STUDIO DI MURO CURTOLO COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI



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RAG. MARIA TERESA CURTOLO 31100 TREVISO DOTT. MARCO DI MURO Strada del Mozzato n.1 DOTT.SSA ROBERTA DI MURO DOTT. SIMONE FRANCHETTO collaboratori Tel. +39.0422.416611 DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO Fax. +39.0422.545848 Treviso, lì 06.02.2008 Spett.li CLIENTI Oggetto: Pro-memoria elenco clienti e fornitori Pro-memoria consegna documentazione per i contribuenti con liquidazioni I.v.a. trimestrali; Promemoria Comunicazione Dichiarazioni di intento ricevute; Pro-memoria scadenza pagamento contributi IVS artigiani e commercianti; Legge n. 244/2007 Legge finanziaria per il 2008. PRO-MEMORIA ELENCO CLIENTI E FORNITORI E confermato l obbligo dell invio degli elenchi clienti e fornitori. I suddetti elenchi relativi all anno d imposta 2007 vanno inviati telematicamente entro il 30.04.2008. Ancora per questa scadenza non sarà necessario indicare il codice fiscale sia dei clienti che dei fornitori. Per gli elenchi relativi all anno d imposta 2008 andrà indicato anche il codice fiscale. Per tale ragione Vi consigliamo, a partire dal 01.01.2008, di 1) indicare nei documenti rilasciati ai clienti il Vostro codice fiscale, oltre alla partita I.v.a., 2) controllare nei documenti ricevuti dai fornitori l indicazione del loro codice fiscale. PRO-MEMORIA PER I CLIENTI CHE VERSANO L I.V.A. CON CADENZA TRIMESTRALE Cogliamo l occasione per ricordare che il giorno 17.03.2008 scade il termine per il pagamento dell I.v.a. risultante dalla liquidazione annuale. I clienti, che sono tenuti al versamento dell I.v.a. con cadenza trimestrale, in ritardo nella consegna della documentazione necessaria alla chiusura dell anno d imposta 2007, sono pregati di farci pervenire entro questa settimana le fatture emesse, quelle ricevute e tutta la restante documentazione necessaria all esecuzione dell adempimento da parte dello studio. PRO-MEMORIA SCADENZA COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE NEL MESE DI GENNAIO Con la presente richiamiamo l attenzione dei clienti sulla circostanza che il giorno 18.02.2008 scade il termine per la presentazione in via telematica della Comunicazione relativa alle Dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio. PRO-MEMORIA PAGAMENTO F24 RELATIVO AI CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Ricordiamo che la quarta rata per il 2007 dei contributi è in scadenza il giorno 18.02.2008. IMPOSTE DIRETTE IRPEF DETRAZIONI PER AFFITTO PRIMA CASA (ART. 1, CO. 9 E 10) Dal periodo d imposta 2007, ai titolari di contratti di locazione di prima casa, stipulati ai sensi della legge 431/1998, spetta una detrazione IRPeF pari a: - euro 300.= se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.=; - euro 150.= se il reddito complessivo supera euro 15.493,71.= ma non euro 30.987,41.=. Tale detrazione non sostituisce quella già prevista per i titolari di contratti di locazione assistiti. e-mail:info@studiodimuro.it http//www.studiodimuro.it

Inoltre, a decorrere dal periodo d imposta 2007, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione di prima casa ai sensi della legge 431/1998, spetta per ciascuno dei primi tre anni - una detrazione di euro 991,60.= se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.=. L immobile locato deve essere diverso dall abitazione principale dei genitori o dei soggetti affidatari. Le detrazioni per canoni di locazione (a favore dei titolari di contratti di locazione abitativa in generale e di quelli assistiti, dei lavoratori che trasferiscono la residenza per lavoro e dei giovani locatari) non sono cumulabili tra loro (spetta al contribuente scegliere la detrazione più favorevole) e vanno rapportate al periodo dell anno durante il quale l immobile è utilizzato come prima casa. IRPEF DETRAZIONE SPETTANTE IN CASO DI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI DAL CONIUGE (ART. 1, CO. 11 E 12) Dal periodo d imposta 2007, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge, spetta una detrazione IRPeF pari a: euro 1.725.= se il reddito complessivo non supera euro 7.500.=. La detrazione spettante non può essere inferiore a euro 690.=; euro 1.255.=, aumentata del prodotto tra euro 470.= e l importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000.