Contratto telefonico: violazione obblighi contrattuali: risarcimento danni (M.Cuomo)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Contratto telefonico: violazione obblighi contrattuali: risarcimento danni (M.Cuomo)"

Transcript

1 Risoluzione anticipata del contratto da parte dell'utente. Modifica, ex uno latere, dei criteri di conteggio degli importi dovuti da parte del gestore telefonico: illegittimità. Prelievo delle somme dovute in data antecedente alla scadenza della fattura. Restituzione somme e risarcimento del danno non patrimoniale (Giudice di Pace di Ottaviano - Sentenza ). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA 1 / 11

2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1338/010 r.g. assegnata a sentenza il 11/6/010 TRA AAA SSS nato il 00/00/82 a Scafati CF AAASSS 82XXX I483 M res. in Colle D Anchise alla via SSS CCC, N.. rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mmm e Fff AAA, presso il cui studio in Terzigno alla Via Aaa,... elett.te domiciliano giusta mandato a margine dell atto di citazione; - attore 2 / 11

3 C/ Gestore Telefonico SPA in persona del legale rapp.te con sede in Milano alla...,.. cap 00000, rapp.ta e difesa dall Avv. EEE PPP C.F. EEE PPP 00D00 H50XX, tutti elett.te dom.ti in S. AAA alla Via Rrr,..., giusta procura a margine della copia della citazione notificata ( il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento a mezzo fax al n ovvero a mezzo all indirizzo eeeppp@studioeeeppp.it ; -convenuta -; OGGETTO: Violazione di obblighi contrattuali e risarcimento. CONCLUSIONI: come da verbale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 3 / 11

4 Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta dalla parte attrice con l atto di citazione ritualmente notificato volta ad ottenere l annullamento della fattura n. xxxxxx4 e la condanna della spa Gestore Telefonico alla restituzione della somma pari ad euro 852,78 indebitamente incassata, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell inadempimento contrattuale è parzialmente fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. La titolarità ad agire ed a resistere nel presente giudizio è stata documentalmente provata per cui si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato. Va quindi dichiarata la PROPONIBILITA DELLA DOMANDA per essere stata, la stessa, ritualmente preceduta dal tentativo di conciliazione. La delibera 182/02 CONS, in esecuzione della legge detta, all art. 3 prevede che: gli utenti singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalla norma in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell autorità e che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio. 4 / 11

5 Con riferimento al caso di specie, però, va evidenziato come in Campania, l organo competente per il tentativo obbligatorio di conciliazione (CO RE COM), non sia stato ancora istituito per cui, stante l obbligatorietà del tentativo di conciliazione occorreva adire, in alternativa a questo, altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie come espressamene previsto dall art. 12 della Delibera n. 180 CONS. Preso atto della copia della istanza per la Conciliazione presentata alla Camera di Commercio di Napoli, nonché del verbale negativo di conciliazione, l obbligo imposto dalla legge deve ritenersi assolto per cui la domanda deve ritenersi proponibile e procedibile. Passando all esame del merito, va evidenziato quanto segue: Contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore della società convenuta, ritiene questo Magistrato che l attore abbia adeguatamente fornito la prova della violazione da parte della SPA Gestore Telefonico degli obblighi contrattuali e nonché l obbligo di correttezza e di buona fede nei confronti dell altro contraente. In effetti, nel caso in esame, è emerso in maniera inconfutabile che a seguito della richiesta di portabilità del numero telefonico ad un altro operatore, la società convenuta, ha modificato unilateralmente, senza alcun consenso ovvero senza alcuna specifica pattuizione i criteri di fatturazione, applicando all utente una tariffa decisamente svantaggiosa rispetto a quella di cui al contratto in atti. 5 / 11

6 E, se è vero che dalla lettura del contratto intercorso tra le parti, si rileva che il ritardato o mancato adempimento anche parziale da parte del cliente agli obblighi di pagamento di cui al paragrafo 3 del contratto ovvero il pagamento dei conti con modalità diverse rispetto a quelle pattuite al paragrafo 1 avrebbero dato al Gestore Telefonico la facoltà di risoluzione ex art c.c., non è men vero che proprio nel contratto è riportato che, di tale volontà il CLIENTE VA INFORMATO mediante comunicazione. Il rispetto di tale clausola sopra richiamata, avrebbe dovuto indurre la società convenuta al dovere di informativa prima di procedere alla diversa fatturazione, piuttosto che all esito della erogazione di un servizio a condizioni diverse rispetto a quelle note al cliente consumatore. E sul punto, la spa Gestore Telefonico, non ha prodotto alcun documento attestante tale specifica previsione come punto di specifico accordo intercorso con il consumatore per la qual cosa, ritenuta insussistente l'ipotesi di cui all'art c.c.( Contratto con obbligazioni del solo proponente), considerato che, dall'applicazione dei diversi parametri di calcolo, derivava un onere economico, nemmeno contenuto, mensile a carico dell altro contraente, deve ritenersi integrata da parte della spa Gestore Telefonico, anche la violazione dell art. 22 del codice del consumo che vieta le informazioni poco chiare e lineari, e, comunque insufficienti ad indurre il consumatore medio ad operare, in piena autonomia, delle scelte aventi conseguenze economiche pregiudizievoli. 6 / 11

