FGVS. Mancanza di querela e/o decreto archiviazione: irrilevanza (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Martedì 19 Marzo :00

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FGVS. Mancanza di querela e/o decreto archiviazione: irrilevanza (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Martedì 19 Marzo :00"

Transcript

1 Conformemente a quanto, costantemente, sostenuto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ribadito che da un lato l onere di denuncia all autorità giudiziaria non può essere considerata condizione per l accoglimento della domanda, e dall'altro che il decreto di chiusa istruttoria non può valere quale fonte di prova ineliminabile del giudizio ai fini della dimostrazione della impossibilità incolpevole di identificare il veicolo investitore, perché se così fosse, si verrebbe ad introdurre, in maniera surrettizia, una ipotesi di giustizia condizionata che non trova alcun riscontro nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore. Se così fosse, il danneggiato verrebbe gravato da oneri ulteriori oltre a quello statuito che era statuito dall art. 22 della legge 990/69 prima e dal dlgs 209/05 poi, e cioè, sarebbe tenuto non solo a denunciare i fatti alla competente autorità Giudiziaria ma sarebbe costretto ad attendere i tempi, peraltro lunghissimi, del compimento delle indagini e della emissione del decreto di archiviazione, prima di poter agire per ottenere il risarcimento dei danni. Prescrizione. Risarcimento del danno biologico (micropermanenti) anche in assenza di accertamenti strumentali (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza dell' ). 1 / 20

2 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dott.ssa MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente 2 / 20

3 SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5124/10 RGNR Assegnata a sentenza il 11/1/2013 promossa da NNN Uuu, cod. fisc. <...>, <...> a T<...>, residente in San Giuseppe Vesuviano, eiettivamente dom.to in S. Giuseppe Vesuviano alla Via Ddd Ccco, 5, presso lo studio dell Avv. Gggi AAA, cod. fisc. <...>, che lo rapp.ta e difende per procura a margine della citazione ; - parte attrice 3 / 20

4 Contro ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.. nella qualità di impresa designata ex lege alla gestione dei danni del F.G.V.S. per la Regione Campania P.I. : , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rapp.ta e difesa dall Avv. Lll VVV, in virtù di procura notarile versata in atti ed elettivamente tutti domiciliati nei presente giudizio presso lo studio dell Avv. Ccc GGG sito in <...> alla via Ddd Mmm, 18 ( il procuratore ha dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione al numero di telefax 089/<...>) - parte convenuta- OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale 4 / 20

5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta da NNN UUU volta ad ottenere la condanna della SPA GENERALI ASS.NI, quale Impresa designata dal FGVS, al risarcimento delle lesioni subite a causa dell'investimento del 28/8/07 in San Giuseppe vesuviano, alla Via San Leonardo, ad opera di un veicolo rimasto privo di identificazione, nella misura che sarebbe stata quantificata in corso di causa è fondata e, per quanto di ragione, va accolta. La titolarità ad agire e a resistere nel presente giudizio, in capo ai soggetti di questo procedimento, è stata documentalmente provata. Per quanto alla parte istante risulta depositata copiosa documentazione medica e la copia della denuncia querela. La titolarità a resistere della SPA GENERALI ASS.NI, nella qualità, risulta pienamente provata nel corso del giudizio, per cui deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato. 5 / 20

6 In effetti, la parte istante ha agito nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata dal FGVS, invocando, in relazione al sinistro a seguito del quale parte attrice ha subito delle lesioni, il ricorrere delle condizioni di cui all art. 283 ipotesi a) del DLGVO 209/05, assumendo che l autore dell illecito sarebbe stato il conducente di un veicolo non identificato. Ritiene questo Giudice che, dalla istruttoria effettuata, possa reputarsi raggiunta la prova circa la fondatezza della domanda. Innanzi tutto, occorre precisare che, deve ritenersi raggiunta la prova della impossibilità incolpevole del pedone o di chi di ragione, di identificare il veicolo investitore. Il pedone, vittima di un incidente stradale causato da un auto pirata o, comunque, da un veicolo non identificato, può proporre azione diretta nei confronti del l'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni, ottenere il risarcimento dei danni così come stabilito dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 16 dicembre gennaio 2011, n. 745, con la quale è stato affermato come la prova dei fatti, da parte del danneggiato, possa essere fornita anche sulla base di semplici tracce ambientali o dichiarazioni orali. 6 / 20

