DISCIPLINARE U N I C O PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN VIGORE DAL 13/05/2015



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DISCIPLINARE U N I C O PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN VIGORE DAL 13/05/2015 ART.1 - FINALITA', BENEFICIARI E OGGETTO DELL INTERVENTO La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena concede contributi in c/interessi a favore delle imprese iscritte al Registro Imprese attive aventi sede legale, unità locale in provincia, in regola con il pagamento del diritto annuale e socie degli organismi collettivi di garanzia inseriti nell elenco annuale dei confidi in possesso dei requisiti per l utilizzo delle risorse destinate all accesso al credito ai sensi del Regolamento Quadro per l accesso al credito alle imprese della provincia di Forlì-Cesena, che accedono a finanziamenti bancari attivati e garantiti dagli stessi: entro il limite del 50%, salvo percentuali di garanzia diverse derivanti da norme di agevolazione speciali. Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese appartenenti ai settori carboniero, della pesca e acquacoltura, del trasporto di merci su strada per conto terzi, limitatamente all acquisto di veicoli di trasporto merci su strada. Tali contributi sono diretti a sostenere l'accesso al credito finalizzato alla creazione e alla trasmissione d impresa, allo sviluppo, al rafforzamento patrimoniale e all aggregazione delle imprese per interventi diretti a: - acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all esercizio dell attività d impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione aziendale o nell ambito delle operazioni di riparazione dei danni causati da avversità meteorologiche; - installazione di impianti; - acquisto 1 di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l attività d impresa di nuova fabbricazione o usati; - acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed altri interventi finalizzati al risparmio energetico e alla tutela ambientale; - hardware e software purché legati all attività d impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione; - introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi; - introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale; - innovazione di tecnologia e di prodotto; - assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale, nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita; - penetrazione commerciale nei mercati stranieri attraverso la partecipazione a fiere, workshop e mostre 1 Si considera acquisto anche il riscatto finale dei beni acquistati mediante locazione finanziaria. Non si considerano tali invece i canoni periodici di locazione.

all estero, la realizzazione di ricerche e analisi di mercato, l ottenimento di certificazioni tecniche, omologazioni e registrazioni di prodotti, pubblicità, traduzioni e interpretariato, trasporto merci, etc.; - acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri di nuova fabbricazione o usati destinati al trasporto di beni propri 2 ; - consolidamento delle passività a breve termine, entro il limite massimo di Euro 250.000,00 3 ; - la acquisizione di impresa e/o acquisizioni di attività preesistenti (comprensivi di avviamento e licenze); - acquisizione di quote di capitale; - l acquisto di scorte 4, unicamente per imprese che alla data di presentazione della domanda risultano iscritte nel Registro Imprese da non oltre 12 mesi; - aumento di capitale sociale a pagamento o conferimento soci; - versamento dei soci in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale; - prestiti partecipativi; - fusione o incorporazione di più imprese. La società incorporante o la nuova società creata a seguito della fusione devono avere sede legale nella provincia. Il finanziamento dovrà essere concesso o alla società creata a seguito dell operazione o alla/e società coinvolte nella fusione, purchè chiaramente connesso all operazione. Unicamente per imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli in possesso dei requisiti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1751 del 28.11.2011 e successive modificazioni, sono ammissibili contributi diretti a sostenere l'accesso al credito finalizzato anche a: - prestito di conduzione della durata massima di 12 mesi e non inferiore ad euro 6.000,00 a fronte di spese sostenute dall imprenditore per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e non in contrasto con lo stesso si rinvia alla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1751 del 28.11.2011 e successive modificazioni; - acquisto di terreni e fabbricati ad uso agricolo. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio: - le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune; - le spese notarili, di manutenzione ordinaria, di messa a norma di impianti già esistenti, quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant altro non strettamente attinente l attività esercitata. Per essere ammissibili, gli investimenti e le spese devono essere localizzate nel territorio provinciale. 2 La spesa per acquisto di automezzi/autocarri è ammissibile nella medesima percentuale di deducibilità ammessa dalla normativa fiscale. 3 Tale operazione deve essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 del legale rappresentante dell impresa comprensiva dell indicazione delle linee di credito a breve termine che sono state riequilibrate e corredata da documentazione contabile bancaria dalla quale sia individuabile la riduzione delle passività a breve termine. 4 La spesa per acquisto scorte è ammissibile entro i limiti che consentono all'impresa un continuo e regolare svolgimento dei processi produttivi, o di evasione ordini della clientela. Per la quantificazione di tale limite, si indica il seguente criterio: la somma ammissibile deve essere analoga alle rimanenze finali iscritte nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente ove disponibile, o ad una stima, o alla giacenza media risultante nel bilancio o attestata da un commercialista. Non sono ammissibili scorte di beni di consumo.

