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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore dott.ssa Ida Iura, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 8242/06 tra le parti in causa: C.V. e I.M. difesi dall'avv.to M.A., giusta mandato in atti, ed elett.nte dom.ti presso lo studio del difensore sito in Bari Attori E Condominio di via (...) in Bari, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.to M.D. presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliato Resistente All'udienza del 13 aprile 2011, dopo ripetute sostituzioni del Giudice assegnatario la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente trascritte con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente ad oggetto: ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di spese condominiali. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, i sigg.ri C. ed I., dopo avere adito il Giudice di Pace di Bari, dichiaratosi incompetente, hanno riassunto la causa proposta nei confronti del Condominio di via (...) in Bari per ottenere la ripetizione della somma di Euro 2.082,28, somma ritenuta indebitamente versata a titolo di spese condominiali per riscaldamento per gli esercizi dal 2000 al 2005, nonostante la installazione di un proprio impianto autonomo sin dal 1997, debitamente comunicata all'amministratore e giustificata dal cattivo stato delle tubazioni di quello centralizzato. Costituendosi, il Condominio convenuto ha eccepito la prescrizione del credilo vantato, il difetto di legittimazione attiva del C. e parziale dell'i. (divenuta proprietaria dell'immobile solo dal 18.06.03) e, nel merito, che le spese erano state tutte approvate da

delibere condominiali non impugnate e, inoltre, che il regolamento vietava al singolo condomino di apportare modifiche ed alterazioni alla consistenza delle servitù. Prima di affrontare il merito della causa, va osservato che la sig.ra I. si è qualificata quale comodataria dell'immobile situato nel Condominio nella missiva del 13.03.1997 dalla stessa menzionata e prodotta quale prova della comunicazione del distacco dall'impianto, circostanza questa compatibile con il successivo acquisto della proprietà del bene per donazione alla data indicata dal Condominio. La citata qualità può essere desunta dalle stesse delibere che hanno approvato i bilanci consuntivi negli anni considerati, dal momento che in essi, nella parte relativa al "proprietario (inquilino)", sono riportati i nomi I./R. (C.), indicazione che fa ritenere che il sig. C. (peraltro delegato alle assemblee condominiali per gli immobili di proprietà I.) abbia occupato l'immobile dato in comodato all'attrice. Decisivo sul punto è, peraltro, un documento prodotto dallo stesso Condominio: infatti il Convenuto ha depositato nel proprio fascicolo al n. 9 la missiva datata 10.06.97 con la quale l'amministratore del tempo, in risposta alla comunicazione del distacco, rappresentava ad I.G. la necessità della previa autorizzazione dell'assemblea, riconoscendo espressamente che l'appartamento era stato dato in comodato alla figlia M., oggi attrice. Sulla base di quanto esposto può essere affermata la legittimazione attiva dell'attrice, prima comodataria poi proprietaria, non dell'attore. Va anche osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'azione per il decorso dei termini di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo è infondata, in quanto è possibile per il condomino reclamare un credito, contestando la documentazione posta a fondamento delle poste iscritte in bilancio senza estendere la sua doglianza alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, vizi che devono invece essere fatti valere in via separata con l'impugnazione di cui all'articolo 1137 cod. civ. Ciò è confermato dalla constatazione che neppure un rapporto di pregiudizialità, comportante la necessità della sospensione del processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., sussiste tra la causa di impugnazione di una deliberazione dell'assemblea

condominiale e la causa avente ad oggetto la sussistenza dei diritti esercitati in base all'esecutività della deliberazione. Quanto al merito, va osservato che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, "il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio" (ex pluris Cass. 15079/2006). In mancanza di detta prova, il cui onere non può che gravare sull'attore in virtù del disposto generale di cui all'art. 2697 c.c., si deve, pertanto, dedurre l'illegittimità del distacco deciso unilateralmente. Deve ritenersi, inoltre, che la prova delle dette condizioni sia necessaria perché il condomino possa essere esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese per l'uso dell'impianto centralizzato, rimanendo, in mancanza obbligato a contribuire alle stesse ai sensi dell'art. 1118 c.c. (cfr. giurisprudenza citata). Dalla produzione documentale della convenuta, in particolare di copia delle delibere del 28.08.97 e dell'11.12.97 risulta che, dopo un primo tentativo di approvazione del distacco dall'impianto centralizzato, fallito per difetto del quorum, nella seconda delle indicate adunanze l'assemblea, convocata su espressa richiesta di 11 condomini intenzionati a munirsi di impianto autonomo, ha approvato per i richiedenti il distacco con attribuzione del 50% delle spese per l'impianto centralizzato, previa manifestazione di assenso, dando mandato all'amministratore di predisporre i moduli di consenso per i non presenti. Nonostante il tenore letterale del verbale non si contraddistingua per chiarezza e linearità, tuttavia la lettura complessiva dello stesso depone per la formazione della volontà di autorizzare il distacco individuale per coloro che ne avevano già fatto richiesta, tanto è vero che è stato espressamente previsto che il deliberato "vale per chiunque successivamente decida di staccarsi previo regolare avviso all'amministratore".

Ne consegue che per gli esercizi in discussione l'attrice avrebbe dovuto pagare il 50% delle spese di "consumo del carburante, energia elettrica e manutenzione ordinaria" imputabili al suo immobile, come riportato nella delibera dell'11.12.97, avendo ella già comunicato con la missiva ricevuta il 14.03.97 il suo distacco. Prima di quantificare l'indebito versato dalla sig.ra I., va precisato sia che il Condominio non ha contestato l'avvenuto pagamento, attribuito erroneamente al proprietario e non al comodatario ai sensi dell'art. 1808 c.c. sia che la prescrizione decorrente dal singolo pagamento indebito (in quanto successivo alla delibera di autorizzazione risalente al 1997) è stata interrotta dalla proposizione della domanda in data 25.07.05, sicché il credito non è prescritto dal momento che il primo versamento è stato imputato al bilancio dal maggio 2000 ad aprile 2001, considerato che può escludersi la sussistenza di spese di riscaldamento per i mesi di maggio, giugno e luglio, coperti da prescrizione. In conclusione la domanda può essere parzialmente accolta, dovendo il Condominio restituire il 50% dei pagamenti ricevuti, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese di giudizio vanno compensate per la metà e per la restante parte attribuite al Condominio soccombente nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8242/06 RGT nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di C.V.; 2. in accoglimento parziale della domanda, condanna il Condominio convenuto, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ad I.M. la somma di Euro 1041,14, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo; 3. pone a carico del Condominio di Via (...) a Bari metà delle spese del giudizio da rifondere alla parte attrice che liquida, già ridotte, in Euro 70,00 per spese, Euro 500,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorario, oltre accessori di legge, compensando la residua parte. Così deciso in Bari il 21 ottobre 2011. Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2011.