Regolamento. delle Consulte Territoriali. Cittadine

Documenti analoghi
Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

COMUNE DI COLLI AL METAURO

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 70 DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI RAGAZZI

COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE FRAZIONALI

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA. Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014

Regolamento delle Commissioni Comunali Consultive

Regolamento della Consulta cittadina dell ambiente

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

REGOLAMENTO CONSULTE COMUNALI (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del )

COMUNE DI CASTELFIDARDO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE

Comune di Camogli. Regolamento

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI

CITTA DI GALATONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO E GARANZIA DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 46 DEL

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2010 REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

REGOLAMENTO PER LE CONSULTE DI FRAZIONE

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

Comune di Locorotondo Città Metropolitana di Bari. presenta. Regolamento Comunale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

Città di Termini Imerese REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

COMUNE DI PASIAN DI PRATO Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO

Città di Campi Salentina Provincia di Lecce REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE CONSULTE

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS PISANA (ALLEGATO A - VERBALE DEL ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO CONSULTAZIONE ASSEMBLEARI E RAPPRESENTANTE DI ZONA TERRITORIALE COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

COMUNE DI ACQUAPPESA (PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI VI CIRCOSCRIZIONE

COMUNE DI CLES. Provincia di Trento REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL SOCIALE

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA

Città di Monte Sant Angelo. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE di MACCHIA (Marina di Monte Sant Angelo)

Città di Albino. Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE VALLE DEL LUIO

C O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

COMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO

Comune di ALTAMURA (Provincia di Bari) Statuto della Consulta Comunale Giovanile

COMUNE DI CORATO (PROVINCIA DI BARI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Regolamento della. Consulta Ambientale delle Associazioni

COMUNE DI MODIGLIANA Provincia di Forlì Cesena SERVIZIO DI SEGRETERIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ATTIVITA E POLITICHE GIOVANILI

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale di Lecco

COMUNE DI TORTONA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

C O M U N E D I R O N C H I S

CONSULTA NAZIONALE ANCI GIOVANI AMMINISTRATORI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

COMUNE DI LAGLIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO

REGOLAMENTO RELATIVO AL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Indice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ UOMO DONNA

COMUNE DI CORNATE D ADDA PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL

COMUNE DI SOLFERINO PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Allegato A Delibera Consiglio n. 4 del 23 febbraio 2010 REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL REGIONE ABRUZZO. Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO. Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

L.R. 26 Febbraio 2007, n. 1 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali (1) Art. 1 (Il Consiglio delle autonomie locali)

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

COMUNE DI SARNICO (provincia di Bergamo) REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA PROVINCIA DI UDINE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Provincia di Bologna NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

* * * * * * * * * * R E G O L A M E N T O C O M M I S S I O N I C O M U N A L I * * * * * * * * * * ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL

C I T T À D I P O T E N Z A

Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo)

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR) DEL COMUNE DI FORNI DI SOPRA

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell art. 54 dello Statuto d autonomia. Art. 1 Oggetto.

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Consiglio delle autonomie locali Regolamento interno

Regolamento Commissioni consultive

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LIGURIA. Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico.

Transcript:

Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine Pagina 1 di 6

Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine Art. 1 CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE Sono istituite tre consulte territoriali cittadine che corrispondono a tre macrozone separate dalla ferrovia dello stato e dalla strada del Sempione, conformemente alla planimetria allegata al presente regolamento. Art. 2 FINALITÀ Le consulte territoriali sono organismi consultivi e propositivi per il territorio di competenza, con le seguenti finalità: a) promuovere un azione di stimolo e di proposta nei confronti dell amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio; b) favorire ed incentivare l informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali; c) concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l amministrazione comunale. d) attuare, con finalità propositiva, forme di consultazione dei cittadini inerenti spese a carico del bilancio comunale, su specifica richiesta dell amministrazione comunale, anche nell ambito dell eventuale procedimento di redazione del bilancio partecipativo. Sono comunque attribuite alle consulte le eventuali ulteriori finalità previste dallo Statuto comunale. Art. 3 COMPETENZE 1. Al fine di realizzare le finalità di cui all art. 2 del presente regolamento, le consulte territoriali cittadine esprimono pareri, propositivi e consultivi, per il territorio di competenza. I pareri consultivi possono essere espressi in merito alle problematiche amministrative inerenti il verde pubblico, la manutenzione delle strade nonché le iniziative sportive, ricreative e culturali. 2. L espressione di pareri propositivi da parte delle consulte territoriali cittadine è libera nelle forme per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, lett. a). I pareri e le proposte sono rivolti al sindaco, agli assessori e ai dirigenti dei settori o servizi comunali competenti per materia nonché, per conoscenza, in caso di servizi in outsourcing, ai soggetti esterni all amministrazione che gestiscano il servizio stesso. L organo al quale la proposta è diretta ha, di norma, l obbligo di dare risposta entro 30 giorni alla consulta che l ha formulata, con modalità che saranno stabilite dalla Giunta comunale. Copia dei pareri propositivi è altresì inviata, per opportuna presa visione, al presidente del consiglio comunale, ai presidenti dei gruppi consiliari e al presidente della commissione consiliare competente per materia. 3. Per l espressione di pareri consultivi i presidenti delle consulte territoriali possono chiedere al settore di competenza, attraverso una richiesta formale, notizie sui procedimenti riguardanti le materie di cui al punto 3.1. Pagina 2 di 6

Al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti in atto, alle consulte territoriali dovrà essere inviata copia della convocazione del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, con i relativi ordini del giorno, e l elenco contenente gli oggetti delle deliberazioni approvate dalla giunta comunale. 3-bis. Il presidente di ciascuna consulta territoriale, od altro componente dallo stesso espressamente delegato, può intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni consiliari permanenti con funzione propositiva rispetto agli argomenti in discussione. 4. L informazione verso i cittadini su tutte le tematiche amministrative locali che interessino il territorio delle consulte territoriali viene assicurata attraverso la collaborazione degli amministratori, dei dirigenti e degli uffici comunali e si esprime nelle forme scelte volta per volta dalle consulte. 4. bis L'Amministrazione Comunale organizza, all atto dell insediamento delle Consulte, alcuni momenti formativi per i membri delle Consulte medesime, fornendo chiarimenti nel merito delle competenze del Comune, sull organizzazione dell Ente e dei settori in cui la stessa risulta articolata. 5. Ai presidenti delle consulte territoriali è assicurato l accesso agli atti del comune nelle stesse forme previste per i consiglieri comunali ed il diritto a ricevere la proposta di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione nei termini previsti per i consiglieri stessi. Art. 4 COMPONENTI DELLE CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE 1. Ciascuna consulta territoriale cittadina è composta da un numero minimo di cinque fino ad un massimo di dieci membri, aventi i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale. Il venire meno dei requisiti anzidetti comporta la decadenza dalla nomina. 2. La carica di consigliere e assessore comunale è incompatibile con quella di componente delle consulte territoriali cittadine. 3. Non possono fare parte delle consulte territoriali cittadine i dipendenti a qualsiasi titolo del comune di Legnano e delle aziende dallo stesso partecipate. Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NOMINA 1. Il Sindaco rende note, entro novanta giorni dal proprio insediamento, le modalità di presentazione delle candidature alla carica di componente delle consulte territoriali da parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti, attraverso pubblico avviso. 2. Le candidature, debitamente compilate e sottoscritte in conformità allo schema allegato all avviso pubblico di cui al precedente comma, devono pervenire all ufficio protocollo del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione all albo pretorio dell avviso predetto e devono essere accompagnate da una dichiarazione circa l inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall art. 4 del presente regolamento e da brevi note personali. 3. Nel caso in cui il numero di candidature per ciascuna consulta risultasse inferiore al numero minimo dei componenti, a copertura delle candidature mancanti i presidenti dei gruppi consiliari presentano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 5.2, proprie candidature, comunque in numero non superiore a due per ciascun gruppo e per ciascuna consulta. Pagina 3 di 6

