Ordinarie. Straordinarie. Regolamento delle Prestazioni CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA

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1 Servizio Informazioni Via Alba, 20 - Roma - C.A.P Orario di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì 8,30-13,00 15,00-17,00 il venerdì: 8,30-13,00 CHIAMATA GRATUITA PER I LAVORATORI DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE 9,00 ALLE 13,00 POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE 17,00 IL VENERDÌ DALLE 9,00 ALLE 13,00 CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA Regolamento delle Prestazioni Acer Feneal - UIL Filca - CISL Fillea - CGIL Straordinarie Ordinarie in favore dei lavoratori e dei familiari dei lavoratori iscritti C.N.C.E. Prestazioni in favore dei lavoratori iscritti alla Edilcard Informazioni Imprese Centralino Tel Fax Le chiamate dovranno essere effettuate negli stessi orari previsti per le informazioni allo sportello Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia Roma - Via Pordenone, 30 Web: info@cassaedilediroma.it Codice Fiscale ANNO 2010

2 PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA Ordinarie 1) Ferie e Gratifica Natalizia Pag. 7 2) Integrazione alla indennità di malattia 7 3) Integrazione alla indennità di infortunio o malattia professionale 8 4) Anzianità Professionale Edile - Regolamento 9 Straordinarie 1) Eteroprotesi (Protesi odontoiatriche - Apparecchi ortodontici - Cure odontoiatriche) 17 2) Eteroprotesi (Protesi ortopediche - Supporti acustici - Occhiali) 19 3) Riabilitazione e spese extra-ospedaliere 20 4) Donazione di sangue 21 5) Donazione di midollo osseo 22 6) Cure termali ed idropiniche 23 7) Assistenza ai familiari portatori di handicap 24 8) Malattie professionali 25 9) Assistenza per i casi di alcolismo, sieropositività (HIV), tossicodipendenza 26 10) Assistenza allo studio 27 11) Borse di studio 28 12) Premio ai giovani 29 13) Assegno e permesso funerario 30 14) Infortuni - Malattie - Interventi chirurgici 31 15) Decesso del lavoratore per cause di malattia 36 16) Soggiorni 37 17) Periodo di maternità 38 Edilcard CNCE infortuni professionali ed extra professionali 1) Spese sanitarie 39 2) Ricoveri ed invalidità 40 3) Riabilitazione 40 4) Apparato masticatorio 41 Numeri ed indirizzi utili 42

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4 Prestazioni Ordinarie (previste dalla contrattazione collettiva nazionale)

5 AVVISO Si avvertono tutti i lavoratori che dal 1 Gennaio 1998 le Casse Edili, essendo considerate sostituti d imposta, per alcune prestazioni ordinarie e straordinarie erogate, saranno tenute ad effettuare le ritenute fiscali (a titolo di acconto) previste dalla legge. Pertanto per tutti gli importi liquidati la Cassa Edile provvederà ad inviare una attestazione nella quale risulteranno le ritenute operate e versate.

6 1 - FERIE E GRATIFICA NATALIZIA Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (8,50%) e per la gratifica natalizia (10%) è assolto dall impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività. Gli importi della percentuale di cui sopra, vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell allegato D del C.C.N.L INTEGRAZIONE ALLA INDENNITÀ DI MALATTIA in vigore dall 1/4/88 Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 26, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti in vigore dall 1/10/2000: giorno (oltre 6 gg.) 0,5495 di cui 0,500 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa giorno (oltre 12 gg.) 1,0495 di cui 1,000 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa Dal 4 al 20 giorno: 0,3795 di cui 0,330 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa Dal 21 al 180 giorno: 0,1565 di cui 0,107 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa Dal 181 al 365 giorno*: 0,5495 di cui 0,500 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa *per le sole giornate non indennizzate dall INPS (C.C.N.L. 20/5/04) Per gli apprendisti art. 92, il coefficiente per le giornate non indennizzate a carico Cassa Edile 0,500; dall INPS è pari a: 0,5495 di cui: a carico dell Impresa 0,0495. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall impresa all operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività. 7

7 Per quanto attiene l'accantonamento da parte dell'impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie e gratifica natalizia resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente. 3 - INTEGRAZIONE ALLA INDENNITÀ DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27, è tenuta ad erogare all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti: 1)in vigore dal 1 ottobre 2000 al 31 ottobre 2004 A=0,234 a carico Cassa Edile a) Dal 4 al 90 giorno di assenza 0,2538 di cui: B=0,0198 a carico Impresa b) Dal 91 giorno di assenza in poi 0,0574 di cui: A=0,045 a carico Cassa Edile B=0,0124 a carico Impresa 2)in vigore dal 1 novembre 2004 Per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi dal 1 novembre 2004 è dovuto ai lavoratori il trattamento economico anche per i primi tre giorni di assenza dal lavoro. Pertanto, per gli eventi iniziati da tale data, si dovranno applicare alle quote orarie indicate al comma precedente, i seguenti coefficienti: a) Dal 1 al 90 giorno di assenza 0,2538 di cui: b) Dal 91 giorno di assenza in poi 0,0574 di cui: A=0,234 a carico Cassa Edile B=0,0198 a carico Impresa A=0,045 a carico Cassa Edile B=0,0124 a carico Impresa Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'inail comprese le domeniche e le festività. Per quanto attiene l'accantonamento da parte dell'impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie e gratifica natalizia resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente. 8

