CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO. regolamento prestazioni

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1 CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO regolamento prestazioni 9

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3 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI Hanno diritto alle prestazioni della Cassa Edile di Nuoro gli operai dipendenti di imprese regolarmente iscritte alla stessa e in regola con il versamento dei contributi quote di accantonamento e maggiorazioni contributive, alla scadenza del 20 GIUGNO PER IL SEMESTRE OTTOBRE-MARZO, 20 NOVEMBRE PER IL SEMESTRE APRILE-SETTEMBRE. DIRITTO AI RIMBORSI PER ANTICIPAZIONE MALATTIA/INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE Hanno diritto ai rimborsi per quanto anticipato ai propri dipendenti per conto della Cassa Edile, a titolo di integrazione per malattia, infortunio o malattia professionale, tutte le imprese in regola con il versamento dei contributi, quote di accantonamento, e maggiorazioni, alla SCADENZA DEL TRIMESTRE SOLARE PRECEDENTE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI Gli operai devono presentare domanda scritta a mezzo di moduli predisposti dalla Cassa e messi gratuitamente a disposizione dalla stessa entro i termini previsti per le singole prestazioni. MALATTIA - Integrazione alla indennità di malattia Durante l assenza dal lavoro per malattia l impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui all art. 27 dei C.C.N.L. è tenuta a erogare mensilmente all operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall elemento economico territoriale, dall indennità territoriale del settore e dall indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l assenza per malattia. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti: a) per il 1 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi i 7 giorni: 0,5495; b) per il 1 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi i 14 giorni: 1,0495; c) dal 4 al 20 giorno, per le giornate indennizzate dall INPS: 0,3795; d) dal 21 al 180 giorno, per le giornate indennizzate dall INPS: 0,1565; e) dal 181 al 270 giorno, per le sole giornate non indennizzate dall INPS è pari a: 0,5495, 11

4 Per gli apprendisti, art. 89, il coefficiente per le giornate non indennizzate dall INPS è pari a: 0,5495 Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall impresa all operaio per sei giorni la settimana escluse le festività. A modifica di quanto disposto dall art. 19, comma sesto, del C.C.N.L., l impresa durante l assenza dal lavoro per malattia, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all art. 19 dei C.C.N.L. INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE Integrazione all indennità di infortunio o malattia professionale Durante l assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all art. 28. è tenuta ad erogare all operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall indennità territoriale di settore e dall indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l assenza per infortunio o malattia professionale. Le quote orarie di cui ai comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti: a) dal 4 al 9 giorno di assenza: 0,2538, b) dal 91 giorno in poi: 0,0574, Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall impresa all operaio per tutte le giornate indennizzate dall INAIL comprese le domeniche. Per quanto attiene l accantonamento da parte dell impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, resta ferme quanto disposto dall art. 19, comma sesto dei C.C.N.L. Norme comuni a malattia e infortunio Nel caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento economico a carico dell impresa di cui alla presente normativa è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui ai commi 3 dell art. 28 dei C.C.N.L. In caso di assenza ingiustificata dell operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all art nel mese di calendario precedente l inizio della malattia professionale, il trattamento dovuto dall impresa all operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE 1 - All operaio che in un biennio abbia maturato l anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse edili corrispondono nell anno suc- 12

5 cessivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento. 2 - L operaio matura l anzianità professionale edile quanto in ciascun biennio possa far valere almeno ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonchè le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall INPS e le ore per assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall INAIL. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell anno precedente quello dell erogazione. L erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione dei 1 maggio. 3 - La prestazione per l anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al 2 comma del paragrafo 2. numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio MAGGIO 2002 Op. 4 liv. Op. Spec. Op. qual. Op. com. 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª erogazione 5ª e 6ª erogazione 7ª e 8ª erogazione 9ª e successive 0,1368 0,2736 0,4104 0, ,6840 0,1270 0,2541 0,3811 0,5082 0,6352 0,1143 0,2287 0,3430 0,4573 0,5717 0,0977 0,1954 0,2932 0,3909 0,4886 N.B. Le parti si danno atto che le cifre sopraindicate corrispondono rispettivamente al 5%, al 10%, al 25%, dei minimo di paga base di ciascuna categoria. Nel caso di operai per i quali per un biennio, computato dal 1 ottobre al 30 settembre, non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito, qualora risulti che l operaio ha prestato la sua attività nell ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinchè provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l importo della prestazione di loro competenza. In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60 anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall I.N.P.S. o di infortunio o malattia professionale, in cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell operaio medesimo. 13