= (diminuito del reddito complessivo) ed euro 7.500.=, se il reddito complessivo supera euro 7.500.= ma non euro 15.000.=; euro 1.255.= se il reddito complessivo supera euro 15.000.= ma non 55.000.=. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra euro 55.000.= (diminuito del reddito complessivo) ed euro 40.000.=. La detrazione non va rapportata ad alcun periodo nell anno. IRPEF - DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E CALCOLO DEL REDDITO AI FINI DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 1, CO. 15 E 16) Dal periodo d imposta 2007, in presenza di almeno 4 figli a carico ai genitori è riconosciuta un ulteriore detrazione di euro 1.200.= (da ripartire al 50% tra i genitori non separati; se un genitore è a carico dell altro, la detrazione compete a quest ultimo per l intero importo). Se tale detrazione supera l IRPeF lorda, ridotta delle varie altre detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato copertura nell imposta. Ai fini dell attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, D.P.R. 917/1986) e delle altre detrazioni (art. 13, stesso D.P.R.), il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze (nuovo art. 12, co. 4-bis e nuovo art.13, co. 6-bis, D.P.R. 917/1986). Per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui agli artt. 12 e 13, D.P.R. 917/1986, il contribuente dovrà dichiarare annualmente di avervi diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce delle detrazioni. CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA LIMITI DI DEDUCIBILITÀ E DI ESENZIONE (ART. 1, CO. 197-199) Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, fino ad un importo massimo di euro 3.615,20.=, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale ex art. 9, D.L.vo 502/1992 (nuovo art. 10, co. 1, lett. e-ter), D.P.R. 917/1986). Non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in base a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale, nel limite massimo di euro 3.615,20.= (nuovo art. 51, co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986). IRPEF DETRAZIONE DELLE SPESE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO PROROGA (ART. 1, CO. 201) E estesa anche al 2007 la norma che prevede la detrazione ai fini IRPeF nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido per un importo totale fino a euro 632,00.= annui per ogni figlio. IRPEF DETRAZIONE DEGLI INTERESSI SU MUTUI PER L ACQUISTO DI PRIMA CASA - LIMITE MASSIMO (ART. 1, CO. 202) Il limite massimo di detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione relativi a contratti di mutuo ipotecario stipulato per l acquisto dell abitazione principale è aumentato da euro 3.615,20.= a euro 4.000.=. e-mail:info@studiodimuro.it http//www.studiodimuro.it 2

IRPEF - STUDENTI FUORI SEDE DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE (ART. 1, CO. 208) E stata estesa la detrazione IRPeF del 19% del canone di locazione per un importo non superiore a euro 2.633.=, per l alloggio degli studenti universitari fuori sede ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fini di lucro e cooperative. IRPEF - ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DETRAZIONE (ART. 1, CO. 309) Ai fini dell IRPeF è riconosciuta una detrazione del 19% dall imposta lorda per le spese sostenute entro il 31.12.2008 per l acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a euro 250,00.=. La detrazione spetta a condizione che le spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE BONUS 36% (ART. 1, CO. 17-19) E stata prorogata fino al 31.12.2010 (quindi per altri 3 anni: 2008, 2009 e 2010) la detrazione IRPeF del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nei limiti di euro 48.000.= per ogni unità immobiliare da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo. Il beneficio, che era stato previsto dall art. 9, co. 2, L. 448/2001 (Finanziaria 2002), vale anche per i soggetti privati che divengano proprietari entro il 30.06.2011 di immobili ceduti dall impresa che ha ristrutturato l intero fabbricato entro il 31.12.2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCONTO 55% (ART. 1, CO. 20-24 E 286) Sono state prorogate, per il triennio 2008-2010, le detrazioni IRPEF/IRES del 55% delle spese sostenute per determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (es. sostituzione di infissi e caldaie, installazione di pannelli solari). Per il