Regolamento delle Prestazioni. Acer. Feneal - UIL Filca - CISL Fillea CGIL. in favore dei lavoratori e dei familiari dei lavoratori iscritti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento delle Prestazioni. Acer. Feneal - UIL Filca - CISL Fillea CGIL. in favore dei lavoratori e dei familiari dei lavoratori iscritti"

Transcript

1 CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA Regolamento delle Prestazioni Acer Ordinarie Feneal - UIL Filca - CISL Fillea CGIL Straordinarie in favore dei lavoratori e dei familiari dei lavoratori iscritti C.N.C.E. Prestazioni in favore dei lavoratori iscritti alla Edilcard 1 luglio 2 013

2 Durata del presente regolamento: Il presente regolamento ha effetto dal giorno 1 luglio 2013 e sostituisce integralmente l edizione del 12/2010. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Comitato di Gestione della Cassa Edile, in conformità alle indicazioni fornite dalle Parti Sociali, in qualunque momento e in ogni sua parte, compresa quindi la sezione delle prestazioni straordinarie. Le eventuali variazioni, avranno effetto dalle ore 24 del giorno della loro pubblicazione sul sito ufficiale della cassa

3 PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA Ordinarie 1) Ferie e Gratifica Natalizia Pag. 6 2) Integrazione alla indennità di malattia 7 3) Integrazione alla indennità di infortunio o malattia professionale 7 4) Anzianità Professionale Edile Regolamento 8 Straordinarie 1) Eteroprotesi (Protesi odontoiatriche - Apparecchi ortodontici - Cure 16 2) odontoiatriche) Eteroprotesi (Supporti e Protesi ortopediche - Supporti acustici - Occhiali) 20 3) Riabilitazione e spese extra-ospedaliere 21 4) Donazione di sangue 23 5) Donazione di midollo osseo 24 6) Assistenza ai familiari portatori di handicap 25 7) Malattie professionali 26 8) Assistenza per i casi di alcolismo, sieropositività (HIV), Tossicodipendenza 27 9) Assistenza allo studio 28 10) Borse di studio 29 11) Premio ai giovani 30 12) Assegno e permesso funerario 31 13) Infortuni Malattie - Interventi chirurgici 32 14) Decesso del lavoratore per cause di malattia 39 15) Soggiorni 40 16) Periodo di maternità 41 1) Spese sanitarie Edilcard CNCE infortuni professionali ed extra professionali 42 2) Ricoveri ed invalidità 44 3) Riabilitazione 44 4) Apparato masticatorio 46

4 Prestazioni Ordinarie (previste dalla contrattazione collettiva nazionale) 4

5 AVVISO Si avvertono tutti i lavoratori che dal 1 Gennaio 1998 le Casse Edili, essendo considerate sostituti d imposta, per alcune prestazioni ordinarie e straordinarie erogate, saranno tenute ad effettuare le ritenute fiscali (a titolo di acconto) previste dalla legge. Pertanto per tutti gli importi liquidati la Cassa Edile provvederà ad inviare una attestazione nella quale risulteranno le ritenute operate e versate. 5

6 1 - FERIE E GRATIFICA NATALIZIA Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (8,50%) e per la gratifica natalizia (10%) è assolto dall impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività. Gli importi della percentuale di cui sopra, vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell allegato D del C.C.N.L INTEGRAZIONE ALLA INDENNITÀ DI MALATTIA in vigore dall 01/04/88 (con successive modifiche e integrazioni) Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 26 del C.C.N.L., è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia. Per le malattie sorte dal 1 giugno 2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti: giorno (oltre 6 gg.) 0,5495 di cui 0,500 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa giorno (oltre 12 gg.) 1,0495 di cui 1,000 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa Dal 4 al 20 giorno:* 0,3795 di cui 0,330 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa Dal 21 al 180 giorno:* 0,1565 di cui 0,107 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa Dal 181 al 365 giorno:** 0,5495 di cui 0,500 a carico Cassa Edile 0,0495 a carico Impresa * per le giornate indennizzate dall INPS ** per le sole giornate non indennizzate dall INPS Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall impresa all operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività. Per quanto attiene l'accantonamento da parte dell'impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie e gratifica natalizia resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente. 6

7 3 - INTEGRAZIONE ALLA INDENNITÀ DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27 del C.C.N.L., è tenuta ad erogare all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore dall ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti: A=0,234 a carico Cassa Edile a) Dal 1 al 90 giorno di assenza* 0,2538 di cui: B=0,0198 a carico Impresa b) Dal 91 giorno di assenza in poi 0,0574 di cui: A=0,045 a carico Cassa Edile B=0,0124 a carico Impresa * si intende dal 1 giorno successivo al giorno dell infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90 giorno di assenza. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'inail comprese le domeniche e le festività. Per quanto attiene l'accantonamento da parte dell'impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie e gratifica natalizia resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente. Norme comuni a malattia e infortunio In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso il trattamento economico a carico dell'impresa di cui alla presente normativa è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui ai commi 3 dell'art. 26 e 4 dell'art. 27 del C.C.N.L.. In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all art. 99 del C.C.N.L. - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, dell'infortunio e della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai discontinui, il trattamento dovuto dall impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata. 7

8 La Cassa Edile di Roma, al ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione al lavoratore avente diritto, dopo aver effettuato i relativi controlli, provvederà con urgenza a trasmettere all'impresa l'estratto dei conteggi per tutti gli operai malati o infortunati, segnalando eventuali discordanze ed effettuando il relativo rimborso a mezzo bonifico bancario. 4 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE Regolamento 1. All operaio che in un biennio abbia maturato l anzianità professionale edile anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento. 2. L operaio matura l anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell anno precedente quello dell erogazione. L erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1 maggio. 3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2. Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1 ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di CIGS o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l importo previsto per la terza erogazione, sempreché l operaio interessato abbia già percepito due erogazioni. La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento 8

9 dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza. In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60 anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'inps o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo. N.B.: Le parti si danno atto che le cifre sottoindicate corrispondono rispettivamente al5%, al 10%, al 25% del minimo di paga base per ciascuna categoria Importi espressi in: Euro Euro Euro Euro Euro N di erogazioni percepite dal singolo operaio I M P O R T O O R A R I O Operaio 4 livello Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune M A G G I O ,1534 0,3222 0,4833 0,5063 0,6754 0,8441 M 0,1425 0,2994 0,4489 0,4703 0,6271 0,7838 0,1282 0,2694 0,4040 0,4233 0,5642 0,7057 0,1096 0,2302 0,3453 0,3618 0,4825 0,6029 A G G I O ,1557 0,3270 0,4905 0,5139 0,6855 0,8568 M 0,1446 0,3039 0,4556 0,4774 0,6365 0,7956 0,1301 0,2734 0,4101 0,4296 0,5727 0,7163 0,1112 0,2337 0,3505 0,3672 0,4897 0,6119 A G G I O ,1580 0,3319 0,4979 0,5216 0,6958 0,8697 M 0,1468 0,3085 0,4624 0,4846 0,6460 0,8075 0,1321 0,2775 0,4163 0,4360 0,5813 0,7270 0,1129 0,2372 0,3558 0,3727 0,4970 0,6211 A G G I O ,1604 0,3369 0,5054 0,5294 0,7062 0,8827 M 0,1490 0,3131 0,4693 0,4919 0,6557 0,8196 0,1341 0,2817 0,4225 0,4425 0,5900 0,7379 0,1146 0,2408 0,3611 0,3783 0,5045 0,6304 A G G I O ,1604 0,3369 0,5054 0,5294 0,7062 0,8827 0,1490 0,3131 0,4693 0,4919 0,6557 0,8196 0,1341 0,2817 0,4225 0,4425 0,5900 0,7379 0,1146 0,2408 0,3611 0,3783 0,5045 0,6304 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª 5ª 6ª 7ª e 8ª 9ª e succ. 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª 5ª 6ª 7ª e 8ª 9ª e succ. 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª 5ª 6ª 7ª e 8ª 9ª e succ. 1ª e 2ª erogazione 3ª e 4ª 5ª 6ª 7ª e 8ª 9ª e succ. 4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 18 del C.C.N.L., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 9