4. Successivamente, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari esamina le candidature di cui ai precedenti commi e provvede all esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Sulla base delle verifiche ed eventuali esclusioni di cui sopra, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, qualora risultino validamente acquisite più di dieci candidature, provvede, mediante estrazione a sorte, a redigere l elenco di tutti i candidati ammessi, formulando al consiglio comunale un unica e complessiva proposta inerente la nomina dei primi dieci fra gli estratti, per la nomina dei componenti di ciascuna consulta territoriale cittadina, entro il numero massimo stabilito. Il Consiglio Comunale con voto palese provvede alla nomina delle Consulte Territoriali, sulla base della proposta formulata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Le candidature ammesse eccedenti il numero massimo dei membri da designare vengono conservate in calce alla lista, per eventuali surroghe. 5. Qualora, nell ipotesi di cui al precedente comma 3, le candidature presentate dai presidenti dei gruppi consiliari risultassero superiori al numero massimo dei componenti delle Consulte da nominare, il Consiglio comunale provvederà con votazione palese a nominare i componenti autonomamente candidatisi al protocollo comunale, provvedendo con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad una preferenza, a nominare gli ulteriori componenti proposti dai presidenti dei gruppi consiliari, fino al numero massimo di cui al precedente articolo 4, comma 1. Nella votazione a scrutinio segreto si intenderanno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più giovani di età. I candidati proposti e non risultati eletti vengono considerati in lista per eventuali surroghe, secondo l esito della votazione espressa dal Consiglio comunale. Art 6 STRUTTURA INTERNA DELLE CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE 1. Le consulte eleggono, a scrutinio segreto, nel proprio seno, un presidente e un vicepresidente con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. L elezione del Presidente e del Vice Presidente dovrà intervenire entro il termine di tre mesi dall insediamento delle Consulte; nel periodo precedente l elezione suddetta, la Presidenza verrà assunta provvisoriamente a rotazione fra i membri delle Consulte medesime. Il presidente della consulta organizza e programma i lavori della stessa. 2. Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 3. Le funzioni di segretario verbalizzante della consulta sono assolte da un componente della consulta stessa designato dal presidente. Il segretario redige e conserva i verbali delle sedute della consulta e delle assemblee pubbliche. Copia dei verbali è trasmessa entro 10 giorni al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a trasmetterla nello stesso termine ai Presidenti dei gruppi consiliari. 3-bis. Per tematiche ritenute di particolare importanza e complessità per la zona di competenza, le Consulte possono designare al proprio interno un referente per il coordinamento delle attività connesse. 4. Ai componenti delle consulte territoriali non sono corrisposti indennità di carica e/o gettone di presenza. Pagina 4 di 6

