Chiarimenti PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA DEI DIPENDENTI ISMEA ISCRITTI ALLA CASSA DI ASSISTENZA CIG. N. 4570287025 1) Domanda: Con riferimento alla Vostra risposta numero 3 dei precedenti chiarimenti, chiediamo conferma che una Compagnia di Assicurazione ed un service amministrativo (che non esercita attività assicurativa) possano partecipare alla Gara in costituendo RTI. Chiediamo altresì conferma in tale ipotesi che il requisito di iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione previsto a pagina 7 paragrafo 4.1.B.11 del Capitolato Speciale di Gara debba essere soddisfatto dalla sola Compagnia di Assicurazione. Chiediamo altresì conferma in tale ipotesi che il requisito di cui a pagina 7 paragrafo 4.1.B.12 del Capitolato Speciale di Gara, inerente la rete di strutture sanitarie convenzionate ed il correlato servizio di Centrale Operativa, debba essere posseduto da uno solo dei partecipanti al RTI costituendo. Chiediamo da ultimo conferma che il requisito previsto a pagina 7 paragrafo 4.1.B.10 del Capitolato Speciale di Gara, possa essere soddisfatto dal Service Amministrativo che partecipi in costituendo RTI con una Compagnia di Assicurazione, mediante ricorso ad avvalimento alla Compagnia stessa. Risposta: la partecipazione delle Società è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal capitolato. Nel caso di specie non è possibile partecipare in RTI, perché i requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al RTI. La fattispecie sottoposta all attenzione di questa Amministrazione potrebbe rientrare nell ipotesi di avvalimento, come previsto al punto 4.1.C) del capitolato. 2) Domanda: Con riferimento alla Vostra risposta numero 2 dei chiarimenti precedenti, considerato che le rete di strutture sanitarie convenzionate ed il relativo servizio di Centrale Operativa, oltre che essere requisiti di partecipazione, sono anche richiesti in sede di esecuzione del servizio per l erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta agli assistiti, chiediamo conferma che per la Stazione Appaltante sia sufficiente ricorrere all avvalimento e che l impresa ausiliaria potrà quindi fornire la rete ed erogare il servizio di Centrale Operativa anche in fase di esecuzione dell appalto in caso di aggiudicazione. Risposta: Ricorrendo all avvalimento l impresa ausiliaria potrà fornire il servizio a mezzo del quale ha soddisfatto, per conto della Società partecipante, la richiesta relativa ai requisiti tecnici organizzativi, nel rispetto della normativa codicistica e della regolamentazione ISVAP. 3) Domanda: a pagina 2 del capitolato, all art.2 oggetto della fornitura si legge il servizio di copertura assicurativa sanitaria si deve intendere riferito: I. ai dipendenti non dirigenti che attualmente sono n. 139 unità ( ). Nell allegato 1) Offerta economica, si legge che il numero dei Ismea Direzione Servizi di Supporto e Finanziari gare@ismea.it
dipendenti non dirigenti sono 155. Si chiede di chiarire quale è il numero corretto dei dipendenti non dirigenti. Risposta: Trattasi di refuso. I dipendenti non dirigenti, come indicato all art.2 del capitolato, sono 139. Si invitano i partecipanti a prendere in considerazione il nuovo allegato 1) pubblicato in data odierna, che annulla e sostituisce il precedente. 4) Domanda: A pag. 3, all art. 3, ultimo capoverso, si legge che la società aggiudicataria, su richiesta del singolo dipendente, dovrà estendere la copertura assicurativa al nucleo familiare( ). Non individuando nessuna descrizione di nucleo familiare nella documentazione, si propone la seguente definizione: nucleo da stato di famiglia, inteso come coniuge o convivente more uxorio e figli. Si chiede di confermare la definizione sopraindicata o di fornire una definizione più consona alle proprie esigenze. Risposta: Si precisa la seguente definizione: nucleo da stato di famiglia, inteso come coniuge o convivente more uxorio e figli anche non conviventi purché fiscalmente a carico. 5) Domanda: Nello schema di polizza dipendenti, all art. 1 punto 1 della sezione A si legge: la Compagnia rimborsa all Assicurato fino alla concorrenza del massimale assicurato di 80.000,00 per anno ( ). Considerando la possibilità di estensione della copertura al nucleo del dipendente, il massimale assicurato si intenderà per anno e per nucleo. Si chiede di confermare la suddetta interpretazione. Medesima conferma è richiesta per i successivi massimali definiti nello schema di polizza per i dipendenti ed estesa allo schema di polizza dirigenti. Risposta: Non si conferma la suddetta interpretazione. Si precisa che la procedura di gara di cui trattasi è relativa al solo dipendente con esclusione del nucleo. Qualora il beneficiario della copertura, a sue spese, effettuerà la sottoscrizione di una polizza per il proprio nucleo familiare, il contratto prevederà un massimale assicurato di 80.000,00 a valere sull intero nucleo, escluso il dipendente. Lo stesso criterio si applicherà per gli altri massimali indicati nello schema, nonché per i massimali indicati nello schema di polizza dirigenti. 6) Domanda: A pag.2 al punto 7 é indicato che l indennità sostitutiva sarà corrisposta al 50% nel caso di ricovero in regime di day hospital. Si assume che il day hospital è ricompreso nel ricovero, ma per maggior chiarezza si ritiene necessario l inserimento della seguente definizione di Day Hospital le prestazione sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica. Risposta: Si conferma che per day hospital si intendono le prestazione sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica. 7) Domanda: A Al punto 7 dell Art. 1 si legge che la Compagnia rimborserà le spese mediche sostenute in caso di parto naturale o cesareo. All art. 5 Esclusioni si indica che il parto naturale è escluso dalla copertura. Si chiedono delucidazioni in merito. Risposta: Trattasi di refuso. Il Parto naturale è da intendersi compreso nella copertura assicurativa. 2