L importo ammesso a contribuzione sarà esclusivamente quello determinato sulla base delle fatture quietanzate 5, al netto di IVA e di altre spese o risultante dagli atti pubblici o societari richiesti dalla legge in relazione alle specifiche operazioni oggetto di contributo. Saranno agevolati gli investimenti/spese/operazioni successivi alla data di presentazione dell istanza di contributo da parte dell impresa e dovranno essere effettuati/completati entro la data di trasmissione della domanda di liquidazione da parte del confidi di cui all art. 4 del presente disciplinare. ART.2 - INTERVENTO CAMERALE Il contributo camerale consiste in un abbattimento del tasso di interesse, fino a 2 punti in ragione d anno nella misura individuata dal confidi, per non oltre i primi 60 6 mesi rispetto al tasso stabilito in convenzioni stipulate dai confidi con i diversi partners bancari sui finanziamenti ottenuti e garantiti dagli stessi. Tale soglia di abbattimento è elevabile fino a 3 punti in ragione d anno: 1. per le neo-imprese 7, le imprese giovanili 8 e le imprese a prevalenza femminile 9. 2. per interventi legati a: - risparmio energetico e alla tutela ambientale - sviluppo e la valorizzazione degli esercizi dei centri storici 3. per le imprese aventi sede operativa nei comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Premilcuore, Predappio, Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Borghi, Montiano, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Dovadola, Tredozio, Modigliana E si riduce fino a 1 punto in ragione d'anno per operazioni di consolidamento delle passività a breve termine. In tutti i casi sopra indicati deve rimanere a carico delle imprese beneficiare almeno 1 punto percentuale. Tali contributi sono concessi in regime de minimis (Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L 352 del 24/12/2013). Ciò comporta che un impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000,00 euro durante il periodo che copre l esercizio finanziario di concessione 5 Per la documentazione comprovante il prestito di conduzione si rinvia a quanto richiesto dalla delibera della Giunta regionale n. 1751 del 28.11.2011 6 Il contributo camerale è concesso anche per finanziamenti il cui piano di ammortamento preveda un periodo iniziale di preammortamento. In tal caso il conteggio del contributo è effettuato figurativamente dal Confidi sulla base di un piano di rimborso standard (cioè senza preammortamento) per i primi 60 mesi. 7 Per neoimprese si intendono le nuove imprese, non configurabili come trasformazione di imprese preesistenti, iscritte nel R.I. da non oltre 12 mesi dalla data della presentazione della richiesta del contributo. 8 Per imprese giovanili si intendono le imprese con maggioranza assoluta di giovani tra i 18 e i 29 anni o con la totalità di giovani tra i 18 e i 35 anni, in entrambi i casi non compiuti alla data della presentazione della richiesta del contributo. 9 Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono le imprese individuali in cui il titolare è donna o le società di persone o cooperative in cui il numero di donne socie rappresenta almeno il 60% dei componenti della compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, le società di capitali in cui le donne detengono almeno i 2/3 delle quote di capitale e costituiscono almeno i 2/3 del totale dei componenti dell organo di amministrazione, alla data di presentazione della domanda di contributo.