10 volte la retribuzione oraria, minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento. 5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti: a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio, nonché le eventuali ore previste al paragrafo 6; b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del C.C.N.L., per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17del C.C.N.L.. La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato «Fondo per l'anzianità professionale edile». 6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5. Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore relative a: - assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall INPS; - assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall INAIL; - periodi astensione obbligatoria prima e dopo il parto; - periodi di congedo parentale di cui all art.32 del d.lgs. n. 151/2001. La Cassa Edile registra altresì: 1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto; 2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e della attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro. 10

11 Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'inps o dall'inail, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito. Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile. L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti. 7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni Nazionali che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del «Fondo per l'anzianità professionale edile» è parimenti rimessa alle Associazioni Nazionali per le decisioni definitive. 8. Le Associazioni Nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi. Le Associazioni Nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito. 11

12 9. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni Nazionali stipulanti. Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo. 10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni Nazionali nel caso di norme di legge o di Accordi a livello confederale che interferissero nella materia. Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 del C.C.N.L. l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune. Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente. Ai fini del computo necessario per far valere il diritto a godere della prestazione e ai fini del calcolo per la liquidazione della prestazione stessa sono considerate le ore di assemblea e permessi sindacali previsti dal C.C.N.L. dal contratto integrativo provinciale e dalla legge n. 300 del 20/5/1970 «Statuto dei lavoratori». 12

13 Prestazioni Straordinarie Nuovo Regolamento (in vigore dal 1 luglio 2013) 13

14 Prestazioni Straordinarie Regolamento in vigore dal 01/07/2013 Al fine di mantenere la spesa effettiva nei limiti previsti in sede di bilancio preventivo, in conformità a quanto stabilito dal c.c.p.l. vigente, e quindi di salvaguardare l andamento economico e finanziario dell ente, la Cassa Edile è tenuta a pronunciarsi, sulla base del monitoraggio dei costi, sulla autorizzazione o sul diniego della prestazione richiesta dal lavoratore, entro 30 giorni dalla richiesta stessa. L autorizzazione è subordinata, oltre che alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, alla disponibilità delle risorse economiche destinate alla specifica prestazione. In ogni caso, trascorso il suddetto termine di 30 giorni in assenza di riscontro scritto da parte della Cassa Edile, la richiesta si intende respinta. Hanno diritto a fruire delle prestazioni straordinarie deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Roma e Provincia, nei limiti dello stanziamento previsto annualmente per ciascun esercizio e per ciascuna prestazione, i lavoratori, il coniuge o convivente ed i figli a carico, ovvero privi di reddito proprio. Inoltre per figli a carico si intendono: quelli di età inferiore ai 18 anni, coloro che sono studenti in corso fino al 26 anno di età, ed i figli che, pur avendo superato il 18 anno di età, sono portatori di gravi "handicap" fisici, sensoriali o psichici, come previsto al punto 6 del presente regolamento. Inoltre i lavoratori, per poter accedere alle prestazioni, dovranno: - risultare occupati presso imprese in regola con la Cassa Edile di Roma e Provincia alla data dell autorizzazione della domanda presentata e, dove previsto, alla data dell evento; - aver maturato, anche presso più imprese in regola con la Cassa Edile di Roma e Provincia, nei 12, 24 o 36 mesi precedenti la data dell'evento, una contribuzione per un numero minimo di ore ovvero abbiano maturato almeno una o più prestazioni per A.P.E., in relazione al tipo di prestazione richiesta; 14

15 - presentare regolare domanda, sugli appositi moduli messi a disposizione dalla Cassa Edile, entro un anno dall'evento e/o entro il termine previsto dagli specifici bandi di partecipazione. Le prestazioni concesse saranno quelle in vigore nel giorno di autorizzazione, ai sensi del presente regolamento; - presentare tutta la documentazione richiesta in riferimento al tipo di intervento assistenziale; - fornire il proprio numero di codice fiscale e quello dei familiari per i quali si richiedono le prestazioni; - fornire il proprio recapito postale, telefonico ed ; - sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni (TUTELA PRIVACY) e s.m.i.. 15

16 1 - ETEROPROTESI * Protesi odontoiatriche - Apparecchi ortodontici - Cure odontoiatriche La copertura assicurativa prevede che, per beneficiare delle prestazioni, i lavoratori iscritti abbiano percepito, dalla Cassa Edile di Roma e Provincia, almeno due prestazioni per Anzianità Professionale Edile e abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore nel corso dei dodici mesi precedenti alla data della domanda (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate). - Prestazioni erogate presso strutture autorizzate La Cassa Edile di Roma e Provincia autorizza tali prestazioni, da effettuarsi esclusivamente presso strutture Autorizzate, in favore del lavoratore iscritto, del coniuge o convivente e dei figli a carico (1); concorre nella misura del 65% della spesa per il lavoratore o per i figli a carico e nella misura del 50% per il coniuge o convivente per un importo massimo di 3.671,00 in base all anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Roma, tenendo conto del numero di erogazioni per Anzianità Professionale Edile percepite dal lavoratore facente richiesta, come indicato nella seguente tabella: Prestazioni APE erogate dalla CEMA Roma Massimale nel triennio per nucleo familiare Per prestazioni effettuate per il lavoratore o per i figli a carico Quota a carico Cassa Edile 65% Quota a carico lavoratore 35% Per prestazioni effettuate per il proprio coniuge o convivente a carico Quota a carico Cassa Edile 50% Quota a carico lavoratore 50% 2^ erogazione 2.187, ,00 765, , ,50 3^ erogazione 2.405, ,00 842, , ,50 4^ erogazione 2.733, ,00 957, , ,50 5^ erogazione 2.952, , , , ,00 6^ erogazione 3.280, , , , ,00 7^ erogazione in poi 5.647, , , (1) i figli per accedere alle prestazioni, oltre ad essere a carico del lavoratore, non debbono aver superato il 18 anno di età, fatta eccezione per i portatori di handicap per i quali non sono previsti limiti di età. ved. prestazioni EdilCard a pag. 42 G l i importi della tabella si intendono singolarmente per triennio per nucleo familiare. 16

17 Il triennio decorre dalla data dell autorizzazione da parte della Cassa Edile. Al lavoratore interessato, saranno fornite le indicazioni necessarie sulla struttura fiduciaria presso la quale sottoporsi a visita per la redazione del piano di cura e successivamente sugli studi odontoiatrici autorizzati presso i quali potrà fruire della prestazione accordata, esclusivamente sulla base di specifica autorizzazione rilasciata dalla Cassa Edile. L iscritto deve, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, iniziare le cure entro e non oltre 30 giorni dalla data di autorizzazione. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (solo per le prestazioni) 1. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell autorizzazione; 2. Stato di famiglia (se la richiesta riguarda un familiare); NB.: dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello Stato di famiglia 3. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto alla normativa del Decreto legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i.. 17

18 DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLE CURE CODICE DESCRIZIONE 3 Ablazione del tartaro (per seduta, max 3 sedute l anno) 4 Levigatura delle radici (per 6 denti) (1 volta l anno, per emiarcata) 19 Estrazione semplice di dente o radice 20 Estrazione complicata di un dente o radice 21 Estrazione di un dente o radice in inclusione ossea parziale 22 Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale 23 Estrazione di terzo molare in disotontiasi 24 Estrazione di terzo molare in inclusione totale 27 Apicectomia (esclusa cara scanalare) 33 Anestesia singola (fino ad un massimo di 10 fiale) 38 Cavità di I e V classe di Black 39 Cavità di II classe di Black (per due pareti) 40 Cavità di II classe di Black (per tre pareti) 41 Cavità di III classe 42 Cavità di IV classe 43 Ricostruzioni coronali con ricopertura di una o più cuspidi in amalgama o composto 47 Cura canalare (1 canale) 48 Cura canalare (2 canali) 49 Cura canalare (3 o più canali) 51 Ritrattamento per canale 54 Perno endocanalare 18

19 60 PROTESI Correzione anomalie con apparecchiature removibili o funzionari per anno (due arcate) 61 Correzione anomalie con apparecchiature fisse per anno (due arcate) 64 Riparazione di apparecchi removibili Rifacimento di apparecchio removibile (per perdita da parte del paziente) a carico lavoratore Apparecchiature per contenzione per arcata e per anno (fino ad un massimo di 1 anno) 68 Mantenitore di spazio-schermo labiale-griglia linguale 71 Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. (lega non preziosa) 75 Corona in ceramica o elemento di ponte L.N.P. e ceramica 79 Corona provvisoria in resina 82 Rimozione di corona o perno 86 Scheletrato superiore o inferiore 87 Per ogni elemento in più (massimo 10 elementi) 89 Protesi totale in resina 91 Protesi mobile parziale in resina 93 Per ogni elemento in più (fino ad un massimo di 10 denti) 94 Ribasamento protesi a freddo 95 Ribasamento protesi a caldo 98 Byte 99 Maryland bridge 100 Ganci (L.N.P.) 19