8 Norme comuni a malattia e infortunio In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso il trattamento economico a carico dell'impresa di cui alla presente normativa è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui ai commi 3 dell'art. 26 e 4 dell'art. 27. In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all art. 99 del C.C.N.L. - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, dell'infortunio e della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il trattamento dovuto dall impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata. La Cassa Edile di Roma al ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione al lavoratore avente diritto, dopo aver effettuato i relativi controlli, provvederà con urgenza, a trasmettere all'impresa l'estratto dei conteggi per tutti gli operai malati o infortunati segnalando eventuali discordanze ed effettuando il relativo rimborso a mezzo bonifico bancario. 4 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE Regolamento 1. All operaio che in un biennio abbia maturato l anzianità professionale edile anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento. 2. L operaio matura l anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall INAIL. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell anno precedente quello dell erogazione. L erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1 maggio. 3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2. Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1 ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo 9

9 anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza. In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60 anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'inps o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo. N.B.: Le parti si danno atto che le cifre sottoindicate corrispondono rispettivamente al 5%, al 10%, al 25% del minimo di paga base per ciascuna categoria Importi espressi in: Euro Euro Euro Euro Euro N di erogazioni percepite dal singolo operaio I M P O R T O O R A R I O Operaio 4 livello Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune M A G G I O ,1457 0,2915 0,4372 0,4372 0,5831 0,7289 0,1354 0,2708 0,4061 0,4061 0,5415 0,6768 0,1218 0,2437 0,3655 0,3655 0,4872 0,6092 0,1041 0,2082 0,3124 0,3124 0,4166 0,5206 M A G G I O ,1486 0,2973 0,4459 0,4459 0,5948 0,7435 0,1381 0,2762 0,4142 0,4142 0,5523 0,6903 0,1242 0,2486 0,3728 0,3728 0,4969 0,6214 0,1062 0,2124 0,3186 0,3186 0,4249 0,5310 M A G G I O ,1511 0,3024 0,4535 0,4535 0,6049 0,7561 0,1404 0,2809 0,4212 0,4212 0,5617 0,7020 0,1263 0,2526 0,3791 0,3791 0,5053 0,6320 0,1080 0,2160 0,3240 0,3240 0,4321 0,5400 M A G G I O ,1534 0,3222 0,4833 0,5063 0,6754 0,8441 0,1425 0,2994 0,4489 0,4703 0,6271 0,7838 0,1282 0,2694 0,4040 0,4233 0,5642 0,7057 0,1096 0,2302 0,3453 0,3618 0,4825 0,6029 M A G G I O ,1557 0,3270 0,4905 0,5139 0,6855 0,8568 0,1446 0,3039 0,4556 0,4774 0,6365 0,7956 0,1301 0,2734 0,4101 0,4296 0,5727 0,7163 0,1112 0,2337 0,3505 0,3672 0,4897 0,6119 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª 5ª 6ª 7ª e 8ª 9ª e succ. 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª 5ª 6ª 7ª e 8ª 9ª e succ. 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª 5ª 6ª 7ª e 8ª 9ª e succ. 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª 5ª 6ª 7ª e 8ª 9ª e succ. 4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del C.C.N.L., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria, relativa al livello di inquadramento, minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento 10

10 dell'evento. 5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti: a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio; b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18. La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato «Fondo per l'anzianità professionale edile». 6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5. Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'inps e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'inail. La Cassa Edile registra altresì: 1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto; 2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e della attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro. Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'inps o dall'inail, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito. Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali 11

11 comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile. L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti. 7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni Nazionali che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del «Fondo per l'anzianità professionale edile» è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive. 8. Le Associazioni Nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi. Le Associazioni Nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito. 9. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni Nazionali stipulanti. Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo. 10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni Nazionali nel caso di norme di legge o di Accordi a livello confederale che interferissero nella materia. Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune. Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale. 12

