Tossicodipendenza ed Alcoldipendenza nei luoghi di lavoro



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Tossicodipendenza ed Alcoldipendenza nei luoghi di lavoro Indicazioni attuali inerenti quanto previsto dall art. 41 comma 4 e comma 4-bis D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 31/10/2014 Calcagno Franco 1

PRINCIPALI RIFERIMENTI PER LA VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA E DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI ex D.Lgs. 81/2008 Art. 41, comma 4 e comma 4-bis 31/10/2014 Calcagno Franco 2

D.Lgs. 81/2008 Art. 41, comma 4: le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. D.Lgs. 81/2008 Art. 41, comma 4-bis: entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 31/10/2014 Calcagno Franco 3

Ordinamento giuridico L'ordinamento giuridico è il complesso organico di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità, l'organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici tra gli organi dello Stato e tra i membri della collettività. Esiste quindi uno stretto legame tra l'ordinamento giuridico ed un gruppo sociale. 31/10/2014 Calcagno Franco 4

SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI (psicofarmaci inclusi) - Provvedimento del 30 ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell art.8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza (repertorio atti n. 99/CU G.U. n. 266 del 15.11.2007) con particolare riferimento all Allegato 1: attività e mansioni soggette e - Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 178 del 18 settembre 2008) 31/10/2014 Calcagno Franco 5

REGIONE LOMBARDIA - Giunta Regionale Direzione Generale Sanità Documento del 22.01.2009 Protocollo H.1.2009.0002333: indicazioni operative in ordine all applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute di terzi ed allegati: - elenco dei Laboratori Autorizzati ex DGR n. V/61342 del 20 dicembre 1994 - tabelle soglia (cut-off) nei test di screening e nei test di conferma per la positività alle classi di sostanze nelle urine - fac-simili certificazioni Sert - fac-simile richiesta di accertamenti 31/10/2014 Calcagno Franco 6

Le indicazioni operative della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità Documento del 22.01.2009 Protocollo H.1.2009.0002333, con i relativi allegati, sono state trasmesse ai medici competenti e, per conoscenza, all Ordine dei Medici di Varese dalla Direzione Generale dell ASL della Provincia di Varese con nota Prot. n. 2009/014DG0018203 del 24.02.2009 sono altresì consultabili sulla Home Page del sito ASL della Provincia di Varese A ciò si aggiungono le: FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero le "domande poste frequentemente con le relative risposte, elaborate dal Gruppo di Lavoro (Laboratorio di Approfondimento) della Regione Lombardia, validate nel settembre 2009 ed, al momento, non più successivamente revisionate; sono consultabili sulla Home Page del sito della Regione Lombardia, nel campo ricerca, digitando FAQ tossicodipendenza 31/10/2014 Calcagno Franco 7

CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI PER ALCOL DIPENDENZA Considerato quanto fino ad ora prodotto dal Laboratorio di Approfondimento della Regione Lombardia, le conclusioni al momento formulate dall apposito Gruppo di Lavoro istituito, per la specifica materia, all interno del Servizio Igiene e Sicurezza sul Lavoro dell Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, definiscono che, allo stato attuale della normativa ed in assenza di ulteriori specifiche indicazioni o direttive, la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'identificazione dell'alcol dipendenza non è, di fatto, concretamente e completamente attuabile nei termini in cui questa era stata originariamente prevista o ipotizzata. Infatti, al momento, l'art. 41 comma 4 del Dlgs 81/08 prevede tali accertamenti "Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento...". E se ciò è vero per la tossicodipendenza che, di fatto, almeno a livello regionale, ha potuto definire procedure e metodologie in base alle indicazioni interregionali, non lo è altrettanto per l'alcol dipendenza. 31/10/2014 Calcagno Franco 8

