CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO

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CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO Istruzioni operative e fondamentali riferimenti normativi a.s. 2009/2010 A. Riferimenti normativi fondamentali D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2 CREDITO SCOLASTICO La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all interno della scuola di appartenenza non dà luogo all acquisizione di crediti formativi, ma concorre unicamente alla definizione del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell ampliamento dell offerta formativa della scuola. O.M. n. 40 2008/2009 art. 8 cc. 1, 2, 6, 7 1. I punteggi del credito scolastico sono attribuiti agli studenti del triennio sulla base della Tabella A allegata e della nota in calce alla medesima (D.M. n. 42 del 22.5.2007) [ ] La valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici. (artt. 2 e 8) In considerazione dell incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell attribuzione dei voti [ ] utilizzano l intera scala decimale di valutazione. 2. L attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all art. 11, comma 2 1, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti. [ ] 6. L attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti: Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all albo dell istituto. 1 Il punteggio [ ] esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell area di progetto, l interesse e l impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima. 1

TABELLA A Candidati interni (sostituisce la tabella prevista dall articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) Media dei voti Credito scolastico - Punti I anno II anno III anno M = 6 3 4 3 4 4-5 6 < M 7 4 5 4-5 5-6 7 < M 8 5 6 5-6 6-7 8 < M 10 6 8 6 8 7-9 Nota- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa bada di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. 2

TABELLA A (SOLO PER GLI STUDENTI DEL TERZULTIMO ANNO) (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) CREDITO SCOLASTICO Candidati interni Media dei voti Credito scolastico - Punti I anno II anno III anno M = 6 3-4 3-4 4-5 6 < M 7 4-5 4-5 5-6 7 < M 8 5-6 5-6 6-7 8 < M 9 6-7 6-7 7-8 9 < M 10 7-8 7-8 8-9 NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell ammissione alla classe successiva e dell ammissione all esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell ammissione alla classe successiva e dell ammissione all esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 3

B. Criteri di attribuzione dei punteggi: istruzioni per l uso Se la Media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza; Se la Media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza; Il punteggio minimo previsto dalla banda può inoltre essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, purché si verifichino almeno due delle seguenti condizioni: 1. le assenze non superano il 10% dei giorni di attività scolastica (tranne i casi di assenze per motivi di salute documentati da certificazione medica o per attività extrascolastiche qualificate e debitamente documentate, quali partecipazione a concorsi, gare, esami, etc.) 2. lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche o ad attività integrative dell Offerta Formativa (progetti POF, PON) 3. lo studente ha prodotto la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal POF Si precisa inoltre che in relazione ai crediti da attribuire agli studenti delle classi quarte e quinte, nell ambito della banda di oscillazione della media dei voti da 8 10 in ragione di punti 8 (penultima classe) o di punti 9 (ultima classe) come punteggio massimo nell ambito della banda di oscillazione della media dei voti da 8 10, si procede all attribuzione dei crediti secondo i seguenti parametri: PENULTIMA CLASSE (CLASSE QUARTA) da 8,1 a 8,4 = punti 6 da 8,5 a 8,9 = punti 7 da 9 a 10 = punti 8 ULTIMA CLASSE (CLASSE QUINTA) da 8,1 a 8,4 = punti 7 da 8,5 a 8,9 = punti 8 da 9 a 10 = punti 9 Agli studenti delle classi terze e quarte per i quali sia stata espressa una valutazione positiva dopo la sospensione del giudizio, viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza. 4

A. Riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 CREDITO FORMATIVO 1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d esame. I consigli di classe e le commissioni d esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall amministrazione scolastica e dall Osservatorio di cui all articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. 2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l obbligo dell adempimento contributivo. D.M. n. 49 del 24.2.2000 Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi Art. 1 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [ ] sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all' ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. omissis Art. 2 1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 5

decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. omissis Art. 3 1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. B. Parametri di valutazione dei crediti: istruzioni per l uso Le esperienze, al fine di una valutazione per il credito formativo, devono contribuire a migliorare la preparazione dell alunno attraverso l acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione all omogeneità con i contenuti tematici del corso alle finalità educative della scuola al loro approfondimento al loro ampliamento alla loro concreta attuazione. Perché l esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso enti, associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. L alunno deve partecipare all esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore. Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI C. Tipologie specifiche di esperienze 1. Attività culturali e artistiche generali Partecipazione ad esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d arte, Enti e/o associazioni e non organizzate autonomamente e inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome e cognome) nella pubblicità dell esposizione. Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case Editrici regolarmente registrate all Associazione Italiana Editori Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e rassegne artistiche documentabile mediante certificazione dell ente o dell associazione organizzatori (gruppi folkloristici, compagnie teatrali, musicali) Frequenza certificata di una scuola di recitazione legalmente riconosciuta 6

Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, fotografia, etc.) 2. Formazione linguistica Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie Conoscenza certificata di una lingua straniera non comunitaria 3. Formazione informatica Patente europea di informatica (ECDL) Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti 4. Formazione professionale Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti e/o associazioni ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale 5. Attività sportiva Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI 6. Attività di volontariato Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni 7. Attività lavorative Attestazione della tipologia dell attività e indicazione della durata almeno semestrale continuativa; inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N.L. 7