Si invitano i partecipanti a prendere in considerazione i nuovi schemi di polizza pubblicati in data odierna, che - pur non cambiando nella sostanza - annullano e sostituiscono i precedenti. 8) Domanda: all art. 1 punto 1 b): si ritiene che le spese indicate in questo punto non siano proprie dei ricoveri senza intervento chirurgico e quindi si tratti di un refuso. Si chiede di confermare la suddetta interpretazione, che verrà estesa anche alla polizza dirigenti. Risposta: si conferma quanto indicato al punto 1 b). 9) Domanda: art.1 punto 9) Extraospedaliere si indica che la Compagnia rimborserà le spese per le prestazioni extraospedaliere con uno scoperto pari al 20% con un minimo di 70 per evento. Si chiede se per evento si intende prestazione. Risposta: per evento si intende l insieme delle prestazioni riconducibili ad unico sinistro. Esempio: se per una distorsione/sinistro/evento è necessario effettuare più prestazioni extraospedaliere, sarà applicata un unica franchigia a prescindere dal numero delle fatture presentate. La stessa modalità di liquidazione dovrà essere applicata per le altre prestazioni di cui al punto 10. 10) Si chiede di specificare cosa si intende per diagnostica radiologica di alta specializzazione indicata all art.1 al punto 9) Extraospedaliere. Risposta: si intendono le radiografie in generale. 11) A pag. 6 si fa riferimento alle sezioni A e B. Data l assenza nello schema di polizza della sezione B si chiede di definire cosa verrebbe incluso nella sezione citata. Risposta: per mero errore materiale non sono state indicate nella bozza di polizza le sezioni B e C. Rientra nella sezione B il punto 9) Extraospedaliere. Rientrano nella sezione C il punto 10 e 11. Si invitano le Società partecipanti a prendere visione dei nuovi schemi di polizze pubblicati. 12) Si chiede la definizione di malformazioni di cui al punto 4 dell art.2). Non essendo presente nell elenco delle definizioni proponiamo la seguente descrizione: Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite o per condizioni morbose traumatiche acquisite. Risposta: Si conferma la suddetta interpretazione. 13) All art. denominato Esclusioni si legge: l assicurazione non è operante per cure e interventi per la correzione o eliminazione di difetti fisici preesistenti. Non essendo presente nell elenco delle definizioni quella di difetto fisico proponiamo la seguente descrizione deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite o condizioni morbose o traumatiche acquisite. Risposta: non è possibile fornire una definizione precisa di difetto fisico. 3
14) Domanda: all art. Esclusioni non compare l esclusione relativa alle protesi dentarie, alle cure delle paradontopatie, alle cure dentarie e agli accertamenti odontoiatrici. Poiché tali prestazioni vengono effettuate in regime ambulatoriale e comportano l effettuazione di interventi chirurgici, sembrerebbero da ricomprendere nell ambito della garanzia prevista nella Sezione A, punto 1. Si chiede se si voglia considerare in copertura tali prestazioni oppure se debbano essere escluse. Risposta: Nella polizza dipendenti le cure dentarie sono comprese nella copertura solo a seguito di infortunio. Nella polizza dirigenti le cure dentarie sono comprese nella copertura così come indicato alla Sezione C punto 11 dello schema. 15) Domanda: Relativamente all art. 6 dove si legge che l assicurazione non vale per le persone affette da infermità mentale ( ). In considerazione della Convenzione ONU, ratificata con legge nazionale del 3 marzo 2009, n.18, l Italia è tenuta ad adottare tutte le misure idonee al fine di vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, che devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un assicurazione per malattia... Proponiamo per tale ragione di inserire nell ambito delle esclusioni, la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici. Sarà garantita invece la copertura per tutte le restanti prestazioni non connesse o conseguenti alle predette patologie mentali o psichiche, previste nello schema di polizza dei dipendenti e dirigenti. Risposta: all art. denominato Esclusioni, per visite psichiatriche e psicoterapeutiche si intende la cura delle malattie mentali e disturbi psichici. Si conferma la copertura assicurativa per le restanti prestazioni non connesse o conseguenti alle predette patologie mentali. 16) Domanda: A pag. 5 art. 17 (del vecchio schema) si rimanda all art.5 che, invece, non è presente. Si chiede di definire tale articolo. Risposta: trattasi di refuso; si rimanda alla nuova versione dello schema di polizza. 17) Domanda: si chiede di definire le pagine degli schemi di polizza. Risposta: vedi risposta precedente. 18) Domanda: Quali sono le Compagnie che già assicurano i rischi in gara? Risposta: Il servizio di copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti dell Istituto attualmente è gestito dalla Compagnia Fata Assicurazioni. 19) Domanda: quali sono le condizioni di polizza in corso? Risposta: Le condizioni di polizza in corso sono quelle richieste nel bando. 20) Si chiede il dettaglio delle statistiche degli ultimi tre anni (2009-2010-2011) e del periodo di copertura dell anno 2012 secondo i seguenti cluster: a) tipo di prestazione, con ulteriore distinzione tra quelle in rete e quelle fuori rete; 4
b) sinistri dei titolari e sinistri dei nuclei; c) stato di rischio relativo al triennio 2009-2011 con indicazione del titolare e dei familiari a cui si estende la copertura. Risposta: Qui di seguito si riportano i dati forniti in data odierna dalla Compagnia FATA ASSICURAZIONI. 5
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