12 CCNL Addì 11 maggio 1993 in Roma tra l'associazione Nazionale Costruttori Edili, l'associazione Sindacale Intersind e la Fe.n.e.a.l. - U.I.L., la F.i.l.c.a. - C.I.S.L., la F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L. Visto il regolamento dell'anzianità professionale edile, allegato c), C.C.N.L. 23 maggio 1991; a modifica di quanto previsto al paragrafo 2) del suddetto Regolamento si conviene quanto segue: ai fini del raggiungimento in ciascun biennio del requisito di almeno 2100 ore si computano anche le ore indennizzate dall'inps relative ai periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto. Tale modifica entrerà in vigore a decorrere dal biennio 1 ottobre settembre 1992, valevole per l'erogazione del 1 maggio Addì 14 marzo 1996 in Roma tra l'associazione Nazionale Costruttori Edili, l'associazione Sindacale Intersind e la Fe.n.e.a.l. - U.I.L., la F.i.l.c.a. - C.I.S.L., la F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L. si conviene quanto segue in materia di anzianità professionale edile: 1) Gli importi orari della prestazione per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al primo comma del paragrafo 3 dell'allegato C) del C.C.N.L. sono i seguenti (vedi tabelle precedenti). 2) Agli operai che hanno percepito la prestazione per APE di maggio 1995 calcolata sulla base degli importi orari previsti per la prestazione di maggio 1994 dal C.C.N.L. 23 maggio 1991, la differenza dell'importo complessivo della prestazione derivante dall'applicazione degli importi orari previsti per la prestazione maggio 1995 dal presente accordo sarà corrisposta nel mese di maggio ) Al secondo comma del paragrafo 3 dell'allegato C) del C.C.N.L., è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni". 13

13 4) Le parti sottoscritte si impegnano a procedere entro il 31 dicembre 1996 ad una rilevazione dell'andamento dell'istituto ed alla eventuale conseguente revisione del regolamento Ai fini del computo necessario per far valere il diritto a godere della prestazione e ai fini del calcolo per la liquidazione della prestazione stessa sono considerate le ore di assemblea e permessi sindacali previsti dal C.C.N.L. dal contratto integrativo provinciale e dalla legge n. 300 del 20/5/1970 «Statuto dei lavoratori». 14

14 Prestazioni Straordinarie Nuovo Regolamento (in vigore da Dicembre 2007)

15 Hanno diritto a fruire delle prestazioni straordinarie deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Roma e Provincia, nei limiti dello stanziamento previsto annualmente per ciascun esercizio, i lavoratori, il coniuge o convivente ed i figli a carico, ovvero privi di reddito proprio. Inoltre per figli a carico si intendono: quelli di età inferiore ai 18 anni, coloro che sono studenti in corso fino al 26 anno di età, ed i figli che, pur avendo superato il 18 anno di età, sono portatori di gravi "handicap" fisici, sensoriali o psichici, come previsto al punto 7 del presente regolamento. Inoltre i lavoratori, per poter accedere alle prestazioni, dovranno: - risultare occupati presso imprese in regola con la Cassa Edile di Roma e Provincia alla data dell'evento e/o della presentazione della domanda in relazione al tipo di prestazione richiesta; - aver maturato, anche presso più imprese in regola con la Cassa Edile di Roma e Provincia, nei 12, 24 o 36 mesi precedenti la data dell'evento, una contribuzione per un numero minimo di ore ovvero abbiano maturato almeno una o più prestazioni: per A.P.E., in relazione al tipo di prestazione richiesta; - presentare regolare domanda, sugli appositi moduli messi a disposizione dalla Cassa Edile, entro un anno dall'evento e/o entro il termine previsto dagli specifici bandi di partecipazione; - presentare tutta la documentazione richiesta in riferimento al tipo di intervento assistenziale; - fornire il proprio numero di codice fiscale e quello dei familiari per i quali si richiedono le prestazioni; - sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa della legge n 675 del 31/12/96 e successive integrazioni (TUTELA PRIVACY). 16

16 1 - ETEROPROTESI * Protesi odontoiatriche - Apparecchi ortodontici - Cure odontoiatriche La copertura assicurativa prevede che, per beneficiare delle prestazioni, i lavoratori iscritti abbiano percepito, dalla Cassa Edile di Roma e Provincia, almeno due prestazioni per Anzianità Professionale Edile e abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore nel corso dei dodici mesi precedenti alla data della domanda (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate). - Prestazioni erogate presso strutture convenzionate La Cassa Edile di Roma e Provincia autorizza tali prestazioni, da effettuarsi esclusivamente presso strutture convenzionate, in favore del lavoratore iscritto, del proprio coniuge o convivente e dei figli a carico (1); concorre nella misura del 65% della spesa per sé o per i figli a carico e nella misura del 50% per il proprio coniuge o convivente per un importo massimo di 4.476,00 in base all anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Roma, tenendo conto del numero di erogazioni per Anzianità Professionale Edile percepite dal lavoratore facente richiesta, come indicato nella seguente tabella: Prestazioni APE erogate dalla CEMA Roma Massimale nel triennio per nucleo familiare Per prestazioni effettuate per il lavoratore o per i figli a carico Quota a carico Cassa Edile 65% Quota a carico lavoratore 35% Per prestazioni effettuate per il proprio coniuge o convivente a carico Quota a carico Cassa Edile 50% Quota a carico lavoratore 50% 2^ erogazione 2.667, ,00 933, , ,50 3^ erogazione 2.933, , , , ,50 4^ erogazione 3.333, , , , ,50 5^ erogazione 3.600, , , , ,00 6^ erogazione 4.000, , , , ,00 7^ erogazione in poi 6.886, , , , ,00 1) i figli per accedere alle prestazioni, oltre ad essere a carico del lavoratore non debbono aver superato il 18 anno di età fatta eccezione per i portatori di handicap per i quali non sono previsti limiti di età. * ved. prestazioni EdilCard a pag

