NEWSLETTER 54 - N. 14 ANNO 2012 DURC settore edilizia: indici di congruità Nuova proroga della sperimentazione lavoratori autonomi in edilizia Si riportano i chiarimenti della Circolare 16/2012 del Ministero del Lavoro iscrizione alla cassa edile Esonerate dall obbligo d iscrizione le società che applicano il CCNL nella metalmeccanica
DURC - SETTORE EDILE - INDICI DI CONGRUITÀ Nuova proroga della sperimentazione. In data 25 luglio 2012 è stato sottoscritto dalle associazioni datoriali, tra cui CNA, e i sindacati dei lavoratori (Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil) un Accordo nazionale relativo al controllo della congruità nei cantieri edili, ovvero alla verifica dell incidenza del costo della manodopera sul valore dell opera. Tale accordo modifica l Avviso comune del 28 febbraio 2010 (argomento trattato nelle N.L. 6/2011, 2/2012, 4/2012) In particolare al fine di sgravare le imprese e le casse dal monitoraggio dei lavori più piccoli, che hanno frequentemente un elevata frammentazione, all'avviso comune del 28 ottobre 2010 sulla base del quale si è avviata la sperimentazione, le Parti Sociali hanno deciso di elevare da 70.000 a 100.000 euro l'importo minimo necessario per applicare la congruità ai lavori privati; Inoltre cambia la delibera n. 1/2011 del Comitato della bilateralità nelle seguenti parti: - è stato spostato da luglio 2012 a gennaio 2013 il termine a decorrere dal quale era prima prevista l'iscrizione automatica in BNI (con conseguente DURC negativo) delle imprese che non avessero fatto la denuncia mensile per cantiere, ove prevista, mentre oggi si prevede l irricevibilità della denuncia di competenza ove non siano stati compilati i campi obbligatori; -è stato spostato dal 1 gennaio 2013 al 1 ottobre 2013 il termine a decorrere dal quale sarà previsto il rilascio di DURC irregolare nel caso di accertata non congruità. Date le modifiche sopraindicate, le nuove tempistiche con le quali le casse edili dovranno operare sono le seguenti: DECORRENZA Dal 1/1/2012 Dal 1/1/2012 Da Aprile 2012 Da Aprile 2012 Dal 1/10/2012 Dal 1/1/2013 Dal 1/10/2013 ATTIVITA' Le Casse edili hanno adottato un modello di denuncia mensile che preveda l'elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento e il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Le modifiche non formali alle denunce inviate devono essere comunicate alla Cassa Edile mediante una denuncia integrativa/sostitutiva Le Casse edili hanno attivato un "contatore di congruità" che consente la comparazione dei livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori (in base agli indicatori stabiliti nell'avviso comune del 23/10/10) e il valore che risulta dal prodotto dei seguenti valori: 1)l'imponibile contributivo della Cassa edile riferito agli operai impiegati in cantiere 2)il coefficiente convenzionale pari a 2,5 (individuato dalla CNCE). Tutte le Casse edili hanno attivato una fase sperimentale di verifica della congruità della manodopera utilizzando il "contatore" (senza alcun riflesso sul Durc) I Durc rilasciati dalla Cassa edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera Le imprese avranno l'obbligo di compilare i campi che si riferiscono alle indicazioni dei cantieri. In caso di mancata compilazione, la denuncia sarà irricevibile e l'impresa sarà segnalata alla banca dati delle imprese irregolari (BNI) (in precedenza era previsto il termine di luglio 2012). La congruità sarà un requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare. (in precedenza era previsto il termine di gennaio 2013) 1
LAVORATORI AUTONOMI IN EDILIZIA Si riportano i chiarimenti della Circolare 16/2012 del Ministero del Lavoro Con circolare n. 16 del 4 luglio 2012, avente a oggetto "Lavoratori autonomi - attività di cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo", il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervento nuovamente sul tema dell edilizia, fornendo alcuni chiarimenti volti a identificare le caratteristiche tecniche che contraddistinguono l'attività autonoma da quella svolta dal personale dipendente delle imprese del comparto edile. In particolare tale circolare ha l obiettivo di fornire istruzioni tecniche volte a orientare l azione ispettiva al fine di contrastare quello che, secondo il Ministero, è l uso distorto delle partite iva che, di fatto, operano in cantiere inserite nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo nella sostanza la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. In primo luogo il Ministero richiama la definizione di lavoratore autonomo come definita dall art. 89. comma 1 lett. d) del D.Lgs 81/2008 (T.U. SICUREZZA) e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale per lavoratore autonomo si intende la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. A questo fine nella circolare il Dicastero rileva che non vi è alcuna inconciliabilità, in capo al soggetto che allo stesso tempo ha lo status d imprenditore autonomo o imprenditore artigiano e l eventuale qualifica di lavoratore dipendente; questo in quanto, anche alla luce