7 Infatti, alla vittima, con riferimento alle proprie condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto, non è richiesto un comportamento di non comune diligenza, o di complessa e onerosa attuazione, come quello diretto ad identificare il veicolo dell investitore, ad esempio, mediante annotazione del numero d i targa. Ciò che è necessario è la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che si possa configurare, a carico del danneggiato, un obbligo di collaborazione che sia eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante. Conformemente, ritiene questo giudice che, l onere di denuncia all autorità investigativa non può fungere da vera e propria condizione per l accoglimento della domanda, così come il decreto di chiusa istruttoria non può valere quale fonte di prova ineliminabile del giudizio ai fini della dimostrazione della impossibilità incolpevole di identificare il veicolo investitore, perché se così fosse, si verrebbe ad introdurre, in maniera surrettizia, una ipotesi di giustizia condizionata che non trova alcun riscontro nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore: Se così fosse, il danneggiato verrebbe gravato da oneri ulteriori oltre a quello statuito che era statuito dall art. 22 della legge 990/69 prima e dal dlgs 209/05 poi, e cioè, sarebbe tenuto non solo a denunciare i fatti alla competente autorità Giudiziaria ma sarebbe costretto ad attendere i tempi, peraltro lunghissimi, del compimento delle indagini e della emissione del decreto di archiviazione, prima di poter agire per ottenere il risarcimento dei danni. Il diverso orientamento è certamente ed evidentemente dettato dalla volontà di porre freno ad eventuali tentativi di frode posti in essere da vittime di sinistri che non sono conseguenza della circolazione stradale e che, in maniera fraudolenta, cercano di carpire un indebito risarcimento dal Fondo di Garanzia. 7 / 20

8 Ciò nonostante, a parere di questo Magistrato, né la mancata denuncia all Autorità (che nel caso di specie è stata fatta); né la mancata esibizione del decreto di archiviazione emesso dalla procura, possono costituire, a priori, un elemento ostativo al riconoscimento del danno; la denuncia ed il decreto, semmai costituiscono delle circostanze che unite agli altri elementi di prova possono permettere al Giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio, al fine di ravvisare l eventuale natura fraudolenta o truffaldina dell azione intentata ( vedi Sentenza del Tribunale di Napoli 2 Sez. civile del 10/2/2004). Deve, quindi, affermarsi che, per quanto alla proponibilità della domanda, essa risulta essere stata ritualmente preceduta da lettera di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa introdotta dal dlgvo 209/05. In atti risultano, infatti, depositate le copie delle lettere di richiesta di risarcimento dei danni ricevute, nel corso degli anni, dalla SPA GENERALI quale Impresa designata dal FGVS ed anche, da ultimo, dalla SPA CONSAP, a seguito della riforma intervenuta, oltre 60 giorni prima rispetto alla data di presentazione della citazione per la notifica ; considerato, quindi, che, pur trattandosi di lesioni, l art. 287 contiene una disciplina diversa che non opera alcun richiamo né ai termini dell art. 145 del dlgvo 209/05 (fissando il termine di giorni 60 rispetto al termine di giorni 90 contenuto in tale ultima norma richiamata); né al contenuto dell art. 148 dello stesso decreto, per quanto alla formalità della lettera di costituzione in mora, ogni eccezione sul punto deve ritenersi superata. Deve, poi, affermarsi che, trattandosi di lesioni scaturenti da un fatto denunciato alla Autorità giudiziaria penale e, perseguibile penalmente, non può ritenersi applicabile, pur trattandosi di un incidente automobilistico, la prescrizione biennale stabilita dall'art c.c.. Per l'applicabilità della prescrizione breve, ai sensi dell'art c.c., comma 2 (nel caso di azione di risarcimento del danno determinato da sinistro stradale), non è necessario che si tratti 8 / 20

9 di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo alla circolazione medesima (Cassazione civile sez. III 20/09/2012; ud. 28/06/2012, dep.20/09/2012 Numero: 15935) Si tratta di un principio costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui la prescrizione biennale prevista dall'art c.c., comma 2, contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo nè alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, nè alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo (Cass. 21 ottobre 2009 n ; 16 aprile 1993 n. 4535; nello stesso senso anche Cass. 24 aprile 2008 n , che ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata ritenuta l'applicabilità della suddetta prescrizione all'azione risarcitoria intentata da un terzo trasportato, rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti di un casellante dell'a.n.a.s. e di quest'ultimo ente per omessa vigilanza nel tratto stradale in cui era avvenuto l'incidente, trattandosi appunto di domanda comunque inerente alla circolazione veicolare). Si applica al credito risarcitorio il termine di prescrizione eventualmente più lungo previsto per il reato, con decorrenza dalla data del fatto, a condizione che il giudice civile accerti, ìncidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Infatti, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che "nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si 9 / 20