dell aiuto e i due esercizi precedenti. Tale limite massimo è ridotto a euro 100.000,00 per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada. Per le imprese appartenenti al settore produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del Trattato CE le agevolazioni di cui al presente disciplinare sono concessi in regime de minimis nel settore agricolo (Regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L 352 del 24/12/2013). Ciò comporta che un impresa appartenente a tale settore non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis nel settore della agricolo per un importo complessivo superiore a 15.000,00 euro durante il periodo che copre l esercizio finanziario di concessione dell aiuto e i due esercizi precedenti. A tal fine l'impresa si impegna a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente agli aiuti de minimis e/o de minimis nel settore agricolo ricevuti nell esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti, redatta secondo la modulistica allegata. La contribuzione si applica su operazioni finanziarie con un tetto minimo pari a euro 6.000,00 ed un tetto massimo pari a euro 500.000,00, ridotto a euro 250.000,00 per operazioni di consolidamento delle passività a breve, da utilizzarsi con non più di due domande, fermo restando che l importo complessivo del finanziamento possa essere anche di importo superiore. In ogni caso l importo massimo del contributo concesso non può superare i 20.000,00 euro. L importo del contributo deve essere comunque rapportato all importo degli investimenti/operazioni effettuate. Qualora questi si riducano rispetto all importo indicato in domanda, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, fino ad essere revocato qualora gli investimenti realmente effettuati siano di importo inferiore al limite minimo di cui al presente disciplinare. ART.3 - MODALITA' DI RICHIESTA Per fruire del contributo camerale l'impresa dovrà presentare alla Camera tramite il confidi, nel periodo di validità del presente disciplinare (dall 1/1 al 31/12 dell anno di riferimento), antecedentemente all investimento e comunque prima dell'erogazione del finanziamento, apposita domanda di contributo secondo il modello in allegato. L'impresa si impegna altresì a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, relativamente agli aiuti de minimis ricevuti nell esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti. Il confidi è responsabile della legittimità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell iniziativa e al presente disciplinare. A pena di revoca totale o parziale del beneficio camerale: - le opere realizzate e i beni acquisiti con la presente iniziativa non potranno essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, - la revoca sarà proporzionalmente all entità dell opera o del bene alienato o ceduto;

- il capitale sociale/patrimonio netto risultante dalle operazioni di rafforzamento patrimoniale dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di rimborso del finanziamento, pena la revoca del contributo; - i versamenti dei soci in conto capitale in tal modo vincolati non potranno essere distribuiti ai soci per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso, salvo incorporazione nel capitale sociale; - in caso di operazioni di fusione o incorporazione di più imprese, il finanziamento dovrà essere concesso o alla società creata a seguito dell operazione o alla/e società coinvolte nella fusione o incorporazione purchè chiaramente connesso all operazione. Il diritto al contributo viene meno anche nelle ipotesi di scioglimento, cessazione, fallimento dell impresa o il subentrare di altre procedure concorsuali e comunque in tutti i casi di inadempienza. A tal riguardo il confidi si impegna a segnalare, tempestivamente, alla Camera di Commercio il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale. Il confidi provvede all'istruttoria della pratica ed alla verifica della conformità al presente disciplinare. A tal fine è tenuto a raccogliere per ogni impresa, conservare e a rendere disponibile per qualsiasi controllo da parte della Camera la seguente documentazione: - istanza dell impresa in originale; - piano d ammortamento redatto dalla banca finanziatrice; - conteggio contributo dovuto effettuato da parte del Confidi o dalla banca finanziatrice; - copia della documentazione di spesa quietanzata 10 e/o degli atti pubblici o societari inerenti alle operazioni oggetto di contributo e/o - in caso di consolidamento delle passività a breve termine - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 del legale rappresentante dell impresa comprensiva dell indicazione delle linee di credito a breve termine che sono state riequilibrate e documentazione contabile bancaria dalla quale sia individuabile la riduzione delle passività a breve termine; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 dell impresa relativa agli aiuti de minimis e/o de minimis nel settore agricolo ricevuti nell esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti. ART.4 - MODALITA' DI EROGAZIONE Nell ambito del plafond assegnato a ciascun confidi in base alle disposizioni contenute nel Regolamento Quadro, i contributi saranno concessi alle imprese che presentano domanda dall 1/1 al 31/12 dell anno di riferimento. I contributi verranno concessi alle imprese fino ad esaurimento della somma impegnata in base all'ordine cronologico di invio delle istanze di liquidazione dai confidi ed in subordine di rilascio delle garanzie 11 alle banche convenzionate da parte degli organismi di garanzia collettiva. 10 Per documentazione quietanzata si intende la fattura provvista di dichiarazione liberatoria del creditore, o di contabile di ritorno della banca, o di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 del legale rappresentante dell impresa richiedente il contributo comprensive degli estremi delle fatture. Per la documentazione comprovante il prestito di conduzione si rinvia a quanto richiesto dalla delibera della Giunta regionale n. 1751 del 28.11.2011. 11 Per data di rilascio delle garanzie si intende la data della deliberazione della garanzia da parte del Consorzio/Cooperativa.

