UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Tasso di interessi usurario: nulla è dovuto alla banca (M.Cuomo)
|
|
- Lucia Ferrero
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Se è vero che le parti possono pattuire un tasso d'interesse superiore o inferiore a quello legale, resta il limite imposto dall'art. 644 c.p. per il quale il delitto di usura si intende consumato allorquando venga pattuito un tasso di interesse superiore al cd. tasso soglia vigente ed il limite imposto dall'art c.c. per il quale devono considerarsi nulle le clausole con cui si preveda un tasso usurario statuendo che, in tal caso, nulla è dovuto dal debitore al creditore a titolo di interessi. Quand'anche, quindi, la percentuale dei tassi di interesse fosse stata approvata per iscritto, non può che ritenersi la illegittimità della clausola contrattuale con la quale fosse stato l'assenso all'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia ritenuta legale ( Giudice di Pace di Nola - ex Ottaviano - Sentenza del ). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA 1 / 12
2 ex UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dott.ssa MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1149/13 RGNR assegnata a sentenza il 26/1/16 2 / 12
3 promossa da Donatella III (c.f. < >), nata ad < > (Na) il < > ed ivi residente alla via < >, rappresentata e difesa, per procura al margine dell'atto di oposizione a decreto ingiuntivo, anche in via disgiunta dall avv. LLL PPP (c.f. < > indirizzo di posta elettronica certificata < >@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall avv. AAA MMM (c.f. < > - indirizzo di posta elettronica: < >@avvocatinapoli.legalmail.it), elettivamente domiciliati presso l avv. AAA MMM in < >, alla < > (attore opponente) CONTRO La Banca XXX YYY società cooperativa, in persona del Direttore Generale con sede in < > alla Via < >, Codice fiscale: < >, Partita I.V.A.: < >, REA: < >, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti AAA RRR (Codice fiscale: < >) ed EEE RRR (Codice fiscale: < >) - fax: < > posta elettronica certificata: studio@pec. < >.com - ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in < > alla Via < >, giusta procura a margine della comparsa di costituzione - (convenuta opposta) 3 / 12
4 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. Il giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione proposto dalla Banca XXX YYY nei confronti di III Donatella per il pagamento dell'importo di Euro 3.104,00 a titolo di saldo passivo del 4 / 12
5 conto corrente n. < > aperto in data < >. Emesso il decreto n. 261/12, l' odierna attrice ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: a) l'usura bancaria per essere stati addebitati sul conto interessi ad un tasso superiore rispetto alla soglia di legge e comunque interessi in misura non convenuta tra le parti; b) l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, spese di operazione; spese di gestione e spese di tenuta conto, mai convenute e pattuite; c) l'illegittima antergazione dei giorni di valuta favorevoli alla banca e la illegittima postergazione dei giorni di valuta favorevoli al correntista ; 5 / 12
6 d) la illegittima sottoposizione di trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito della parte correntista ; Ha, quindi, concluso, ritenendo di non aver nulla da corrispondere, richiedendo, solo in via subordinata, ed in caso di mancato accoglimento della opposizione, la concessione di una dilazione dl pagamento in trentasei rate mensili. Vittoria delle competenze di lite. L'opposta si è ritualmente costituita, evidenziando come gli accordi contrattuali consentissero l'applicazione degli interessi nella misura applicata e come l'istituto avesse applicato solo le commissioni nella misura di cui al contratto. Ha, quindi, insistito per il rigetto della opposizione; per la concessone della provvisoria esecuzione del decreto ed in ogni caso per la conferma del decreto, con vittoria delle spese di lite. In via subordinata, ha richiesto la condanna della opponente al pagamento di quella eventuale diversa somma ritenuta di giustizia. Ai fini della decisione deve dirsi che l art. 645 c.p.c., disciplinante l opposizione a D.I., stabilisce che, con la stessa si dà vita ad un giudizio a cognizione ordinaria, che pone le parti (opposto ed opponente), nella stessa posizione sostanziale che esse avrebbero avuto se il decreto non fosse stato emesso (Cass. 4/5/94 n. 4286). 6 / 12
7 Nel decidere sull opposizione il Giudice non deve accertare se l ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale ma deve verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( Cass. 12/5/03 n. 7188, Cass. 12/8/04 n ). Da ciò consegue che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l ingiunzione ( Cass. 22/2702 n. 2573; Cass. 12/1/06 n. 419). Restano, quindi, irrilevanti, ai fini dell accertamento di cui innanzi, gli eventuali vizi della procedura monitoria che non involgono l inesistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono invece espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (Cass. Civ. 5/9/87 n. 7224; Cass. 12/1/06 n. 419). Il giudice investito dell opposizione, quindi, è inderogabilmente tenuto ad una pronuncia di merito, non potendosi limitare a dichiarare la nullità del decreto stesso (Cass. 4/12/97 n ; Cass. 12/5703 n. 7188; Cass. 17/10/97 n ), perché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo, riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto ad un giudizio di piena cognizione in ordine alla esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (Cass. 17/6/99 n. 5984; Cass. 26/10/00 n ). 7 / 12
