Contra non valentem agere non currit praescriptio

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1 PER GLI ENTI DI PATRONATO 1 TERMINI DI PRESCRIZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MALATTIE PROFESSIONALI E TERMINE DI REVISIONE DELLE RENDITE UNIFICATE DA EVENTI POLICRONI LIMITE INTERNO ED ESTERNO Relatore: Dott. Adriano OSSICINI SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE A cura della Dott.ssa Elena Carmela Castello In collaborazione con il ART. 2935: DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE 2 La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Contra non valentem agere non currit praescriptio

2 ART. 2935: DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE 3 La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere cioè il termine di prescrizione non può decorrere, nel caso di impedimento all esercizio del diritto stesso, ma detto principio in apparenza semplice ha dato, fin dall inizio, adito a diverse interpretazioni ART. 112 DEL T.U. N. 1124/ L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

3 5 Ai tre anni si devono aggiungere altri 150 giorni di sospensione per l esperimento della fase amministrativa (art.111 T.U. n.1124/65) PRESCRIZIONE 6 PRESCRIZIONE tre anni dal giorno dell'infortunio..da quello della manifestazione della malattia professionale.

4 7 dal giorno in cui l'infortunio si è verificato! In genere è lapalissiano determinare il giorno ma attenzione Sentenza n. 616/2000 Corte Cassazione nel caso di erronea individuazione della causa delle manifestazioni patologiche, la prescrizione decorre non dal giorno dell'infortunio, ma dal momento in cui l assicurato ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità ad una causa violenta costituente infortunio sul lavoro. Nella specie il dolore ad un piede, in un primo tempo ritenuto dovuto ad artrite, era causato invece da un corpo estraneo penetrato o nell'organismo in occasione di lavoro. 8 da quello della manifestazione della malattia professionale Art.135 La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico (1). (1) V. sent. della Corte Cost. n. 206 dell' che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2 del D.P.R , n

5 9 La lettura dei citati articoli art.1124/65 e art 2947 c.c. ha portato l interprete della legge a darne conto come un combinato disposto con l art del c.c che prevede la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere 10 L inizio della prescrizione non coincide con il momento di violazione del diritto ma con quello in cui se ne può esercitare compiutamente la tutela passando così da una tesi rigorosa (c.d. teoria della violazione) ad una tesi garantista (c.d. teoria della realizzazione) collegando, in maniera sinallagamatica detti articoli.

6 11 Negli anni in campo ius lavoristico ma anche in campo ius civilis si è addivenuti ad una completa ed esaustiva specificazione del vero significato di l exordium praescriptionis previsto dall art D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 13, commi 1 e 2, (recante "Attuazione della direttiva CEE numero 85/374) che afferma che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria".

7 13 Non si può prescrivere un diritto prima che esista! Sentenza Corte Costituzionale n. 116/69 illegittimità costituzionale dell'art. 67, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1935, n nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'i.n.a.i.l. la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile; dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765) nonché dell'art. 112, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). 14 In considerazione che il diritto leso è nell ipotesi un indennizzo (in capitale o in rendita) appare chiaro che per poter esercitare il diritto ad usufruire dello stesso bisogna prima averne i requisiti sostanziali ma non basta

8 15 Lettera D.C. Prestazione SMG del 18 settembre 2003 Nota Tecnica allegato n. 1 al Flusso procedurale per la trattazione delle denunce di M.P. OGGETTO: Criteri per la valutazione della prescrizione del diritto all indennizzo in capitale o in rendita Malattia che non ha determinato astensione dal lavoro o che si è manifestata dopo l abbandono della lavorazione morbigena In particolare: dalla data di segnalazione del caso all Istituto, ovvero dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, se successiva, ovvero dalla data in cui è dimostrabile documentalmente dall INAIL che l assicurato aveva cognizione, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale comportante, da sola o associata a preesistenze, un grado di invalidità indennizzabile, se tale grado è stato raggiunto prima della segnalazione del caso all INAIL. 16 Lettera D.C. Prestazione SMG del 18 settembre 2003 Nota Tecnica allegato n. 1 al Flusso procedurale per la trattazione delle denunce di M.P. OGGETTO: Criteri per la valutazione della prescrizione del diritto all indennizzo in capitale o in rendita Malattia che ha determinato astensione dal lavoro Il periodo prescrizionale di tre anni e 150 giorni inizia a decorrere dal primo giorno di completa astensione dal lavoro, ovvero dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile in capitale o in rendita, se successiva.

9 17 Lettera D.C. Prestazione 28 novembre 2005 OGGETTO: Rendita ai superstiti. Decorrenza della prescrizione e delle prestazioni Sentenza Cassazione n.2002/05 18 la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita a superstiti si realizza in capo ai familiari del lavoratore assicurato non per il solo fatto della morte del congiunto, essendo altresì necessario che il decesso sia causalmente riconducibile ad una tecnopatia; il diritto, quindi, può essere fatto valere solo dal momento in cui è conosciuta, o è oggettivamente conoscibile, la causa lavorativa della morte; di conseguenza, sulla base del principio generale secondo il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art cod. civ.), il dies a quo del periodo prescrizionale per la rendita a superstiti coincide con la data dalla quale la causa lavorativa della morte era conosciuta, o era oggettivamente conoscibile, dai superstiti.