17 Gli importi della tabella si intendono singolarmente per triennio per nucleo familiare. La decorrenza del triennio, sarà determinata dal momento della presentazione della prima domanda e manterrà gli stessi massimali anche nel secondo e terzo anno del triennio stesso. Al lavoratore interessato, saranno fornite le indicazioni necessarie per la scelta della struttura convenzionata presso la quale potrà fruire della prestazione richiesta, esclusivamente sulla base di specifica autorizzazione rilasciata dalla Cassa Edile. Tale autorizzazione sarà subordinata alla visita eseguita dai consulenti medici della Cassa per il rilascio del preventivo delle prestazioni odontoiatriche da eseguire e della relativa spesa. La Cassa si riserva di effettuare controlli, avvalendosi dei consulenti medici, sia durante che a lavori odontoiatrici ultimati. I lavoratori o loro familiari, che vorranno effettuare le cure o protesi odontoiatriche presso strutture pubbliche (ospedali, A.S.L., ecc.), fermo restando tutti i requisiti necessari per accedere a tali prestazioni, dovranno comunque, effettuare la visita presso i consulenti medici della Cassa e successivamente all autorizzazione, potranno recarsi presso la struttura pubblica e presentare alla Cassa Edile, a cure ultimate, il ticket o la fattura delle spese sostenute, che saranno rimborsate, come indicato nella precedente tabella, in base all anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Roma ed al numero di erogazioni per Anzianità Professionale Edile percepite. Per i lavoratori o loro familiari residenti fuori della regione Lazio, che non siano in grado di attenersi al nuovo regolamento, relativamente alla fruizione delle strutture convenzionate, la Cassa consente di eseguire quanto necessario per cure e protesi odontoiatriche nel luogo di residenza, contribuendo al 50% della spesa con un massimo di D 1.291,00 nel triennio, presentando idonea fattura e certificato di residenza del richiedente. Tutto quanto sopra, sempre in presenza dei requisiti necessari per accedere a tali prestazioni. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (solo per le prestazioni) 1. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento; 2. Stato di famiglia (se la richiesta riguarda un familiare). 18

18 2 - ETEROPROTESI Supporti e Protesi ortopediche - Supporti acustici - Occhiali La copertura assicurativa prevede che per beneficiare delle sottoindicate prestazioni, di cui ai punti A e B occorre che, a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma e Provincia, siano stati effettuati accantonamenti per un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento. A) Supporti e Protesi ortopediche e supporti acustici * La Cassa Edile di Roma e Provincia prevede per tali prestazioni (in favore del lavoratore iscritto, del proprio coniuge o convivente e dei figli a carico) un rimborso del 50% della spesa sostenuta, per un importo massimo annuo erogabile di D 2.582,00 per nucleo familiare. B) Occhiali La Cassa Edile di Roma e Provincia prevede per tale prestazione (in favore del lavoratore iscritto, del proprio coniuge o convivente e dei figli a carico) un rimborso del 50% della spesa sostenuta per un importo massimo annuo erogabile di a 155,00 per nucleo familiare. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (solo per le prestazioni) 1. Certificato medico rilasciato dalla ASL di cui ai punti A) e B); 2. Fattura (originale) descrittiva della spesa sostenuta, di cui ai punti A) e B); 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento di cui ai punti A) e B); 4. Stato di famiglia di cui ai punti A) e B) (se la richiesta riguarda un familiare). * ved. prestazioni EdilCard a pag