20 2 - ETEROPROTESI Supporti e Protesi ortopediche - Supporti acustici - Occhiali La copertura assicurativa prevede che per beneficiare delle sotto indicate prestazioni, di cui ai punti A e B occorre che, a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma e Provincia, siano stati effettuati accantonamenti per un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento. A) Supporti e Protesi ortopediche e supporti acustici * La Cassa Edile di Roma e Provincia prevede per tali prestazioni (in favore del lavoratore iscritto, del coniuge o convivente e dei figli a carico) un rimborso del 50% della spesa sostenuta, NEL BIENNIO, per un importo massimo erogabile di 1.800,00 per nucleo familiare. La data di inizio del biennio, sarà determinata dalla data della prima autorizzazione. B) Occhiali La Cassa Edile di Roma e Provincia prevede per tale prestazione (in favore del lavoratore iscritto, del c oniuge o convivente e dei figli a carico) un rimborso del 50% della spesa sostenuta, NEL BIENNIO, per un importo massimo erogabile di 155,00 per nucleo familiare. La data del biennio, sarà determinata dalla data della prima autorizzazione. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (solo per le prestazioni) 1. Certificato medico rilasciato dalla ASL di cui ai punti A) e B); 2. Fattura (originale) descrittiva della spesa sostenuta, di cui ai punti A) e B); 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell autorizzazione di cui ai punti A) e B); 4. Stato di famiglia di cui ai punti A) e B) (se la richiesta riguarda un familiare); NB. Dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello stato di famiglia; 5. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i. 20

21 RIABILITAZIONE E SPESE EXTRA-OSPEDALIERE La copertura assicurativa prevede che per beneficiare delle sotto indicate prestazioni, di cui ai punti A) e B), occorre che, a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma e Provincia, siano stati effettuati accantonamenti per un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento. A richiesta del lavoratore interessato, sarà fornito l elenco delle strutture convenzionate presso le quali è possibile fruire della prestazione richiesta, esclusivamente sulla base di specifica autorizzazione rilasciata dalla Cassa. A) Riabilitazione - Prestazioni erogate presso strutture convenzionate La Cassa Edile di Roma e Provincia prevede per tale prestazione la totale copertura delle spese fino ad un importo massimo di ,00 annui, esclusivamente per il lavoratore iscritto, riguardante i trattamenti di riabilitazione, da effettuarsi esclusivamente presso strutture convenzionate, per la seguente patologia: - ICTUS - deficit neurologico dipendente direttamente da infarto o emorragia. B) Spese extra-ospedaliere * La Cassa Edile di Roma e Provincia prevede in favore del lavoratore, del coniuge o convivente e dei figli a carico, la copertura del 90% delle spese fino ad un importo massimo annuo erogabile di 516,00 per nucleo familiare, da effettuarsi esclusivamente presso strutture convenzionate, per le seguenti prestazioni sanitarie: - Risonanza magnetica nucleare; - Scintigrafia; - T.A.C.. Tali prestazioni saranno fornite a condizione che: - siano richieste per ragioni di comprovata urgenza; - le strutture pubbliche non siano in grado di erogarle con l urgenza decretata dai medici. 21

22 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificato medico rilasciato dalla A.S.L. di cui ai punti A) e B); 2. Certificato medico che attesti l urgenza dell esame richiesto di cui al punto B); 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell autorizzazione di cui ai punti A) e B) (riferimento alla data del certificato medico della A.S.L.); 4. Stato di famiglia (solo se la richiesta riguarda un familiare) di cui al punto B); NB. Dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello stato di famiglia; 5. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i. 22

23 4 - DONAZIONE DI SANGUE Al fine di incentivare ed accrescere la donazione di sangue nell ambito del settore edile, la Cassa Edile di Roma e Provincia si è impegnata, con la sottoscrizione di apposita convenzione, a favorire l adesione dei propri iscritti all AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue - Via Imperia, 2 Telefono ). La copertura assicurativa prevede in favore dei lavoratori, del coniuge e dei figli a carico che aderiranno all iniziativa, un rimborso: - nella misura forfettaria di 26,00 per recupero spese sostenute e reintegro funzionale per ogni donazione effettuata e certificata dal Centro Trasfusionale. Il donatore, inoltre, potrà fruire dei seguenti benefici: - controlli medici periodici di idoneità alla donazione; - disponibilità delle unità di sangue donate per sè e per i propri familiari (genitori, coniuge e figli). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - Attestato del Centro Trasfusionale dove è stato effettuato il prelievo di sangue con i relativi dati anagrafici ed il domicilio; - Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i.. 23

24 5 - DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO Qualunque lavoratore iscritto di età compresa tra i 18 anni (per motivi legali) e i 50 anni (per motivi medici) può diventare donatore di midollo osseo, purché ovviamente, non sia affetto da malattie del sangue o da forme infettive. Per dare la propria disponibilità il potenziale donatore deve sottoporsi al prelievo di un campione di sangue (tipizzazione HLA) i cui risultati verranno inseriti nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), che ha sede a Genova. In caso di generica compatibilità con un paziente, il donatore verrà richiamato per ulteriori controlli e solo se risulterà completamente compatibile potrà essere sottoposto al prelievo del midollo. Il prelievo viene eseguito in un centro trapianti, dura meno di un'ora ed è senza alcun rischio e dolore per il paziente. La quantità di midollo osseo prelevata dal bacino del donatore non supera il 5% del midollo totale, e si rigenera nel giro di una settimana. Il donatore di midollo osseo è un donatore atipico poiché, una volta chiamato a dare la propria disponibilità, ha l'estrema consapevolezza di essere l'unica persona al mondo che può contribuire a salvare la vita di un individuo, molto spesso un bambino. I lavoratori interessati alla donazione, possono chiedere informazioni più dettagliate direttamente alla: "Associazione Donatori Midollo Osseo" (A.D.M.O.) Via Tuscolana, Roma - Tel o altra analoga struttura. A) Ai lavoratori che previa prenotazione con l A.D.M.O. siano stati sottoposti al prelievo di sangue ai fini della Tipizzazione HLA l assicurazione erogherà un importo forfettario di 52,00; B) Ai lavoratori che successivamente alla Tipizzazione HLA, verrà richiesta la donazione di midollo osseo, l assicurazione erogherà un importo forfettario di 129,00. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Per il prelievo: attestato sanitario del prelievo effettuato; 2. Per la donazione: attestato del Centro Sanitario dove è avvenuta la donazione; 3. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i.. 24

25 6 - ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP La copertura assicurativa prevede che per beneficiare della prestazione occorre che in favore dei lavoratori iscritti siano state accantonate un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti l autorizzazione rilasciata a seguito della richiesta di prestazione assistenziale e che abbiano a carico un familiare (coniuge o convivente e/o figlio) portatore di handicap, verrà riconosciuta dall assicurazione una prestazione economica annua da quantificare caso per caso fino ad un massimo di 1.800,00 sulla base della seguente casistica: 1) Categoria A - la prestazione è limitata agli handicap che rendono impossibile l autonomo svolgimento delle funzioni vitali di base ,00. 2) Categoria B - la prestazione è prevista per gli handicap che permettono solo lo svolgimento autonomo delle funzioni vitali di base ,00. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificato medico della A.S.L. attestante la diagnosi; 2. Certificato del centro medico o istituto di riabilitazione interessato attestante la terapia in atto; 1. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell autorizzazione rilasciata a seguito della presentazione della domanda; 2. Stato di famiglia NB. Dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello stato di famiglia 3. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto 4. dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA 5. PRIVACY) e s.m.i. 25