6 4 - In caso di morte o invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragr. 2 e per i quali nel biennio precedente l evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all art. 9 dei C.C.N.L., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell operaio o degli eventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettante all operaio stesso al momento dell evento. 5 - Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti: a) dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio: b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 25 dei C.C.N.L., per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a) nonchè sul trattamento economico per festività di cui all art. 18. La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione con accordo tra le organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni Nazionali contraenti. Il contributo affluisce ad un autonomo fondo denominato Fondo per l anzianità professionale edile. 6 - Agli effetti dell accertamento del requisito previsto dal paragr. 2 la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5. Agli effeti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall INAIL. La Cassa Edile registra altresì: 1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell operaio munita della necessaria documentazione, compresa l attestazione dell impresa in ordine dell effettivo godimento del congedo suddetto. 2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell operaio munita della certificazione necessaria e dell attestazione dell impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro. Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonchè della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall INPS o dall INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito. Nel caso in cui l operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza su richiesta dell operaio medesimo, gli rilascia un attestato secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali, comprovante la sua posizione in ordine all Anzianità professionale edile. L operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile, della circoscrizione della quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche, 14

7 in caso di eventuali successivi trasferimenti. Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell art. 6 del C.C.N.L. l importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90 % ed all 80% di quello dell operaio comune. Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga base ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente. ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE PENSIONE Prestazione in vigore per i pensionamenti verificatisi dal e entro il Nel caso di pensionamento per vecchiaia o anzianità, ovvero per inabilità permanente assoluta ovvero in caso di morte di operai alle dipendenze di imprese iscritte alle Casse Edili al momento dell evento, la Cassa Edile medesima eroga alle condizioni seguenti, una sola volta, una prestazione per gli operai stessi che abbiano percepito prestazioni o maturato il diritto per l anzianità professionale edile. La prestazione una tantum competente altresì nel caso di domanda di Pensione presentata all INPS entro 90 giorni dalla risoluzione dei rapporto di lavoro intercorso con impresa iscritta alla Cassa Edile, ovvero nel caso di morte verificatasi entro 90 giorni dalla risoluzione medesima. In caso di morte la prestazione è erogata agli eventi diritto alla pensione, con i criteri di riproporzionamento e di ripartizione previsti dalla legge per la pensione. 2 - Il Procedimento per il calcolo della prestazione è il seguente: a - si divide per 10 l ammontare globale delle prestazioni percepite o maturate in riferimento al periodo di 10 anni scaduto al 30 settembre precedente l evento. b - l importo ottenuto è considerato per intero nel caso in cui l operaio abbia maturato l erogazione nella misura massima prevista per l anno scaduto al 30 settembre precedente l evento. L evento stesso è proporzionalmente ridotto nel caso di un numero inferiore di prestazioni maturate; c - l importo come sopra determinato è moltiplicato per i coefficenti: anno coeffic

8 d - la prestazione è pari alle seguenti misure percentuali dell importo di cui alla lettera c): Pensione di vecchiaia e di inabilità permanente assoluta - casi di morte Anni di anzianità contributiva INPS 15 anni interi 16 anni interi 17 anni interi 18 anni interi 19 anni interi 20 anni interi 21 anni interi 22 anni interi 23 anni interi 24 anni interi da 25 a 35 anni interi 36 anni interi 37 anni interi 38 anni interi 39 anni interi 40 anni interi percentuale 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Pensione di anzianità: - Nel caso di pensione di anzianità la prestazione è pari al 70% dell importo di cui alla lettera c). 3 - La prestazione è erogata agli eventi titolo su richiesta, documentata con il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, inabilità o ai superstiti da parte dell INPS, che deve essere presentata alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal riconoscimento stesso. In caso di pensione di vecchiaia, la prestazione è erogata su richiesta corredata della documentazione comprovante il diritto alla pensione da parte dell INPS ed il termine di decadenza decorre dalla data di presentazione della domanda di pensione all INPS. 4 - Per gli operai che abbiano percepito o maturato prestazione A.P.E. ordinaria presso più Casse Edili costituite a norma della contrattazione collettiva stipulata dalle parti sottoscritte e dalle Associazioni ad esse aderenti, l erogazione è effettuata dalla Cassa Edile presso la quale l operaio è iscritto al momento dell evento. L onere della prestazione è ripartito tra le Casse che negli ultimi sei anni hanno concorso o sono tenute all onere per prestazioni A.P.E. ordinaria. La ripartizione è effettuata in proporzione all importo per prestazione A.P.E. ordinaria negli stessi 6 anni a carico di ciascuna Cassa. La Cassa Edile presso la quale l operaio è iscritto al momento dell evento, effettuati i conteggi, nè da comunicazione alle altre Casse Edili affinchè provvedano immediatamente e, comunque, entro trenta giorni per il tramite di essa Cassa Edile a liquidare l importo dell A.P.E. una tantum di loro competenza. 16