4-bis. Ciascuna Consulta relaziona annualmente al Consiglio comunale nel merito dell attività svolta; ciascuna Consulta potrà, altresì, richiedere un apposito incontro con la Giunta comunale, con cadenza annuale. 4-ter. Ciascuna Consulta può richiedere agli assessori comunali appositi incontri vertenti su tematiche specifiche; l Assessore riferirà, eventualmente, per iscritto nel merito di quanto convenuto nell ambito degli specifici incontri intervenuti con le Consulte. Art. 7 FUNZIONAMENTO 1. Le sedute delle consulte territoriali cittadine sono pubbliche e si svolgono nelle sedi allo scopo destinate nei rispettivi territori di competenza. 1-bis. L avviso di convocazione, a firma del presidente, è inviato ai componenti in via telematica, almeno 72 ore prima della seduta, all indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascuno al presidente della consulta ed all Ufficio Consulte e processi partecipativi. Ai componenti sprovvisti di indirizzo di posta elettronica l avviso è depositato presso all Ufficio Consulte e processi partecipativi con contestuale avviso telefonico o sms. L avviso di convocazione viene altresì reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (con automatica trasmissione della relativa newsletter agli utenti registrati) e mediante affissione di appositi manifesti, da pubblicarsi nel territorio delle rispettive consulte. La seduta può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei componenti effettivi. 2. Le sedute sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti effettivi. 3. Le deliberazioni della consulta sono valide quando siano assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. 4. La prima seduta dopo la nomina dei componenti è convocata entro 20 giorni dalla nomina stessa e presieduta dal presidente del consiglio comunale o, su delega di quest ultimo, dal vicepresidente fino alla nomina del presidente della consulta. 5. Alle consulte territoriali saranno assicurate dall amministrazione comunale le risorse economiche e materiali per il loro funzionamento, stabilendo lo stanziamento ogni anno in sede di bilancio di previsione. 6. Ogni Consulta ha l obbligo di riunirsi almeno ogni tre mesi e di indire almeno un assemblea pubblica all anno su temi inerenti il territorio di competenza. I costi organizzativi sono a carico dell Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse disponibili e previo impegno della relativa spesa. Qualora l Amministrazione Comunale non possa disporre l assegnazione delle risorse economiche nella misura richiesta dal Presidente di una Consulta, il Sindaco ne dà comunicazione scritta e motivata al Presidente richiedente nel termine di 7 giorni dalla relativa richiesta. Tale comunicazione sarà inoltre resa pubblica sul sito del Comune. 7. Il presidente di ciascuna consulta deve convocare un assemblea straordinaria su richiesta di almeno 100 cittadini residenti nel territorio della consulta stessa. 8. Ogni consulta può inviare proposte di deliberazione di competenza consiliare al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne informa il Sindaco e ne trasmette copia ai Presidenti dei gruppi consiliari ed al Segretario generale per l espletamento dell istruttoria. 9. Il Presidente di ogni consulta dovrà garantire almeno un ora al mese di ricevimento dei cittadini presso la sede della consulta messa a disposizione dall amministrazione comunale. Pagina 5 di 6

9-bis. L Amministrazione comunale provvede a fornire ad ogni Consulta, nel territorio di competenza, una sede appropriata con spazi adeguati allo svolgimento delle proprie attività. Le Consulte verranno altresì fornite di tutte le attrezzature necessarie per favorire l efficienza e l efficacia delle loro attività. 9-ter. Le Consulte si interfacciano con l Ufficio Consulte e processi partecipativi, il quale acquisisce e gestisce le istanze delle Consulte, coordinandone le attività. Art. 8 DECADENZA E SURROGA 1. I componenti delle consulte territoriali decadono contemporaneamente al consiglio comunale che li ha nominati. 2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti della consulta, tali da diminuirne i componenti al di sotto del minimo stabilito, ha luogo la surroga da parte del Consiglio Comunale, sulla base dell elenco dei candidati ammessi di cui al precedente art. 5, comma 4 e 5. Qualora anche l elenco fosse esaurito, per l individuazione di nuovi componenti si applicherà la procedura prevista dall art. 5 comma 3 3. In caso di cinque assenze ingiustificate consecutive il componente della consulta - a seguito di espressa deliberazione della consulta stessa e successiva segnalazione del Presidente - viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale. 4. Le consulte inoltrano al Presidente del Consiglio Comunale motivata proposta di decadenza di propri componenti in caso di reiterata violazione delle norme del presente regolamento, sulla quale delibera il Consiglio Comunale. 5. In caso di inerzia del Presidente della consulta nell esercizio dei compiti allo stesso attribuiti dal presente regolamento, il Vicepresidente della stessa ne fa senza ritardo segnalazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale informa il Sindaco ed i Presidenti dei gruppi consiliari. La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, valutata la segnalazione e sentito il Presidente della consulta interessato nella prima riunione utile, delibera l eventuale diffida allo stesso affinché entro 10 giorni provveda ad esercitare i compiti a lui spettanti. In caso di ulteriore inerzia il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza. 6. Fatta salva l attivazione del procedimento per l elezione o la surroga, in caso di contemporanea mancanza del Presidente e del Vicepresidente della consulta le relative sedute sono temporaneamente presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o, su delega di quest ultimo, dal Vicepresidente, fino alla nomina del Presidente della consulta. Art. 9 NORME FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti da quest ultimo e dallo statuto comunale, le consulte territoriali hanno facoltà di dotarsi di proprie autonome norme di organizzazione e di funzionamento. Pagina 6 di 6