Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00
|
|
- Sebastiano Moro
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La rinuncia alla procura (c.d. dismissione del mandato), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro difensore, mentre, in difetto, consentono il perdurare di quelle funzioni di strumento e collegamento tra la parte difesa e gli altri soggetti del processo, che sono proprie del ministero del difensore.pertanto, la previsione di cui all'art. 85 c.p.c., secondo cui "la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore", dev'essere interpretata nel senso che, fino a quel momento, il difensore conserva le sue funzioni, sia in relazione alla legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse, tant'è che, secondo la Cassazione, perfino la notifica dell'impugnazione dev'essere effettuata al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente (Giudice di Pace Ottaviano - sentenza del ). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO 1 / 10
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4596/11 RGNR Assegnata a sentenza il 4/3/13 2 / 10
3 promossa da CCC Nnn (C.F.:< >) e SSS Iii (C.F.: < >) quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore CCC Mmm (C.F.: < >) nata a < > (xx) il < >, tutti residenti in < > (NA) alla Via < >, rappresentati e difesi, giusta procura a margine della citazione dall Avv. < > C.F.: < > presso Io studio del quale elett.te domicilia in < > (NA) alla Via < > (fax: < > < >) - parte attrice CONTRO Assitalia Assicurazioni S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t. Pi , elettivamente domiciliata in < > alla Via Silvio < > presso lo studio dell avv. Rrr Vvv CF < > che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti rilasciata dalle Generali Business Solutions S.c.p.A. quale impresa nominata dall INAAssitalia con poteri di conferimento mandato, come da documentazione depositata in atti. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt 133, 134, 176 CPC a mezzo fax al seguente numero di telefono < > oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo avv< >@pec.xxx.it; - 3 / 10
4 parte convenuta - NONCHE' XXX MMM - < > res. in < > alla Via < > ; - convenuta contumace - OGGETTO: Richiesta di risarcimento dei danni. CONCLUSIONI: Come da verbale 4 / 10
5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. Della domanda, così come proposta, dalla parte attrice nei confronti della spa INA ASSITALIA ASS.NI nella qualità va dichiarata l improponibilità. Innanzi tutto, va rilevato che in prima udienza il procuratore della parte attrice, all'esito della costituzione in giudizio della società convenuta chiese un rinvio in prosieguo di prima udienza, onde valutare la possibilità di una rinuncia al mandato. Alla udienza successiva il procuratore comunicava di aver rinunciato al mandato e chiedeva rinvio per la nomina di un nuovo difensore. 5 / 10
6 Per la parte attrice non si costituiva alcuno ed il procuratore della parte convenuta chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. Appare perciò importante chiarire che l'ipotesi in esame è contemplata dall'art. 85 del codice di procedura civile e che, sul punto, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui la rinuncia alla procura (c.d. dismissione del mandato), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro difensore, mentre, in difetto, consentono il perdurare di quelle funzioni di strumento e collegamento tra la parte difesa e gli altri soggetti del processo, che sono proprie del ministero del difensore (cfr. Cass n. 6605; Cass n. 3227; Cass n. 3226; Cass n. 3009). Pertanto, la previsione di cui all'art. 85 c.p.c., secondo cui "la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore", dev'essere interpretata nel senso che, fino a quel momento, il difensore conserva le sue funzioni, sia in relazione alla legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (cfr. Cass. n del 1992; Cass n. 1383), tant'è che, secondo la Cassazione, perfino la notifica dell'impugnazione dev'essere effettuata al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente (cfr. Cass n. 3227). Inoltre, qualora non sia avvenuta la sostituzione di un nuovo difensore al posto di quello rinunciatario (o revocato), deve escludersi la nullità della sentenza, proprio perché il processo continua regolarmente (cfr. Cass n. 2499). 6 / 10
7 Infine, è opportuno precisare che, in mancanza di sostituzione del difensore, restano operanti le conclusioni precedentemente specificate dal difensore rinunciatario (cfr. Cass. n. 698 del 1974), ossia, nel caso di specie, alle conclusioni formulate in citazione. Il diritto di rinuncia al mandato trova il proprio fondamento giuridico nel rapporto di natura fiduciario che si instaura tra l avvocato ed il proprio cliente. Lo stesso art. 35 del Codice Deontologico (rapporto di fiducia) chiarisce infatti che il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia" Il diritto di rinunciare al mandato è disciplinato anche dal codice civile dall'art. 2237, secondo comma, c.c., in base la quale, nel disciplinare il diritto di recesso, si stabilisce che il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. In base all art. 85 c.p.c. (revoca e rinuncia alla procura), non ci sono dei limiti temporali per poter esercitare il diritto di rinuncia alla procura che può, quindi, essere esercitata dall'avvocato ad nutum, ossia in ogni stato e grado del processo civile. Stabilisce infatti la disposizione che la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma, come detto, la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore non perdendo il difensore rinunciante lo jus postulandi, fino alla sua sostituzione ( Cassazione civile sez. III sentenza 18/12/2012 N ). 7 / 10
