FOCUS AGRICOLTURA. Speciale - Commissione Contabilità e Controllo di Gestione ODCEC di Latina

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1 FOCUS AGRICOLTURA Speciale - Commissione Contabilità e Controllo di Gestione 1

2 PREMESSA In questo focus sull Agricoltura, dopo aver esaminato la figura del coltivatore diretto e dell imprenditore agricolo, con tutta la disamina degli adempimenti da seguire per l avvio dell attività e dopo aver trattato la tipologia societaria delle Società Cooperative Agricole, si prosegue l attività di studio esaminando i regimi contabili, l Iva e la tassazione dei redditi nell ambito dell agricoltura. La Commissione Dott.ssa Graziella Capodiferro Rag. Alessandra Fanti Dott.ssa Eleonora Caporiccio Dott.ssa Barbara Paniccia Dott.ssa Elena Della Rocca Dott.ssa Tiziana Nale Rag. Roberto Manauzzi 2

3 Indice PREMESSA... 2 Indice REGIMI CONTABILI, IVA E TASSAZIONE DEI REDDITI REGIMI CONTABILI E IVA Regime speciale Regime di esonero Regime forfetizzato Regime contabile da adottare - casi particolari Regime normale o ordinario Passaggio dal regime speciale a quello ordinario e viceversa OBBLIGHI CONTABILI CIVILISTICI Scritture contabili delle imprese di allevamento IMPOSTE SUL REDDITO IN AGRICOLTURA Reddito fondiario - tassazione catastale Reddito delle società IRAP IN AGRICOLTURA IMU e TASI AGEVOLAZIONI IMPRENDITORIA GIOVANILE E NON- IN AGRICOLTURA E BONUS GIOVANI AGRICOLTORI

4 1. REGIMI CONTABILI, IVA E TASSAZIONE DEI REDDITI 1.1 REGIMI CONTABILI E IVA In ambito IVA il settore agricolo è disciplinato dagli artt. 34 e 34 bis del DPR 633/1972. La disciplina IVA applicabile a tale tipologia di imprenditori prevede i seguenti regimi: regime speciale (art. 34 dpr 633/72) regime di esonero (art. 34, c.6, dpr 633/72) regime forfetizzato (art. 34-bis dpr 633/72) regime ordinario (regime opzionale) (indicazione analitica dell IVA sulle vendite, da cui detrarre l IVA sugli acquisti) Regime speciale Il regime speciale è il regime naturale di applicazione dell IVA per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad IVA. Resta comunque salva la possibilità di esercitare l opzione per l applicazione dell IVA nei modi ordinari. Sono ammessi a tale regime: I produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall art c.c.; Gli organismi agricoli di intervento, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; Le cooperative e loro consorzi di cui all articolo 1 comma 2 del D.L. 18/05/2001 n.228; Le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. 4

5 Si tratta di un regime speciale di detrazione dell IVA. In particolare, la detrazione IVA viene calcolata in modo forfettario mediante l applicazione delle percentuali di compensazione sull ammontare delle cessioni di prodotti agricoli. L IVA assolta sugli acquisti è pertanto indetraibile. Nella pratica: - al momento della vendita dei prodotti agricoli di cui in tabella A, parte I, si applicano le aliquote ordinarie tipiche dei beni agricoli oggetto della cessione. - al momento della determinazione dell imposta dovuta, cioè al momento della liquidazione dell IVA, in luogo della normale detrazione dell IVA sugli acquisti si procede applicando alle vendite di cui al punto precedente, le percentuali di compensazione previste dal D.M. 23/12/2005 con decorrenza 1 gennaio 2006 (alcune percentuali di compensazione sono state modificate dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 e dalla Legge di Stabilità 2017). Esempio: Cessione di bufale per euro IVA 10% per euro 100 Percentuale di compensazione 7,65% In fase di liquidazione dell IVA non si considereranno gli acquisti, ma si applicherà all imponibile della vendita di euro 1000 la corrispondente percentuale di compensazione che si desume dalla tabella di cui sopra (D.M. 23/12/2005), la quale nel caso delle bufale è del 7,65%. Pertanto il calcolo sarà il seguente: IVA sulle operazioni imponibili = 1.000,00 x 10%= euro 100,00 IVA detraibile 1.000,00 x 7,65%= euro 76,50 IVA dovuta 100,00 76,50 = euro 23,50 La detrazione forfetizzata non spetta: per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad IVA se il conferente, il donante o il cedente applica il regime normale e ha quindi già detratto l IVA sull acquisto originario; se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A parte I (esempio: vendita bene ammortizzabile); per le prestazioni di servizi. 5