triennio 2008-2010, la detrazione può essere suddivisa, a scelta del contribuente, tra un minimo di tre ed un massimo di dieci quote annuali di pari importo. La scelta, una volta operata, non può più essere mutata. Anche le detrazioni IRPEF/IRES del 55% competono a condizione che in fattura venga indicato distintamente il costo della manodopera. Inoltre sono state prorogate al 31.12.2010 le agevolazioni relative alle spese documentate per l acquisto: di frigoriferi nuovi di classe energetica non inferiore ad A+, in sostituzione di frigoriferi da rottamare; di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (tra 5 e 90 kw); di variatori di velocità (inverter). REDDITO D IMPRESA NOVITÀ (ART. 1, CO. 33-35) Sono introdotte una serie di modifiche, alcune in vigore già dall esercizio in corso al 31.12.2007 altre da quello successivo, in materia di reddito d impresa. Le principali novità sono di seguito riportate. RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRES: l'aliquota IRES viene ridotta dal 33% al 27,50%, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (anno 2008 per i soggetti "solari"). SPESE DI RAPPRESENTANZA. Con riferimento alle spese di rappresentanza, è disposto che le stesse siano deducibili nel periodo d imposta in cui sono sostenute solo se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità da stabilirsi con apposito decreto ministeriale. In difetto dei requisiti anzidetti, le spese risulteranno interamente non deducibili dal reddito d impresa. Inoltre, sale da euro 25,82.= ad euro 50,00.= il limite al di sotto del quale gli omaggi sono interamente deducibili (nuovo art. 108, co. 2, stesso D.P.R.). AMMORTAMENTI 1. a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, è eliminata la possibilità di dedurre gli ammortamenti anticipati e accelerati (previsti dall abrogato comma 3, art. 102, D.P.R. 917/1986) in relazione a tutti i cespiti, anche per quelli entrati in funzione in anni precedenti; 2. per il solo anno 2008, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo (cioè nel 2008) esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lettera b del D.P.R. 917/1986 - non si applica la riduzione al 50% (quindi % di ammortamento piena) del coefficiente di ammortamento ex art. 102, comma 2, D.P.R. 917/1986. L eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi; e-mail:info@studiodimuro.it http//www.studiodimuro.it 3

CANONI DI LEASING A partire dai contratti stipulati dal 01.01.2008 valgono le seguenti regole: deducibilità per l impresa utilizzatrice dei canoni di leasing a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale; in caso di leasing aventi ad oggetto beni immobili, la deducibilità è subordinata sempre alla condizione che la durata non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale, ma in ogni caso la durata minima: - non può essere inferiore a 11 anni; - deve essere almeno pari a 18 anni, se i 2/3 della durata sono superiori a 18 anni; per gli autoveicoli a deducibilità limitata (art. 164, comma 1, lettera b D.P.R. 917/1986) la deducibilità è ammessa a condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento fiscale (4 anni). ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI STRUMENTALI DAL PATRIMONIO DELL IMPRESA INDIVIDUALE (ART. 1, CO. 37) L imprenditore individuale che, al 30.11.2007, utilizzi beni immobili strumentali (art. 43, co. 2, primo periodo, D.P.R. 917/1986) può optare, entro il 30.04.2008, per l esclusione di tali beni dal patrimonio dell impresa, con effetto dal periodo d imposta in corso al 01.01.2008, mediante il pagamento di un imposta sostitutiva di IRPeF, IRAP e IVA nella misura del 10% della differenza tra il valore normale o di mercato di tali beni ed il valore fiscalmente riconosciuto (per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l imposta sostitutiva è pari al 30% dell Iva applicabile al valore normale con aliquota propria del bene). L imposta sostitutiva va versata per il 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in corso al 01.01.2007 e per il 60% in due rate di pari importo entro il 16.12.2008 e il 16.03.2009. Il D.L. milleproroghe attualmente in discussione prevede una correzione al presente comma della legge Finanziaria, correggendo il riferimento agli immobili che l imprenditore individuale utilizza con il termine possiede. RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI RIAPERTURA DEI TERMINI (ART. 1, CO. 91) Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati) dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima. A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2008. Per effettuare la rideterminazione del costo d'acquisto occorre, entro il 30.6.2008, far redigere da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o ragioniere) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto). A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione. La rideterminazione comporta il versamento, entro il 30.6.2008, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia: del 4%, per le partecipazioni "qualificate" e per i terreni; ovvero del 2%, per le partecipazioni "non qualificate". In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al 30.6.2008, al 30.6.2009 e al 30.6.2010. NOVITA I.V.A. REVERSE CHARGE APPLICAZIONE ALLE CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI (ART. 1, CO. 156 E 157) La seguente tabella riassume la disciplina i.v.a. applicabile alle cessioni di fabbricati strumentali o loro porzioni (categorie catastali B - C - D - E - A/10) prima e dopo il 01.03.2008, data di entrata in vigore delle e-mail:info@studiodimuro.it http//www.studiodimuro.it 4

disposizioni di cui all art. 1, co. 156 e 157 della legge finanziaria 2008 (nuovo art. 17, co. 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972). Reverse charge per cessioni di fabbricati strumentali (categorie catastali B - C - D - E - A/10) Dal 01.10.2007 al 29.02.2008 Dal 01.03.2008 Cedente Acquirente e condizioni I.v.a. Reverse charge I.v.a. Reverse charge - imprese costruttrici o di ristrutturazione che cedono il fabbricato strumentale entro 4 anni dalla sua ultimazione tutti 20% NO 20% NO soggetti non passivi di iva (es. privati) 20% NO 20% NO - imprese costruttrici o di ristrutturazione che cedono il fabbricato strumentale oltre 4 anni dalla sua ultimazione - imprese di compravendita o di locazione - altre imprese soggetti passivi di iva con detraibilità pari o inferiore al 25% altri soggetti passivi di iva in presenza di opzione per l applicazione dell imposta da parte del cedente altri soggetti passivi di iva in assenza di opzione per l applicazione dell imposta da parte del cedente 20% NO senza addebito di iva art. 17 c. 6 esente art. 10 c. 8-ter SI NO senza addebito di iva art. 17 c. 6 senza addebito di iva art. 17 c. 6 esente art. 10 c. 8-ter SI SI NO FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI EMISSIONE, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE (ART. 1, CO. 209 E 210) In attesa del decreto attuativo Dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto ministeriale, l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici devono essere effettuate solo in forma elettronica. La fattura elettronica è un documento informatico su cui è stato apposto un sigillo particolare (firma elettronica qualificata) che rende legale conservare il documento su supporto elettronico anziché su supporto cartaceo. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non potranno accettare fatture, parcelle o note e simili emesse o trasmesse in forma cartacea né potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all invio delle stesse in forma elettronica. MANCATA EMISSIONE DI SCONTRINI O RICEVUTE FISCALI MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL ATTIVITÀ (ART. 1, CO. 269) La sanzione della sospensione della licenza o dell esercizio dell attività viene applicata nel caso in cui siano contestate, nel corso di un quinquennio, 4 (non più 3) distinte violazioni dell obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale compiute in giorni diversi (e non più anche nello stesso giorno) (nuovo art. 12, D.Lgs. 471/1997). e-mail:info@studiodimuro.it http//www.studiodimuro.it 5

