REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONI

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1 ALLEGATO A) CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA (Provincia di Brescia) SEZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA tel da comporre interamente seguito dal 137 fax 030/ REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/07/2015 divenuta esecutiva il 31/08/2015

2 ART. 1 - INTERVENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi; conseguentemente gli interventi sottoposti al rilascio di Permesso di Costruire o a Denuncia di Inizio Attività, ovvero a titolo abilitativo comunque denominato, sono soggetti ad un contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, come previsto dall art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e secondo quanto disposto dal Capo IV della LR 11 marzo 2005, n.12e s.m.i., con esclusione dei casi previsti all art. 17 del citato D.P.R. n. 380/01. ART. 2 - INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE L incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle tabelle parametriche approvate dalla Regione Lombardia. I valori da applicare sono pubblicati sul sito istituzionale del comune e vengono aggiornati in relazione alle prescrizioni di legge. Il costo base da applicare per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione viene aggiornato annualmente su base ISTAT con Determina del Dirigente del settore Tecnico pubblicata sul sito istituzionale del comune. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, così determinata: a) pari al venti per cento per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato; b) pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato ART. 3 - TIPI DI INTERVENTI SOGGETTI AL VERSAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi, salvo i casi di gratuità previsti all art. 17, comma 3, del D.P.R , n ART. 4 - METODO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Il contributo di costruzione è costituito da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dal contributo sul costo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rappresentano il costo relativo delle opere necessarie ad attrezzare un area dotandola di infrastrutture utili ai fini edificatori. Il contributo ha funzione sostitutiva delle opere di urbanizzazione, pertanto, per calcolare il corrispettivo per oneri di urbanizzazione si utilizzano le tariffe, aggiornate secondo

3 quanto stabilito dalle norme vigenti, da moltiplicarsi per i mc relativi all'intervento per le destinazioni residenziali e da moltiplicarsi per i mq relativi all'intervento per quanto concerne le altre destinazioni d'uso ammesse. Qualora vengano realizzati interventi che comprendono diverse destinazioni d uso il contributo è calcolato con riferimento a ciascuna di esse, così come quando la disciplina urbanistica ammette destinazioni d uso accessorie diverse da quella principale, esse sono considerate ai fini della determinazione del contributo con riferimento alla specifica categoria di appartenenza. Si classificano come opere di urbanizzazione primaria: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno, su cui realizzare le opere di urbanizzazione, idoneo all insediamento; b) sistema viario pedonale e veicolare per il collegamento e per l accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi; e) sistema di distribuzione dell energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; g) reti di impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b); opere di urbanizzazione secondaria: h) asili nido e scuole materne; i) scuole dell obbligo e attrezzature relative; l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative; m) edifici per il culto; n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive; o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago. p) Impianti cimiteriali Sono inoltre da comprendere nelle opere di urbanizzazione primaria tutte le opere di verde e di arredo urbano che verranno indicate e concordate con l'ufficio Tecnico settore Urbanistica unitamente al settore Manutenzioni ed Ecologia e Ambiente, includendo altresì percorsi di connessione ambientale, recupero e riqualificazione di percorsi esistenti. Calcolo del contributo relativo al costo di costruzione: Per quanto concerne la destinazione residenziale, utilizzando le superfici utili (S.U.) e le non residenziali (S.N.R.) è necessario compilare la tabella allegata al D.M ed applicare la percentuale ottenuta al costo virtuale. La sommatoria del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria secondaria e costo di costruzione (se dovuto) costituiscono il contributo di costruzione. In allegato "A" al presente Regolamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si presentano le soluzioni di calcolo per le diverse destinazioni d'uso. ART 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI Qualora l operatore privato (di seguito nominato proponente ) titolare del Piano attuativo, Piano di Recupero, Permesso di Costruire convenzionato, si obblighi, a scomputo totale o parziale dei contributi per oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, alla