19 3 - RIABILITAZIONE E SPESE EXTRA-OSPEDALIERE La copertura assicurativa prevede che per beneficiare delle sottoindicate prestazioni, di cui ai punti A) e B), occorre che, a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma e Provincia, siano stati effettuati accantonamenti per un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento. A richiesta del lavoratore interessato, sarà fornito l elenco delle strutture convenzionate presso le quali è possibile fruire della prestazione richiesta, esclusivamente sulla base di specifica autorizzazione rilasciata dalla Cassa. A) Riabilitazione - Prestazioni erogate presso strutture convenzionate La Cassa Edile di Roma e Provincia prevede per tale prestazione la totale copertura delle spese fino ad un importo massimo di D ,00 annui, esclusivamente per il lavoratore iscritto, riguardante i trattamenti di riabilitazione, da effettuarsi esclusivamente presso strutture convenzionate, per la seguente patologia: - ICTUS - deficit neurologico dipendente direttamente da infarto o emorragia. B) Spese extra-ospedaliere * La Cassa Edile di Roma e Provincia prevede in favore del lavoratore, del proprio coniuge o convivente e dei figli a carico, la copertura del 90% delle spese fino ad un importo massimo annuo erogabile di D 516,00 per nucleo familiare, da effettuarsi esclusivamente presso strutture convenzionate, per le seguenti prestazioni sanitarie: - Risonanza magnetica nucleare; - Scintigrafia; - T.A.C.. Tali prestazioni saranno fornite a condizione che: - siano richieste per ragioni di comprovata urgenza; - le strutture pubbliche non siano in grado di erogarle con l urgenza decretata dai medici. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificato medico rilasciato dalla A.S.L. di cui ai punti A) e B); 2. Certificato medico che attesti l urgenza dell esame richiesto di cui al punto B); 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento di cui ai punti A) e B) (riferimento alla data del certificato * ved. prestazioni EdilCard a pag

20 medico della A.S.L.); 4. Stato di famiglia (solo se la richiesta riguarda un familiare) di cui al punto B). 4 - DONAZIONE DI SANGUE Al fine di incentivare ed accrescere la donazione di sangue nell ambito del settore edile, la Cassa Edile di Roma e Provincia si è impegnata, con la sottoscrizione di apposita convenzione, a favorire l adesione dei propri iscritti all AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue - Via Imperia, 2 - Telefono ). La copertura assicurativa prevede in favore dei lavoratori, del proprio coniuge e dei figli a carico che aderiranno all iniziativa, un rimborso: - nella misura forfettaria di D 26,00 per recupero spese sostenute e reintegro funzionale per ogni donazione effettuata e certificata dal Centro Trasfusionale. Il donatore, inoltre, potrà fruire dei seguenti benefici: - controlli medici periodici di idoneità alla donazione; - disponibilità delle unità di sangue donate per sè e per i propri familiari (genitori, coniuge e figli). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - Attestato del Centro Trasfusionale dove è stato effettuato il prelievo di sangue con i relativi dati anagrafici ed il domicilio. 21

21 5 - DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO Qualunque lavoratore iscritto di età compresa tra i 18 anni (per motivi legali) e i 50 anni (per motivi medici) può diventare donatore di midollo osseo, purché ovviamente, non sia affetto da malattie del sangue o da forme infettive. Per dare la propria disponibilità il potenziale donatore deve sottoporsi al prelievo di un campione di sangue (tipizzazione HLA) i cui risultati verranno inseriti nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), che ha sede a Genova. In caso di generica compatibilità con un paziente, il donatore verrà richiamato per ulteriori controlli e solo se risulterà completamente compatibile potrà essere sottoposto al prelievo del midollo. Il prelievo viene eseguito in un centro trapianti, dura meno di un'ora ed è senza alcun rischio e dolore per il paziente. La quantità di midollo osseo prelevata dal bacino del donatore non supera il 5% del midollo totale, e si genera nel giro di una settimana. Il donatore di midollo osseo è un donatore atipico poiché, una volta chiamato a dare la propria disponibilità, ha l'estrema consapevolezza di essere l'unica persona al mondo che può contribuire a salvare la vita di un individuo, molto spesso un bambino. I lavoratori interessati alla donazione, possono chiedere informazioni più dettagliate direttamente alla: "Associazione Donatori Midollo Osseo" (A.D.M.O.) Via Tuscolana, Roma - Tel o altra analoga struttura. A) Ai lavoratori che previa prenotazione con l A.D.M.O. siano stati sottoposti al prelievo di sangue ai fini della Tipizzazione HLA l assicurazione erogherà un importo forfettario di D 52,00; B) Ai lavoratori che successivamente alla Tipizzazione HLA, verrà richiesta la donazione di midollo osseo, l assicurazione erogherà un importo forfettario di D 129,00. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Per il prelievo: attestato sanitario del prelievo effettuato; 2. Per la donazione: attestato del Centro Sanitario dove è avvenuta la donazione. 22