Pertanto, al momento (al di là di quanto previsto dall art. 41, comma 4- bis), per quanto attiene il consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro (unica condizione sicuramente da considerare per quanto in essere), i riferimenti normativi sono esclusivamente la legge 125/01 e l'atto d'intesa conseguente del 16 marzo 2006, che identifica le mansioni in cui si applica l'art. 15 della legge medesima. In entrambi i provvedimenti non viene fatto alcun riferimento all'obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dal Testo Unico. Vengono tuttavia identificati i casi (l'atto d'intesa 2006 specifica l'elenco delle mansioni) e le modalità secondo l art. 15 delle legge 125/01, in cui si prevede esclusivamente la possibilità per il medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL (Servizio PSAL/SISL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto non risulta al momento possibile verificare l'assenza di condizioni alcol dipendenza (a meno che dati anamnestici o di laboratorio standard possano in qualche modo far sorgerne il sospetto), ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e/o superalcoliche durante il lavoro. 31/10/2014 Calcagno Franco 9

Al fine di giungere ad una normativa che sia chiara, condivisa ed efficace a livello nazionale, si è cercato di iniziare da quanto oggi disposto da normative diverse; in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Legge 125/2001 ( Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati.., art.15[*], ) e l Intesa del 16 marzo 2006 (elenco delle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro e di danni a terzi, che ne definisce i margini di applicazione). N.B. A ciò il Laboratorio di Approfondimento della Regione Lombardia ha aggiunto <tenendo conto inoltre di quanto contenuto nella Legge 120 del 29 luglio 2010 che definisce, tra l altro, i limiti di alcolemia per coloro che esercitano professionalmente l attività di trasporto di persone o cose>. 31/10/2014 Calcagno Franco 10

[*] Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 31/10/2014 Calcagno Franco 11

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. 31/10/2014 Calcagno Franco 12

Il Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nel Luoghi di Lavoro ha prodotto, nel 2010, dopo il Convegno di Firenze del 14.06.2010, un Documento di sintesi Punti fissi della nuova normativa in materia di assunzione di alcol Osservazioni su tale documento sono state formulate dal Laboratorio di Approfondimento della Regione Lombardia sui vari punti del Documento di sintesi in data 18 ottobre 2010 nella riunione svolta presso la Clinica del Lavoro di Milano - Accertamenti e Procedure - Accertamenti per ragionevole dubbio e per la gestione del singolo caso gestione di singoli casi di lavoratori in evidente stato etilico (**) - Accertamenti Collettivi senza preavviso 31/10/2014 Calcagno Franco 13

- Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria Accertamenti per Alcoldipendenza - Ricorso avverso il giudizio del medico competente - Ruolo dei Servizi a tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro delle ASL - Valutazione di rischi - Informazione e formazione - Obblighi per lavoratori autonomi - Obblighi per lavoratori in reperibilità - Attività lavorative che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute di terzi 31/10/2014 Calcagno Franco 14

Allegati al documento di sintesi: - Allegato 1 (definizioni) - Allegato 2 (elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio Intesa Stato-Regioni-Prov.Aut. del 16.03.2006) - Allegato 3 (elementi indicativi per possibile assunzione acuta di alcol) - Allegato 4, con sottoallegati a,b,c,d,e.(proposta di protocollo per la diagnosi di alcol dipendenza e per i casi di consumo a rischio e di consumo dannoso) 31/10/2014 Calcagno Franco 15

(**) Punto 2.3. Delle osservazioni sul Documento di sintesi ACCERTAMENTI PER RAGIONEVOLE DUBBIO- ASSUNZIONE ACUTA: Il lavoratore viene sottoposto ad accertamento quando sussistano elementi che facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta (ragionevole dubbio) che determini una condizione di rischio nello svolgimento delle attività incluse nell allegato 1 dell Intesa Stato Regioni ( ) Cosa si intende per ragionevole dubbio? 31/10/2014 Calcagno Franco 16

ELEMENTI INDICATIVI PER RAGIONEVOLE DUBBIO: (1 condizione di fascia A 2 condizioni di fascia B 3 condizioni di fascia C; in Alcologia 2009; 4:60-73) Fascia A - alito alcolico - ha portato alcolici in azienda - è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo - difficoltà di equilibrio - evidente incapacità a guidare un mezzo - si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato - tremori agli arti superiori 31/10/2014 Calcagno Franco 17