6 1.1.2 Regime di esonero Il regime di esonero riguarda i produttori agricoli che esercitano attività di piccole dimensioni e consiste nell esonero dagli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, versamento e dichiarazione annuale IVA) ad eccezione dell invio dello spesometro. Il produttore agricolo che adotta tale regime non è tenuto all iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA. Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli e ittici con volume d affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti contenuti nella parte I, Tabella A, allegata al DPR 633/1972. Non concorrono alla sua formazione la cessione di beni ammortizzabili e i passaggi interni tra le attività separate. Tali disposizioni cessano a partire dall anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. Se, invece, nel corso dell anno le cessioni o le prestazioni non agricole superano il terzo del volume d affari il regime di esonero cessa con effetto dall anno medesimo e a fine anno devono essere osservate le istruzioni contenute nel paragrafo della C.M. 328/E del 24/12/1997. L esonero è un regime naturale. Tuttavia, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi di tale regime manifestando tale volontà nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alle scelte operate. La rinunzia ha validità fino a revoca e comunque per almeno tre anni compreso quello della scelta. I produttori agricoli che rinunciano al regime di esonero rientrano automaticamente nel regime speciale, a meno che non optino per il regime ordinario. 6

7 I produttori agricoli in regime di esonero, anche se sono esonerati dal versamento dell imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili sono, tuttavia, tenuti a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni e le autofatture emesse dai clienti. I cessionari e i committenti se acquistano (da produttori agricoli esonerati) i beni o utilizzano i servizi nell esercizio dell impresa, devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25 del DPR 633/72. L IVA viene pagata dall acquirente al produttore agricolo esonerato e la stessa viene trattenuta da quest ultimo a titolo di compensazione di quella assolta sugli acquisti. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Esempio di vendita ad operatore con partita IVA Il produttore agricolo vende alla macelleria Rossi n.2 bufale per euro 1.000,00. Si determina quanto segue: Imponibile pari a euro 1.000,00 Percentuale di compensazione 7,65% IVA da evidenziare nell autofattura euro 76,50 (1000 x 7,65% = si applica l aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione e non quella ordinaria al 10%) 7

8 Fac simile di autofattura Macelleria ROSSI Via xxxxxx Città xxxxx c.f/p.iva xxxxxxx AUTOFATTURA N. 01/2017 del 25/10/17 PER ACQUISTO PRODOTTI AGRICOLI DALLA DITTA (Inserire tutti i dati del produttore agricolo esonerato, compreso il codice fiscale e la partita IVA) N.2 BUFALE DA MACELLO 1.000,00 Iva (compensazione 7,65%) 76,50 Totale 1.076,50 Autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell'art. 34, 6 c. DPR 633/72 8

9 1.1.3 Regime forfetizzato Il regime forfetizzato regolato dall art. 34 bis del DPR 633/72, è stato istituito solo per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi (art c.c.) connesse all agricoltura (es. agriturismo o servizi in conto terzi). Si tratta di un regime basato sulla detrazione forfetaria del 50% dell IVA incassata a valle. Esempio: Agriturismo con un imponibile di ,00 L aliquota IVA per attività agrituristiche è del 10% IVA riscossa ,00 x 10% = 2.000,00 di IVA IVA da versare all erario 50% di 2.000,00 (IVA riscossa) = 1.000,00 Quindi per quanto riguarda l agriturismo dei 2.000,00 di IVA incassata il 50% la trattiene l imprenditore e l altro 50% lo versa all Erario. A partire dal 1 gennaio 2007, sono considerate attività agricole connesse anche: La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili (agro-forestali o fotovoltaiche); La produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo ovvero di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli. È opportuno precisare che, il citato regime trova applicazione nelle attività di fornitura di servizi se svolte mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata. 9

