Oggetto: Rinnovo CCNL Lapidei ed Escavazione - Nota di commento.

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1 Milano, 24 maggio 2013 Oggetto: Rinnovo CCNL Lapidei ed Escavazione - Nota di commento. Premessa Il 3 maggio u.s. è stato siglato l accordo tra CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, in rappresentanza dell industria marmifera nazionale, A.N.E.P.L.A., in rappresentanza dell industria estrattiva non ornamentale, e le OO.SS. Feneal-Uil, Fillea-Cgil e Filca-Cisl per il rinnovo del c.c.n.l. Lapidei ed Escavazione con vigenza dal 1 aprile 2013 a tutto il 31 marzo La presente nota è redatta ai fini di una corretta interpretazione delle nuove norme contrattuali da parte delle aziende. A) Sistema delle Relazioni Industriali L accordo che ha visto la presenza di un nuovo agente contrattuale di parte datoriale per il comparto marmifero, ovvero CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, ha costituito l occasione per la realizzazione di un rinnovato clima di relazioni industriali finalizzate alla valorizzazione della competitività delle imprese nonché della collegata tutela dell occupazione e delle condizioni di lavoro. Il rinnovo è stato firmato con tutte le sigle sindacali di categoria riuscendo a contenere le onerose richieste economiche contenute in piattaforma evitando al contempo agitazioni o scioperi e salvaguardando in tal modo la produttività aziendale anche nelle fasi più tese di una trattativa che ha portato alla concessione degli aumenti di seguito riepilogati che risultano in linea con l indice IPCA (l indice previsionale dell inflazione per i contratti collettivi) e coerenti con gli altri contratti collettivi di riferimento rinnovati nel corso dell ultimo anno. Nella delegazione Datoriale erano presenti, oltre ai rappresentanti delle Categorie firmatarie citate in premessa, Imprenditori e Funzionari espressione delle seguenti Associazioni Territoriali: Assindustria Massa Carrara (con funzione di coordinamento tecnico), Assindustria Lucca, Assolombarda, Confindustria Trento, Confindustria Verona, Unindustria, Unione Industriali del Verbano Cusio Ossola. Tra le novità sostanziali del nuovo quadro di relazioni industriali si inserisce la costituzione di un nuovo Comitato Paritetico a livello nazionale.

2 B) Nuovo Comitato Paritetico Nazionale Le Parti hanno concordato anche la costituzione di un nuovo Comitato Paritetico Nazionale ovvero il CPNL (Comitato Paritetico Nazionale Lapidei) con il manifesto impegno di recuperare un ambito di confronto periodico sulle problematiche del settore, confronto risultato sostanzialmente disatteso all interno del precedente Comitato collegato al vecchio c.c.n.l., e istruire al suo interno azioni condivise per supportare il comparto in ogni peculiare ambito di attività e pertinenza attraverso gli specifici fondi ad esso destinati. Si ricorda che, per dotare il Comitato di risorse per il relativo funzionamento, è stato confermato il versamento, a carico delle aziende, di un contributo pari a 5.00 all'anno per dipendente per ogni anno di validità del contratto e per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno. Tale contributo è pari ad 1.00 all'anno per dipendente relativamente a quelle aziende che sono ubicate nei territori nei quali vige una contrattazione di secondo livello che prevede un analogo contributo per il Comitato Paritetico Territoriale. I versamenti verranno effettuati entro il 31 marzo di ciascun anno. Si precisa che il primo versamento deve essere effettuato entro due mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del ccnl. Sarà nostra cura indicare successivamente le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento. C) Responsabilità sociale d'impresa Le parti, hanno ribadito l'importanza del principio per cui tutti i soggetti coinvolti nell'attività d'impresa, devono operare, ciascuno in relazione al proprio ruolo, rispettando i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni all'azienda. Al fine di attuare tali principi, le parti hanno individuato nel CPNL il soggetto che opererà in materia, specificando altresì le tematiche sulle quali lo stesso dovrà fornire, in forma anonima e complessiva, dati strategici da utilizzare da parte dei soggetti stipulanti il c.c.n.l. D) Inquadramento Rispetto alle richieste effettuate dalle OO.SS. nella Piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale che prevedevano l'istituzione di una commissione nazionale tecnica paritetica finalizzata a rivedere l'intero sistema di classificazione dei lavoratori, ci si è limitati a confermare che entro 6 mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l., avranno inizio i lavori di tale commissione, da istituire, per individuare le eventuali novità in materia professionale presenti nel settore.