10 applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che, il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art c.c., comma 3, a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato" (Cass. S.U. 27 novembre 2008 n ). Anche per questo, ogni eccezione sul punto, va disattesa. Passando, quindi, all esame del merito, osserva questo Giudicante che, dalla istruttoria espletata, risultano provate le ragioni rappresentate dalla parte istante nell atto introduttivo del giudizio. Invero, il teste SSS Vvv, indifferente, indicato alla udienza del 28/3/11, ha descritto compiutamente le modalità dell investimento ed ha chiaramente specificato che, mentre il NNN stava attraversando la Via San Leonardo sulle strisce pedonali, venne investito al BRACCIO DESTRO da una vettura FORD KA che, incurante del pedone e di un motorino che si era fermato per favorire l'attraversamento, nel sorpassare il predetto motorino, attingeva il NNN, allontanandosi repentinamente. Il teste ha chiarito che l'auto urtò il pedone con lo specchietto laterale destro e che, proseguì la 10 / 20

11 marcia omettendo ogni soccorso. La dinamica così come descritta risulta conforme a quella indicata in citazione e nella denuncia querela sporta al Commissariato di SAN GIUSEPPE VESUVIANO. Tenuto conto di quanto innanzi, deve ritenersi provato sia il fatto storico che la condotta imprudente e negligente del pirata della strada nonché la sua esclusiva responsabilità per quanto all accaduto ed alle conseguenze dannose. Dall esame della prova, infatti, è dato di ritenere che, alcun addebito possa essere mosso al pedone, nemmeno ai sensi dell art I comma c.c., proprio perché lo stesso osservava le norme previste dal codice della strada ( cfr dichiarazione nella parte in cui il teste afferma che il pedone era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali).. Dal riconoscimento della responsabilità del conducente del veicolo rimasto privo di identificazione, consegue la condanna della SPA GENERALI ASS.NI, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno patito dalla parte attrice. 11 / 20

12 Va, in effetti, ribadito che, la circostanza per la quale al pedone, così come al teste, fu impossibile di rilevare il numero di targa è assolutamente plausibile in considerazione del fatto che, il conducente del veicolo si allontanò repentinamente ed il soccorritore, si premurò di prestare assistenza alla persona investita. Per quel che concerne il quantum, questo magistrato, tenuto conto della tipologia delle lesioni e della certificazione in atti, ha ritenuto di avvalersi di un consulente per la relativa quantificazione. Il CTU, previa descrizione dei dati anamnestici, valutata la certificazione prodotta, ha quantificato lesioni in gg. 25 di ITP al 50% ; con postumi di danno biologico nella misura del 1%. Il procuratore della società assicuratrice, alla luce della riforma dell art. 139 del dlgvo 209/05, ha contestato la possibilità di riconoscimento del danno biologico in assenza di accertamenti strumentali. Ebbene, osserva il Magistrato che, l evento per cui è causa è avvenuto in data antecedente alla riforma delle disposizioni legislative e che, tale norma non può essere intesa una norma di carattere processuale applicabile anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della nuova legge. 12 / 20

13 Deve, quindi, ritenersi giustificabile l omissione da parte del sanitario, nella immediatezza del pronto soccorso, di ulteriori indagini strumentali per lesioni che, di fatto, potevano essere valutate a prescindere dai predetti accertamenti. In ogni caso, preso atto della specifica eccezione del procuratore della società assicuratrice, appare doveroso procedere all'analisi dettagliata della normativa di riferimento. Va, infatti, osservato che, con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, in sede di conversione del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 sono state apportate due aggiunte alla normativa vigente in tema di danno alla persona: In particolare nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 71 del Suppl. Ordinario n. 53) si legge che, all art. 32 del decreto legge, dopo il comma tre sono stati aggiunti i seguenti periodi di testo identificati come 3 ter e 3 quater: 3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"; 3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. Le due disposizioni, collocate in contesti disciplinari separati, non appaiono ben coordinate fra loro e sono poco chiare, alla luce di una apparente contraddizione terminologica, atteso che le due norme presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contenere profili contradditori. Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico permanente nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, il comma 3-quater ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico legale da cui risulti anche solo visivamente e non necessariamente strumentalmente accertata l esistenza della lesione. Se è evidente l intento di vincolare il risarcimento del danno biologico permanente previsto dalla tabella ministeriale emanata in ossequio all articolo 139 del codice delle assicurazioni, alle sole ipotesi in cui la lesione sia stata riscontrata in referti di diagnostica per immagini, negando valenza alla prassi di semplificazione della valutazione legata esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive, per cui, le semplici dichiarazioni della vittima di sinistro stradale che lamenti sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica, non porteranno alla liquidazione del danno biologico tabellare di legge, va detto che, a prescindere dagli accertamenti strumentali, anche oggi, 13 / 20