10 1.1.4 Regime contabile da adottare - casi particolari Caso particolare n.1 Nel caso di esercizio congiunto di attività agricola soggetta al regime speciale di cui al citato art. 34 e di attività di fornitura di servizi soggetta al regime di detrazione forfettizzata previsto dall art. 34-bis, sussiste l obbligo di adottare la contabilità separata a norma dell art. 36 del decreto IVA, fatto salvo il caso in cui il contribuente decida di optare relativamente ad entrambe le attività per l applicazione dell imposta nei modi normali. Caso particolare n.2 Il regime di detrazione forfetizzata torna applicabile anche nell ipotesi in cui siano effettuate prestazioni di servizi in via occasionale; in questo caso si dovrà procedere ad un annotazione separata delle operazioni in questione e alla determinazione dell imposta detraibile, con riferimento alle stesse operazioni, sulla base delle disposizioni contenute nell art. 34-Bis e non secondo il regime della c.d. impresa mista disciplinato dall art. 34, comma 5, del DPR 633/ Regime normale o ordinario Il regime normale o ordinario (regime opzionale) prevede la determinazione dell IVA applicando le regole valide per tutti i soggetti passivi d imposta, ovvero consiste nel detrarre dall IVA sulle vendite l IVA sostenuta per gli acquisti. In questo caso deve esercitare l apposita opzione attraverso il comportamento concludente ed effettuare la segnalazione con la prima dichiarazione annuale che il soggetto passivo è tenuto a presentare dopo la scelta operata. L opzione per il regime ordinario è valida fino a revoca ed è vincolante per almeno un triennio. Per valutare la convenienza per il regime ordinario occorre considerare l ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere e confrontare l ammontare dell IVA detraibile in base alle percentuali di compensazione, con l IVA sulle fatture di acquisto. In generale in caso di investimenti, quali acquisto di macchine agricole o la costruzione di stalle, risulta conveniente applicare il regime normale IVA. 10

11 1.1.6 Passaggio dal regime speciale a quello ordinario e viceversa In merito al passaggio dal regime speciale al regime ordinario o viceversa, è necessario effettuare la rettifica della detrazione (art. 19 bis2 del DPR n.633/72) limitatamente ai beni, compresi i beni ammortizzabili, presenti in azienda e non ancora ceduti. Il credito o il debito IVA, che ne deriva al termine dell anno precedente a quello di effetto dell opzione o revoca, può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell anno successivo. Il passaggio di regime può essere eseguito soltanto dal 1 gennaio di ogni anno. 11

12 1.2 OBBLIGHI CONTABILI CIVILISTICI Gli imprenditori agricoli individuali e le società semplici agricole non sono obbligati a tenere le scritture contabili previste nell art c.c. Gli imprenditori agricoli costituiti sotto la forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice, di società di capitali e di società cooperative sono obbligati a tenere le scritture contabili previste per l imprenditore commerciale ossia: il libro giornale il libro inventari le altre scritture contabili di cui al 2 comma dell art.2214 c.c. Gli imprenditori agricoli costituiti sotto la forma di società di capitali o di società cooperative, sono obbligati a redigere il bilancio annuale (art e seguenti c.c.) e, oltre ai registri contabili obbligatori devono tenere i libri sociali Scritture contabili delle imprese di allevamento Ai fini delle imposte dirette, i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali, oltre ai limiti posti dall art. 32 c.1 lett. B TUIR, devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d imposta. 12

13 1.3 IMPOSTE SUL REDDITO IN AGRICOLTURA Dal punto di vista delle imposte sul reddito, gli operatori agricoli, possono essere assoggettati alla disciplina propria del reddito fondiario o del reddito d impresa Reddito fondiario - tassazione catastale Per le ditte individuali e società semplici l imposizione sui redditi non viene fatta in base al reddito effettivo conseguito, ma in base ad un reddito medio ordinario rappresentato dai redditi catastali dominicali e agrari degli immobili posseduti e/o gestiti. Il Reddito Dominicale (art. 28 del TUIR), fino all entrata in vigore delle nuove tariffe d estimo, è rivalutato dell 80% e con decorrenza dall anno d imposta 2016 solo ai fini delle imposte sui redditi è ulteriormente rivalutato del 30%. L ulteriore rivalutazione del 30% non si applica nel caso di terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Il Reddito Agrario (art. 32 c.1 TUIR), diversamente dal reddito dominicale dei terreni, può essere considerato come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell esercizio di attività agricole su di esso. Il reddito agrario (ex art. 34 TUIR) fino all entrata in vigore delle nuove tariffe d estimo, solo per le imposte sui redditi, è rivalutato del 70% e con decorrenza dall anno d imposta 2016 è ulteriormente rivalutato del 30%. L ulteriore rivalutazione del 30% non si applica nel caso di terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Per il reddito agrario sono state introdotte agevolazioni, nell ipotesi di perdite conseguenti a mancata coltivazione ovvero ad eventi naturali. In particolare l art. 35 considera inesistente il reddito agrario in tutte le ipotesi contemplate dall art. 31, ossia: In caso di mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. 13

