SID; trasmettere ordinariamente le informazioni all Archivio dei rapporti finanziari, nei modi e nei termini stabiliti dal provvedimento in esame (la disposizione è da intendersi riferita sia alle comunicazioni mensili che a quella integrativa annuale relative al periodo in cui si protraggono le procedure concorsuali o di liquidazione); trasmettere, entro 90 giorni dalla conclusione della fase di liquidazione o dall approvazione del riparto finale, la comunicazione integrativa relativa al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria. La previsione pare applicabile non solo alle comunicazioni (mensili e integrative annuali) che sa-ranno effettuate dal 2016 con il nuovo tracciato record, ma, altresì, a quelle che devono essere inviate nel corso del 2015. 6 VARIAZIONE DEI DATI COMUNICATI Il provv. 18269/2015 definisce i termini entro cui gli operatori finanziari possono modificare i dati comunicati all Archivio dei rapporti. 6.1 CONSOLIDAMENTO DELLE INFORMAZIONI Le informazioni inviate all Archivio mediante le comunicazioni mensili e annuali si intendono consolidate decorsi 90 giorni da quelli ordinari di trasmissione delle comunicazioni stesse, oppure dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall Anagrafe Tributaria. Entro tale termine è possibile variare le informazioni comunicate trasmettendo comunicazioni in aggiornamento/sostituzione, cancellazione, ecc. La previsione pare applicabile non solo alle comunicazioni (mensili e integrative annuali) che sa-ranno effettuate dal 2016 con il nuovo tracciato record, ma, altresì, a quelle che devono essere inviate nel corso del 2015. 5

6.2 INVIO SOSTITUTIVO Decorso il predetto termine di 90 giorni, l operatore che abbia necessità di apportare delle modifiche alle informazioni trasmesse lo potrà effettuare soltanto con la procedura di invio sostitutivo/reimpianto (consentita, peraltro, solo per particolari motivi organizzativi o tecnici), previa autorizzazione dell ufficio competente dell Agenzia delle Entrate che provvederà anche a rilasciare il necessario software di controllo. Quanto al tracciato da utilizzare per gli invii sostitutivi, per il 2015 dovrà essere utilizzato quello attualmente in vigore, mentre, dall 1.1.2016, sarà utilizzato quello nuovo approvato dal provvedimento in esame. *************************** Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione necessaria all'adempimento. Distinti saluti. Studio Associato Legale Tributario Perni - Dorenti 6