14 sotto la vigenza delle nuove disposizioni, il medico legale può valutare anche visivamente la sussistenza della lesione. Sta di fatto che il legislatore ha lasciato immutata la definizione di danno biologico del primo comma del 139 del codice delle assicurazioni per cui tale danno resta ancora definito come la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito ed in quanto tale, questo danno va risarcito. Poiché dunque non è mutata la definizione di danno biologico rimane sempre compito del medico legale accertare la eventuale esistenza di un danno permanente e/o temporaneo quale esito di una lesione alla integrità psicofisica di un soggetto, soprattutto se si pensa a patologie che, pur non essendo suscettibili di accertamenti strumentali, di fatto, sono riconosciute dalla casistica medica ed in quanto tali integrano delle patologie risarcibili. Siccome, quindi, non è stata introdotta nessuna norma tale da costringere la medicina legale ad utilizzare criteri difformi rispetto a quelli validati dalla comunità scientifica e, siccome le disposizioni del novellato articolo 139 del dlgvo 209/05 non sono dirette ai medici, appare evidente che, i sanitari devono valutare i postumi soggettivi secondo i vigenti barhemes ministeriali ex dpr 2003 richiamando la valutazione ivi prevista (<2%) chiarendo se tale valutazione sia suscettibile o meno di accertamento clinico strumentale obiettivo, senza che, la inesistenza di accertamenti strumentali, di per sé, possa automaticamente comportare il rigetto della richiesta di risarcimento del danno biologico permanente. Ne consegue che, a parere di questo magistrato, una diversa interpretazione della normativa deve ritenersi non costituzionalmente orientata (anche perché, per altro, solo nel caso di risarcimento del danno conseguente ad incidente automobilistico, verrebbe compromesso il diritto del danneggiato al risarcimento per lesioni che non siano state accertate strumentalmente). Ed è per questo che, ogni eccezione sul punto sollevata dal procuratore della società assicuratrice, deve essere disattesa. Tornando, quindi, al caso che ci occupa, ai fini della quantificazione del danno, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 139 del d.lg.vo 209/05, laddove è inserita la precisazione del danno biologico ( per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito ), e dei criteri di liquidazione; visto il comma 3 dello stesso articolo, laddove è scritto che l ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ; Considerato, ancora, che, secondo l evoluzione giurisprudenziale di merito, alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n del 2008, va affermata la possibilità di risarcire la sofferenza morale del danneggiato personalizzando il risarcimento del danno biologico nei limiti di cui agli artt. 138 e 139 del 14 / 20

15 codice delle assicurazioni ( Trib. Piacenza 4/6/09 n. 401 in Banca dati Juris Data; Trib. Palermo, III Sez. Civ. 3/6/09 in Altalex- quotidiano di Informazione giuridica n del 15/9/09; Trib. Venezia 27/2/09, in Giur. Merito 2009), dovendosi intendere definitivamente accantonata la figura del cosiddetto danno morale soggettivo (Trib. Monza sez. lavoro, 125/09 n. 241 in Giustizia a Milano 2009; Trib. Milano Sez. III 15/4/09 n in Giustizia a Milano 2009; Trib. Palermo 12/3/09 in Banca dati Juris Data); viste le tabelle di liquidazione introdotte dall art. 5, co. 2, della legge 57/2001 aggiornate dal D.M. Sviluppo Economico e successive modifiche; tenuto conto della intrinseca incidenza delle lesioni subite dalla parte danneggiata sulla sua vita, anche relazionale, si ritiene che il danno vada personalizzato ed a tal fine si ritiene che possa essere aumentato di 1/5 così come previsto dall art. 139 del dlgvo 209/05 e debba essere così liquidato Età del danneggiato : 22 anni Percentuale di invalidità permanente : 1% Giorni di invalidità parziale al 50%: 25 gg. Giorni di invalidità parziale al 25%: gg. 15 / 20