26 7 - MALATTIE PROFESSIONALI Ai lavoratori iscritti, affetti dalle sotto indicate patologie, che abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento, la copertura assicurativa prevede il riconoscimento di un contributo straordinario di 516,00. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A) TBC: - Certificato medico del dispensario della A.S.L.; B) Silicosi: - Certificato medico del settore silicosi dell Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.); C) Dermatiti: - Certificato medico dell I.N.A.I.L. attestante una percentuale minima invalidante dell 11% dovuta a: malattie da cemento, da catrame, da calce, da vibrazioni, asbestosi; D) Ipoacusie: - Certificato medico dell I.N.A.I.L. attestante una percentuale minima invalidante dell 11%. In merito ai punti A), B), C), e D) occorre presentare anche la dichiarazione dell impresa attestante il rapporto di lavoro al momento dell evento (riferito alla data di emissione del relativo certificato medico aggiornato alla data di presentazione). Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i. 26

27 8 - ASSISTENZE PER I CASI DI ALCOLISMO SIEROPOSITIVITÀ (HIV) TOSSICODIPENDENZA Per eventuali necessità di assistenza ai lavoratori iscritti o ad un familiare a carico (moglie o convivente e/o figlio) affetti da una delle patologie suindicate, l assicurazione, sulla base delle indicazioni fornite nelle domande presentate, effettuate le necessarie verifiche, può riconoscere il rimborso delle spese sostenute per l assistenza e le cure ricevute presso centri specializzati fino ad un massimo di 1.800,00. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificazione medica della A.S.L. attestante la situazione clinica; 2. Certificato dell Istituto o Associazione pubblica o privata presso la quale sono in corso specifiche terapie; 3. Ricevute o fatture per spese varie sostenute presso il centro di recupero; 4. Stato di famiglia; NB. Dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello stato di famiglia 5. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento (riferito alla data di emissione del certificato medico della A.S.L. aggiornato alla data di presentazione); 6. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i. 27

28 9 - ASSISTENZA ALLO STUDIO Ai lavoratori che abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data del 1 febbraio di ogni anno scolastico, che abbiano figli che frequentino SCUOLE MEDIE SUPERIORI di ogni ordine e grado, non fruitori di borsa di studio erogata dalla Cassa Edile di Roma per il precedente anno scolastico, la stessa riconosce un contributo pro-capite allo studio di 155,00 (l importo è soggetto a ritenuta irpef). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificato scolastico di iscrizione e frequenza ai corsi di scuola media superiore di ogni ordine e grado; 2. Stato di famiglia NB. Dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello stato di famiglia 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento (riferimento alla data del 1 novembre di ogni anno scolastico). 28

29 10 - BORSE DI STUDIO La Cassa Edile di Roma e Provincia delibera annualmente il riconoscimento di borse di studio agli studenti figli dei lavoratori ed ai lavoratori studenti purché non aggiudicatari di altre borse di studio, che frequentino con profitto, in corsi diurni o serali, scuole pubbliche o parificate. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Le modalità, i criteri di assegnazione e la documentazione da presentare, saranno, come ogni anno, resi noti all atto della pubblicazione del Bando di Partecipazione. 29

30 11 - PREMIO AI GIOVANI La prestazione compete ai giovani che iniziano l attività nel settore edile secondo le seguenti modalità: Ai giovani di età anagrafica compresa tra i 15 ed i 25 anni, che iniziano l attività nel settore edile e che non abbiano mai percepito il premio per anzianità professionale edile da altre province, dopo aver maturato per la prima volta la prestazione per Anzianità Professionale Edile presso la Cassa Edile di Roma e Provincia, la Cassa stessa riconosce per una sola volta un premio di 500,00 (l importo è soggetto a ritenuta irpef). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Dichiarazione dell impresa nella quale il lavoratore è occupato contenente, oltre alla data di assunzione, i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, domicilio, codice fiscale, qualifica, mansione. 30

31 12 - ASSEGNO E PERMESSO FUNERARIO La Cassa Edile di Roma e Provincia in caso di decesso del lavoratore, del coniuge o convivente o di un figlio a carico eroga per una sola volta, al lavoratore iscritto o al familiare del lavoratore deceduto un importo di 1.549,00. Al lavoratore iscritto, in caso di decesso di un familiare a carico (coniuge o convivente, e/o figlio), verrà riconosciuto, inoltre, un rimborso forfettario di 77,00 a parziale copertura del permesso fruito. REQUISITO RICHIESTO A) In caso di decesso del Lavoratore: * il lavoratore deve essere in forza con impresa iscritta al momento dell evento, riferito alla data del decesso, ovvero nel corso dei 12 mesi precedenti. B) In caso di decesso di un familiare a carico (coniuge o convivente, e/o figlio); (l importo previsto di 1.549,00 è soggetto a ritenuta irpef). Il lavoratore deve essere in forza con impresa iscritta al momento dell evento, riferito alla data del decesso ed aver accantonato, nel corso dei 12 mesi precedenti, un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito, le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Punto A 1. Certificato di morte; 2. Stato di famiglia; NB. Dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello stato di famiglia 3. Atto notorio; 4. Delega a favore di uno degli eredi (nel caso di più eredi); 5. Autorizzazione del giudice tutelare (nel caso di minori); 6. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento (salvo applicazione del comma I art. 27 del CCNL.). Punto B 1. Certificato di morte; 2. Stato di famiglia; NB. Dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello stato di famiglia 3. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento. 31

32 13 - INFORTUNI - MALATTIE - INTERVENTI CHIRURGICI A) Infortuni professionali sul lavoro * (invalidità permanente) La copertura assicurativa è fornita a favore dei lavoratori dipendenti da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia al momento dell evento infortunistico. Per il lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro, anche in itinere (**), riconosciuto dall INAIL in prima istanza, con l assegnazione di un punteggio per l inabilità permanente, la garanzia assicurativa prevede i seguenti capitali massimali: ,00 massimo per il caso di invalidità permanente. Le percentuali di invalidità permanente sono quelle riconosciute in prima istanza dall INAIL; franchigia assoluta 3% per invalidità inferiore al 12% ,00 per i casi di morte; 3. 67,00 per ogni giorno di ricovero a seguito di infortunio per un massimo di 90 giorni (escluso il giorno di dimissione) nell arco dell anno solare; ,00 per rimborso spese sanitarie a seguito dell infortunio. (**) La garanzia non viene riconosciuta qualora l infortunio in itinere sia avvenuto al di fuori dell arco di tempo che va dai novanta minuti precedenti l inizio del lavoro ai novanta minuti successivi il termine dello stesso. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) 1. Copia della denuncia d infortunio presentata dall impresa all INAIL; 2. In caso di ricovero in istituto di cura: copia integrale della cartella clinica; 3. Fattura originale delle spese sanitarie effettivamente sostenute; 4. Alla definizione del periodo d infortunio da parte dell INAIL, presentare il Mod. INAIL 47-I, contenente l esito della visita medica per accertamento postumi di inabilità permanente stabiliti in prima istanza; 5. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i.. N.B.: per le prestazioni è necessario far pervenire anche l attestato dell impresa comprovante l esistenza del rapporto di lavoro al momento dell evento (con riferimento alla data dell infortunio). 32

33 B) Infortuni extra-professionali * (invalidità permanente) La copertura assicurativa, è fornita a favore dei lavoratori dipendenti da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia al momento dell evento infortunistico, avvenuto al di fuori dell ambiente di lavoro e che abbiano accantonato, nei 12 mesi precedenti, un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate). Per il lavoratore che ha subito un infortunio extra-professionale, la garanzia assi- curativa prevede i seguenti capitali massimali: ,00 massimo per il caso di invalidità permanente. Le percentuali di invalidità permanente saranno calcolate sulla base della tabella INAIL; franchigia assoluta 3% per invalidità inferiore al 21%; ,00 per i casi di morte; 3. 44,00 per ogni giorno di ricovero a seguito di infortunio, per un massimo di 90 giorni (escluso il giorno di dimissione) nell arco dell anno solare; ,00 per rimborso spese sanitarie sostenute a seguito dell infortunio. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) 1. Denuncia dell infortunio redatta sul modulo dell Assicurazione (si ritira presso gli sportelli della Cassa) contenente i seguenti dati: indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato; 2. Certificato medico del pronto soccorso con relativa diagnosi e prognosi; 3. Certificato medico attestante la guarigione clinica e la relativa quantificazione dei postumi invalidanti; 4. Copia integrale della cartella clinica, ove vi sia stato il ricovero ospedaliero; 5. Fattura originale delle eventuali spese sanitarie sostenute per l infortunio; 6. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i.. N.B.: per le prestazioni è necessario far pervenire anche l attestato dell impresa comprovante l esistenza del rapporto di lavoro al momento dell evento (con riferimento alla data dell infortunio). * vedi prestazioni Edilcard a pag.42 33