DETRAZIONE IVA PER I "VEICOLI STRADALI A MOTORE" La percentuale di detrazione IVA per i mezzi di trasporto viene individuata in base a nuovi criteri, in quanto non rileva l immatricolazione dell autoveicolo (autovettura o autocarro), ma va individuata in base alla nuova definizione dettata dalla lett. c, dell art. 19-bis1 DPR 633/1972 riportata di seguito. <<Per veicoli stradali a motore s'intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non superi 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto.>> I suddetti dati si trovano nel libretto di circolazione (la massa al punto F.2, il numero di posti al punto S.1). L'IVA relativa ai "veicoli stradali a motore", fatta eccezione per i motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c., è detraibile, da parte delle imprese e dei professionisti: nella misura forfettaria del 40%, se i veicoli sono utilizzati promiscuamente nell esercizio dell impresa/professione; per l intero importo, se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa/professione. L utilizzo esclusivo ai fini della detrazione integrale va dimostrato da parte del contribuente. La suddetta disposizione non si applica quando gli autoveicoli formano oggetto dell attività propria dell impresa (scuole guida, taxi, autonoleggio, leasing, produzione e commercio di autoveicoli), nonchè per agenti e rappresentanti. Per questi soggetti la detraibilità non è forfettaria, ma per inerenza, fino al 100%. Vi proponiamo una tabella riassuntiva: TIPOLOGIA DI VEICOLO Motocarri e motoveicoli per il trasporto promiscuo, autovetture, autocarri e autocaravan Trattori stradali, autotreni, autoarticolati ( mezzi pesanti ) Trattori agricoli e forestali Ciclomotori Motocicli con cilindrata superiore a 350 cc. DETRAZIONE IVA Massa non superiore a 3.500 kg e posti, escluso il conducente, non superiori a 8: 40% se utilizzo promiscuo 100% se utilizzo esclusivo per l attività; Fino al 100% (inerenza): per agenti e rappresentanti di commercio; se i veicoli formano oggetto dell attività. Veicoli diversi dai precedenti (ad es. massa superiore a 3.500 kg): detrazione IVA integrale Detrazione IVA integrale Detrazione IVA integrale 40% se utilizzo promiscuo 100% se utilizzo esclusivo per l attività; Fino al 100% (inerenza): per agenti e rappresentanti di commercio; se i veicoli formano oggetto dell attività. nessuna detrazione nella generalità dei casi (in ogni caso esclusa per esercenti arti e professioni); 100% solo se i veicoli formano oggetto dell attività. Il nuovo regime di detrazione si applica, retroattivamente, dal 28.6.2007. DETRAZIONE IVA PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI E' stata eliminata l'indetraibilità dell'iva sulle prestazioni di transito stradale. Con effetto retroattivo, dal 28.6.2007, l'iva sui pedaggi autostradali è, pertanto, detraibile nella stessa misura prevista per i mezzi di trasporto. DETRAZIONE IVA PER I CELLULARI Dall'1.1.2008, l'iva sui cellulari è detraibile in base al principio di inerenza, ossia in funzione dell'utilizzo nell'attività d'impresa (o di arte o professione). La scelta di effettuare una detrazione in misura superiore al 50%, espone ad una più aspra attività di controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria. VEICOLI E TELEFONINI DATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI Nel caso il contribuente abbia applicato la detrazione ridotta (40% per i veicoli stradali a motore e, per esempio, 50% per i cellulari), considerandoli parzialmente inerenti, nessuna fattura deve essere emessa per assoggettare l impiego privato (autoconsumo) o la messa a disposizione a dipendenti dei suddetti veicoli o cellulari. e-mail:info@studiodimuro.it http//www.studiodimuro.it 6

Se diversamente i veicoli sono stati considerati a uso esclusivo, detraendo integralmente l IVA, però sono poi stati utilizzati anche a fini extra-aziendali/professionali, allora in tal caso dovrà essere assoggettato a IVA il "valore normale" dell uso dei veicoli o cellulari, ove inferiore al corrispettivo pattuito. La novità in oggetto avrà effetto dall'1.3.2008. Veicoli stradali a motore: Per i veicoli stradali a motore, in linea con le imposte sui redditi, occorre assumere come base imponibile il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'aci, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente. Telefonini e relative prestazioni di gestione: Per i telefonini, il "valore normale" è determinato secondo le regole generali (valore di mercato), se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; in caso contrario, il "valore normale" è costituito dal prezzo di acquisto dei beni o dalle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi. PROROGA DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE Viene prorogato, con riferimento alle prestazioni di servizi fatturate dall'1.1.2008 al 31.12.2010, il regime di applicazione dell'iva con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per