Fascia B - incapacità a comprendere un ordine semplice - ha difficoltà a parlare - instabilità emotiva - ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute - assenteismo - almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal weekend 31/10/2014 Calcagno Franco 18

Fascia C - ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini - calo del rendimento - disattenzione - ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa - litigiosità con i colleghi di lavoro - frequenti ritardi all entrata 31/10/2014 Calcagno Franco 19

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GESTIONE DI SINGOLI CASI DI LAVORATORI IN EVIDENTE STATO ETILICO OPPORTUNA UNA PROCEDURA AZIENDALE ED UN REGOLAMENTO AZIENDALE SONO DEFINITI A PRIORI E CONCORDATI CON RLS/RLST MODALITA DI ALLONTANAMENTO IMMEDIATO DALLA MANSIONE A RISCHIO LA PROCEDURA ED IL REGOLAMENTO DEVONO ESSERE DIVULGATI A TUTTI I LAVORATORI E DOVRANNO CONTENERE LE ESATTE MODALITA DI ALLONTANAMENTO (chi fa cosa, dislocamento soggetto, accompagnamento a domicilio, eventuale coinvolgimento delle FF.O. etc.) 31/10/2014 Calcagno Franco 21

a tal proposito LE NOVITA DEL 2012 Contributo del gruppo di Coordinamento tecnico delle Regioni e (osservazioni/proposte di modifica del Gruppo di Lavoro della Regione Lombardia Aprile 2012 ) - Necessario uniformare gli elenchi di lavorazioni per le quali vige il divieto di assunzione (alcol + sostanze psicotrope) - Circoscrivere le lavorazioni oggetto del divieto sulla base di evidenze scientifiche e stime validate con un bilancio costi-beneficio positivo, anche in relazione alle metodiche diagnostiche - Uniformare le procedure per il controllo del divieto di assunzione,prevedendo minori rigidità e lasciando al medico competente maggiore autonomina decisionale su protocolli e provvedimenti - Formulazione di proposte di programmi ed azioni di promozione alla salute 31/10/2014 Calcagno Franco 22

- Impossibilità (medico-legale) di esecuzione dei test alcolimetrici su delega del medico competente da altra figura sanitaria, incluso il personale della squadra di primo soccorso aziendale (previa adeguata formazione) - Attività di formazione ed informazione per tutte le figure professionali presenti in azienda - Nei casi di positività stabilire criteri, procedure e finalità dell invio dei lavoratori ai Servizi per le Dipendenze delle ASL - Estensione del divieto di assunzione di alcolici anche a lavoratori autonomi e a lavoratori in reperibilità -Evidenziazione che il divieto di assunzione non è limitato al luogo di lavoro, ma è finalizzato allo svolgimento delle attività lavorative e che il lavoratore deve avere un indice alcolemico pari a zero (in assenza di altra specifica indicazione normativa) - Elenco dei lavoratori soggetti alla norma allegato al DVR - Definizione delle procedure aziendali per l allontanamento dalla mansione a rischio in caso di positività 31/10/2014 Calcagno Franco 23

- Al medico competente spetta la formulazione di una revoca, almeno temporanea, del giudizio di idoneità specifica, senza una comunicazione al datore di lavoro del sospetto di dipendenza - Definire i casi ed i criteri per i quali sia possibile il ricorso per la valutazione dell idoneità al lavoro ai sensi dell art. 5 L. 300/70 - Individuare all interno dell azienda le possibili mansioni alternative NUTRIAMO LA SPERANZA CHE QUESTE PROPOSTE VENGANO CONSIDERATE (E FORMALMENTE DEFINITE) IN UN LASSO DI TEMPO PIU BREVE RISPETTO ALLE NOSTRE PROPOSTE DEL 2010, IN ATTESA, ALCUNE ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLA DELICATEZZA DELLA QUESTIONE ALCOLDIPENDENZA. 31/10/2014 Calcagno Franco 24