14 In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo all anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all UTE l evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell inizio del raccolto. Ciò premesso è possibile individuare: nel possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, di un terreno sul quale vengono esercitate le attività agricole di cui all art.32 - il titolare del reddito dominicale. in colui che esercita l impresa agricola - il titolare del reddito agrario. La catastale determinazione del reddito si applica sulle seguenti attività agricole: 1. Coltivazione del terreno agricolo (c.2, lett. a, art. 32 TUIR); 2. Silvicoltura ( c.2, lett. a, art. 32 TUIR); 3. Allevamento degli animali se avviene con mangimi ottenibili dal terreno per almeno un quarto del fabbisogno degli animali allevati (c.2, lett. b, art. 32 TUIR); 4. La produzione di vegetali effettuata tramite l utilizzo di strutture fisse o mobili, stabili o provvisorie, purché la superficie adibita alla produzione non sia superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione si sviluppa (c.2, lett. b, art.32 TUIR); 5. Attività di cui al terzo comma dell art c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali; 6. Attività agricole connesse la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo ovvero di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di vegetali per conto di terzi nei limiti di cui all art.32 c. 2 lett. b. TUIR. 14

15 Allevamento degli animali, rientra tra le attività agricole se avviene con mangimi ottenibili dal terreno per almeno un quarto del fabbisogno degli animali allevati. Qualora i limiti fissati siano superati, il reddito eccedente è considerato d impresa la cui determinazione avviene su base forfetaria, salvo l opzione per il regime analitico. Il reddito derivante dall attività di allevamento è, pertanto, determinato: a) per la parte che rientra nelle potenzialità del fondo, secondo i criteri catastali b) per la parte che eccede i limiti, è calcolato forfetariamente, eccetto il caso di opzione per la determinazione del reddito con modalità analitica Produzione di vegetali in serra Rientra tra le attività agricole la produzione di vegetali effettuata tramite l utilizzo di strutture fisse o mobili, stabili o provvisorie, purché la superficie adibita alla produzione non sia superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione si sviluppa. Il reddito relativo alla parte eccedente al limite di cui sopra ha natura di reddito d impresa la cui determinazione avviene su base forfetaria, salvo l opzione per il regime analitico. Attività agricole connesse: di trasformazione: attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali; di servizi: attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata; di agriturismo: attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge; di produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali (Art. 1, comma 423, della legge n. 266/05). 15

16 Rientrano nella tassazione catastale le attività agricole connesse esercitate dall imprenditore agricolo dirette alla sostanziale manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli che rientrano nell elenco del DM ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali, dove: I prodotti acquistati appartengono al medesimo comparto produttivo; L attività è usualmente esercitata nell ambito delle imprese agricole; La manipolazione è un intervento sui prodotti che non modifica la loro natura dello stesso (esempio: preparazione delle insalate lavando, tagliando e mescolando ortaggi); La trasformazione è un intervento sui prodotti che determina una modifica del prodotto originario. In linea generale, le principali attività agricole elencate nei DM , DM , DM , DM e nel DM sono: Produzione di vini Produzione di olio di oliva e di semi oleosi Trattamento igienico del latte e produzione di derivati del latte Lavorazione delle granaglie (molitura del frumento lavorazione del riso) Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile Produzione di carni e prodotti della loro macellazione Produzione di carne essiccata, salata o affumicata Produzione di prodotti a base di carne: speck, prosciutto crudo, bresaola, produzione di salsicce e salami Lavorazione e conservazione delle patate escluse le produzioni di purè di patate disidratate, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate 16

