CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

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1 CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO ENTE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA GROSSETO VIA MONTEROSA N. 196 TEL FAX C.P. N.80 Prot. n Grosseto, 14 novembre 2003 A TUTTE LE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI ISCRITTE ALLA CASSA EDILE - LORO SEDI - e per conoscenza AI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACATI DI CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO - LORO SEDI - OGGETTO: PREVEDI Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini. Il comparto dell edilizia, nelle sue associazioni imprenditoriali dell industria, ANCE, dell artigianato, ANAEPA Confartigianato, Assoedili CNA, ANSE CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, e nelle sue organizzazioni sindacali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, ha costituito PREVEDI, il Fondo pensione complementare dei lavoratori dell edilizia, per rispondere efficacemente ai loro crescenti bisogni previdenziali. PREVEDI ha lo scopo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico. I DESTINATARI DI PREVEDI Possono aderire a PREVEDI i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato e in contratto di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto dell edilizia. COME ADERIRE A PREVEDI La scelta di aderire a PREVEDI è rimessa esclusivamente alla volontà del lavoratore che potrà liberamente scegliere se aderire oppure no al Fondo. Il lavoratore che decide di aderire al Fondo deve compilare e firmare l apposita scheda (di cui se ne allega alla presente un esemplare) e consegnarla al proprio datore di lavoro. Ricevuta la scheda di adesione da parte del lavoratore interessato, dopo averla a sua volta sottoscritta, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore l apposita copia, trattenere quella di sua spettanza ed inviare le ulteriori due copie alla Cassa Edile accompagnate, se possibile, dalla fotocopia del tesserino riportante il codice fiscale del lavoratore. Pag. 1 Codice Fiscale

2 La scheda informativa, allegata alla domanda di adesione, deve essere trattenuta dal lavoratore che decide di aderire al Fondo. Il modulo di adesione sottoscritto dal lavoratore è valido, ai fini dell iscrizione a PREVEDI, solo se perviene alla Cassa Edile con il timbro e la firma dell impresa e con l apposizione della data prevista nel riquadro Dati da compilare a cura dell impresa. La domanda di adesione deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile utilizzando una penna e non un pennarello, affinché i dati vengano riportati anche sulle copie sottostanti all originale, trattandosi di copie autoricalcanti. Il lavoratore deve apporre la sua firma sia per confermare l adesione che per concedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili. La scheda di adesione non perfettamente leggibile o priva di dati, firme o timbro dovuto (timbro dell impresa), non permetterà alla Cassa Edile di procedere con l iscrizione al Fondo. * * * * * * * La modulistica e lo statuto del Fondo PREVEDI sono stati trasmessi nei giorni scorsi a tutti i lavoratori presenti sulle denunce mensili del mese di settembre Ogni mese la Cassa Edile provvederà a trasmettere ai nuovi assunti il materiale utile per l adesione a Prevedi. QUOTA DI ISCRIZIONE AL FONDO UNA TANTUM L adesione al Fondo comporta il versamento di una quota di iscrizione una tantum pari ad 4,13 a carico del lavoratore. Peraltro, per effetto di apposito accordo intervenuto a livello nazionale, tale quota d iscrizione è posta a carico della Cassa Edile. Pertanto, a differenza di quanto indicato nella scheda di adesione, il lavoratore non deve versare il citato importo di 4,13 né l impresa deve effettuare alcuna ritenuta a tale titolo sulle retribuzioni del dipendente che volontariamente ha aderito a PREVEDI. CONTRIBUZIONE L adesione a PREVEDI comporta il versamento al Fondo stesso di specifiche quote di contribuzione in parte a carico del lavoratore ed in parte a carico dell impresa. Più precisamente tale contribuzione è così articolata: l 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico del lavoratore. Pertanto tale importo dovrà essere trattenuto mensilmente dalla retribuzione del lavoratore; 2) uguale importo a carico dell impresa. Oltre alle sopra citate quote di contribuzione, deve essere versato al Fondo: per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993: il 100% dell accantonamento TFR maturato nell anno. Pertanto, per questi lavoratori, tutto il TFR maturato nell anno deve essere versato a PREVEDI; per gli altri lavoratori: il 18% dell accantonamento TFR maturato nell anno. Pag.2