4 realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate al singolo intervento edilizio o ad esso funzionalmente connesse, dovrà essere stipulata apposita convenzione con le modalità e le garanzie stabilite dall Amministrazione, con successiva acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune. Per la realizzazione di opere di urbanizzazione di modesta entità da realizzare a scomputo, la convenzione potrà essere sostituita da specifico atto di impegno unilaterale d obbligo sottoscritto dagli aventi titolo. In tale caso l atto unilaterale d obbligo dovrà essere approvato dalla giunta comunale. Al valore determinato nel Quadro Tecnico Economico dell opera da realizzarsi - comprensivo di spese tecniche e computato sulla base del Prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia in vigore al momento della stipula della convenzione - deve essere praticato un ribasso sul valore delle opere pari al 20% escludendo gli importi relativi alla sicurezza. Gli oneri relativi alla predisposizione dei progetti sono a carico del Proponente. Le opere di rete concorrono alla definizione degli oneri primari solo nel caso in cui queste abbiano una estensione maggiore di mt. 100, misura al di sotto della quale sono da considerarsi dei semplici allacci che non concorrono alla definizione dei costi concessori. Tali allacciamenti devono essere riportati sugli elaborati dei progetti edilizi a cui si riferiscono risultando pertanto ammissibili e assentibili con il medesimo permesso di costruire. La convenzione da sottoscrivere conterrà le disposizioni atte a garantire gli impegni assunti, fissandone i tempi e le garanzie fidejussorie. L eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato all assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale. Le garanzie fidejussorie saranno prestate per una somma pari al costo delle opere da realizzare e delle spese tecniche, maggiorata del 30%, a copertura dell'iva, di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere nel corso dell esecuzione, degli imprevisti, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell obbligato. La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune. In ogni caso, il Comune, quale soggetto garantito dalla fidejussione, si riserva di valutare lo schema preliminare di garanzia. Qualora il Comune dovesse ritenere non idoneo lo schema preliminare di garanzia, il soggetto proponente dovrà presentare un nuovo schema preliminare di garanzia, il quale dovrà ottenere l'approvazione dell'ente, prima della sottoscrizione e del pagamento del premio. La progettazione delle opere, da redigere secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, sarà elaborata in due fasi: 1. progetto preliminare-definitivo, che costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione del Piano; 2. progetto esecutivo, da presentarsi con richiesta di permesso di costruire relativo alle

5 opere stesse. Il progetto preliminare/definitivo delle opere da eseguire a scomputo sarà preventivamente sottoposto alle verifiche con i competenti Settori del Comune (Uffici Lavori Pubblici e Manutenzione) ed il proponente dovrà aver acquisito il parere degli enti gestori. Il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., espleterà le procedure di coordinamento fino al collaudo delle opere ed allo svincolo delle garanzie fidejussorie. Il progetto esecutivo delle opere da eseguire a scomputo sarà preventivamente sottoposto alle verifiche del Settore Lavori Pubblici e del Settore Manutenzioni e dovrà presentare soluzioni tecniche adeguate al fine di garantire la compatibilità ambientale dell intervento e la risoluzione delle problematiche relative all abbattimento delle barriere architettoniche, alla sicurezza dei pedoni, alla mobilità ciclistica, alla previsione di fermate di trasporto pubblico locale, ecc.. Allo scopo di garantire la corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo, l'amministrazione si riserva di nominare, a seconda della complessità delle opere, un collaudatore finale o un collaudatore in corso d'opera, con oneri a carico del proponente. Il trasferimento delle opere di urbanizzazione al Comune sarà subordinato all'esito favorevole del collaudo. In assenza del collaudo finale, tutti gli oneri relativi al mantenimento ed alla gestione delle opere restano a carico del proponente. Il progetto delle opere di urbanizzazione relativo agli ADT deve rispettare la specifica norma prevista dal PGT. ART. 6 - CONTRIBUTI PER CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO I cambi di destinazione d'uso, anche senza opere, possono essere soggetti al pagamento del contributo qualora la destinazione d'uso finale comporti un carico urbanistico superiore, con necessaria verifica degli standards. Il calcolo viene effettuato ai sensi dell'art.44 comma 12 della LR 11 marzo 2005, n.12. ART. 7 CESSIONE/ASSERVIMENTO DELLE AREE DESTINATE A SERVIZI Le aree in cessione/asservimento concorrono al soddisfacimento dello standard a servizi indotto dall intervento cui afferiscono e sono commisurate al tipo di destinazione d uso ed al tipo di intervento edilizio in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, prevista dal PGT. Le cessioni/gli asservimenti delle aree a servizi potranno avvenire, a scelta del Comune, contemporaneamente alla sottoscrizione della convenzione, ovvero successivamente al collaudo. Le aree da cedere possono essere ubicate anche in zone esterne alla proprietà oggetto di trasformazione, come indicato nel PGT. Il Proponente dovrà garantire la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili ceduti e che i medesimi siano franchi e liberi da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantiti da evizione e molestie nel possesso. La convenzione dovrà inoltre riportare la dichiarazione da parte del Proponente di aver espletato

