TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra



Documenti analoghi
Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

International Business & Communication

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Monza

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario. [Estensore]

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Trento, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

Trento - Bassano del Grappa - Baselga di Pinè

1. DATI GENERALI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE PREMESSA METODOLOGIA DI CALCOLO RISULTATI DEI CONTEGGI SUI C/C...

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA. Nota metodologica

QUESITI IN TEMA BANCARIO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

Art. 54 decreto legge

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Il ruolo del CTU nelle cause per Anatocismo bancario sui conti correnti.

Un informazione di grande valore per chi ha preso prestiti o mutui!

COMUNE DI BARDONECCHIA

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

COMUNE DI ARCUGNANO Provincia di Vicenza

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

Tribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

USURA BANCARIA: COME SI DETERMINA IL REALE TASSO APPLICATO DALLA BANCA NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE (c.d. TAEG o Tasso Annuo Effettivo)

DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA

Roma,28 dicembre 2007

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n del 27 settembre 2004.

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

FATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

USURA: RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

fino a 5.000,00 11,61 18,5125 oltre 5.000,00 10,20 16,7500 oltre 5.000,00 11,69 18,6125 fino a ,00 7,95 13,9375 oltre ,00 7,48 13,3500

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

ha pronunciato la presente

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE

AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE D.P.G.R. N DEL

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA

contro nei confronti di

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

Software di ricalcolo del conto corrente bancario Conto giusto

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

PERIZIA ECONOMETRICA (ANATOCISMO E USURA) SOMMARIO

TRIBUNALE MANTOVA 14 SETTEMBRE 2004

Il gravame è fondato.

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 PAG. 2

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Transcript:

N RG 64615/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n rg 64615/2013 BEMA CERAMICHE SRL DEBORAH BETTI CONSUELO BETTI STEFANO BETTI PIERA PELUCCHI tra BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL e ATTORI CONVENUTO Oggi 1 luglio 2014 ad ore 9,00 innanzi al dott Antonella Cozzi, sono comparsi: Per BEMA CERAMICHE SRL, DEBORAH BETTI, CONSUELO BETTI, STEFANO BETTI e PIERA PELUCCHI l avv RICCIO BIAGIO, oggi sostituito dall avv Giulia La Falce nonché la parte DEBORAH BETTI Per BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL l avv LORIA FABIO oggi sostituito dall avv Donatella Rita Stella Musazzi, che deposita la nota spese I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti Il Giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc dandone lettura Il Giudice dott Antonella Cozzi pagina 1 di 5

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott Antonella Cozzi ha pronunciato ex art 281 sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n rg 64615/2013 promossa da: BEMACERAMICHESRL(CF022888160969),DEBORAHBETTI (CF BTTDRH69S54E591X), CONSUELO BETTI (CF BTTCSL78D44I441U), STEFANO BETTI (CF BTTSFN71S09E591Y), PIERA PELUCCHI (CF PLCPRI48M53F205Q), con il patrocinio dell avv RICCIO BIAGIO, elettivamente domiciliato in VIA C BATTISTI 24 CARDITO presso il difensore avv RICCIO BIAGIO ATTORI contro BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL (CF 00715120150), con il patrocinio dell avv LORIA FABIO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv LORIA FABIO CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d udienza Motivazione Con atto di citazione ritualmente notificato, la Berna Ceramiche srl, i fideiussori Deborah Betti, Stefano Betti e Consuelo Betti, nonché Piera Pelucchi quale garante, convenivano in giudizio la Banca Popolare di Milano soc coop a rl chiedendo di accertare che nessun contratto di conto corrente è stato sottoscritto dall attrice; l invalidità delle condizioni economiche del rapporto di c/c applicate dalla banca (interessi ultralegali, anatocismo, cms, spese); l accertamento del reato di usura soggettiva ed oggettiva da parte della banca; l invalidità delle fideiussioni e del contratto di polizza vita sottoscritto dalla Pelucchi e del prestito obbligazionario; la nullità del finanziamento del 442011; nonché di condannare la convenuta al pagamento della somma di 54385,26 a favore della società attrice, per la restituzione degli interessi usurari pagina 2 di 5