Il confidi richiede alla Camera di Commercio la liquidazione del contributo di noma semestralmente, mediante apposita istanza, contenente: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 di benestare in merito alla conformità dell intervento al disciplinare, al possesso da parte del confidi di copia della documentazione originale quietanzata, della rispondenza degli investimenti effettuati alle tipologie ammesse dal disciplinare, del rispetto dei limiti previsti dalla normativa relativa agli aiuti de minimis e/o de minimis nel settore agricolo oltre che della disponibilità per eventuali controlli, secondo il modello indicato in allegato al disciplinare stesso; apposito elenco riepilogativo dei contributi di cui si richiede la liquidazione, secondo il modello indicato in allegato al disciplinare stesso. La trasmissione della documentazione necessaria per la concessione del contributo alle imprese che hanno presentato richiesta a valere sul plafond di un anno deve avvenire, a pena di esclusione dal beneficio camerale, entro il 30/4 dell anno successivo. La Camera di Commercio liquiderà cumulativamente i contributi ai Confidi, subordinatamente al ricevimento da parte degli stessi della documentazione di cui sopra, previa verifica istruttoria in merito alla conformità delle istanze al presente disciplinare e l espletamento dei controlli previsti dalla legge. I confidi, a loro volta, provvederanno a liquidare i contributi alle singole imprese beneficiarie. Per ogni finanziamento il contributo dovuto è corrisposto in un'unica soluzione, determinata dai contributi relativi alle singole rate di ammortamento in forma attualizzata. Il conteggio dell abbattimento è effettuato sul tasso d interesse in vigore alla data della stipula del finanziamento per i mutui a tasso variabile, sul tasso del mutuo per i finanziamenti a tasso fisso. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento in vigore alla data della stipula applicabile ai sensi dell art.2 del Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. L attualizzazione è riferita alla data di stipula del finanziamento. Nel caso di revoca totale o parziale del contributo da parte della Camera di Commercio e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza per qualsiasi motivo, l impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata. La Camera di Commercio si riserva di richiedere ai Consorzi/Cooperative o alle imprese stesse qualsiasi informazione o documentazione utile al corretto svolgimento dell attività istruttoria e di liquidazione. ART.5 - VALIDITÀ Il presente disciplinare manterrà la sua validità di anno in anno, subordinatamente alla sussistenza di apposito finanziamento dell intervento nel piano delle iniziative contenuto nella relazione al preventivo dell anno di riferimento. E fatta salva la facoltà per ciascun confidi di richiederne la modificazione entro il 31 ottobre di ogni anno. L approvazione e la modifica del presente disciplinare è di competenza della Giunta camerale. La Camera di Commercio provvede a dare completa ed esaustiva comunicazione agli interessati del presente disciplinare, anche mediante pubblicazione sul sito dell'ente camerale.

ART.6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI PROCEDURALI Allegato B) La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, fissando un termine non superiore a 30 giorni ed applica, per quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare, quanto disposto dal Regolamento Generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 27/11/2006 e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. In caso di richieste di materiale integrativo il termine finale di cui al presente articolo si intende sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta, mentre la mancata risposta dell interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti deve intendersi quale rinuncia al contributo. In considerazione della modalità di concessione e liquidazione del contributo che avviene dietro trasmissione di norma semestrale da parte dei Confidi delle domande ricevute e delle attività istruttorie svolte, il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 90 gg. dal ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dei Confidi, con provvedimento espresso del Segretario Generale. Unità organizzativa competente su tutto il procedimento è l U.O. Promozione Interna, responsabile del procedimento è il responsabile dell U.O. Avverso il procedimento di non concessione del contributo in oggetto, è ammesso ricorso al T.A.R. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003, i dati personali sopra riportati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle attività istruttorie connesse alla contribuzione. I dati sono conservati presso la sede camerale ed è possibile esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs n.196 del 30.6.200. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Forlì- Cesena.