UNIONCAMERE LOMBARDIA OSSERVATORIO CODICE AMBIENTE 2012 5 novembre 2012 Responsabilità estesa del produttore: la nuova Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Avv. Mara Chilosi B&P Avvocati, Milano mara.chilosi@buttiandpartners.com
La disciplina sui RAEE Introdotta con il D.lgs. 151/2005 in attuazione della Direttiva 2002/96/CE Introduce, relativamente ai RAEE, la «responsabilità estesa» del produttore delle AEE per la gestione del fine vita dei propri prodotti immessi sul mercato. Si tratta di una nuova forma di responsabilità, che si aggiunge a quella tradizionale del detentore del rifiuto (attuazione della politica di prevenzione e del principio chi inquina paga ) La «responsabilità estesa» coinvolge il produttore del bene dal quale origina il rifiuto e si manifesta come: Onere di finanziamento Onere di ritiro dal mercato e di trattamento specializzato
Finalità: incentivare la prevenzione della produzione di RAEE ed il riutilizzo, riciclaggio e recupero (dando priorità alla «preparazione per il riutilizzo» dei RAEE e di loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo) migliorare le prestazioni ambientali di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita delle AEE uniformare le applicazioni nazionali del principio della «responsabilità estesa», fonte di disparità, tenendo conto che le regole europee devono essere considerate «norme minime»
Concetti cardine della nuova disciplina: Gli Stati dovrebbero incoraggiare i produttori ad assumersi la «piena responsabilità» della gestione dei RAEE, ivi compresa la «raccolta, anche nel caso di RAEE prodotti da nuclei domestici, lungo tutta la catena dei rifiuti» Ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, attraverso la costituzione di una garanzia finanziaria sul prodotto E ammesso che il produttori applichi una «visible fee» Tutti i produttori dovrebbero condividere l onere per la gestione dei rifiuti orfani attraverso sistemi di finanziamento collettivi I sistemi collettivi potrebbero differenziare gli oneri a seconda della facilità del trattamento e del valore delle materie prime secondarie
Ambito di applicazione «aperto»: Dal 13/8/2012 al 14/8/2018 (periodo transitorio) si applica ancora il «criterio tabellare», per cui rientrano nel novero dei RAEE soltanto i prodotti espressamente indicati (con alcune aggiunte rispetto alla Direttiva 2002/96/CE, ad es. i pannelli fotovoltaici) Dal 15/8/2018 la Direttiva si estende a tutte le AEE (con le esclusioni di cui all art. 2, par. 3 e 4) Entro il 14/8/2015 la Commissione deve riesaminare l ambito di applicazione della Direttiva I RAEE professionali «dualuse» vengono trattati come domestici (mancano tuttavia criteri classificatori chiari)
Lo scenario della «raccolta primaria» dei RAEE domestici a carico dei produttori: Oggi la «raccolta primaria» dei RAEE domestici è a carico dei Comuni e dei distributori (sistema «uno contro uno») La nuova Direttiva pone obiettivi di raccolta ancora più ambiziosi (45% del peso medio dell immesso dal 2016, 65% dal 2019), che è impensabile raggiungere nell attuale sistema, senza introdurre meccanismi incentivanti, soprattutto per la GDO che ha la potenzialità di raccogliere grandi flussi I distributori devono oggi farsi carico della raccolta e del trasporto dei RAEE ritirati dai consumatori sino ai Centri di raccolta comunali o privati (solo presso i luoghi di raggruppamento più ampi i distributori possono godere del servizio a domicilio da parte dei Sistemi collettivi dei produttori, peraltro in presenza di diverse criticità connesse al rispetto del DM 65/2010). Spesso i distributori devono finanziare anche il trattamento in assenza di Centri di raccolta aperti alla distribuzione
Continua (Lo scenario della «raccolta primaria» dei RAEE domestici a carico dei produttori): La «raccolta primaria» a carico dei produttori potrebbe riequilibrare il sistema; in alternativa potrebbero essere previsti meccanismi di compartecipazione dei distributori alla visiblefeeo quantomeno il ritiro gratuito presso il distributore dei RAEE Essenziale però chiarire l insussistenza della «privativa comunale» sui rifiuti destinati a recupero ed eliminare le incertezze normative che oggi rendono arduo autorizzare i «centri di raccolta privati» (pure consentiti dall art. 6 D.lgs. 151/2005). La Direttiva chiarisce a tale proposito che i produttori devono essere «autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi individuali e/o collettivi di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici»
Gli oneri a carico dei distributori: Il distributore può avere il «doppio cappello»: di distributore quando si limita a vendere AEE riferibili ad un produttore stabilito in Italia (anche tramite un rappresentante); di produttore quanto importa prodotti e/o li commercializza a proprio esclusivo nome o marchio Restano fermi gli obblighi di «ritiro uno contro uno» Relativamente ai RAEE di «piccolissime dimensioni» (dimensioni esterne < 25 cm), deve essere attuato il «ritiro uno contro zero» nei negozi al dettaglio con superficie di vendita > 400 mq (senza obblighi di registrazione o autorizzazione: 14 considerando)
Regole particolari per la gestione collettiva dei pannelli fotovoltaici V conto energia (DM 5/7/2012) Regole applicative per l iscrizione ai Registri e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (V conto energia) pubblicate dal GSE il 7/8/2012. Punto 4.6.2.: Adesione dei produttori a un consorzio per lo smaltimento dei moduli a fine vita Se non si rispettano gli ulteriori requisiti non si ha diritto alla tariffa incentivante
Grazie per l attenzione