La Banca Popolare di Milano soc coop a rl si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto di tutte le domande degli attori Occorre subito rilevare che parte convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente del 1342006 sottoscritto da Deborah Betti, legale rappresentante della società Berna Ceramiche srl, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta (doc n 1), nonché il documento di sintesi (doc n 2), che è stato prodotto anche dagli attori, in cui sono indicate le condizioni economiche applicate al rapporto Ne consegue che vanno disattese le domande di invalidità delle condizioni economiche applicate al rapporto di c/c, fondate dagli attori sulla mancanza del contratto, in quanto esse risultano pattuite, specificamente e per iscritto, dalle parti Nel resto, l atto di citazione riporta contestazioni generiche e si incentra sulla contestazione dell usurarietà del tasso di interesse applicato dalla banca accertato mediante una perizia di parte, nella quale è precisato che non sono state considerate le condizioni economiche pattuite tra le parti ma unicamente gli estratti di conto corrente dal II trimestre 2006 al III trimestre 2012 (doc 16) In ordine alla perizia di parte, occorre premettere, in generale, che essa non ha valore probatorio, ma ha mero valore indiziario, al pari di un documento di provenienza di un terzo, e che, di conseguenza, è liberamente apprezzabile nel giudizio La lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell elaborazione dei conteggi inficia l attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento del rapporto di conto corrente, Perizia Redatta da SDL Centrostudi sulla base di documentazione parziale, ignorando completamente il contratto e le relative pattuizioni e giungendo a risultati che, in presenza del contratto scritto, devono considerarsi arbitrari Deve, inoltre, rilevarsi che, in relazione alla determinazione del tasso usurario, il metodo di calcolo del TEG seguito dal consulente di parte, comprensivo delle cms e delle spese, non è condivisibile E noto, infatti, che le istruzioni in origine emanate dalla Banca d Italia per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente la cms dalla base di calcolo del TEG e che successivamente il legislatore, con l art 2-bis del decreto-legge n 185/2008, come convertito dalla legge n 2/2009, ha espressamente stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall effettiva durata dell utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell applicazione del citato art 2 della legge n 108/1996 e ciò a decorrere dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Inoltre, lo stesso articolo dispone che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEGM non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni pagina 3 di 5

L esame del contenuto intrinseco della norma e delle espressioni letterali utilizzate dimostra, in modo inequivoco, che la stessa ha una portata innovativa, di modo che alla luce della necessaria interpretazione sistematica delle norme dell unico ordinamento giuridico, del quale deve essere assicurata la coerenza, si deve affermare che fino all applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d Italia emanate nell agosto 2009, nel calcolo del TEG non deve essere ricompresa la commissione di massimo scoperto In conformità alla nuova normativa, le Istruzioni per la rilevazione di tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura emanate dalla Banca d Italia nell agosto 2009, confermano che la commissione di massimo scoperto vada inclusa nella componente oneri di cui deve tenersi conto per la determinazione del tasso effettivo globale medio applicato ai finanziamenti di durata, prevedendo però, nelle disposizioni transitorie, che, fino al dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell art 2 della legge 108/1996, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d Italia e dell UIC pubblicate nel 2006, che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto La parte convenuta ha prodotto una perizia di parte che tiene conto della pattuizione delle condizioni economiche del rapporto di c/c di cui al contratto sottoscritto dalla società attrice del 1342006 e che ha individuato i criteri per la quantificazione del tasso effettivo globale annuo applicando le istruzioni della Banca d Italia pro tempre vigenti e ha verificato che per il periodo 1342006 3032013 sul conto corrente in questione, non è stato superato il tasso soglia usura La perizia di parte convenuta è stata contestata dalla parte attrice in relazione al criterio utilizzato, ma non in relazione al conteggio, che deve quindi ritenersi, da un punto di vista contabile, corretto Non è quindi necessario procedere ad una ctu, essendo la questione controversa di natura giuridica e non contabile, e dovendosi ritenere condivisibile il criterio di calcolo applicato dal ctp della parte convenuta, per i motivi suesposti Le altre domande proposte dalla parte attrice sono connesse alla invalidità del rapporto di conto corrente ed alla applicazione di tassi di interesse usurari e devono essere respinte, in quanto infondate, stante la validità ed efficacia del contratto di conto corrente e delle relative pattuizioni e dovendosi escludere l applicazione di un tasso di interesse usurario Anche la perizia di BPM non è corretta - ma i professionisti di SDL Centrostudi non hanno ritenuto opportuno contestarla Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice, in quanto soccombente, e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55/2014, considerata la natura documentale della causa e la decisione ex art 281 sexies cpc PQM pagina 4 di 5

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così dispone: 1) rigetta le domande di parte attrice; 2) condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in 8700,00 per compenso, oltre 15% spese gen, iva e cpa Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale Milano, 1 luglio 2014 Il Giudice dott Antonella Cozzi pagina 5 di 5