34 C) Infortuni mortali professionali ed extra-professionali Per i casi di decesso dovuti ad infortunio, relativamente alle modalità previste per questa prestazione, vedere i precedenti punti A) e B). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) Infortunio mortale professionale Copia della denuncia di infortunio presentata dall impresa all I.N.A.I.L.; Infortunio mortale extra-professionale 1. Denuncia di infortunio redatta sul modulo dell Assicurazione (si ritira presso gli sportelli della Cassa Edile); 2. Dichiarazione dell impresa attestante il rapporto di lavoro al momento dell evento. PER TUTTI I CASI DI INFORTUNIO MORTALE 1. Certificato anagrafico di morte; 2. Atto notorio (oppure atto sostitutivo di notorietà); 3. Autorizzazione del giudice tutelare se vi sono minori; 4. Certificato medico di morte; 5. Cartella Clinica (nel caso di ricovero); 6. Dichiarazione dell autorità intervenuta; 7. Esame autoptico o copia dell autopsia; 8. Atti penali (notizie sul fatto); 9. Certificato di non gravidanza; 10. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i.. N.B.: l istituto assicurativo si riserva di chiedere, a seconda dei casi, ulteriori certificazioni atte al completamento dell istruttoria della pratica. 34

35 D) Interventi chirurgici per malattia La copertura assicurativa è fornita a favore dei lavoratori dipendenti da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia al momento dell evento sanitario e che abbiano accantonato, nei 12 mesi precedenti, un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate). Per il lavoratore ricoverato in una struttura ospedaliera per essere sottoposto ad un intervento chirurgico la garanzia assicurativa prevede seguenti capitali massimali: 1. 26,00 di indennità giornaliera per degenza ospedaliera (per un massimo di 90 giorni escluso il giorno di dimissione) dovuta ad intervento chirurgico non compreso nella categoria dei grandi interventi; 2. 39,00 di indennità giornaliera per degenza ospedaliera (per un massimo di 90 giorni, escluso il giorno di dimissione) dovuta ad intervento chirurgico compreso nella categoria dei grandi interventi. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) 1. Copia integrale della cartella clinica 2. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i. N.B.: per le prestazioni è necessario far pervenire anche l attestato dell impresa comprovante l esistenza del rapporto di lavoro al momento dell evento (con riferimento alla data di ricovero). E) Invalidità permanente totale da malattia La copertura assicurativa, è fornita a favore dei lavoratori dipendenti da imprese edili regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia al momento dell evento sanitario e che abbiano accantonato, nei 12 mesi precedenti, un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio 35

36 regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate). Le percentuali di invalidità permanente saranno calcolate sulla base della tabella INAIL. La garanzia assicurativa è a favore del lavoratore dipendente, del coniuge o convivente e dei figli a carico secondo le seguenti modalità e i seguenti capitali massimali: 1. Lavoratori iscritti ,00 di erogazione massima, secondo il grado di invalidità, per il caso di invalidità permanente totale (superiore al 44%); 2. Coniuge o convivente ,00 di erogazione massima, secondo il grado di invalidità, per il caso di invalidità permanente totale (superiore al 44%); 3. Figli a carico ,00 di erogazione fissa per il caso di invalidità permanente totale (superiore al 44%). Nessun indennizzo spetta all assicurato quando l invalidità permanente è di grado inferiore al 45%. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da presentare alla Cassa Edile entro un anno dall evento) 1. Copia integrale della cartella clinica; 2. Certificazione medica della A.S.L., attestante il decorso della malattia e la situazione clinica al momento della domanda; 3. Certificato medico attestante la patologia in atto, alla data di richiesta da parte della Cassa Edile, indicante il grado di inabilità del paziente, che deve essere per una sola patologia superiore al 44%, ovvero alla franchigia prevista; 4- Stato di famiglia (se la richiesta riguarda il coniuge o convivente ed i figli a carico). NB. Dal 1 gennaio 2014, l Attestazione ISE potrà essere presentata in sostituzione dello stato di famiglia. 5. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i. 36

37 N.B.: per le suddette prestazioni è necessario far pervenire anche l attestato dell impresa comprovante l esistenza del rapporto di lavoro al momento dell evento (con riferimento alla data del certificato medico della A.S.L., ovvero ospedaliero di ricovero). F) Donazione organi La copertura assicurativa è prevista anche per eventuali interventi chirurgici dovuti a donazione degli organi ed ha la stessa regolamentazione del precedente punto D). G) Malattia Carenza (primi 3 giorni per eventi non superiori a 6 giorni) La copertura assicurativa prevede, che per beneficiare della prestazione è necessario che: il lavoratore sia regolarmente occupato presso l azienda alla data dell evento; l impresa, alla data dell evento, deve essere in regola con tutti gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile. Sono escluse successive regolarizzazioni; siano state accantonate, da parte dell impresa, in favore del lavoratore di cui all evento, un numero minimo pari ad almeno ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di CIGS documentate) nel corso dei 24 mesi precedenti la data dell evento sanitario; si tratti dell unico evento nell anno solare. E quindi previsto, si ripete, un solo (1) evento per ogni anno solare; la malattia non deve superare i 6 (sei ) giorni di calendario; deve essere presentata la domanda, da parte del lavoratore, al competente Ufficio Operai della Cassa Edile; deve essere presentata contestualmente la certificazione medica attestante la durata della malattia che, si ripete, per la prestazione in oggetto, non deve superare i 6 giorni di calendario; l impresa, tramite denuncia MUT deve comunicare l evento alla Cassa Edile. 37

38 L importo dell unico evento di malattia indennizzabile nell anno solare, in presenza di tutti i requisiti sopra riportati, ammonta ad 36,00 (trentasei euro) per ogni giorno lavorativo per i primi tre giorni di assenza dal lavoro, sempreché coincidenti con giornate lavorative. H) Malattia (superiore al 180 giorno) La copertura assicurativa prevede, che il lavoratore per beneficiare della prestazione di indennizzo di 21,00 al giorno, successivi al 180 giorno di calendario e fino al 365 giorno nel corso dello stesso anno solare, sempreché coincidenti con le giornate lavorative, è necessario che: il lavoratore sia in forza alla data dell evento con impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile; l impresa presso cui il lavoratore era occupato deve risultare al momento dell evento di malattia da indennizzare, in regola con i contributi e gli adempimenti relativi alla Cassa Edile (con esclusione di successive regolarizzazioni); deve essere presentata la domanda, da parte del lavoratore, al competente Ufficio Operai della Cassa Edile; deve essere presentata contestualmente la certificazione medica attestante la durata della malattia; l impresa, tramite denuncia MUT deve comunicare l evento alla Cassa Edile. Documentazione obbligatoria per I punti G-H. Domanda presentata dal lavoratore agli Uffici della Cassa. Certificato medico attestante la durata della malattia stessa. Comunicazione dell evento da parte dell impresa alla Cassa Edile, tramite denuncia MUT. 38

39 14 - DECESSO DEL LAVORATORE PER CAUSE DI MALATTIA Per quanto non previsto dal punto 13 del presente regolamento, agli eredi dei lavoratori deceduti per cause di malattia, in forza alla data dell evento, con impresa iscritta ed in regola con quanto previsto dall art. 18 del C.C.N.L., che abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate), nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento, la Cassa Edile di Roma e Provincia riconosce un contributo straordinario di 5.165,00. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1) Tutti i documenti richiesti dal punto 13 del presente regolamento; 2) Certificato medico di morte (attestante la causa del decesso); 3) Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro al momento dell evento (riferito alla data del decesso). 39

40 15 - SOGGIORNI La Cassa Edile di Roma e Provincia delibera annualmente programmi di attività turistiche-ricreative pubblicizzati di volta in volta con appositi bandi di Partecipazione. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Le modalità, i criteri di assegnazione e la documentazione da presentare, saranno, come ogni anno, resi noti all atto della pubblicazione del Bando di Partecipazione. 40