22 6 - CURE TERMALI ED IDROPINICHE La copertura assicurativa prevede in favore dei lavoratori iscritti, del proprio coniuge o convivente e dei figli a carico dei lavoratori che abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento, un contributo straordinario per sottoporsi a cure termali pari a D 10,00 al giorno di cura, con un massimo rimborsabile di 15 giorni, a titolo di concorso delle spese di soggiorno sostenute per le seguenti terapie: - terapie previste per le affezioni dell apparato urinario e renale; - terapie previste per le affezioni dell apparato gastrointestinale; - terapie previste per le affezioni artritiche e reumatiche; - terapie previste per le affezioni dell apparato respiratorio. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificato medico della A.S.L. ovvero del medico curante di richiesta delle cure termali o idropiniche da effettuare; 2. Ricevuta di pagamento della terapia effettuata presso il centro termale; 3. Fattura originale relativa al soggiorno alberghiero; 4. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento (riferimento alla data del certificato medico); 5. Stato di famiglia (solo se la richiesta riguarda un familiare). 23

23 7 - ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP La copertura assicurativa prevede che per beneficiare della prestazione occorre che in favore dei lavoratori iscritti siano state accantonate un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la richiesta di prestazione assistenziale e che abbiano a carico un familiare (coniuge o convivente e/o figlio) portatore di handicap, verrà riconosciuta dall assicurazione una prestazione economica annua da quantificare caso per caso fino ad un massimo di D 2.582,00 sulla base della seguente casistica: 1) Categoria A - la prestazione è limitata agli handicap che rendono impossibile l autonomo svolgimento delle funzioni vitali di base - D 2.582,00. 2) Categoria B - la prestazione è prevista per gli handicap che permettono solo lo svolgimento autonomo delle funzioni vitali di base - D 2.066,00 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificato medico della A.S.L. attestante la diagnosi; 2. Certificato del centro medico o istituto di riabilitazione interessato attestante la terapia in atto; 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento (riferimento alla data del certificato della A.S.L.); 4. Stato di famiglia. 24

24 8 - MALATTIE PROFESSIONALI Ai lavoratori iscritti, affetti dalle sottoindicate patologie, che abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento, la copertura assicurativa prevede il riconoscimento di un contributo straordinario di D 516,00. A) TBC: B) Silicosi: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - Certificato medico del dispensario della A.S.L.; - Certificato medico del settore silicosi dell Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.); C) Dermatiti: - Certificato medico dell I.N.A.I.L. attestante una percentuale minima invalidante dell 11% dovuta a: malattie da cemento, da catrame, da calce, da vibrazioni, asbestosi; D) Ipoacusie: - Certificato medico dell I.N.A.I.L. attestante una percentuale minima invalidante dell 11%. In merito ai punti A), B), C), e D) occorre presentare anche la dichiarazione dell impresa attestante il rapporto di lavoro al momento dell evento (riferito alla data di emissione del relativo certificato medico aggiornato alla data di presentazione). 25

25 9 - ASSISTENZE PER I CASI DI ALCOLISMO SIEROPOSITIVITÀ (HIV) - TOSSICODIPENDENZA Per eventuali necessità di assistenza ai lavoratori iscritti o ad un familiare a carico (moglie o convivente e/o figlio) affetti da una delle patologie suindicate, l assicurazione, sulla base delle indicazioni fornite nelle domande presentate, effettuate le necessarie verifiche, può riconoscere il rimborso delle spese sostenute per l assistenza e le cure ricevute presso centri specializzati fino ad un massimo di D 2.582,00. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificazione medica della A.S.L. attestante la situazione clinica; 2. Certificato dell Istituto o Associazione pubblica o privata presso la quale sono in corso specifiche terapie; 3. Ricevute o fatture per spese varie sostenute presso il centro di recupero; 4. Stato di famiglia; 5. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento (riferito alla data di emissione del certificato medico della A.S.L. aggiornato alla data di presentazione). 26

26 10 - ASSISTENZA ALLO STUDIO Ai lavoratori che abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data del 1 novembre di ogni anno scolastico, che abbiano figli che frequentino SCUOLE MEDIE SUPERIORI di ogni ordine e grado, la Cassa Edile di Roma e Provincia riconosce un contributo pro-capite allo studio di D 155,00 (l importo è soggetto a ritenuta irpef). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificato scolastico di iscrizione e frequenza ai corsi di scuola media superiore di ogni ordine e grado; 2. Stato di famiglia; 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento (riferimento alla data del 1 novembre di ogni anno scolastico). 27

27 11 - BORSE DI STUDIO La Cassa Edile di Roma e Provincia delibera annualmente il riconoscimento di borse di studio agli studenti figli dei lavoratori ed ai lavoratori studenti purché non aggiudicatari di altre borse di studio, che frequentino con profitto, in corsi diurni o serali, scuole pubbliche o parificate. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Le modalità, i criteri di assegnazione e la documentazione da presentare, saranno, come ogni anno, resi noti all atto della pubblicazione del Bando di Partecipazione. 28