16 Danno Biologico Permanente Valore del punto per invalidità del 1% : x 1 783,33 Percentuale di riduzione per età di 22 anni : 6% ( 783,33 x 1) - 6% 736,33 16 / 20

17 Danno Biologico Temporaneo Inabilità parziale al 50%: 45,70 x 25 gg x 50% 571,25 571,25 Personalizzazione: (736, ,25) x 20% 261,52 Totale : 1.569,10 Nulla per le spese perchè non documentate. 17 / 20

18 Sulla somma così come riconosciuta, andranno calcolati gli interessi, che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente. 18 / 20

19 Visto il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi contenuto nel D.M. del 20/07712 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012; da tenere in considerazione, a prescindere dall attività svolta dai procuratori in precedenza (sul punto Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza n 1252 laddove è scritto che L art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM stesso (quindi, dal ). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante ) tenuto conto del valore del decisum ; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; esse vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NNN UUU contro la spa GENERALI ASS.NI in persona del legale rapp.te, quale Impresa designata dal FGVS, così provvede: Accoglie, per quanto di ragione. la domanda e, per l effetto, riconosciuta e dichiarata l esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto privo di identificazione, nella 19 / 20

20 determinazione del sinistro, condanna la SPA GENERALI ASS.NI, nella qualità, al pagamento in favore della parte attrice della somma pari ad euro 1.569,10 all attualità, oltre interessi da calcolarsi come in motivazione. - Condanna la spa GENERALI ASS.NI al pagamento delle spese del giudizio che, liquida in complessivi 1.300,00, di cui 120,00 per spese; 1.180, 00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da attribuirsi al procuratore ex art. 93 c.p.c. - Condanna la spa GENERALI ass.ni nella qualità, al rimborso delle spese di CTU liquidate in euro 350,00 oltre accessori se documentati. - Così deciso in Ottaviano il 11/1/13 IL GIUDICE DI PACE DOTT. SSA MARIA CUOMO 20 / 20

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo). L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A. Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie

Dettagli

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo) Conformemente a quanto dichiarato, successivamente, dalla Corte Costituzionale ( Sent enza 111/2012 ), il Giudice di Pace, nella sentenza che segue ha ritenuto che la intenzione del legislatore - ai sensi

Dettagli

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo) L'attore esibisce una comunicazione con la quale l'istituto assicuratore riferisce di non poter procedere al risarcimento dei danni in quanto "la controparte nega l'evento". Con la stessa missiva la società

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo) Nella causa conclusasi con la sentenza in esame l'attore - pur qualificandosi come legale rapp.te di una società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di incidente stradale,

Dettagli

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che

Dettagli

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27 Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi

Dettagli

Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile. Avv. Sostene Invernizzi

Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile. Avv. Sostene Invernizzi Le diverse componenti del danno in conseguenza di sinistro risarcibile in ambito di responsabilità civile Avv. Sostene Invernizzi Il danno risarcibile Danno patrimoniale Danno non patrimoniale Danno per

Dettagli

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo) Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 atteso che la richiesta di risarcimento danni non è stata corredata dalla denuncia di

Dettagli

Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00

Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00 La rinuncia alla procura (c.d. dismissione del mandato), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo) Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689

Dettagli

Incasso fraudolento bonifico postale domiciliato: responsabilità delle Poste e risarcimento danni (M. Cuom

Incasso fraudolento bonifico postale domiciliato: responsabilità delle Poste e risarcimento danni (M. Cuom Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dalla spa POSTE ITALIANE per aver omesso di conservare ovvero per aver rifiutato di consegnare la ricevuta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo). Opposizione alla cartella esattoriale. L'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del

Dettagli

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013). Opposizione avverso ordinanza ingiunzione. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace, ritenendo fondate le ragioni dell'attore, ha affermato che "la fase amministrativa e, quindi, il ricorso amministrativo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO Sinistro causato dal solo vettore senza coinvolgimento di altro veicolo: inapplicabilità dell'art. 141 CdA (A Con la sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, alla luce del costante riferimento

Dettagli

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile. Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative

Dettagli

Cass /2018. Risarcimento danno biologico: non sempre è necessario l'accertamento strumentale.