l'agevolazione IRPEF del 36% e l'agevolazione IRPEF/IRES del 55%). NOVITA IRAP ISTITUZIONE CON LEGGE REGIONALE (ART. 1, CO. 43-45) Dal 01.01.2009 l IRAP - assumendo natura di tributo proprio della Regione - sarà istituita con apposita legge regionale, rimanendo comunque un imposta indeducibile dalle imposte statali. In particolare, le Regioni possono modificare l aliquota, le detrazioni e le deduzioni, ma non le basi imponibili; possono, inoltre, introdurre particolari agevolazioni. ALIQUOTA E DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NOVITÀ (ART. 1, CO. 50 E 51) Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari), l aliquota IRAP viene ridotta dal 4,25% al 3,9% (nuovo art. 16, co. 1, D.Lgs. 446/1997). Con pari decorrenza sono state cambiate le norme che individuano la base imponibile IRAP, nonchè che determinano le deduzioni dalla stessa. DISPOSIZIONI VARIE REGISTRO E IPO-CATASTALI IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI (ART. 1, CO. 25, 26 E 28) Con riferimento agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate poste in essere dal 01.01.2008, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data, l imposta di registro è applicabile nella misura dell 1% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (e atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento) compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell atto (nuovo art. 1, Tariffa, D.P.R. 131/1986). Dal 01.01.2008 le trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati sono soggetti all imposta ipotecaria del 3% (nuovo art. 1-bis, Tariffa, D.Lgs. 347/1990). e-mail:info@studiodimuro.it http//www.studiodimuro.it 7

NOVITÀ IN MATERIA DI ICI Tra le principali novità in materia di ICI, si segnalano: l'introduzione di una nuova detrazione per l'abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di 200,00 euro; la nuova detrazione si aggiunge a quella già vigente, il cui ammontare è deliberato di anno in anno dal Comune; l'assimilazione all'abitazione principale, in capo al coniuge separato o divorziato non assegnatario, della casa coniugale assegnata all'altro coniuge (tale assimilazione opera solo a determinate condizioni); la possibilità, per il Comune, di deliberare un'aliquota ICI inferiore al 4 per mille, fino alla totale esenzione (aliquota zero), per le abitazioni locate con contratti convenzionali (es. "3 + 2"); la possibilità, per il Comune, di deliberare un'aliquota ICI inferiore al 4 per mille in favore delle unità immobiliari nelle quali siano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico; la negazione del diritto al rimborso dell'ici pagata dalle cooperative agricole sui fabbricati destinati a processi di lavorazione, trasformazione, ecc. di prodotti agricoli dei soci, che hanno acquisito carattere rurale. NUOVO REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI (ART. 1, CO. 96-117) Dal 01.01.2008 viene istituito un regime semplificato per i contribuenti minimi. Le nuove disposizioni sono riservate alle persone fisiche residenti esercenti attività d impresa o arti e professioni che nell anno solare precedente: - hanno avuto un volume di ricavi o compensi non superiore a euro 30.000.=, - non hanno effettuato cessioni all esportazione; - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, e contemporaneamente, non hanno effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali superiori a euro 15.000.=. Caratteristiche principali del regime: - esonero dagli adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito e Iva (è comunque necessario certificare mediante fattura, ricevuta o scontrino le operazioni attive effettuate e numerare e conservare le fatture di acquisto ricevute); - esclusione da IRAP e studi di settore; - applicazione di un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa. Sono esclusi dal regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva, i non residenti e coloro i quali svolgono in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni degli stessi, terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. Sono esclusi anche gli esercenti attività d impresa, arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società o associazioni. E possibile optare comunque per il regime ordinario. Distinti saluti. Maria Teresa CURTOLO e-mail:info@studiodimuro.it http//www.studiodimuro.it 8