28 12 - PREMIO AI GIOVANI La prestazione compete ai giovani che iniziano l attività nel settore edile secondo le seguenti modalità: Ai giovani di età anagrafica compresa tra i 15 ed i 25 anni, che iniziano l attività nel settore edile e che non abbiano mai percepito il premio per anzianità professionale edile da altre province, dopo aver maturato per la prima volta la prestazione per Anzianità Professionale Edile presso la Cassa Edile di Roma e Provincia, la Cassa stessa riconosce per una sola volta un premio di D 775,00 (l importo è soggetto a ritenuta irpef). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Dichiarazione dell impresa nella quale il lavoratore è occupato contenente, oltre alla data di assunzione, i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, domicilio, codice fiscale, qualifica, mansione. 29

29 13 - ASSEGNO E PERMESSO FUNERARIO La Cassa Edile di Roma e Provincia in caso di decesso del lavoratore, del proprio coniuge o convivente o di un figlio a carico eroga per una sola volta, al lavoratore iscritto o al familiare del lavoratore deceduto un importo di D 1.549,00. Al lavoratore iscritto, in caso di decesso di un familiare a carico (coniuge o convivente, e/o figlio), verrà riconosciuto, inoltre, un rimborso forfettario di D 77,00 a parziale copertura del permesso fruito. REQUISITO RICHIESTO A)In caso di decesso del Lavoratore: * 1. il lavoratore deve essere in forza con impresa iscritta al momento dell evento, riferito alla data del decesso, ovvero nel corso dei 12 mesi precedenti. B) In caso di decesso di un familiare a carico (coniuge o convivente, e/o figlio); (l importo previsto di D 1.549,00 è soggetto a ritenuta irpef). 1. Il lavoratore deve essere in forza con impresa iscritta al momento dell evento, riferito alla data del decesso ed aver accantonato, nel corso dei 12 mesi precedenti, un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito, le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Punto A 1. Certificato di morte; 2. Stato di famiglia; 3. Atto notorio; 4. Delega a favore di uno degli eredi (nel caso di più eredi); 5. Autorizzazione del giudice tutelare (nel caso di minori); 6. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento (salvo applicazione del comma I dell art. 27 del C.C.N.L.). Punto B 1. Certificato di morte; 2. Stato di famiglia; 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento. * ved. prestazioni EdilCard a pag

30 14 - INFORTUNI - MALATTIE - INTERVENTI CHIRURGICI A) Infortuni professionali sul lavoro * (invalidità permanente) La copertura assicurativa è fornita a favore dei lavoratori dipendenti da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia al momento dell evento infortunistico. Per il lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro, anche in itinere (**), riconosciuto dall INAIL in prima istanza, con l assegnazione di un punteggio per l inabilità permanente, la garanzia assicurativa prevede i seguenti capitali massimali: 1. D ,00 massimo per il caso di invalidità permanente. Le percentuali di invalidità permanente sono quelle riconosciute in prima istanza dall INAIL; franchigia assoluta 3% per invalidità inferiore al 12%. 2. D ,00 per i casi di morte; 3. D 67,00 per ogni giorno di ricovero a seguito di infortunio per un massimo di 90 giorni (escluso il giorno di dimissione) nell arco dell anno solare; 4. D 1.937,00 per rimborso spese sanitarie a seguito dell infortunio. (**) La garanzia non viene riconosciuta qualora l infortunio in itinere sia avvenuto al di fuori dell arco di tempo che va dai novanta minuti precedenti l inizio del lavoro ai novanta minuti successivi il termine dello stesso. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) 1. Copia della denuncia d infortunio presentata dall impresa all INAIL; 2. In caso di ricovero in istituto di cura: copia integrale della cartella clinica; 3. fattura originale delle spese sanitarie effettivamente sostenute; 4. Alla definizione del periodo d infortunio da parte dell INAIL, presentare il Mod. INAIL 47-I, contenente l esito della visita medica per accertamento postumi di inabilità permanente stabiliti in prima istanza. N.B.: per le prestazioni è necessario far pervenire anche l attestato dell impresa comprovante l esistenza del rapporto di lavoro al momento dell evento (con riferimento alla data dell infortunio). * ved. prestazioni EdilCard a pag