di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite n. 3240/2010) l imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo. In secondo luogo nel provvedimento sono individuati tre indicatori che possono far presumere la non genuinità di un lavoratore autonomo: Inadeguatezza della dotazione strumentale; Monocommittenza; Esecuzione di fasi fondamentali del ciclo lavorativo. L elemento rilevante ai fini della citata verifica è quello connesso al possesso e alla disponibilità di un adeguata dotazione strumentale (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento), rappresentata da macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere un effettiva piena autonomia organizzativa e realizzativa delle intere opere eseguite. Qualora invece il lavoratore presunto autonomo sia in possesso di un attrezzatura minima (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi), o anche qualora sia l azienda esecutrice o il committente a fornire macchine o attrezzature per la realizzazione delle opere, questi elementi sarebbero letti come rivelatori della non genuinità della prestazione autonoma. Nella circolare inoltre è precisato che non può non essere ricordato quale altro elemento indicativo per verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome, quello rappresentato da un'eventuale monocommittenza, anche se questo non è assolutamente decisivo, rappresentando un elemento a fortiori di un'eventuale ricostruzione ispettiva. Per quanto attiene al terzo indicatore, nella circolare è evidenziata la circostanza che non sono quasi mai sorti problemi di inquadramento come prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono in sede di finitura e di realizzazione degli impianti (es. lavori idraulici, elettrici, posa in opera di pavimenti, montaggio di infissi, ecc.) mentre è meno verosimile la compatibilità con prestazioni di lavoro autonomo quelle attività relative alla realizzazione delle opere strutturali del manufatto legate, fondamentalmente alle 2
operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondazioni, delle opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere. In conclusione, nella nota del Ministero è precisato che, ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale, il personale ispettivo è tenuto a riportare nell'ambito della subordinazione, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività: Manovalanza; Muratura; Carpenteria; Rimozione amianto; Posizionamento di ferri e ponti; Addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore; con conseguente contestazione all utilizzatore delle violazioni in materia lavoristica, delle conseguenti evasioni contributive, e degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. sorveglianza sanitaria, mancata formazione ed informazione, ecc.). A disposizione per ulteriori chiarimenti. 3
CASSA EDILE: ESONERATE DALL'OBBLIGO D ISCRIZIONE LE SOCIETÀ CHE APPLICANO IL CCNL DEL SETTORE METALMECCANICO Si riporta l INTERPELLO 18/2012 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta a interpello n. 18 dell 1 agosto 2012, ritorna sul tema, già in precedenza affrontato, dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa edile da parte delle imprese che svolgono l'attività di impiantistica nel settore metalmeccanico e che applicano il relativo CCNL. Lo stesso Ministero del lavoro, nella risposta all'interpello n. 56 del 23 dicembre 2008 e nella circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 aveva sostenuto come l'obbligo all'iscrizione alla Cassa edile: -ricorra esclusivamente per le imprese inquadrate e inquadrabili nel settore dell'edilizia, con esclusione pertanto delle imprese che applicano un diverso contratto pur se operanti nella realtà di cantiere; -non riguardi le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia o che applichino il relativo contratto, non occupino operai, ma esclusivamente personale tecnico e amministrativo. Nell'Interpello in commento, in particolare, l interpellante chiede se un impresa che applica il Ccnl del settore metalmeccanico, in quanto corrispondente all attività prevalente esercitata, sia tenuta all iscrizione alla Cassa edile se risulta affidataria di lavori edili. In primo luogo il Ministero ribadisce che le imprese che applicano il Ccnl metalmeccanico sono esonerate dall iscrizione alle Casse edili poiché le attività svolte non sono riconducibili a quelle effettuate dalle aziende rientranti nel settore dell edilizia. In secondo luogo rileva che qualora l azienda svolga contemporaneamente più attività è necessario verificare quale sia l attività prevalente; infatti, a parere del Ministero, la natura dell'attività principale, metalmeccanica o edile, determina l'insussistenza o l'insorgenza dell'obbligo d iscrizione alla Cassa edile. Nel caso in questione quindi la prevalenza dell'attività metalmeccanica svolta dall'impresa, che applica il relativo CCNL, rispetto allo svolgimento seppur contemporaneo di lavori edili che risultano essere meramente accessori determina l insussistenza dell obbligo all iscrizione alla Cassa edile. 4