17 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) Produzione di aceto Produzione di sidro ed altre bevande fermentate Disidratazione di erba medica Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia Produzione di filetti di pesce Produzione di pane Produzione di grappa Produzione di malto e birra Produzione di paste alimentari fresche e secche Produzione di sciroppi di frutta Manipolazione dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai sopra elencati gruppi e classi Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante. Qualora si verifichino tutti i presupposti prima citati l attività è considerata agricola e: se rientra nell elenco aggiornato ogni due anni dal Ministero dell Economia di concerto con il Ministero delle risorse agricole, il reddito è determinato con il metodo catastale. se NON rientra nell elenco di cui sopra, il reddito è determinato applicando all ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell IVA, conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 15%. 17

18 Qualora NON si verifichi il presupposto della prevalenza il reddito è determinato con il metodo catastale per i redditi rivenienti dall attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio della quantità prodotta in proprio; per la parte eccedente è considerato reddito d impresa. Qualora non si verifichino gli altri presupposti il reddito è considerato reddito d impresa determinato in modo analitico. La prevalenza è misurata in: Quantità: se i beni da porre a confronto risultano omogenei Valore: se i beni non sono omogenei. È ammesso l utilizzo di prodotti acquistati da terzi: per un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva per il miglioramento qualitativo la propria produzione per ampliare la gamma dei prodotti offerti. Le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli prese di per sé singolarmente non possono mai rientrare nel reddito catastale bensì nel reddito d impresa in quanto viene a mancare la connessione. Si ha attività agricola connessa di servizi quando si verificano i seguenti presupposti: Presupposto soggettivo: l attività è svolta dallo stesso imprenditore qualificato come agricolo in quanto svolge una attività agricola principale; Presupposto oggettivo: i servizi sono effettuati tramite l utilizzo prevalente dell attrezzatura agricola normalmente utilizzata nell attività agricola principale. L attività non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale (circ. 44/E del 2002). Le attrezzature utilizzate per fornire servizi a terzi devono essere prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell attività di servizi per conto terzi (circ. 44/E del 2004). 18

19 Attività agricole connesse di servizi Il reddito imponibile ai fini IRPEF è determinato applicando all ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività pari al 25%. Se si applica il sistema forfettario non viene consentita nessuna deduzione di oneri né costi come ad esempio interessi passivi mutui, costi dei dipendenti, recupero costi di beni ammortizzabili. Per le imposte sui redditi il regime forfetario è riservato alle ditte individuali ed alle società semplici. É sempre possibile optare per il regime normale. Attività agricole connesse agroenergie (Art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005) La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Al fine di considerare tali attività connesse è necessario che siano soddisfatti due requisiti: Requisito oggettivo: indispensabile l utilizzo di risorse agroforestali (non biomasse) di prevalente provenienza aziendale; Requisito soggettivo: ditte individuali, nonché società semplici, S.n.c., S.a.s. e S.r.l. che rivestono la qualifica di società agricole. Fotovoltaico La produzione fotovoltaica è un attività connessa atipica in quanto il suo svolgimento non richiede all imprenditore agricolo l impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo. Il collegamento con l attività agricola fondamentale è data dal possesso di terreni condotti dall imprenditore agricolo nel comune o nei comuni confinanti dal comune ove è sito il parco fotovoltaico. 19

20 1.3.2 Reddito delle società Le società diverse dalla società semplice, anche se svolgono attività agricola di cui all articolo 2135 del codice civile, ai fini fiscali il loro reddito è determinato sempre in base alle regole del reddito d impresa, poiché la loro attività viene considerata di natura commerciale, anche se l attività da esse svolta rientra nei limiti indicati dall articolo 32 del TUIR (articolo 55, comma 2, lettera c del TUIR). Il comma 1093 dell articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) abrogato dalla legge di stabilità 2013 e riconfermato poi dalla legge di stabilità 2014, ha previsto che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale prevista dall articolo 32 del TUIR. I criteri applicativi di tale opzione sono contenuti nel Decreto ministeriale n. 213 del 2007 ed ulteriori indicazioni sono state fornite dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 50/E del Le caratteristiche principali della determinazione del reddito agrario su base opzionale sono le seguenti: Soggetti ammessi: S.n.c., S.a.s., S.r.l., Coop agricole con terreni (non anche quelle di pura trasformazione) con la qualifica di società agricola; La qualifica di società agricola deve sussistere dal 1 gennaio dell anno in cui s intende optare. In caso contrario, l opzione andrà effettuata nel periodo d imposta successivo; L opzione per il reddito agrario ha una validità di tre anni e va comunicata nella dichiarazione annuale IVA successiva al periodo d imposta in cui la società ha maturato i requisiti per optare. Di conseguenza se si consegue la qualifica di società agricola nel luglio 2016, la società agricola potrà optare, con decorrenza nell anno d imposta 2017, per il reddito agrario nella dichiarazione Iva 2018; 20