8 Ciò detto, deve osservarsi che, parte attrice, ha omesso di depositare la propria produzione, impedendo al sottoscritto Magistrato di verificare l'assolvimento dell'onere imposto dall'art. 287 del codice richiamato e, cioè, la regolare costituzione in mora delle parti prima della data di instaurazione del processo ed il rispetto dei termini tra la data di ricevimento della lettera e la data di presentazione dell'atto per la notifica. Ne consegue che, per l'impossibilità di verificare tali elementi, la domanda non può essere esaminata nel merito. Tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla parte attrice in applicazione del principio di soccombenza, la stessa parte va condannata al pagamento delle spese di lite. In assenza della nota spese, visto il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi contenuto nel D.M. del 20/07/12 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012; da tenere in considerazione, a prescindere dall attività svolta dai procuratori in precedenza (sul punto Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza n 1252 laddove è scritto che L art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM stesso (quindi, dal ). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante ) tenuto conto del valore del decisum ; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del 8 / 10
9 numero delle parti in causa; liquida le spese come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CCC NNN confronti della SPA INA ASSITALIA ASS.NI e nei confronti di XXX MMM, così provvede: nei -Dichiara la contumacia della XXX ; - Dichiara la improponibilità della domanda ; Condanna parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari che liquida in complessivi euro 1.150,00 di cui euro 50,00 per spese ed euro 1.100,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA se dovute. 9 / 10
10 Così deciso in Ottaviano il 9/3/13 IL GIUDICE DI PACE DOTT. SSA MARIA CUOMO 10 / 10
Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliContestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27
Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi
DettagliLa controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)
L'attore esibisce una comunicazione con la quale l'istituto assicuratore riferisce di non poter procedere al risarcimento dei danni in quanto "la controparte nega l'evento". Con la stessa missiva la società
DettagliArt. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo)
Conformemente a quanto dichiarato, successivamente, dalla Corte Costituzionale ( Sent enza 111/2012 ), il Giudice di Pace, nella sentenza che segue ha ritenuto che la intenzione del legislatore - ai sensi
DettagliAssicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
DettagliIncasso fraudolento bonifico postale domiciliato: responsabilità delle Poste e risarcimento danni (M. Cuom
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dalla spa POSTE ITALIANE per aver omesso di conservare ovvero per aver rifiutato di consegnare la ricevuta
DettagliArt. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma
La richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005, deve contenere, tra l'altro, il certificato di guarigione con o senza postumi. In mancanza solo l'espletamento della visita
DettagliTelefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim
Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Indennizzo diretto e successiva domanda riconvenzionale ex art. 148: improponibilità. Electa una via...(m. In tema di indennizzo diretto, il brocardo "electa una via non datur recursus ad alteram" vale
Dettagli(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).
Opposizione avverso ordinanza ingiunzione. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace, ritenendo fondate le ragioni dell'attore, ha affermato che "la fase amministrativa e, quindi, il ricorso amministrativo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace ha ritenuto la nullità della notifica all'indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA. Invero, ha ritenuto il giudicante, il Registro IndicePA, istituito dall art.
DettagliCanone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.
Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M. Il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va qualificato come tributo
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.
Nel caso di proposizione separata dell'azione risarcitoria contro il danneggiante senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, la sentenza di condanna, che sia passata in giudicato,
DettagliCartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della
DettagliFGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)
La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità
DettagliInfortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)
Risarcimento danni per lesioni personali da infortunio scolastico. Legittimazione passiva della amministrazione ministeriale competente e non dell'istituto scolastico seppure il medesimo sia dotato di
DettagliNon è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M
Nel caso in esame, il ricorrente dopo di aver proposto istanza di rateizzazione e di aver provveduto ad onorare le rate del debito, ha presentato ricorso al Giudice di Pace ottenendo l'annullamento della
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO
Sinistro causato dal solo vettore senza coinvolgimento di altro veicolo: inapplicabilità dell'art. 141 CdA (A Con la sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, alla luce del costante riferimento
DettagliSanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo)
Con la sentenza che segue il Giudice di Pace si è ritenuto territorialmente competente a decidere una opposizione a sanzione amministrativa, essendo stata omessa, nel verbale di contestazione, l indicazione
DettagliGdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.
Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative
DettagliArt.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)
Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 atteso che la richiesta di risarcimento danni non è stata corredata dalla denuncia di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliInterruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)
La lettera raccomandata in quanto atto di natura negoziale e non giudiziale, ha carattere recettizio, pertanto, produce i suoi effetti interruttivi solo quando viene a conoscenza del destinatario. L'atto
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliIl Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente
Il Giudice di Pace ha ritenuto, nella sentenza in esame, che la istanza di rateizzazione del debito e quindi la volontà di adempiere alla propria obbligazione non è compatibile con la eccezione di prescrizione
DettagliRimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).
L'attrice, rivoltasi all'ufficio postale al fine di denunziare lo smarrimento di buoni fruttiferi, veniva a conoscenza che gli stessi, recanti la firma dell'avente diritto, erano stati rimborsati. Pertanto,
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliCass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale
Il termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),
DettagliOpposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14
Nell ipotesi in cui la parte istante dichiari, nel precetto, la propria residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto vanno proposte innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliOmnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5224 Anno 2018 Presidente: MANNA FELICE Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 06/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 1343-2014 proposto da: (:.\STALDO ENRICO, Attivamente domiciliato
DettagliEsame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri
Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagliil Giudice di Pace di Nocera Inferiore Avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente
GdP Nocera Inferiore. LCA: riassunzione della causa - Improponibilità della domanda nei confronti della I l Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con la sentenza in esame, ha ritenuto la improponibilità
DettagliTRIBUNALE DI VENEZIA
N. R.G. 3585/2016 TRIBUNALE DI VENEZIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2016 promossa da ONLY ITALIA TECH AND TRADE CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. SOC. COOP. A R.L. SGAMBARO S.P.A. ACQUAVITE
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17
La corte di Cassazione, consolidando un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale tutte le parti processuali sono tenute, solidalmente tra loro, al pagamento del compenso al
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliLe parti ed i difensori
Le parti ed i difensori Prof. Carlo Ghia I soggetti processuali Giudice ed i suoi ausiliari (ufficiale giudiziario, cancelliere e consulente tecnico); Pubblico Ministero; Parti e difensori. Le parti processuali
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A
N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliGiudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO
La disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione
DettagliIl giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente
Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che, l'aver scelto la procedura di cui all'art. 149 del D.Lgs.209/2005 (procedura di risarcimento diretto) con il regolare adempimento degli obblighi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL. N. XXXXX/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CONTE (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato
DettagliTRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA
TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Dettagli...NICOLETTA con l'avv REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN VERONA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN VERONA SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 913812017 - promossa con atto di citazione da:...nicoletta con l'avv 7 7 7 Contro
DettagliFGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar
FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di incidente causato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
DettagliSCHEMA DI ATTO DI CITAZIONE NEL PROCESSO CIVILE CON PROCURA ALLE LITI E RELATA DI NOTIFICA
SCHEMA DI ATTO DI CITAZIONE NEL PROCESSO CIVILE CON PROCURA ALLE LITI E RELATA DI NOTIFICA Focus Esame Avvocato: lo schema di atto di citazione nel processo civile con procura alle liti e relata di notifica.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo)
Cerca di attraversare la pensilina transitando dal lato non destinato al passaggio di pedoni ed inciampa. Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che l'uso improprio della cosa esclude
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA
così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
concesso il suddetto termine al nuovo difensore dell'imputato, avv. Duse, avrebbe dovuto convocare il già nominato difensore di ufficio avv. Carla Favaron e solo nel caso in cui quest'ultima avesse a sua
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliLA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 3 LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 183 c.p.c. - Prima comparizione delle parti e trattazione
DettagliSentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO - Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2375/2017 R.G., promossa da OMISSIS Avv. FASANO ANGELA MARIA Contro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliCass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00
La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto
DettagliSentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -
Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 8832 Anno 2017 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 05/04/2017 SENTENZA sul ricorso 13571-2016 proposto da: LORENZONI GIACOMO C.F. LRNGCM53M27L046S,
DettagliCondominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta
Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di
DettagliContratto telefonico: violazione obblighi contrattuali: risarcimento danni (M.Cuomo)
Risoluzione anticipata del contratto da parte dell'utente. Modifica, ex uno latere, dei criteri di conteggio degli importi dovuti da parte del gestore telefonico: illegittimità. Prelievo delle somme dovute
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
N.2335 /2015 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. nella causa civile di primo
DettagliSentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 5094/2016 Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017
N. 5094/2016 R.G.A.C. Tribunale Ordinario di Treviso SEZIONE TERZA CIVILE Verbale di udienza Il giorno 19/09/2017, alle ore 12.00 nella SEZIONE TERZA civile del Tribunale di Treviso, all udienza del Giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliCorte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 3 giungo 2016, n
Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 3 giungo 2016, n. 11504 SENTENZA sul ricorso 30776/2011 proposto da: (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,
Dettagli