9 Eventuali casi di inadempienza da parte delle singole Casse Edili saranno segnalati alla Commissione nazionale Casse Edili che assumerà le iniziative conseguenti. N.B.: La prestazione per A.P.E.S. cesserà definitivamente con gli eventi verificatisi: entro il (V. Accordo Nazionale ). SUSSIDIO CASO MORTE Ai familiari degli operai deceduti viene corrisposto un sussidio di Euro 520,00 più Euro 52,00 per ogni persona a carico al momento del decesso. Il sussidio viene corrisposto qualora all atto dell evento il lavoratore abbia maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 200 ore lavorative nel biennio precedente, regolarmente coperte da contributi assicurativi e dal versamento per ferie, gratifica natalizia, festività e riposi annui. Alla domanda, redatta a cura dei familiari dell operaio deceduto, debbono essere allegati uno stato di famiglia ed il certificato di morte. Il termine utile per la presentazione della domanda scade dopo sei mesi dalla data del decesso del lavoratore. SUSSIDIO PER IL DECESSO DEL CONIUGE DEL LAVORATORE In caso di decesso del coniuge la Cassa Edile corrisponde a favore del lavoratore iscritto, un sussidio di Euro 520,00 Ha diritto al sussidio il lavoratore che abbia maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, nei 12 mesi precedenti l evento, almeno 600 ore lavorative con relativo accantonamento delle quote per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e festività. La domanda, corredata del certificato di morte e dello stato di famiglia al momento del decesso, deve pervenire alla Cassa Edile entro sei mesi dalla data dell evento. SUSSIDIO PER IL DECESSO DI UN GENITORE O DI UN FIGLIO Per il decesso di un genitore o di un figlio, a carico agli effetti degli assegni familiari, la Cassa Edile corrisponde, a favore del lavoratore iscritto, un sussidio di Euro 260,00. Ha diritto al sussidio il lavoratore che abbia maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, nei 12 mesi precedenti l evento, almeno 600 ore lavorative con relativo accantonamento delle quote per ferie, gratifica natalizia, ripo- 17

10 si annui e festività. La domanda deve essere corredata dal certificato di morte e dallo stato di famiglia al momento del decesso e deve pervenire alla Cassa Edile entro sei mesi dalla data dell evento. In caso di pluralità di richieste l assegno per il decesso del genitore viene liquidato ad un solo dei richiedenti. SUSSIDIO DI MATRIMONIO A favore del lavoratore iscritto che contrae matrimonio la Cassa Edile eroga un sussidio di Euro 155,00. Per avere diritto al sussidio è necessario che il lavoratore abbia maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, nei 12 mesi precedenti il matrimonio, almeno 600 ore lavorative con relativo accantonamento delle quote per ferie, gratifica natalizia, festività e riposi annui. La domanda deve essere corredata dal certificato di matrimonio e deve pervenire alla Cassa Edile entro e non oltre il 180 giorno dalla data del matrimonio. SUSSIDIO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO Per la nascita di un figlio al lavoratore iscritto viene liquidato un sussidio di Euro 155,00. Ha diritto al sussidio il lavoratore che abbia maturato anche in più circoscrizioni territoriali, nei 12 mesi precedenti l evento, almeno 600 ore lavorative con relativo accantonamento delle quote per ferie, gratifica natalizia, festività e riposi annui. Alla domanda, che deve pervenire alla Cassa Edile entro 6 mesi dalla data dell evento, debbono essere allegati il certificato di nascita e lo stato di famiglia. SUSSIDIO PER LE CURE DENTARIE, PROTESI ODONTOIATRICHE, ORTOPEDICHE, ORTOFONICHE E ACUSTICHE La Cassa Edile corrisponde al lavoratore un contributo per le spese personali sostenute per protesi o cure dentarie. Per ogni biennio il contributo sarà pari al 50% della spesa sostenuta fino alla concorrenza dell importo massimo rimborsabile che viene fissato nelle seguenti misure: 18 a) Se il lavoratore ha maturato almeno 600 ore lavorative (anche in più