6 tutte le necessarie verifiche circa la necessità di eseguire interventi di cui all art. 242 del D.Lgs n. 152/2006 nell area in cessione. La convenzione dovrà prevedere una clausola in base alla quale, al verificarsi della necessità di eseguire bonifiche anche dopo il trasferimento/asservimento delle aree, le stesse dovranno essere attuate a cura e spese del proponente. Ove sulle aree da cedere/asservire siano presenti fabbricati essi dovranno essere in linea di massima demoliti a cura e spese del Proponente. In tal caso la convenzione determinerà il limite di tempo entro il quale dovrà avvenire la demolizione. ART. 8 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SERVIZI IN ALTERNATIVA ALLA CESSIONE. Ai sensi della LR 11 marzo 2005, n.12 art.46 comma 2 lettera a) ultimo periodo, il PGT ammette, in ragione del perseguimento del disegno urbano dallo stesso previsto, la cessione diretta delle aree così come la monetizzazione finalizzata alla acquisizione delle stesse entro gli ambiti di ricaduta individuati. La monetizzazione delle aree a servizi in alternativa alla loro cessione/asservimento, è ammessa ogni qualvolta le aree da cedere non siano funzionalmente indispensabili alla realizzazione degli interventi con le modalità previste dal PGT. La monetizzazione delle aree può essere sostituita dalla realizzazione diretta di interventi urbanizzativi. (rif. art.5) ART. 9 - VALORE RELATIVO ALLA MONETIZZAZIONE DI AREE A SERVIZI La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle stesse aree, ogni volta che tale cessione non venga disposta o non sia possibile. Il valore relativo alle monetizzazioni deve essere stabilito di volta in volta dall'ufficio Tecnico Settore Urbanistica edilizia privata, considerato che la somma da corrispondere deve essere commisurata all utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e che tale cifra è variabile a seconda di molteplici fattori, quali ad esempio: ubicazione dell'intervento, indice di utilizzazione fondiaria, ecc.. In caso di Piani o interventi comunque denominati peri quali sia prevista la stipula di una convenzione, le eventuali monetizzazioni vanno versate all'atto della sottoscrizione. Ai fini del calcolo si terrà conto delle determinazioni già effettuate per interventi precedenti. ART VERSAMENTO E RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI Il versamento del contributo di costruzione relativo ai permessi di costruire o a titolo abilitativo comunque denominato, dovrà essere corrisposto al Comune in non più di due rate, di cui la prima pari al 50% dell importo da versare prima del rilascio del Permesso di costruire, mentre la seconda di importo pari al restante 50% entro dodici mesi dalla data di rilascio del Permesso di costruire stesso. A garanzia dei versamenti della seconda rata dei oneri di urbanizzazione, incrementata del 5% per interessi, dovrà essere prestata a favore del Comune fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di Assicurazioni regolarmente autorizzate in esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi nell esercizio di assicurazioni private,

7 approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n Il mancato adempimento dell obbligo di corrispondere il contributo nei termini sopra stabiliti comporterà, ai sensi dell art. 42 del D.P.R. n 380/2001 così come modificato dall art. 27, comma 17, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001: a) l aumento del contributo in misura pari al 10 % qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l aumento del contributo in misura pari al 20 % quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l aumento del contributo in misura pari al 40 % quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. Gli aumenti di cui alle lettere precedenti non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43 del D.P.R. n 380/2001 e s.m.i. Il versamento dell'importo dovuto per la monetizzazione di aree non cedute: per importi inferiori ad 6.000,00 dovrà avvenire in un'unica soluzione; per importi pari o superiori ad 6.000,00, in analogia a quanto già previsto dal regolamento per la corresponsione dei tributi comunali, dovrà avvenire in non più di otto rate mensili previa presentazione di apposita richiesta; per importi superiori ad ,00 la rateizzazione potrà essere accettata esclusivamente a fronte della presentazione di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata a favore del Comune da imprese di Assicurazioni regolarmente autorizzate in esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi nell esercizio di assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, che garantisca l'intero importo che si intende rateizzare. Il mancato versamento di due rate darà diritto al Comune ad attuare apposita procedura di riscossione coattiva relativamente al credito residuo con applicazione di spese ed interessi. ART. 11- RIFERIMENTI LEGISLATIVI Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si fa rinvio alle norme di carattere generale di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e alle Leggi Regionali in materia.