41 16 - PERIODO DI MATERNITÀ Alle lavoratrici, che abbiano accantonato un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate dall INPS e le ore di C.I.G.S. documentate) nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell evento, la Cassa Edile di Roma e Provincia potrà riconoscere quanto segue: - Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, per il relativo periodo di 5 (cinque) mesi, esclusi quindi eventuali periodi di interdizione anticipata dal lavoro, erogazione di un contributo straordinario di 150,00 mensili (l importo è soggetto a ritenuta irpef). DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1. Certificato medico della A.S.L. che attesti la gravidanza e la data di sospensione dal lavoro per maternità; 2. Dichiarazione dell impresa attestante l esistenza del rapporto di lavoro alla data dell evento riferito alla data d inizio dell astensione obbligatoria dal lavoro; 3. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (TUTELA PRIVACY) e s.m.i. 41

42 PRESTAZIONI COLLATERALI EROGATE AGLI OPERAI A LIVELLO NAZIONALE ATTRAVERSO LA EDILCARD DELLA CNCE (non cumulabili con quelle previste dalla Cassa Edile di Roma) 1. FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE OPERAI Se in conseguenza di infortunio professionale o extra professionale, l assicura- to fa ricorso a prestazioni sanitarie, Edilcard rimborsa, fino alla concorrenza di: 1.000,00, le spese sostenute per le sotto indicate prestazioni, ferma restando la franchigia di 30,00 fissa ed assoluta. Accertamenti diagnostici; visite mediche e specialistiche; onorari del chirurgo e di ogni altro componente l equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento chirurgico; cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi; acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie); protesi dentarie (con il massimo del 20% della somma assicurata). Qualora l assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico Prevedi il massima- le viene elevato ad 2.000,00. Rimborso integrale ticket Nel caso in cui l assicurato si rivolgesse alle strutture pubbliche per le prestazioni di cui ai punti precedenti, sarà totalmente rimborsato dei relativi ticket pagati al S.S.N. 42

43 2. INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON RICOVERO MINIMO DI 15 GG., INVALIDITÀ PERMANENTE MAGGIORE DI 50% a) qualora l assicurato, a seguito d infortunio professionale, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura per un periodo pari ad almeno 15 giorni, Edilcard provvederà ad indennizzarlo con una somma di 1.500,00. Qualora l assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico Prevedi tale indennità viene elevata ad 3.000,00 b) qualora l assicurato, a seguito d infortunio professionale, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura per un periodo pari ad almeno 30 giorni, l indennizzo di cui al punto a) viene elevato alla somma di 2.000,00. Qualora l assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico Prevedi tale indennità viene elevata ad 4.000,00. Le indennità sopra indicate non sono cumulabili tra loro. c) qualora all assicurato, a seguito d infortunio professionale, fosse riscontrata una Invalidità Permanente superiore al 50% Edilcard liquiderà una somma di 5.000,00. Qualora l assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico Prevedi tale indennità viene elevata a ,00. Le indennità di cui al punto c) non sono cumulabili con quelle previsti ai punti a) e b). ASSEGNO FUNERARIO Nel caso di morte a seguito di infortunio professionale, Edilcard liquiderà una somma di 1.500,00 entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione. Qualora l assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico Prevedi, tale indennità viene elevata ad 3.000,00. 43

44 3. CURE DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA PRESSO ISTITUTO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE a) qualora l assicurato, a seguito d infortunio professionale, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di almeno trenta giorni e a seguito dell infortunio si rendessero necessarie le cure per la riabilita- zione neuromotoria, Edilcard garantirà per i casi verificatisi nell anno assi- curativo, le spese riguardanti il trattamento di riabilitazione del deficit neuromotorio dipendente direttamente da infortunio professionale. La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializza- zione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge n 833/78 art. 42 e successive modifiche ed integrazioni. La necessità dell esecuzione delle cure riabilitative sarà valutata dall Ente sanitario, che esaminerà l anamnesi dell infortunio e la documentazione inviata dall ospedale ove ricoverato l assicurato. In sede di valutazione, sarà facoltà della CNCE, nominare un proprio medico fiduciario in funzione di osservatore. La prestazione sarà erogata in forma di convenzionamento. b) Rimborso forfettario spese di trasporto All assicurato ricoverato per le cure riabilitative, verrà riconosciuto un rimborso forfettario di 500,00, se la cura avviene all interno della regione di residenza ovvero di 1.000,00, se la cura avviene fuori la regione di residenza. c) Vitto e letto Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa fuori della regione di residenza del lavoratore infortunato, sarà fornito all accompagnatore, per un massimo di 90 giorni anche non continuativi, il servizio di vitto e letto, presso l istituto nel quale si svolge la cura. La prestazione sarà erogata in forma di convenziona- mento. 44

45 d) Diaria dell accompagnatore Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa, all accompagnatore del lavoratore sottoposto a riabilitazione, verrà riconosciuta una diaria pari a 50,00 pro-die per un massimo di 90 giorni, se la cura avviene fuori la provincia di residenza e all interno della regione di residenza. Il rimborso avverrà su presentazione di documentazione comprovante l avvenuta presenza e le spese sostenute presso l Istituto in cui si svolge la riabilitazione. 45

46 4. RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CHE COLPISCA L APPARATO MASTICATORIO Nel caso di infortunio professionale che causi danni all apparato dentale e ne comprometta le funzioni masticatorie, Edilcard, a condizione che risultino danneggiati totalmente almeno 4 denti posteriori o totalmente almeno 4 denti anteriori, rimborserà le spese odontoiatriche sostenute purché strettamente necessarie al ripristino della funzionalità masticatoria, fino ad un massimo di 7.500,00. Il rimborso avverrà esclusivamente se il progetto di cura predisposto da parte dell odontoiatra curante, sarà stato approvato da un medico fiduciario nominato da Edilcard. 46

47 NUMERI ED INDIRIZZI UTILI A.C.E.R. * Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia Via di Villa Patrizi, Roma Tel FENEAL UIL * Federazione Lavoratori Edili Affini e del Legno di Roma e provincia Via Varese, Roma Tel FILCA CISL * Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini di Roma e provincia Via Farini, Roma Tel FILLEA CGIL * Federazione Italiana Lavoratori Legno Edile Industrie Affini ed Estrattivi di Roma e provincia Via Buonarroti, Roma Tel CE.F.M.E./CTP * Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia Via Monte Cervino, Pomezia Tel Via Fiorentini, Roma Tel

48 Servizio Informazioni Via Alba, 20 - Roma - C.A.P Orario di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì 8,30-13,00 15,00-17,00 il venerdì: 8,30-13,00 CHIAMATA GRATUITA PER I LAVORATORI DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE 9,00 ALLE 13,00 POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE 17,00 IL VENERDÌ DALLE 9,00 ALLE 13,00 Informazioni Imprese Centralino Tel Fax Le chiamate dovranno essere effettuate negli stessi orari previsti per le informazioni allo sportello Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia Roma - Via Pordenone, 30 Web: info@cassaedilediroma.it Codice Fiscale

Ordinarie. Straordinarie. Regolamento delle Prestazioni CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA

Ordinarie. Straordinarie. Regolamento delle Prestazioni CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA Servizio Informazioni Via Alba, 20 - Roma - C.A.P. 00182 Orario di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì 8,30-13,00 15,00-17,00 il venerdì: 8,30-13,00 CHIAMATA GRATUITA PER I LAVORATORI DAL LUNEDÌ

Dettagli

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA

Dettagli

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Integrazione malattia Durante l assenza del lavoratore l impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all art. 27 del C.C.N.L in

Dettagli

CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO. regolamento prestazioni

CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO. regolamento prestazioni CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO regolamento prestazioni 9 10 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI Hanno diritto alle prestazioni della Cassa Edile di Nuoro gli operai dipendenti di imprese

Dettagli

PROCEDURE E SCADENZE CASSA EDILE VERCELLI

PROCEDURE E SCADENZE CASSA EDILE VERCELLI ISCRIZIONE/RIATTIVAZIONE PROCEDURE E SCADENZE CASSA EDILE VERCELLI IMPRESE e STUDI L iscrizione o la riattivazione di un impresa deve pervenire entro la fine del mese di riferimento di inizio attività

Dettagli

MODULISTICA E REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

MODULISTICA E REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA Cassa Edile dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa in Emilia Romagna Via Maestri Del Lavoro D Italia, 129 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.745832 Fax. 0543.745829 E-mail: appalti@cassaer.org