21 Alla scadenza dell opzione (3 anno) la scelta permane fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Va da sé che laddove vengano meno in capo ai soggetti optanti i requisiti prescritti dalla norma, l opzione perde efficacia dal periodo d imposta in corso alla data in cui si verifica l evento caducativo; Nel periodo di vigenza dell opzione il reddito dichiarato è quello agrario (rendita catastale); tuttavia le società agricole devono dichiarare in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (generalmente situato nel quadro RS del modello Unico SP e SC) i valori delle poste di bilancio. Determinazione del reddito per le società agricole in opzione Si precisa (come ribadito dal D.M. 213/2007 e dalla circolare dell Agenzia delle entrate n. 50/E del 2010) che il reddito delle società agricole rimane considerato quale reddito d impresa ma viene assunto in base al reddito agrario. La determinazione del reddito su base catastale riguarda solo le attività agricole dell articolo 32 del TUIR svolte entro i limiti previsti dal predetto articolo; Le società agricole non possono applicare i regimi forfetari (ad esempio, per le attività connesse l imponibile è determinato nella misura del 15% per i beni e del 25% per i servizi); unica eccezione le S.n.c. e S.a.s. che svolgono l agriturismo che possono beneficiare del forfait al 25% (articolo 5 della legge n. 413/91). Valori dell attivo e del passivo A seguito dell emanazione della citata circolare dell Agenzia delle Entrate n. 50/E del 2010 alle società agricole che hanno optato per la determinazione catastale del reddito sono stati indicati i criteri per la compilazione del prospetto Valori fiscali delle società agricole contenuto nel quadro RS del Modello Unico. La questione attiene alla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto per le voci dell attivo e del passivo ricordando che la società, pur optando per il reddito agrario, rientra comunque soggettivamente nel reddito d impresa. La compilazione del prospetto ha lo scopo di assicurare la continuità dei valori in caso di cessazione dell opzione per il reddito agrario (D.M. n. 213/2007). 21

22 La circolare ricorda che tali società devono comunque continuare a tenere la contabilità con le modalità originariamente adottate (semplificata oppure ordinaria) secondo i criteri del reddito d impresa. Ad esempio, si deve proseguire normalmente il processo di ammortamento secondo le percentuali fiscali, ancorché il risultato sia irrilevante sotto il profilo fiscale. Quindi, se una impresa acquista un autocarro del costo di euro e la quota di ammortamento è del 20%, dopo il quinto anno si considera interamente ammortizzato, con la conseguenza che, se la società rientrerà in futuro nel regime ordinario di determinazione del reddito, nulla potrà ammortizzare; invece se lo venderà, il costo fiscalmente riconosciuto rimane di euro in quanto l ammortamento non è stato dedotto dal reddito. Per quanto riguarda le rimanenze, anche esse sono irrilevanti durante il periodo di opzione, ma devono essere rilevate e riportate nell apposito prospetto. Ad esempio, la vendita dei prodotti agricoli in giacenza all inizio dell esercizio nel quale si è optato per il reddito agrario è irrilevante fiscalmente, ma le rimanenze iniziali del primo anno di regime di bilancio dopo il periodo di opzione generano ricavi, anche se nell anno precedente non hanno rappresentato un costo deducibile. In sostanza, le società che optano per il reddito agrario devono continuare a redigere normalmente il bilancio anche con i criteri fiscali, allo scopo di riportate i saldi nel prospetto della dichiarazione dei redditi così da avere i valori pronti in presenza di cambio di regime. Il prospetto nel modello Unico deve, quindi, essere compilato indicando i valori iniziali e finali risultanti dal bilancio fiscale ovvero secondo i criteri della contabilità semplificata. 22