8 Metodi di calcolo - esempi ALLEGATO "A" Nuova costruzione -> Residenziale A) Oneri di Urbanizzazione: primaria + secondaria = Volume x Tariffe comunali Utilizzando le superfici utili (S.U.) e le non residenziali (S.N.R.) compilare la tabella allegata al D.M ed applicare la percentuale ottenuta al costo virtuale; contributo da versare = A) + B) Nuova costruzione -> Commerciale o Direzionale, Alberghiera, A) Oneri di Urbanizzazione: primaria + secondaria Superficie lorda (compresi interrati che hanno presenza anche temporanea di persone) x Tariffe comunali 1) Utilizzando le superfici nette non residenziali (Sn) e le superfici accessorie (Sa) ex art.9 DM compilare la tabella allegata al D.M. ottenendo St (= Sn + 60% Sa) e moltiplicare il valore ottenuto per i costi al mq fissati con Delibera 2)in alternativa al metodo basato sul costo virtuale di cui al punto 1) è possibile consegnare il computo metrico estimativo relativo alle opere da eseguire, redatto in base ai prezzi del prezziario delle opere edili vigente al momento della presentazione della pratica, ed applicarvi l'aliquota del 10%. contributo da versare = A) + B) Nuova costruzione -> Industriale o Artigianale A) Oneri di Urbanizzazione: primaria + secondaria + smaltimento rifiuti Superficie lorda (compresi interrati che hanno presenza anche temporanea di persone) x Tariffe comunali Non dovuto. contributo da versare = A) Ristrutturazione -> Residenziale A) Oneri di Urbanizzazione: primaria + secondaria Calcolo della Superficie Virtuale = (computo : costo base) Superficie Virtuale x 3 (volume virtuale) x Tariffe comunali Utilizzando le superfici utili (S.U.) e le non residenziali (S.N.R.) compilare la tabella allegata al D.M ed applicare la percentuale ottenuta al computo metrico estimativo relativo alle opere da eseguire, redatto in base al prezziario delle opere edili vigente al momento della presentazione della pratica contributo da versare = A) + B)

9 Ristrutturazione -> Commerciale o Direzionale, Alberghiera, A)Oneri di Urbanizzazione: primaria + secondaria Calcolo della Sup. Virtuale = (computo : costo base) Superficie Virtuale x Tariffe comunali B)Contributo sul costo di costruzione: Percentuale (10%) sul computo metrico estimativo delle opere previste da eseguire, redatto in base ai prezzi del prezziario delle opere edili vigente alla data di presentazione della pratica. contributo da versare = A) + B) Ristrutturazione -> Industriale o Artigianale A) Oneri di Urbanizzazione: primaria + secondaria + smaltimento rifiuti Calcolo della Sup. Virtuale = (computo : costo base) Superficie Virtuale x Tariffe comunali Non dovuto. contributo da versare = A) Cambio della destinazione d uso A)Oneri di Urbanizzazione: primaria + secondaria a) Calcolo oneri di urbanizzazione come nuova costruzione in base alla NUOVA destinazione d uso b) Calcolo oneri di urbanizzazione come nuova costruzione in base alla VECCHIA destinazione d uso La differenza tra l importo calcolato al punto a) con quello calcolato al punto b) è da versare. Nel caso di differenza negativa, il cambio d uso è esente. Oltre al contributo per cambio d uso sono dovuti anche i contributi per la ristrutturazione (in base alla nuova destinazione d uso) calcolati come indicato nelle schede precedenti. contributo da versare = A) + B) + eventuale monetizzazione degli standard calcolati in base alla nuova destinazione d'uso

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