8 Con riferimento al caso che ci occupa, innanzitutto, deve ritenersi l'ammissibilità e tempestività della opposizione. Quindi, va affermata la corretta instaurazione del contraddittorio tra i soggetti titolari del diritto ad agire e a resistere nel presente procedimento. All'esito della consulenza tecnica d'ufficio e dei chiarimenti resi dal CTU, tenuto conto degli atti del procedimento, la domanda proposta dalla III deve essere accolta. La vertenza attiene, come detto, ad un conto corrente, che però è ordinario, con riferimento al quale, siccome la sig.ra III Donatella ha emesso un assegno n < > di 1500,00, protestato per difetto di provvista, la Banca ha girocontato l'esposizione a sofferenza. Alcuna delle parti ha prodotto il contratto originale; tuttavia, dall'esame della documentazione, si evince, diversamente da quanto asserito nell'atto di opposizione, che la correntista ha sottoscritto, nella parte intitolata "Condizioni e norme che regolano il conto corrente" la dichiarazione di aver ricevuto il foglio informativo nel quale certamente vi erano riportate la indicazione del tasso creditore; del tasso debitore; del tipo di capitalizzazione; delle spese di tenuta conto per ogni scrittura; delle spese forfettarie annue e, comunque, tutte le informazioni attinenti al rapporto contrattuale. 8 / 12
9 Per quanto innanzi, le doglianze sollevate sul punto dalla III, appaiono infondate. Con specifico riferimento alla asserita nullità contrattuale per mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca, va detto che il contratto di cui si discute è a formazione progressiva ; in conformità dell'art. 117 del dlgs 1/9/93 n. 385 (TUB) in materia di servizi bancari; dell'art. 23 del dlgs 24/2/1998 n. 58 (TUF), se è vero che i contratti vengono redatti per iscritto, la prassi e gli usi prevedono che, prima della conclusione, al cliente viene consegnata l'informativa pre-contrattuale che, esaminata, viene restituita ovvero trasmessa alla Banca previa sottoscrizione del cliente. Conseguentemente, è verosimile come, anche nel caso di specie, la copia trattenuta dal cliente III della informativa stessa, non rechi la sottoscrizione del direttore della Banca ovvero dell'addetto, ma ciò non può condurre alla esclusione di validità del contratto, in ragione dell'avvenuto perfezionamento dello stesso nel rispetto delle regole di legge. Passando, quindi, all'esame dell'eccezione di usurarietà dei tassi, deve effettivamente ritenersi, alla luce della espletata CTU, che quelli applicati al contratto della III fossero più alti dei limite soglia. 9 / 12
10 Se è vero che le parti possono pattuire un tasso d'interesse superiore o inferiore a quello legale, resta il limite imposto dall'art. 644 c.p. per il quale il delitto di usura si intende consumato allorquando venga pattuito un tasso di interesse superiore al cd. tasso soglia vigente ed il limite imposto dall'art c.c. per il quale devono considerarsi nulle le clausole con cui si preveda un tasso usurario statuendo che, in tal caso, nulla è dovuto dal debitore al creditore a titolo di interessi. Quand'anche, quindi, la percentuale dei tassi di interesse fosse stata approvata per iscritto dalla correntista, non può che ritenersi la illegittimità della clausola contrattuale con la quale fosse stato l'assenso all'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia ritenuta legale. Preso, quindi, atto dei calcoli elaborati dal consulente, riscontrata l'applicazione di un tasso di interessi usurario ovvero oltre soglia, in accoglimento della domanda proposta dalla III, ritiene questo giudice che, nulla debba essere riconosciuto alla banca e che, quindi, il decreto ingiuntivo debba essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal DM 55/14, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto richiesta. 10 / 12
11 P.Q.M. Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione a D.I. proposta da III DONATELLA contro la BANCA XXX YYY così provvede: 1) Accoglie l'opposizione ; 2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 261/12 reso dal Giudice di Pace di Ottaviano in data 5/12/12 ; 3) Condanna l'opposta al pagamento in favore della parte opponente delle competenze di lite che si liquidano in euro 1.706,50 oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, CPA ed IVA con attribuzione al difensore ex art. 93 c.p.c. 4) Condanna l'opposta al rimborso delle spese di CTU nella misura di cui ai decreti di liquidazione in atti. Così deciso in Nola il 21/2/16 11 / 12
12 IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 12 / 12
Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27
Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto
Dettagli(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).
Opposizione avverso ordinanza ingiunzione. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace, ritenendo fondate le ragioni dell'attore, ha affermato che "la fase amministrativa e, quindi, il ricorso amministrativo
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliCartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
DettagliNon è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M
Nel caso in esame, il ricorrente dopo di aver proposto istanza di rateizzazione e di aver provveduto ad onorare le rate del debito, ha presentato ricorso al Giudice di Pace ottenendo l'annullamento della
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliTribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.
N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad
DettagliLa controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)
L'attore esibisce una comunicazione con la quale l'istituto assicuratore riferisce di non poter procedere al risarcimento dei danni in quanto "la controparte nega l'evento". Con la stessa missiva la società
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliCanone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.
Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M. Il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va qualificato come tributo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliSentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012
R.G. 4017/2012 Udienza del 02/04/2019 Nanti il Giudice Dott. Francesco De Giorgi nella causa iscritta al 4017/2012 compare per VIRDIS COSTRUZIONI SRL l avv. SORGENTONE ANDREA e per BANCA DI CREDITO SARDO,
Dettaglidi credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civile- in persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,
DettagliSanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo)
Con la sentenza che segue il Giudice di Pace si è ritenuto territorialmente competente a decidere una opposizione a sanzione amministrativa, essendo stata omessa, nel verbale di contestazione, l indicazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,
DettagliIl Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente
Il Giudice di Pace ha ritenuto, nella sentenza in esame, che la istanza di rateizzazione del debito e quindi la volontà di adempiere alla propria obbligazione non è compatibile con la eccezione di prescrizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliUFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
DettagliSentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017
N. R.G. 10677/2014 CARROZZERIA Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. e ATTORE/I CONVENUTO/I
DettagliOpposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14
Nell ipotesi in cui la parte istante dichiari, nel precetto, la propria residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto vanno proposte innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza
DettagliGdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.
Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.
Nel caso di proposizione separata dell'azione risarcitoria contro il danneggiante senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, la sentenza di condanna, che sia passata in giudicato,
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliTelefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim
Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliRinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00
La rinuncia alla procura (c.d. dismissione del mandato), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro
DettagliScritto da Assunta Ventimiglia Sabato 10 Gennaio :00
All'opponente viene notificata sentenza, pronunziata in grado di appello - con pedissequo atto di precetto - della quale dichiara di ignorarne l'esistenza. Egli, pertanto, propone opposizione al precetto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.
. TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. PER C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt., con sede legale in via ; la sig.ra, nata a il, C.F., residente
DettagliSentenza n. 289/2019 pubbl. il 14/02/2019 RG n. 7775/2016
N. R.G. 7775/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 14 febbraio 2019 ad ore 12.33 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per. l avv. CAMPANELLA
DettagliCONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliCOND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliContratto telefonico: violazione obblighi contrattuali: risarcimento danni (M.Cuomo)
Risoluzione anticipata del contratto da parte dell'utente. Modifica, ex uno latere, dei criteri di conteggio degli importi dovuti da parte del gestore telefonico: illegittimità. Prelievo delle somme dovute
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliRepubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente SENTENZA nella causa iscritta
DettagliSentenza n. 5438/2018 pubbl. il 01/06/2018 RG n. 6283/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI - SECONDA SEZIONE CIVILE Nella persona del giudice monocratico dott. Roberto Notaro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliAssicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
DettagliSentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliOrdinanza ex art. 186 quater cpc n. cronol. 2467/2017 del 18/04/2017 RG n. 3901/2015
N. R.G. 2015/3901 TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3901/2015 promossa da: CHIARELLO GIOVANNI S.A.S. DI CHIARELLO SALVATORE, rappresentata e difesa dall avv. Alfonso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da CALZATURIFICIO MARZIA SPORT DI SERRAJOTTO ORLANDO (C.F. SRRRND54H06F443V)
DettagliVerbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice
TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA
DettagliSentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019
All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
DettagliA 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato
DettagliDott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CAPONETTI BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d0079c06d5800bfbcd877e204b
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA In persona del Giudice Unico dott.ssa Barbara Caponetti, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1191 del
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Abstract. Non integra il requisito della forma scritta, richiesta per la pattuizione degli interessi ultralegali e della condizione di massimo scoperto, il rinvio per relationem alle condizioni previste
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliSentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliRepubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano. Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 646/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvio Lampus,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliCass /2014. Compenso al CTU: chi lo paga? Scritto da Francesco Annunziata Martedì 11 Novembre :40
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza che segue, ha enunciato il seguente principio: "il decreto che, liquidato il compenso al consulente tecnico di ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra loro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA. IX Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA IX Sezione civile Il Tribunale di Roma, IX sezione civile, nella persona del giudice designato, dott. Paolo Catallozzi, ha emesso la seguente
DettagliSentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017
N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico
DettagliIl Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente
Il Giudice di Pace, nella sentenza in esame, ha annullato il verbale per insufficiente e contraddittoria motivazione ritenendo, altresì, conformenente a quanto sostenuto dalle SS.UU., che nel giudizio
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA: nullità della notifica (M.Cuomo)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace ha ritenuto la nullità della notifica all'indirizzo PEC tratto dall'elenco IPA. Invero, ha ritenuto il giudicante, il Registro IndicePA, istituito dall art.
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Viste le istanze delle parti; ritenuto che
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
Dettaglicontro N. R.G. 2920/2011
N. R.G. 2920/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte ha pronunciato la seguente
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra. R.D. & FIGLI SRL (avv.
Nella procedura n. 3859/2016 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra R.D. & FIGLI SRL (avv. ACCOLLA GIUSEPPE) e CREDITO EMILIANO SPA (avv.
DettagliSuccessivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n
Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;
Dettagli