3 È previsto, inoltre, che in aggiunta alle quote di contribuzione sopra citate, il lavoratore possa destinare al Fondo contributi volontari a proprio carico, da computarsi, nella misura percentuale scelta dal lavoratore stesso, sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Secondo quanto precisato da PREVEDI, la contribuzione a carico del dipendente dovrà essere trattenuta in busta paga a decorrere dal mese successivo a quello di perfezionamento dell adesione, che interviene con la sottoscrizione (data, timbro e firma) da parte dell impresa della scheda di adesione del lavoratore al Fondo. Con la medesima decorrenza l impresa provvederà ad accantonare la contribuzione a proprio carico. REGIME FISCALE Per il lavoratore è prevista la deducibilità del contributo a PREVEDI, che si realizza attraverso la riduzione dell IRPEF pari all aliquota marginale di riferimento del reddito naturalmente con il limite massimo di 5.164,00 e fino al 12% del reddito o al doppio del TFR versato. Per l impresa la contribuzione dell 1% a suo carico è gravata dal solo contributo di solidarietà del 10% ed è un costo fiscalmente detraibile. Il TFR che l azienda versa per conto del lavoratore al Fondo non viene tassato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER IL PREVEDI I contributi per il PREVEDI devono essere versati alla Cassa Edile unitamente agli altri contributi e alla medesime scadenze, utilizzando lo stesso modulo di versamento a mezzo banca fornito dalla Cassa Edile unitamente ai moduli di denuncia mensile dei lavoratori occupati. Tali contributi devono essere indicati sulle denunce mensili negli appositi campi esclusivamente per i lavoratori che hanno aderito al Fondo. I campi previsti per svolgere la funzione esattoriale dei contributi previdenziali sono i seguenti: a) sull elenco dei lavoratori occupati: il campo IMPONIBILE TFR (campo n 52), in cui l impresa deve indicare l importo mensile preso a base per il calcolo del TFR di ciascun lavoratore; il riquadro PREVIDENZA COMPLEMENTARE (riquadro n 70), contenente tre campi per l indicazione dettagliata dei contributi da versare a favore del lavoratore aderente al Fondo e, in particolare, nell ordine da sinistra verso destra, del contributo a carico dell impresa, del contributo a carico del lavoratore (1% + eventuale contributo volontario aggiuntivo), della quota di TFR. Nel campo relativo al contributo a carico del lavoratore potrà essere indicato sia il contributo previsto contrattualmente (1%) sia l eventuale contributo volontario aggiuntivo. b) sulla denuncia dei lavoratori occupati (riepilogo): il campo TOTALE IMPONIBILE TFR (campo n 21), in cui l impresa deve indicare l imponibile complessivo degli imponibili TFR riportati sull elenco dei lavoratori occupati; Pag. 3

4 il campo 25 del punto 5 del RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI nel quale l impresa deve indicare l importo complessivo dei contributi previdenziali da versare a favore dei lavoratori riportati sull elenco dei lavoratori occupati e aderenti a PREVEDI. I contributi al Fondo PREVEDI, così come tutti gli importi indicati sulla denuncia mensile, devono essere arrotondati all unità di Euro; ovviamente l arrotondamento della quota di contributo a carico del lavoratore dovrà essere effettuato al momento della detrazione della stessa dalla retribuzione di competenza. Inoltre, per quanto riguarda eventuali ritardi nei versamenti delle contribuzioni al Fondo PREVEDI si rimanda la lettura dell articolo 22 Contribuzioni dello Statuto del PREVEDI che si invia in copia. IMPIEGATI E QUADRI Come già indicato al primo punto (I DESTINATARI DI PREVEDI), possono aderire al Fondo anche i lavoratori impiegati e quadri del comparto dell edilizia. La normativa è la stessa degli operai. I nominativi degli impiegati e/o quadri che hanno aderito al Fondo devono essere riportati sulla denuncia mensile dei lavoratori attribuendo loro un codice identificativo alfanumerico, dove I sta per impiegato, Q per quadro e il numero per il livello di inquadramento. Per gli impiegati e quadri l impresa deve indicare sull elenco dei lavoratori occupati esclusivamente i seguenti dati: cognome (campo n 37) e nome (campo n 38); codice fiscale (campo n 40) e data di nascita (campo n 41); data di assunzione (campo n 45) e tipo di assunzione (campo n 46); cessazione (campo n 47) e tipo di cessazione (campo n 48); livello (campo n 49), come da seguente specifica: I1 = Impiegato di 1 livello I2 = Impiegato di 2 livello I3 = Impiegato di 3 livello I4 = Impiegato di 4 livello I5 = Impiegato di 5 livello I6 = Impiegato di 6 livello I7 = Impiegato di 7 livello Q1 = Quadro imponibile TFR (campo n 52); contributi a favore del Fondo PREVEDI a carico impresa, a carico lavoratore impiegato o quadro, quota TFR (riquadro n 70 destinato alla previdenza complementare); indirizzo (campo n 72) e comune o stato estero di nascita (campo n 73) del lavoratore impiegato o quadro presente in denuncia per la prima volta. Sia gli imponibili TFR che le contribuzioni previdenziali (1% a carico impresa + 1% a carico lavoratore + quota TFR) inerenti ai lavoratori impiegati e/o quadri devono essere compresi nei totali da riportare sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati (riepilogo) nei campi, rispettivamente, TOTALE IMPONIBILE TFR (campo n 21) e CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (punto 5 campo n 26). Pag. 4

5 LAVORATORE IN TRASFERTA Ovviamente nessuna questione si pone per il lavoratore in trasferta che resta iscritto alla Cassa Edile di provenienza. Qualora, invece, ai sensi della normativa vigente, la trasferta del lavoratore determini l iscrizione alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori con i relativi obblighi contributivi nei confronti di quest ultima, l impresa deve denunciare e versare i contributi a PREVEDI presso la nuova Cassa Edile. Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, si inviano, con l occasione, i nostri migliori saluti. IL PRESIDENTE (Dott. Andrea Brizzi) Allegati: come sopra descritti Pag. 5

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