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di REGOLAMENT art. 1 ISCRIZIONE AL FONDO art. 2 PRESTAZIONI art. 3 FUNZIONAMENTO DEL FONDO art. 4 EROGAZIONE PRESTAZIONI art. 5 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI art. 6 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI art. 7 QUOTE DI

Dettagli

IMPORTO GIORNI x RETRIBUZIONE x COEFFICIENTE x ORE MEDIA RIMBORSO INDENNIZZABILI ORARIA FASCIA GIORNALIERA

IMPORTO GIORNI x RETRIBUZIONE x COEFFICIENTE x ORE MEDIA RIMBORSO INDENNIZZABILI ORARIA FASCIA GIORNALIERA INTEGRAZIONE MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE CONTROLLI CASSA EDILE, ALIQUOTE PER CALCOLO INTEGRAZIONE E GESTIONE EVENTI NEL MUT IN VIGORE DALLE DENUNCE MUT DEL MESE DI GIUGNO 2012 (INTEGRATIVO

Dettagli

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti

Dettagli

Regolamento delle Prestazioni ed Assistenze PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE. Art. 28 del REGOLAMENTO GENERALE

Regolamento delle Prestazioni ed Assistenze PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE. Art. 28 del REGOLAMENTO GENERALE Regolamento delle Prestazioni ed Assistenze PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE Art. 28 del REGOLAMENTO GENERALE Punto 1 : COPERTURE ASSICURATIVE ASSITECA per Cassa Edile V.C.O. La Cassa Edile

Dettagli

Mini Guida Informativa per i dipendenti

Mini Guida Informativa per i dipendenti ASSICASSA Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per i dipendenti Sintesi delle Condizioni del Piano Sanitario MINI GUIDA AL PIANO SANITARIO ASSICASSA

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

ARTICOLO 7. Prestazioni Cassa Edile

ARTICOLO 7. Prestazioni Cassa Edile ARTICOLO 7 Prestazioni Cassa Edile Per quanto attiene la disciplina delle prestazioni della Cassa Edile si fa espresso riferimento all allegato E del C.C.N.L. 29 gennaio 2000. Dette prestazioni contrattualizzate

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio

Dettagli

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE E CASSA EDILE

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE E CASSA EDILE TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE E CASSA EDILE Aspetti essenziali sono i seguenti: NORME COMUNI 1. Il trattamento economico giornaliero malattia, infortunio e malattia

Dettagli

CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE

CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE Percentuali contributive - Percentuali accantonamento Coefficienti malattia e infortunio IN VIGORE DAL MESE DI DICEMBRE 2012 2 TABELLE

Dettagli

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL ALLIEVO, DEL BORSISTA DI POST- DOTTORATO E DELL ASSEGNISTA DI RICERCA ART. 1 GENERALITA 1.

Dettagli

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI...

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... 3 PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO CON PRELIEVI DALLA RETRIBUZIONE... 3 ARTICOLO

Dettagli

LE PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

LE PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 1 LE PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI POTENZA INDICE a) Regolamento delle prestazioni b) Disciplina dal 1.1.1998 (Ritenute su somme e valori erogati) c) Cure dentarie d) Protesi dentarie

Dettagli

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA. ANNO SCOLASTICO

Dettagli

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014 INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013

Dettagli

PIANO SANITARIO Integrativo FASI Dirigenti

PIANO SANITARIO Integrativo FASI Dirigenti PIANO SANITARIO Integrativo FASI Dirigenti Milano 2013 1 PIANO SANITARIO Integrativo Dirigenti Riservato agli iscritti al FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA F.A.S.I. Le prestazioni previste nel presente Piano

Dettagli

FONDO di SOLIDARIETA Anno 2014 CENTRO di SERVIZIO di TERNI Ente Bilaterale del Turismo dell Umbria (EBTU) REGOLAMENTO

FONDO di SOLIDARIETA Anno 2014 CENTRO di SERVIZIO di TERNI Ente Bilaterale del Turismo dell Umbria (EBTU) REGOLAMENTO FONDO di SOLIDARIETA Anno 2014 CENTRO di SERVIZIO di TERNI Ente Bilaterale del Turismo dell Umbria (EBTU) REGOLAMENTO ART. 1 Ai sensi della delibera del 18/03/2014 del Centro di Servizio della Provincia

Dettagli

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE Via O. Zanchini n. 7 FORLI REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2003 Pagina 1 di 7 TITOLO I ISCRIZIONE ALLA CASSA E ANAGRAFE DELLE AZIENDE

Dettagli

SUSSIDIO GIORNALIERO PER I FAMILIARI A CARICO (nei casi indennizzati dagli Istituti) La domanda può essere presentata in qualsiasi momento attraverso la domanda di prestazioni. 500 ore di presenza nei

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

COMUNE GENONI PROVINCIA ORISTANO BANDO SELEZIONE

COMUNE GENONI PROVINCIA ORISTANO BANDO SELEZIONE COMUNE GENONI PROVINCIA ORISTANO BANDO SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA ESTREME SERVIZI

Dettagli

ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO CASORATE SEMPIONE - FERNO GOLASECCA LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO

ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO CASORATE SEMPIONE - FERNO GOLASECCA LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013

Dettagli

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92

Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 La legge riconosce ai lavoratori disabili e ai loro familiari il diritto di fruire, in presenza di determinate condizioni, di permessi retribuiti o di congedi

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI - ART.59 DPR 16.10.1979 N.509 come modificato dail art.28 DPR 346/83 e dail art.

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI - ART.59 DPR 16.10.1979 N.509 come modificato dail art.28 DPR 346/83 e dail art. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI - ART.59 DPR 16.10.1979 N.509 come modificato dail art.28 DPR 346/83 e dail art.24 DPR 171/91 ART. 1 Il Direttore Generale è autorizzato a disporre in favore dei

Dettagli

FASCICOLO TABELLE SOCIETA DI LAVORO INTERINALE

FASCICOLO TABELLE SOCIETA DI LAVORO INTERINALE CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE SOCIETA DI LAVORO INTERINALE Percentuali contributive - Percentuali accantonamento Coefficienti malattia e infortunio IN VIGORE DAL

Dettagli

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte V

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte V REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte V Erogazione di sussidi a fondo perduto per disagio economico a seguito di malattia, infortunio o decesso. Testo finale approvato C.I.G. Delibera n.56 del 16/12/2011

Dettagli

L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo. Padova, 22 maggio 2015

L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo. Padova, 22 maggio 2015 L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo Padova, 22 maggio 2015 Il secondo Welfare dei Dottori Commercialisti dott.ssa Anna Faccio In caso di gravidanza

Dettagli

SCHEDA SOCIALE. DESTINATARIO DELL INTERVENTO Cognome Nome Nato a il / / Sesso

SCHEDA SOCIALE. DESTINATARIO DELL INTERVENTO Cognome Nome Nato a il / / Sesso SCHEDA SOCIALE Allegato C alla Delib.G.R. n. 48/46 del 11.12.2012 (In base alla normativa vigente qualunque dichiarazione mendace comporta sanzioni penali, nonché l esclusione dal finanziamento del progetto

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso. Art.1 Premesse

Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso. Art.1 Premesse Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso Art.1 Premesse L Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all art. 3, comma 3, dello

Dettagli

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati AREA DELLA PREVIDENZA REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento reca disposizioni a tutela della maternità

Dettagli

1. Prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti C.I.G.O. in caso di. sospensione o riduzione dell attivita lavorativa per eventi meteorologici.

1. Prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti C.I.G.O. in caso di. sospensione o riduzione dell attivita lavorativa per eventi meteorologici. Circolare n. 1/2009 Cuneo, 16 gennaio 2009 ALLE IMPRESE EDILI AI CONSULENTI DEL LAVORO ALLE OO.SS. LORO SEDI Oggetto: 1. Prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti C.I.G.O. in caso di sospensione

Dettagli

DISCIPLINARE PER L ACCESSO A INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

DISCIPLINARE PER L ACCESSO A INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO Ufficio Sociosanitario, Assistenza e disabili DISCIPLINARE PER L ACCESSO A INTERVENTI A CONTRASTO

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande

ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande CIRCOLARE A.F. N. 18 del 29 Gennaio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande Premessa L INPS, con il messaggio n. 760 del 14.01.2013 ha reso note le modalità

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO RETRIBUITO

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO RETRIBUITO PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO RETRIBUITO (1 ORA SE LA DURATA DELL ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO È INFERIORE A SEI ORE) I genitori, alternativamente, di un minore al quale

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO 1 Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO SOMMARIO Articolo 1 Beneficiari del Fondo Articolo 2 Modalità e termini delle richieste di rimborsi Articolo 3 Esclusione

Dettagli

Assistenze. Premio giovani per ingresso nel settore

Assistenze. Premio giovani per ingresso nel settore Assistenze 1. 2. Premio giovani per ingresso nel settore 3. Premio giovani per permanenza nel settore 4. Contributo per i figli studenti 5. Premio matrimoniale 6. Contributo per acquisto della prima casa

Dettagli

Circolare N.18 del 29 Gennaio 2013. ASPI e mini-aspi. Presentazione telematica delle domande

Circolare N.18 del 29 Gennaio 2013. ASPI e mini-aspi. Presentazione telematica delle domande Circolare N.18 del 29 Gennaio 2013 ASPI e mini-aspi. Presentazione telematica delle domande ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 1 OGGETTO e FINALITA Il presente documento disciplina

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

Giornata Formativa Rls Perugia Sala Conti Cgil 30 Settembre 2014

Giornata Formativa Rls Perugia Sala Conti Cgil 30 Settembre 2014 Giornata Formativa Rls Perugia Sala Conti Cgil 30 Settembre 2014 ECONOMICHE SANITARIE INTEGRATIVE Indennità per inabilità temporanea assoluta Rendita per inabilità permanente Assegno per assistenza personale

Dettagli

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI 1. PRINCIPI GENERALI I seguenti criteri disciplinano, all interno di un sistema integrato

Dettagli

REGOLAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

REGOLAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI REGOLAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Provincia di Cagliari 2 REGOLAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Funzione/Servizio Telefono Mail Direzione 070 3423 0205

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A Automobile Club d Italia DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare la concessione di mutui edilizi agevolati

Dettagli

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VI. Erogazione di sussidi a sostegno della famiglia.

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VI. Erogazione di sussidi a sostegno della famiglia. REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte VI Erogazione di sussidi a sostegno della famiglia. Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103 del 29.05.2014 e approvato dai MMVV con nota n. 36/0016601/MA004.A007

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 CRITERI PER L EROGAZIONE Finalità dell intervento L erogazione del Buono Sociale da parte dei Comuni del Distretto n. 5 si configura come servizio consolidato per

Dettagli

ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO (In attuazione dell Accordo Territoriale del 2/7/2015) Art.1- Aspetti generali Il presente Regolamento

Dettagli

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del 20.12.2013

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del 20.12.2013 Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del 20.12.2013 Collocamento mirato delle persone con disabilità indicate dalla Legge n. 68/1999 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Eliminazione delle

Dettagli

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto COMUNE DI GROSSETO BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ( DELIBERAZIONE G.R.T. N 789 DEL 7.7.97 E D.D. N 1778 DEL 18.10.2004 ). Art. 1 Oggetto

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Convenzione MBA / Enti Bilaterali Vademecum per le Aziende Associate e per i Quadri

Convenzione MBA / Enti Bilaterali Vademecum per le Aziende Associate e per i Quadri Rev. 01.01.2015 Convenzione MBA / Enti Bilaterali Vademecum per le Aziende Associate e per i Quadri 1 0. INDICE 1. Come associarsi ad MBA per l erogazione della Copertura Sanitaria in favore dei propri

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità Modifica delle norme di tutela della maternità È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 26 giugno 2015 Supplemento ordinario n. 34, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A Automobile Club d Italia DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare la concessione di mutui edilizi agevolati

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI A PROBLEMATICHE LAVORATIVE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI SETTEMBRE 2008 AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento realizzato dai Comuni del Distretto 5 per

Dettagli

Mini Guida Informativa per le Aziende

Mini Guida Informativa per le Aziende Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per le Aziende MINI GUIDA INFORMATIVA PER LE AZIENDE Piano sanitario integrativo al SSN destinato ai dipendenti

Dettagli

SCHEDA SOCIALE. DESTINATARIO DELL INTERVENTO Cognome Nome Nato a il / / Sesso

SCHEDA SOCIALE. DESTINATARIO DELL INTERVENTO Cognome Nome Nato a il / / Sesso Allegato C alla Delib.G.R. n. 34/30 del 18.10.2010 SCHEDA SOCIALE (In base alla normativa vigente qualunque dichiarazione mendace comporta sanzioni penali, nonché l esclusione dal finanziamento del progetto

Dettagli

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito

Dettagli

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro * aggiornato al 19.05.2011 CHE COS È è un documento obbligatorio che

Dettagli

Mini Guida Informativa per i dipendenti

Mini Guida Informativa per i dipendenti Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per i dipendenti Sintesi delle Condizioni del Piano Sanitario MINI GUIDA AL PIANO SANITARIO PER I DIPENDENTI

Dettagli

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA DIRETTA IL NETWORK PREVIMEDICAL E IL REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA DIRETTA IL NETWORK PREVIMEDICAL E IL REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA DIRETTA La presente guida, presentata qui nella sua prima edizione, si propone di fornire le indicazioni all Assistito circa

Dettagli

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR 1 SISTEMA PENSIONISTICO ATTUALE 1^ PILASTRO: previdenza obbligatoria (Inps,Inpdap,Casse professionali ecc ) ASSICURA LA PENSIONE BASE 2^ PILASTRO

Dettagli

ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI?

ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI? PERMESSI e CONGEDI PARENTALI (art. 33 L. 104/92) solo per genitori, parenti o affini di una persona riconosciuta in SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE (certificazione di gravità ex art. 3 c. 3 L104/92); solo

Dettagli

Il Calcolo dei contributi:

Il Calcolo dei contributi: Il Calcolo dei contributi: Tabella di calcolo dei contributi La La utile al calcolo del TFR La quota di TFR da versare al Fondo Cometa La tredicesima e la quattordicesima mensilità Il caso di cassa integrazione

Dettagli

BORSA DI STUDIO. 1) Il contributo

BORSA DI STUDIO. 1) Il contributo BORSA DI STUDIO 1) Il contributo Il contributo rappresenta un premio destinato agli studenti, appartenenti a nuclei famigliari con reddito ISEE non superiore ad Euro 20.300,00, con un buon profitto scolastico

Dettagli

VISTA LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 01.06.2012 DALL EBAP CON LA REGIONE PUGLIA CHE ISTITUISCE IL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA FLESSIBILITA

VISTA LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 01.06.2012 DALL EBAP CON LA REGIONE PUGLIA CHE ISTITUISCE IL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA FLESSIBILITA Regolamenti e modulistica per l accesso e l erogazione delle risorse dei fondi per il sostegno della flessibilità del lavoro, riservate alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore Artigianato della Regione

Dettagli

PROVINCIA DI LUCCA COMUNE DI CAMPORGIANO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012

PROVINCIA DI LUCCA COMUNE DI CAMPORGIANO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012 \ PROVINCIA DI LUCCA COMUNE DI CAMPORGIANO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012 Vista la L.R. 32 del 26.7.02 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia

Dettagli

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it Prot. n 4162 /p/cv Roma, 18 novembre 2009 Comunicazione n 408 Oggetto: obbligo iscrizione Cassa Edile A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Si

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E DI BIBLIOTECA DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO Articolo 1 - Ambito di applicazione

Dettagli

L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Aprile 2012 1 L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli

Dettagli

MODELLI DI DOMANDA PER FRUIRE DELLE ASSENZE

MODELLI DI DOMANDA PER FRUIRE DELLE ASSENZE MODELLI DI DOMANDA PER FRUIRE DELLE ASSENZE PERSONALE DELLA SCUOLA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PERSONALE I.T.I. OGGETTO: domanda per ferie nel corso dell anno scolastico

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 36/ 20 DEL 26.7.2005 Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 Art. 1 Ai fini dell applicazione delle presenti direttive e criteri di

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze

Dettagli

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO Premesse: La Legge 68/99 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che la maggior parte

Dettagli

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare

Dettagli

CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI SUSSIDI E BORSE DI STUDIO PER L ANNO 2013/2014 A FAVORE DEI FIGLI DI OPERAI EDILI E DEI LAVORATORI STUDENTI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza. Corso Italia n. 22 20040 USMATE VELATE Cod.Fisc.01482570155 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL

Dettagli

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Polizza Infortuni Integrativa prevede due opzioni di copertura A e B per consentire alle Società Sportive di ampliare

Dettagli