11 circoscrizioni territoriali) nei 12 mesi precedenti la prestazione richiesta Euro 260,00 b) Se il lavoratore ha maturato gli ultimi due scatti A.P.E. (anche in più circoscrizioni territoriali) precedenti la prestazione richiesta Euro 520,00 c) Se il lavoratore ha maturato gli ultimi quattro scatti A.P.E. (anche in più circoscrizioni territoriali) precedenti la prestazione richiesta Euro 780,00 I documenti necessari saranno indicati sul modulo di domanda, da presentare alla Cassa entro 60 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale. ASSEGNI DI STUDIO Compatibilmente con le disponibiltà di bilancio il Comitato di gestione delibera, di anno in anno, l istituzione di assegni di studio per i figli dei lavoratori edili iscritti alla Cassa Edile. Requisiti, modalità e criteri di valutazione per l attribuzione di tali assegni sono stabiliti di anno in anno con apposito bando di concorso. Un assegno di studio riservato ai figli di lavoratori iscritti alla Cassa Edile, è erogato a tutti gli studenti che hanno frequentato, ottenendo la promozione, una qualsiasi classe della scuola media inferiore o superiore, oppure una qualsiasi facoltà universitaria e sono in regola, all atto della presentazione della domanda, con il piano di studi della propria facoltà. SUSSIDI DI CARATTERE ECCEZIONALE I sussidi di carattere eccezionale vengono erogati su decisione del Comitato di gestione per eventi particolarmente gravi ed in caso di comprovata necessità che non rientrano tra quelli opportunamente regolamentati. L erogazione dei sussidi viene effettuata su richiesta dell interessato che deve documentare la richiesta stessa. La decisione del Comitato di gestione, dopo l esame di merito, e insindacabile e non soggetta pertanto a nessun reclamo VIAGGIO PREMIO PER LAVORATORI La Cassa Edile Nuorese, nei mesi estivi, organizza un viaggio Premio per lavoratori Edili dipendenti da Imprese iscritte alla Cassa Edili ed in regola con i versamenti, sorteggiati tra quelli che vantano maggioreanzianità di iscri- 19

12 zione alla Cassa Edile Nuorese e che non hanno già partecipatoin precedenti occasioni. PREMIO D INGRESSO NEL SETTORE A tutti gli operai che per la prima volta dal 1 gennaio 1990 fanno ingresso nel settore in età inferiore ai 21 anni e raggiungono entro il 25 anno di età almeno la qualifica di operaio qualificato, dipendenti di imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti, la Cassa Edile Nuorese corrisponde un premio che viene stabilito anno per anno compatibilmente con le risultanze di bilancio. Le domande possono essere inoltrate tramite i moduli a disposizione presso gli sportelli della Cassa. FORNITURA ANNUALE DI INDUMENTI DA LAVORO La Cassa Edile Nuorese pone ogni anno a disposizione degli operai edili, dipendenti da imprese iscritte ed in regola con i versamenti dei contributi e degli accantonamenti, scarpe antinfortunistiche e tute da lavoro. La Cassa provvede annualmente ad informare i lavoratori, tramite circolare, circa le modalità di consegna. PRESTITI PERSONALI La Cassa Edile Nuorese ha realizzato una convenzione della Banca di Sassari che permette agli operai dipendenti da Imprese operanti nella provincia di Nuoro, in regola con gli adempimenti contributivi, di accedere a prestiti personali, fino ad un massimo di Euro 7.700,00 a tasso agevolato. Per tutte le informazioni necessarie, gli operai potranno rivolgersi agli uffici della Cassa. 20

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