31 B) Infortuni extra-professionali * (invalidità permanente) La copertura assicurativa, è fornita a favore dei lavoratori dipendenti da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia al momento dell evento infortunistico, avvenuto al di fuori dell ambiente di lavoro e che abbiano accantonato, nei 12 mesi precedenti, un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate). Per il lavoratore che ha subito un infortunio extra-professionale, la garanzia assicurativa prevede i seguenti capitali massimali: 1. D ,00 massimo per il caso di invalidità permanente. Le percentuali di invalidità permanente saranno calcolate sulla base della tabella INAIL; franchigia assoluta 3% per invalidità inferiore al 21%; 2. D ,00 per i casi di morte; 3. D 44,00 per ogni giorno di ricovero a seguito di infortunio, per un massimo di 90 giorni (escluso il giorno di dimissione) nell arco dell anno solare; 4. D 516,00 per rimborso spese sanitarie sostenute a seguito dell infortunio. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) 1. Denuncia dell infortunio redatta sul modulo dell Assicurazione (si ritira presso gli sportelli della Cassa) contenente i seguenti dati: indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato; 2. Certificato medico del pronto soccorso con relativa diagnosi e prognosi; 3. Certificato medico attestante la guarigione clinica e la relativa quantificazione dei postumi invalidanti; 4. Copia integrale della cartella clinica, ove vi sia stato il ricovero ospedaliero; 5. fattura originale delle eventuali spese sanitarie sostenute per l infortunio; N.B.: per le prestazioni è necessario far pervenire anche l attestato dell impresa comprovante l esistenza del rapporto di lavoro al momento dell evento (con riferimento alla data dell infortunio). C) Infortuni mortali professionali ed extra-professionali Per i casi di decesso dovuti ad infortunio, relativamente alle modalità previste per questa prestazione, vedere i precedenti punti A) e B). * ved. prestazioni EdilCard a pag

32 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) Infortunio mortale professionale 1. Copia della denuncia di infortunio presentata dall impresa all I.N.A.I.L.; Infortunio mortale extra-professionale 1. Denuncia di infortunio redatta sul modulo dell Assicurazione (si ritira presso gli sportelli della Cassa Edile); 2. Dichiarazione dell impresa attestante il rapporto di lavoro al momento dell evento. PER TUTTI I CASI DI INFORTUNIO MORTALE 1. Certificato anagrafico di morte; 2. Atto notorio (oppure atto sostitutivo di notorietà); 3. Autorizzazione del giudice tutelare se vi sono minori; 4. Certificato medico di morte; 5. Cartella Clinica (nel caso di ricovero); 6. Dichiarazione dell autorità intervenuta; 7. Esame autoptico o copia dell autopsia; 8. Atti penali (notizie sul fatto); 9. Certificato di non gravidanza. N.B.: l istituto assicurativo si riserva di chiedere, a seconda dei casi, ulteriori certificazioni atte al completamento dell istruttoria della pratica. D) Interventi chirurgici per malattia La copertura assicurativa è fornita a favore dei lavoratori dipendenti da impresa regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia al momento dell evento sanitario e che abbiano accantonato, nei 12 mesi precedenti, un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate). Per il lavoratore ricoverato in una struttura ospedaliera per essere sottoposto ad un intervento chirurgico la garanzia assicurativa prevede seguenti capitali massimali: 1. D 26,00 di indennità giornaliera per degenza ospedaliera (per un massimo di 90 giorni escluso il giorno di dimissione) dovuta ad intervento chirurgico non compreso nella categoria dei grandi interventi; 2. D 39,00 di indennità giornaliera per degenza ospedaliera (per un massimo di 90 giorni, escluso il giorno di dimissione) dovuta ad intervento chirurgico compreso nella categoria dei grandi interventi. 33

33 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) 1. Copia integrale della cartella clinica. N.B.: per le prestazioni è necessario far pervenire anche l attestato dell impresa comprovante l esistenza del rapporto di lavoro al momento dell evento (con riferimento alla data di ricovero). E) Invalidità permanente totale da malattia La copertura assicurativa, è fornita a favore dei lavoratori dipendenti da imprese edili regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia al momento dell evento sanitario e che abbiano accantonato, nei 12 mesi precedenti, un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di C.I.G.S. documentate). Le percentuali di invalidità permanente saranno calcolate sulla base della tabella INAIL. La garanzia assicurativa è a favore del lavoratore dipendente, del coniuge o convivente e dei figli a carico secondo le seguenti modalità e i seguenti capitali massimali: 1. Lavoratori iscritti - D ,00 di erogazione massima, secondo il grado di invalidità, per il caso di invalidità permanente totale (superiore al 44%); 2. Coniuge o convivente - D 5.165,00 di erogazione massima, secondo il grado di invalidità, per il caso di invalidità permanente totale (superiore al 44%); 3. Figli a carico - D 3.615,00 di erogazione fissa per il caso di invalidità permanente totale (superiore al 44%). Nessun indennizzo spetta all assicurato quando l invalidità permanente è di grado inferiore al 45%. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) 1. Copia integrale della cartella clinica; 2. Certificazione medica della A.S.L., attestante il decorso della malattia e la situazione clinica al momento della domanda; 34

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