7 Nel nostro sistema, peraltro, non sussiste alcuna qualificazione in termini di espressione della volontà del silenzio come tale, al di fuori dell'ipotesi appena ricordata contenuta nell'ari. 1333c.c., ove il principio è quello della necessità del rifiuto, vale a dire che, poiché il principio generale è individuato nell'art c.c. (requisiti del contratto), e poiché l'accordo delle parti è previsto quale primo requisito per l'esistenza del contratto; sanzionata l assenza dell accordo con la nullità, ai sensi dell'art c.c., deriva che, nel caso che ci occupa, mancando l accordo ch prevedeva una diversa possibilità di fatturazione in caso di recesso anticipato, il comportamento tenuto dalla spa Gestore Telefonico deve ritenersi illegittimo ed illegittima va ritenuta la fatturazione con le diverse modalità di calcolo. Del resto, in materia di contratti del consumatore, alla luce della ritenuta necessità, di stampo pubblicistico, di protezione ulteriore a cagione della diversa forza economica connaturale al soggetto imprenditore rispetto all'utente o fruitore finale, sussistono norme specifiche ulteriormente restrittive rispetto alla disciplina generale: tale è l'art. 9 contenuto nel D.Lgs di attuazione della direttiva CEE97/7 ove si legge la necessità di una previa ordinazione qualora la fornitura comporti richiesta di pagamento ed espressamente, nel comma 2, si indica "la mancata risposta non significa consenso"; tale norma prevede il divieto per forniture al di fuori della disciplina di insorgenza del rapporto così regolamentata; nel caso in esame siamo in presenza dunque di violazione di divieto e, quindi, in assenza di un valido contratto. 7 / 11

8 Né si potrebbe ritenere giustificato il comportamento della società per il danno che la stessa assume di aver subito dal recesso anticipato, posto che a garanzia del recesso, era contrattualmente prevista l applicazione di una penale corrispondente ad euro 167,00, comunque incassata a mezzo di prelievo dalla carta di credito. Per quanto sopra, in accoglimento della domanda proposta dall AAA, la società telefonica va certamente condannata alla restituzione in favore dell attore delle somme indebitamente percette, ammontanti non già ad euro 852,78 ( importo complessivo della fattura) bensì ad euro 595,68, quale importo percepito in più rispetto a quello cui la società di telefonia avrebbe avuto diritto in ragione del contratto sottoscritto con la parte attrice (che, in effetti, avrebbe dovuto versare euro 90,00 quale canone mensile e la sanzione di euro 167,00, contrattualmente prevista), oltre agli interessi legali dalla data di avvenuta riscossione al saldo. Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno, alla luce di quanto innanzi, deve certamente ritenersi dovuto alla parte attrice, il rimborso delle spese della procedura di conciliazione nella misura di euro 40,00 oltre interessi dalla domanda. 8 / 11

9 Vanno poi, riconosciuti, a titolo di risarcimento, la somma di euro 0,12 a titolo di interessi per l avvenuto prelievo delle somme dalla carta di credito 5 giorni prima rispetto alla data di scadenza della fattura, oltre gli interessi che matureranno su tale cifra dalla data della pronuncia al saldo. La violazione della normativa comunitaria e le norme stabilite in favore del consumatore per quanto agli obblighi di correttezza e buon fede, giustificano, così come espressamente previsto, la richiesta di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale che, dato l oggetto, deve ritenersi difficilmente determinabile e, quindi, liquidabile in via equitativa ex art c.c. Considerata la numerosa corrispondenza intercorsa con la società al fine di evitare la lite ed anche l infruttuosità del tentativo di conciliazione proposto dalla parte, si stima giusto di determinare il danno non patrimoniale conseguente anche alla denunciata situazione di impotenza e di frustrazione per la difficoltà di avere giustizia, nella misura di euro 250,00 oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del deposito della nota spese, delle tariffe attualmente vigenti, della durata del processo, della attività istruttoria espletata e del grado di difficoltà della presente controversia come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori ex art. 93 c.p.c.. 9 / 11