ULTERIORI CONSIDERAZIONI DI ORDINE PRATICO SU ALCOLISMO E ALCOL DIPENDENZA L'alcolismo è UNA SINDROME PATOLOGICA determinata dall'assunzione acuta o cronica di grandi quantità di alcol (la diagnosi deve essere formulata da uno specialista) La sindrome di dipendenza F10.2 [Classificazione WHO Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)] si ha quando sono presenti tre o più dei seguenti criteri 1. bisogno imperioso o necessità di consumare dell'alcol (craving) 2. perdita di controllo: incapacità di limitare il proprio consumo di alcol 3. sindrome di astinenza 4. sviluppo di tolleranza 5. abbandono progressivo degli altri interessi e/o del piacere di consumare l'alcol 6. consumo continuo di alcol nonostante la presenza di problemi ad esso legati. 31/10/2014 Calcagno Franco 25

CLASSIFICAZIONE DEI BEVITORI Bevitore: alfa, beta, gamma, delta, epsilon oppure Bevitore compulsivo Bevitore gregario Bevitore autistico Bevitore solipsistico Bevitore regressivo Bevitore reattivo Bevitore pulsionale 31/10/2014 Calcagno Franco 26

DIAGNOSI caratteriale DI ALCOL DIPENDENZA La diagnosi è sicura al 62% quando si ottiene almeno un si alle seguenti domande (CAGE test), all'82% con due "si", al 99% con tre "si". Ciò significa che il 62% delle persone che risponde al CAGE test con un solo "si" può presentare effettivamente una dipendenza da alcol. Cut down ha mai avvertito la necessità di ridurre l'assunzione di alcol? Annoyed è mai stato infastidito da persone (più di una) che hanno criticato la sua eccessiva assunzione di alcolici? Guilty si è mai sentito in colpa o a disagio per aver assunto degli alcolici? Eye opener ha mai bevuto un bicchiere appena sveglio per combattere l'ansia o eliminare i postumi della sbornia? 31/10/2014 Calcagno Franco 27

DIAGNOSI CLINICA DI ALCOL DIPENDENZA? siamo di fronte ad una malattia, cronica e recidivante possiamo affermare che, probabilmente, la maniera più corretta o almeno la più utile di porre diagnosi di alcolismo è quella sistemica con un tale approccio l ipotesi diagnostica diviene non solo il presupposto ma anche una parte integrante del processo terapeutico e riabilitativo (quindi quindi specialistico) Dalla cibernetica dell io all.approccio ecologico: alcolismo e servizi nell ottica sistemica a cura di G. VITTADINI, I. GIORGI Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Pavia 1996 - I Documenti. 10 Unità di Alcologia Fondazione S. Maugeri Pavia, IRCCS Servizio di Psicologia Fondazione S. Maugeri Pavia, IRCCS e l interpretazione degli esami di laboratorio? prove di funzionalità epatica(gammagt)? esame emocromocitometrico (MCV)? CDT (transferrina desialata)? 31/10/2014 Calcagno Franco 28

RISPETTO AI MARCATORI TRADIZIONALI DI ABUSO CRONICO DI ALCOL (GGT, MCV, ALT e AST), LA CDT HA UNA SPECIFICITA MAGGIORE, INTORNO AL 95% LA CDT SI PRESENTA COME UN MARCATORE INDIPENDENTE, A MEDIO TERMINE, NON SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSATE DA ALTRE ALTERAZIONI DOVUTE A FARMACI, DIABETE,OBESITA, EPATOPATIE E DISORDINI EMATOLOGICI. AFFIANCATA AI MARCATORI TRADIZIONALI, AIUTA IL CLINICO A DIFFERENZIARE TRA DISORDINI EPATICI DOVUTI AD ASSUNZIONE DI ALCOL O NO. 31/10/2014 Calcagno Franco 29

GRAZIE PER L ATTENZIONE! 31/10/2014 Calcagno Franco 30