Cass /2018. Risarcimento danno biologico: non sempre è necessario l'accertamento strumentale. Con la ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale iin materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo

Dettagli

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico Con la ordinanza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che la procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005

Dettagli

FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar

FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di incidente causato

Dettagli

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M. Nel caso di proposizione separata dell'azione risarcitoria contro il danneggiante senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, la sentenza di condanna, che sia passata in giudicato,

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che l'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad

Dettagli

Il danno non patrimoniale come novellato dalla legge n. 124/2017

Il danno non patrimoniale come novellato dalla legge n. 124/2017 Il danno non patrimoniale come novellato dalla legge n. 124/2017 Excursus sugli artt. 138 e 139 cod. ass.: il danno non patrimoniale nelle sue varie componenti, ossia danno biologico, esistenziale e morale

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 17444 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 04/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 12744-2017 proposto da: CARDINALE LAURENZA, elettivamente

Dettagli

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma La richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005, deve contenere, tra l'altro, il certificato di guarigione con o senza postumi. In mancanza solo l'espletamento della visita

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Indennizzo diretto e successiva domanda riconvenzionale ex art. 148: improponibilità. Electa una via...(m. In tema di indennizzo diretto, il brocardo "electa una via non datur recursus ad alteram" vale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi Fortunato, ha emesso la seguente SENTENZA nella

Dettagli

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà. Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo) Cerca di attraversare la pensilina transitando dal lato non destinato al passaggio di pedoni ed inciampa. Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che l'uso improprio della cosa esclude

Dettagli

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l assicurazione deve provvedere a risarcire il danno subito che si estende agli oneri accessori e conseguenziali e che se è liquidato

Dettagli

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ).

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ). Nella sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che il principio secondo il quale il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato

Dettagli

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di autoveicoli vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche

Dettagli

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio? Nella ordinanza che segue, la Corte di Cassazione sfiora ma non tocca e, quindi, non risolve il problema relativo alla necessità di evocare o meno in giudizio anche il responsabile del danno, nel caso

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS - CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / 2014 - OMISSIS - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 4 dicembre 2002 (...), in qualita di proprietario di un autovettura Alfa Romeo 156, convenne

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZE DI STAMPA 10 ottobre 2017 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale

Dettagli

Infortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)

Infortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro) Risarcimento danni per lesioni personali da infortunio scolastico. Legittimazione passiva della amministrazione ministeriale competente e non dell'istituto scolastico seppure il medesimo sia dotato di

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22066 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 15785-2017 proposto da: PISCIOTTA GIUSEPPINA, SCIBELLI

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi  Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Veicolo al servizio degli invalidi: mancata prova della esposizione del contrassegno e mancata prova che il veicolo fosse effettivamente al servizio del portatore di handicap. Efficacia probatoria del

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Dettagli

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito) La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 16000008/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile ha pronunciato la seguente

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063-A-bis PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile, alle disposizioni

Dettagli

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Il trasportato non deve provare le modalità del sinistro. Il caso del trasportato proprieta

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Il trasportato non deve provare le modalità del sinistro. Il caso del trasportato proprieta Cass. 16181/2015. Il trasportato non deve provare le modalità del sinistro. Il caso del trasportato proprieta Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione ha affermato che il terzo trasportato per

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 339 Anno 2016 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 13/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7359-2013 proposto da: FOIS LUIGI FSOLGU80S181452K, considerato

Dettagli

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18 Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando il precedente orientamento, ha ribadito che il danno da fermo tecnico, subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della

Dettagli

Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI. di determinazione e risarcimento N. 1. EMENDAMENTI. Seduta del 14 marzo 2017

Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI. di determinazione e risarcimento N. 1. EMENDAMENTI. Seduta del 14 marzo 2017 Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Relatori: DAMBRUOSO,

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 9 dicembre 2010, n Svolgimento del processo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 9 dicembre 2010, n Svolgimento del processo Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente In tema di responsabilità

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Azione contro il FGVS: la mancata identificazione del veicolo deve dipendere da impos

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Azione contro il FGVS: la mancata identificazione del veicolo deve dipendere da impos In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei

Dettagli

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente Il Giudice di Pace, con la sentenza in esame ha rigettato la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 (richiesta incompleta) atteso che la compagnia convenuta non

Dettagli

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale

Dettagli

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro) La lettera raccomandata in quanto atto di natura negoziale e non giudiziale, ha carattere recettizio, pertanto, produce i suoi effetti interruttivi solo quando viene a conoscenza del destinatario. L'atto