3 E) Tutela della maternità e congedi E' stata introdotta, nel caso di monogenitorialità, una norma che regola le esigenze del lavoratore al quale venga chiesto di compiere trasferte superiori a un mese nei primi tre anni di vita del bambino. F) Malattia Sono state recepite le norme di legge disciplinanti le novità in materia di comunicazione della malattia da parte del lavoratore. In particolare sono state regolamentate le modalità di trasmissione telematica del certificato di malattia conformemente alle direttive impartite dal Governo nella circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro n 4/2011. Relativamente agli adempimenti a carico del lavoratore in tema di comunicazione dell'assenza per malattia si è previsto che, al fine di consentire all'azienda di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi, che si rendessero necessari a seguito dell assenza, il lavoratore deve comunicare l'assenza stessa o la prosecuzione di assenza per malattia, anche telefonicamente, prima dell'inizio dell'orario di lavoro, salvo casi di comprovato impedimento e sempre cheè l'azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione. Nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di ricevere la comunicazione, questa dovrà essere effettuata, anche telefonicamente, entro tre ore dall'inizio del normale orario, salvo il caso di giustificato impedimento. Relativamente agli adempimenti a carico del lavoratore in tema di trasmissione telematica del certificato di malattia, si è previsto che il lavoratore dovrà comunicare, entro due giorni, via telefax, tramite posta elettronica o via sms o attraverso le varie modalità messe a disposizione dall'azienda, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, per qualsiasi motivo, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, dovrà recapitare o inviare con raccomandata AR all'azienda entro due giorni, il certificato di malattia rilasciato su supporto cartaceo. G) Part-time E' stato recepito nel c.c.n.l.il disposto di legge in materia previsto dalla L.92/2012 (c.d Legge Fornero); in particolare, è stata introdotta la norma che prevede la possibilità da parte del lavoratore di richiedere l'assistenza della RSU/RSA e/o in mancanza delle OO.SS. territoriali, in caso di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

4 Sono state altresì disciplinate le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da fulltime a part-time nei casi di lavoratori affetti da patologie oncologiche ovvero nei casi in cui tali patologie riguardino il coniuge, il figlio o i genitori del lavoratore. E' stata infine riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time in favore di quei lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap. H) Contratto a termine La normativa contrattuale in materia di contratto a termine è stata profondamente modificata con l'accordo in oggetto, al fine di recepire la normativa prevista dalla Legge n 92/2012. Tra le principali novità, possiamo citare: l'individuazione nella misura del 25% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, quale numero massimo di lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a termine e con contratto di somministrazione a termine. Dal suddetto limite sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a termine o di somministrazione a termine, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del dlgs 368/2001 (contratto a termine di durata non superiore ai 12 mesi stipulato per la prima volta con lo stesso lavoratore che può essere effettuato senza causale); il cumulo, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, di tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratto a termine e con contratto di lavoro con somministrazione a termine; la previsione di una serie di ipotesi nelle quali opera la riduzione degli intervalli nella successione di contratti a termine, stipulati con il medesimo lavoratore, fino ad un minimo di 20 giorni per i contratti di durata sino a 6 mesi e fino ad un minimo di 30 giorni per quelli di durata superiore ai 6 mesi; la previsione di una ulteriore serie di ipotesi nelle quali la contrattazione di II livello ( territoriale o aziendale) può prevedere la riduzione degli intervalli tra un contratto a termine e l'altro con lo stesso lavoratore nei termini sopra indicati;

5 il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine per le stesse mansioni o mansioni analoghe, da parte del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa con contratto a termine per più di sei mesi. I) Convalida delle dimissioni E' stata recepita la normativa prevista dall'art. 4 comma 17 della Legge 92/2012 nonché quella contenuta nell'accordo Interconfederale 3 agosto Alla luce del combinato disposto delle due fonti normative, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, può essere effettuata, oltre che davanti alla Direzione territoriale del lavoro o al Centro per l'impiego territorialmente competente, anche in sede sindacale ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. J) Apprendistato E' stata aggiornata la normativa contrattuale con il disposto legislativo previsto dal dlgs n 167/2011 (Testo Unico sull'apprendistato). Queste sono le principali novità: il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti non può superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze già qualificate in forza all'azienda; tale rapporto non può superare il 100% per le aziende con meno di 10 lavoratori. Per le aziende che non hanno in forza lavoratori specializzati o che ne hanno un numero inferiore a tre unità, è consentita l'assunzione di un numero di apprendisti non superiore a tre; relativamente alle condizioni necessarie per poter assumere con contratto di apprendistato, le parti hanno anzitutto distinto tra aziende che occupano almeno 10 dipendenti ed aziende che occupano fino a 9 dipendenti. Per le prime, l'assunzione di nuovi apprendisti, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti di almeno il 30% degli apprendisti. Per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti, le parti hanno subordinato, fino alla data del 17 luglio 2015, la possibilità di assumere nuovi apprendisti al fatto che sia stato confermato almeno il 30 % degli apprendisti nei 36 mesi precedenti. A partire dal 18 luglio 2015, tale percentuale è stata elevata al 51%.