10 19 Legge 5 maggio 1976, n. 248 (G.U. n. 129 del 17 maggio 1976). Oggetto: Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale..d.p.r. n.1124/65 Art. 1 Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita..spetta al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'art. 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno continuativo mensile la fattispecie costitutiva del diritto all assegno speciale continuativo si realizza in capo ai familiari del lavoratore assicurato qualora siano a conoscenza della norma il diritto, quindi, può essere fatto valere solo dal momento in cui è conosciuta detta possibilità.. di conseguenza, sulla base del principio generale secondo il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art cod. civ.), il dies a quo del periodo prescrizionale per l assegno speciale continuativo decorre da momento della conoscenza 20 La nostra giurisprudenza è stata (apparentemente) monolitica nel ripetere che il corso della prescrizione è precluso esclusivamente da impedimenti di diritto e non da meri impedimenti di fatto. È dunque palese che, con questa decisione la S.C., pur senza prendere espressamente posizione sulla questione generale del rilievo degli impedimenti di fatto, abbia in definitiva riconosciuto che un impedimento di fatto, qual è l'ignoranza delle cause della malattia, impedisce il corso della prescrizione: impedisce, cioè, che il diritto, per gli effetti dell'articolo 2935 c.c., possa essere fatto valere.

11 21 Il generale regime della prescrizione triennale introdotto dall'articolo 112 T.U. deve ritenersi applicabile, dopo la scadenza dei termini fissati dagli articoli 83 e 137, a tutte le azioni relative ai procedimenti revisionali promossi per iniziativa dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, anche in materia di malattie professionali, atteso che per quest'ultime il termine di decadenza di un anno previsto dall'ultimo comma dell'articolo 137 è stato abrogato per effetto della legge 11 agosto 1973 n. 533 (cfr. circolare n. 120/1973). 22 L assegno mensile previsto dall art. 76 del T.U. n.1124/65 costituisce una prestazione integrativa della rendita già concessa; pertanto, l azione diretta al suo conseguimento si prescrive, al pari di quella relativa alla rendita stessa, nel termini di tre anni (decorrenti dal momento in cui si verificano le prescritte condizioni) ai sensi dell art. 112 del T.U. citato Sent. Cass n.4260/1987 Attenzione non segue i termini revisionali

12 23 Contra non valentem agere non currit praescriptio La prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice No prescription runs against a person not able to act Contro chi non sia in grado di agire non decorre la prescrizione Non si può prescrivere un diritto prima che esista! 24 Rendite unificate da eventi policroni termine di revisione limite interno ed esterno

13 25 Art. 80 T.U. n.1124/1965 Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di una unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione. Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente. Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti un'inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si è verificato. 26 Art. 13, 5 comma D.Lgs 38/2000 Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corri-spondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.

14 27 Lettera D.C. Prestazioni del Termini per la revisione delle rendite Lettera D.C. Prestazioni del Termini per la revisione delle rendite Lettera D.C. Prestazioni del Termini per la revisione delle rendita unica da eventi policroni Lettera D.C. Prestazioni ed S.M.G. del Termini per la revisione delle rendita unica da eventi policroni Chiarimenti operativi Lettera D.C. Prestazioni ed S.M.G. del Termini per la revisione delle rendita unica da eventi policroni Chiarimenti applicativi. Gestione del danno cristallizzato 28 La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, (Sent.nn e 6403/05) ha affermato i seguenti principi: 1)dalla data di costituzione della rendita unica, da intendersi come data di decorrenza, inizia un nuovo periodo di revisionabilità dei postumi globalmente considerati; 2)il termine ultimo di revisione della rendita unica è quello proprio della tipologia di eventi che concorrono alla costituzione della rendita stessa, quando tutti della stessa natura (e cioè 10 anni + 1 se tutti infortuni; se tutte malattie professionali); 3)quando, invece, la rendita unica derivi da più inabilità soggette a diverso regime temporale (ad es. da postumi di infortunio e da postumi di malattia professionale), il termine ultimo di revisione va individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell inabilità complessiva di cui sia rilevata la variazione;

15 29 4)in sede sia di costituzione che di revisione della rendita unica, l Istituto può procedere alla valutazione globale dei postumi di tutti gli eventi lesivi che hanno dato luogo alla costituzione della rendita medesima; 5)nella determinazione del grado complessivo di inabilità, l unico limite operante è il c.d. limite esterno, riguardante l intangibilità della preesistente rendita consolidatasi per decorrenza dell ultimo termine revisionale prima della unificazione dei postumi (come da sentenza della Corte Costituzionale n. 318/89 e da sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n /90); 6)non sussiste, invece, alcun limite interno, con la conseguenza che è possibile rivalutare all interno del danno unitario - anche i postumi derivanti dal precedente evento professionale, senza che assuma rilevanza il fatto che per questi ultimi sia eventualmente scaduto l originario termine revisionale dopo l unificazione dei postumi. 30 La novità è al punto 3 in quanto i nuovi termini di revisione non sono più regolati secondo il regime relativo alla natura dell ultimo evento come svolto sino ad allora La sentenza n. 6402/05 ha affermato l innovativo principio che la revisione è effettuabile nel rispetto dei termini propri di ciascuna componente della inabilità complessiva, con la conseguenza che: se il miglioramento o il peggioramento viene rilevato con riferimento ai postumi dell evento per il quale sono già scaduti i termini revisionali, difetta il presupposto per la revisione, dal momento che detti postumi devono ritenersi consolidati per presunzione di legge e, perciò, non sono più suscettibili di alcuna modificazione; se, invece, venga rilevato il miglioramento o il peggioramento dei postumi dell evento per il quale i termini revisionali non sono ancora scaduti, la revisione risulterà tempestiva e, pertanto, si potrà procedere alla nuova valutazione complessiva della menomazione globalmente considerata (compresi, quindi, i postumi dell evento per il quale sono scaduti i termini revisionali), stante l inapplicabilità del c.d. limite interno.

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