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile,

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA Sentenza del Giudice di pace di Napoli avv.nicola Di Foggia del 14/01/2011 sull'improponibilità della domanda per mancato invio della messa in mora alla compagnia assicurativa del responsabile civile Autore:

Dettagli

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe Le nuove Tabelle del Tribunale di Milano Analisi e confronto Lorenzo Vismara Responsabile Sinistri GenRe Italia Sommario Principi espressi dalle SS.UU. nelle sentenze dell 11 novembre 2008 Le nuove Tabelle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,

Dettagli

Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI. di determinazione e risarcimento N. 2. EMENDAMENTI. Seduta del 15 marzo 2017 ART. 1.

Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI. di determinazione e risarcimento N. 2. EMENDAMENTI. Seduta del 15 marzo 2017 ART. 1. Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Relatori: DAMBRUOSO,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti. Con la ordinanza che segue la Corte di Cassazione ha indicato in requisiti necessari perchè la eccezione di incompetenza per territorio derogabile sia ammissibile. Invero, ha affermato la Corte, in tema

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2531 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BUEMI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2016 Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario TIPOGRAFIA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 02/05/2019 N. 00426/2019 REG.PROV.COLL. N. 00481/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione

Dettagli

Cass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz

Cass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz Il Giudice di Pace reintegrava l'attore nella classe di merito condannando, altresì, la compagnia convenuta a versare allo stesso la differenza di premio; tuttavia rigettava, come peraltro il Tribunale

Dettagli

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches Nella sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che in tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un esclusiva efficienza causale dell'evento,

Dettagli

Cass /2018 Contrassegno falso o mancanza di copertura: risarcisce sempre il FGVS?

Cass /2018 Contrassegno falso o mancanza di copertura: risarcisce sempre il FGVS? In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l affidamento sulla sua sussistenza sia

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,

Dettagli

Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà

Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, relatore dott. Emilio Iannello, con la sentenza n. 13795 del 31 maggio 2018 ha analizzato

Dettagli

Micropermanenti: colpo di frusta risarcibile anche senza radiografia

Micropermanenti: colpo di frusta risarcibile anche senza radiografia Micropermanenti: colpo di frusta risarcibile anche senza radiografia Si discute in materia di risarcibilità delle lesioni micropermanenti, come il colpo di frusta, riportato dalla vittima di un incidente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,

Dettagli

Sanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo)

Sanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo) Con la sentenza che segue il Giudice di Pace si è ritenuto territorialmente competente a decidere una opposizione a sanzione amministrativa, essendo stata omessa, nel verbale di contestazione, l indicazione

Dettagli

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777 Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777 In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell evento dannoso, a norma dell articolo

Dettagli

Giudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO

Giudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO La disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione

Dettagli

id est nuova richiesta di risarcimento danno) onalizzazione del danno morale (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del ).

id est nuova richiesta di risarcimento danno) onalizzazione del danno morale (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del ). Il Giudice di Pace, nella sentenza in esame (causa contro la Progress, posta, in corso di giudizio, in LCA), ha autorizzato l'attore all integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto

Dettagli

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia). L'attrice, rivoltasi all'ufficio postale al fine di denunziare lo smarrimento di buoni fruttiferi, veniva a conoscenza che gli stessi, recanti la firma dell'avente diritto, erano stati rimborsati. Pertanto,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato

Dettagli

Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.

Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M. Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M. Il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va qualificato come tributo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

Premessa... pag. 5 Presentazione... 7

Premessa... pag. 5 Presentazione... 7 indice SOMMARIO indice sommario Premessa................................................ pag. 5 Presentazione... 7 1. Una premessa necessaria: la nozione di strada............ 17 1.1. L art. 2 del codice

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

- danni morali ( dalla sentenza 28407/2008 e non sempre recepiti dalle Compagnie assicurative).

- danni morali ( dalla sentenza 28407/2008 e non sempre recepiti dalle Compagnie assicurative). I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa (Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n. 23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi) La Corte di Cassazione (sentenza

Dettagli

Cass. 3266/2016. Indennizzo diretto - Fase stragiudiziale e compensi professionali

Cass. 3266/2016. Indennizzo diretto - Fase stragiudiziale e compensi professionali In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'art. 9, comma 2, del d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell'art. 150, comma l, del d.lgs. 7 settembre

Dettagli