6 relativamente alla durata del contratto di apprendistato, le parti hanno stabilito una durata minima pari a 6 mesi, nonché una durata massima pari a: - 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate a livello D; - 36 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli superiori; relativamente al livello di inquadramento di ingresso, esso sarà: - inferiore di un livello rispetto a quello spettante, nel caso di inquadramento finale al livello D; - inferiore di due livelli rispetto a quello spettante, nel caso di inquadramento finale al livello C e livelli superiori; relativamente al trattamento economico esso sarà: - quello previsto al livello di ingresso per l'intero periodo di apprendistato nel caso di inquadramento finale al livello D; - quello previsto al livello di ingresso nella prima metà del periodo di apprendistato e quello previsto per il livello inferiore, rispetto a quello di destinazione, nella seconda metà del periodo di apprendistato, nel caso di inquadramento finale al livello C e superiori. In tale ultima fattispecie, la retribuzione sarà quella della categoria di uscita nel corso degli ultimi 6 mesi di apprendistato; per quanto concerne la formazione, quella professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore annue, comprensive della formazione teorica. Per quanto concerne invece, la sicurezza sul lavoro, l'apposita formazione avrà un monte ore dedicato di 40 ore delle quali 24 da effettuare nella fase iniziale del rapporto di lavoro e 16 ore nella fase successiva di cui 8 ore nel secondo anno e 8 ore nel terzo anno; relativamente al piano formativo individuale, le parti hanno concordato che dovrà essere redatto sulla base del modello allegato al contratto stesso, che dovrà essere consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione.

7 K) Posa in opera L accordo di rinnovo, oltre agli adeguamenti normativi sopra evidenziati che hanno recepito le novità legislative più recenti ha introdotto nel c.c.n.l. anche la tematica della posa in opera, che costituisce una sostanziale novità, attraverso la condivisione tra le parti stipulanti di un apposito testo dedicato. Fermo restando quanto stabilito dai contratti d appalto, le Parti stipulanti hanno infatti stabilito che, nelle aziende in cui l attività di posa in opera è la fase finale di un processo lavorativo complesso che prevede varie fasi operative di trasformazione e/o lavorazione di materiale lapideo e non costituisce comunque attività prevalente dell azienda stessa, il contratto nazionale dell industria dei materiali lapidei, con tutte le relative implicazioni, deve essere applicato per tutte le fasi lavorative a tutti i dipendenti in forza all azienda, compresi quelli che svolgono l attività di posa in opera anche per i periodi di svolgimento di tale operazione. L) Previdenza complementare Si è concordato che, a decorrere dal 1 aprile 2013, l'aliquota contributiva a carico delle aziende aventi lavoratori aderenti ad Arco, avrà un incremento dello 0,10% e conseguentemente, sarà pari all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.A decorrere dal 1 aprile 2014, l'aliquota contributiva a carico delle aziende aventi lavoratori aderenti ad Arco, avrà un ulteriore incremento dello 0,10% e conseguentemente, sarà pari all'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. A decorrere dal 1 aprile 2015, l'aliquota contributiva a carico delle aziende aventi lavoratori aderenti ad Arco, avrà un ulteriore incremento dello 0,10% e conseguentemente, sarà pari all'1,60% della retribuzione utile per il calcolo del TFR M) Assistenza sanitaria integrativa Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (in fase di individuazione): dando attuazione a quanto già previsto dal vecchio contratto in materia di sanità integrativa, le parti hanno previsto entro il 30 settembre 2013 la individuazione/costituzione di un fondo di assistenza sanitaria specifico per il comparto marmifero-lapideo. È stato dunque posticipato al 1 ottobre 2013, e perciò ad avvenuta operatività del Fondo, il versamento obbligatorio già previsto dal precedente c.c.n.l. a carico delle Aziende pari a Euro 5 mensili per ogni dipendente in forza.

8 È stato inoltre ottenuto invece il posticipo al 1 gennaio 2015 del versamento al Fondo dell incremento concordato pari a Euro 8 mensili per ogni dipendente in forza (a fronte di una richiesta in piattaforma di incremento di Euro 10 da subito - a carico dell azienda), fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere presso le aziende. I contributi al Fondo sanitario beneficeranno delle relative agevolazioni fiscali. N) Aumenti retributivi La piattaforma rivendicativa di rinnovo presentata lo scorso 20 dicembre dalle OO.SS. conteneva una richiesta di aumento dei minimi tabellari al livello C pari a 169 euro. A fronte dei 169 richiesti in piattaforma si è stabilito un aumento dei minimi tabellari contrattuali pari ad 130 lordi mensili per la categoria C da erogarsi in tre tranches così individuate: 50 a decorrere dal 1 aprile 2013; 40 a decorrere dal 1 aprile 2014 e 40 a decorrere dal 1 aprile Le tabelle relative agli aumenti contrattuali ed ai nuovi minimi alle varie scadenze, sono riportate in allegato alla nostra circolare prot. n 4105 del 7 maggio u.s. alle quali si rinvia. O) Decorrenza e durata L'Accordo di rinnovo del CCNL entra in vigore il 1 aprile 2013 ed avrà durata fino al 31 marzo ***** Restando a completa disposizione si invitano gli interessati a richiedere il testo completo dell accordo e ulteriori informazioni scrivendo a: direzione@assomarmomacchine.com All.ti: Tabella Incrementi Economici con i valori di riferimento sottoscritti nel rinnovo del CCNL Lapidei ed Escavazione (salvo errori e omissioni).

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