23 Riporto delle perdite Ai sensi dell articolo 4, comma 4 del D.M. n. 213/07, resta ferma l applicazione dell articolo 84 del DPR n. 917/86 alle perdite formatesi in periodi precedenti a quello in cui viene esercitata l opzione per la tassazione con il criterio catastale. In altri termini, la società può portare le perdite pregresse in abbattimento del reddito determinato catastalmente. Secondo la circolare dell Agenzia delle Entrate n.50/e del 2010, l articolo 84 del DPR n. 917/86 è applicabile anche alle eventuali perdite che si dovessero generare in vigenza di opzione. La mera determinazione catastale del reddito non dovrebbe generare, in linea di principio, periodi d imposta in perdita. Tuttavia, il riporto di componenti negativi relativi alle attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti a quello di efficacia dell opzione, la cui deduzione è stata rinviata agli esercizi successivi in applicazione di disposizioni fiscali, può dar luogo ad una perdita d esercizio Società per azioni Le società per azioni non possono, nemmeno su opzione, determinare il reddito in modo catastale. Il loro reddito è considerato intermente d impresa ed è determinato in base alle regole previste per i soggetti passivi IRES. 23

24 1.4 IRAP IN AGRICOLTURA Con la legge di stabilità 2016 è stata abolita l IRAP agricola con decorrenza 01/01/2016. I soggetti esonerati dall IRAP sono: tutti coloro che esercitano un attività agricola ai sensi dell art. 32 del TUIR, di cui al DPR 22/12/1986 N.917, i soggetti di cui all art.8 DLGS 18/05/2001 N.227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all art.10 DPR 29/09/1973 N.601. L esclusione dall IRAP riguarda in sostanza le attività per le quali in precedenza si applicava l aliquota ridotta del 1,9%. L imposta continua ad applicarsi con l aliquota ordinaria per l attività di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, le altre attività connesse rientranti nell art. 56 bis TUIR. (RISOLUZIONE ADE N.93/E DEL 18 LUGLIO 2017). 1.5 IMU e TASI La legge di stabilità 2016 ha eliminato l IMU: - per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali IAP, iscritti nella previdenza agricola; - per i terreni intestati a società agricole in possesso della qualifica IAP che li posseggono e conducono; - ai soci persone fisiche in possesso delle qualifiche di IAP E CD, iscritti alla previdenza agricola che coltivano i fondi attraverso una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno; - sui fabbricati rurali strumentali. Giova tuttavia sottolineare che, per i fabbricati rurali strumentali, anche se risultano essere esenti ai fini IMU, sono comunque soggetti al pagamento della TASI. I terreni agricoli posseduti da soggetti NON IAP e CD, anche se coltivati direttamente, sono soggetti ad IMU con il moltiplicatore pari al

25 1.6 AGEVOLAZIONI IMPRENDITORIA GIOVANILE E NON- IN AGRICOLTURA E BONUS GIOVANI AGRICOLTORI 2018 Ai soli fini delle imposte sui redditi non si applica la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (80% e 70%) per i periodi d imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che: non hanno ancora compiuto quaranta anni; hanno la qualifica di coltivatore diretto o IAP, anche in forma societaria. In quest ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di CD o IAP. Limitatamente al triennio i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali IAP non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali. La legge di bilancio 2018 contiene, anche, alcune norme di favore come: - l esonero triennale dal versamento dei contributi a carico dei CD e IAP con età inferiore a quaranta anni con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (norma già in vigore dal 2017 e prorogata per il 2018). Al fine di fruire di tale agevolazione fiscale, i giovani IAP e coltivatori diretti, devono essere in possesso di determinati requisiti, ossia: Devono eseguire una nuova iscrizione alla previdenza obbligatoria Inps entro il 2018: deve trattarsi di una prima iscrizione, pertanto non sono ammesse al beneficio le iscrizioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionale che in passato erano già iscritti. Devono rientrare nei limiti di età stabiliti dalla normativa, ossia avere un età massima di 40 anni. 25

26 ODCEC Latina - Speciale Commissione Contabilità e Controllo di Gestione Anno

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