10 P.Q.M. Il Giudice di pace definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide: 1) Accoglie parzialmente la domanda e quindi condanna la SPA Gestore Telefonico, in persona del legale rapp.te, alla restituzione, in favore della parte attrice della somma di 595,68, oltre interessi dalla data di avvenuto pagamento al saldo. 2) Condanna la società convenuta al rimborso della somma di euro 40,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura oltre interessi dalla domanda ed al pagamento della somma di euro 0,12 a titolo di interessi che sarebbero maturati qualora l importo fosse stato riscosso il giorno di scadenza della fattura, oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo; 3) Condanna altresì la spa Gestore Telefonico al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 250,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo; 10 / 11

11 4) Condanna la società convenuta, nella persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore degli avvocati Mmm e Fff AAA che si liquidano complessivamente in Euro 1.180,00 di cui Euro 66,00 per spese (di cui euro 36,00 esenti); Euro 574,00 per diritti; ed Euro 540,00. per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 12,5 % ex art. 15 LP Così deciso in Ottaviano il 18/06/010. IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 11 / 11

Telefonia: il tentativo di conciliazione va fatto davanti agli organi previsti dal Regolamento approvato con

Telefonia: il tentativo di conciliazione va fatto davanti agli organi previsti dal Regolamento approvato con In materia di telefonia l'azione è improcedibile se non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo). L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto

Dettagli

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27 Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A. Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie

Dettagli

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile. Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative

Dettagli

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013). Opposizione avverso ordinanza ingiunzione. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace, ritenendo fondate le ragioni dell'attore, ha affermato che "la fase amministrativa e, quindi, il ricorso amministrativo

Dettagli

Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M

Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M Nel caso in esame, il ricorrente dopo di aver proposto istanza di rateizzazione e di aver provveduto ad onorare le rate del debito, ha presentato ricorso al Giudice di Pace ottenendo l'annullamento della

Dettagli

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo) Nella causa conclusasi con la sentenza in esame l'attore - pur qualificandosi come legale rapp.te di una società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di incidente stradale,

Dettagli

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo) Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 atteso che la richiesta di risarcimento danni non è stata corredata dalla denuncia di

Dettagli

Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)

Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo) Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che, a seguito della abrogazione dell'art. 7 della Legge 890/1982 ("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto,

Dettagli

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G. Giudice di Pace di Sorrento, Sentenza n 1230/09 del 03/03/2009: pagamento indebito di servizio depurazione non attivato- trasparenza nei rapporti contrattuali - risarcimento del danno Autore: sentenza

Dettagli

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo) L'attore esibisce una comunicazione con la quale l'istituto assicuratore riferisce di non poter procedere al risarcimento dei danni in quanto "la controparte nega l'evento". Con la stessa missiva la società

Dettagli

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo) Conformemente a quanto dichiarato, successivamente, dalla Corte Costituzionale ( Sent enza 111/2012 ), il Giudice di Pace, nella sentenza che segue ha ritenuto che la intenzione del legislatore - ai sensi

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M. Nel caso di proposizione separata dell'azione risarcitoria contro il danneggiante senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, la sentenza di condanna, che sia passata in giudicato,

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

Sanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo)

Sanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo) Con la sentenza che segue il Giudice di Pace si è ritenuto territorialmente competente a decidere una opposizione a sanzione amministrativa, essendo stata omessa, nel verbale di contestazione, l indicazione

Dettagli

Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.

Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M. Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M. Il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va qualificato come tributo

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. F.G.V.S. Errata vocatio in ius dell'impresa designata (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. F.G.V.S. Errata vocatio in ius dell'impresa designata (M.Cuomo) Nel giudizio promosso contro la società Progress S.p.A. in L.C.A. e diretto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di incidente stradale, l'attore ha citato la soc. Generali in proprio

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco) Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo) Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente Il Giudice di Pace ha ritenuto, nella sentenza in esame, che la istanza di rateizzazione del debito e quindi la volontà di adempiere alla propria obbligazione non è compatibile con la eccezione di prescrizione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

Incasso fraudolento bonifico postale domiciliato: responsabilità delle Poste e risarcimento danni (M. Cuom

Incasso fraudolento bonifico postale domiciliato: responsabilità delle Poste e risarcimento danni (M. Cuom Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dalla spa POSTE ITALIANE per aver omesso di conservare ovvero per aver rifiutato di consegnare la ricevuta

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo) Cerca di attraversare la pensilina transitando dal lato non destinato al passaggio di pedoni ed inciampa. Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che l'uso improprio della cosa esclude

Dettagli

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo). Opposizione alla cartella esattoriale. L'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del

Dettagli

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che

Dettagli

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative

Dettagli

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo

Dettagli

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015 N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00

Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00 La rinuncia alla procura (c.d. dismissione del mandato), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace ha ritenuto la nullità della notifica all'indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA. Invero, ha ritenuto il giudicante, il Registro IndicePA, istituito dall art.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

Giudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO

Giudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO La disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Tasso di interessi usurario: nulla è dovuto alla banca (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Tasso di interessi usurario: nulla è dovuto alla banca (M.Cuomo) Se è vero che le parti possono pattuire un tasso d'interesse superiore o inferiore a quello legale, resta il limite imposto dall'art. 644 c.p. per il quale il delitto di usura si intende consumato allorquando

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

Comunicazione dei dati conducente: non obbligatoria in caso di ricorso (F.Bravaccio)

Comunicazione dei dati conducente: non obbligatoria in caso di ricorso (F.Bravaccio) Conformemente a quanto sostenuto, successivamente, dal Ministero dell'interno ( Circol are n.3971 del 29/04/2011 ) con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di opposizione a

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente Il Giudice di Pace, con la sentenza in esame ha rigettato la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 (richiesta incompleta) atteso che la compagnia convenuta non

Dettagli

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,

Dettagli

Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda.

Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda. Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda. L'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta

Dettagli

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Sentenza n del 29/05/2007 Estensore Mastrovito

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Sentenza n del 29/05/2007 Estensore Mastrovito Il mancato rispetto degli accordi raggiunti a seguito dell esperimento di una procedura di conciliazione non giudiziale è fonte di responsabilità civile per il soggetto che si renda colpevole della condotta

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma La richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005, deve contenere, tra l'altro, il certificato di guarigione con o senza postumi. In mancanza solo l'espletamento della visita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell

Dettagli

Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X

Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2016.1.10.21.335 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per

Dettagli

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. MARIOTTI / ANTEA XXX (LAZIO/D/498/2015) Registro Corecom n. 33/2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. MARIOTTI / ANTEA XXX (LAZIO/D/498/2015) Registro Corecom n. 33/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. MARIOTTI / ANTEA XXX (LAZIO/D/498/2015) Registro Corecom n. 33/2016 IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione

Dettagli

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2015.1.10.21.100 LEGISLATURA X Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli

Dettagli

OGGETTO: pagamento somma.

OGGETTO: pagamento somma. Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

Storno di assegno bancario ed addebito della somma dopo un anno dall'incasso: illegittimità (A. Ventimig

Storno di assegno bancario ed addebito della somma dopo un anno dall'incasso: illegittimità (A. Ventimig Assegno versato su conto corrente e successivamente stornato in quanto denunciato, da parte del traente, (circa un anno prima) come contraffatto negli importi. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace

Dettagli

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA ARBITRO PROF. AVV. LUCA DI NELLA ARBITRO nominato ai

Dettagli

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,

Dettagli

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che, l'aver scelto la procedura di cui all'art. 149 del D.Lgs.209/2005 (procedura di risarcimento diretto) con il regolare adempimento degli obblighi

Dettagli

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione

Dettagli

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria La Telecom condannata alla restituzione delle somme per le telefonate verso i prefissi 709. Il giudice di pace di Gragnano ha sancito che la prova delle telefonate è a carico del gestore del servizio telefonico

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Veicolo al servizio degli invalidi: mancata prova della esposizione del contrassegno e mancata prova che il veicolo fosse effettivamente al servizio del portatore di handicap. Efficacia probatoria del

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014 N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L. N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad

Dettagli

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio

Dettagli

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito) La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità

Dettagli

Il giudice di pace di Ottaviano dott.ssa Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Il giudice di pace di Ottaviano dott.ssa Filomena Bravaccio ha emesso la seguente La mancata produzione del fascicolo di parte rientra nei poteri di quest'ultima e legittima quindi l'assunzione della decisione senza che debba essere richiesto il deposito della documentazione mancante.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

Sentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Repert. n. 1636/2017 del 27/03/2017

Sentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Repert. n. 1636/2017 del 27/03/2017 N. R.G. 2485/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 2485/2016 tra F. D. ATTORE/OPPONENTE e 1) CONDOMINIO O. M. - IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE

Dettagli

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013 N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL. N. XXXXX/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente GdP Nocera Inferiore. LCA: riassunzione della causa - Improponibilità della domanda nei confronti della I l Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con la sentenza in esame, ha ritenuto la improponibilità

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia). L'attrice, rivoltasi all'ufficio postale al fine di denunziare lo smarrimento di buoni fruttiferi, veniva a conoscenza che gli stessi, recanti la firma dell'avente diritto, erano stati rimborsati. Pertanto,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione Cartella Esattoriale. Tassa automobilistica: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (A.

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione Cartella Esattoriale. Tassa automobilistica: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (A. Opposizione Cartella Esattoriale. Tassa automobilistica: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (A. Tutte le controversie che hanno a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

Sentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017

Sentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017 N. R.G. 10677/2014 CARROZZERIA Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. e ATTORE/I CONVENUTO/I

Dettagli

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1 ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017

Dettagli

Tit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio

Tit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio Determinazione n. 14/2016 DEFC.2016.14 Tit. 2013.1.10.21.1757 Del 22/06/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / OKCOM X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli