I PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E LE PRODUZIONI DI QUALITA DEL TERRITORIO
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1 Seminario La valorizzazione del prodotto agroalimentare Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino Lunedì 13 novembre 2017 I PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E LE PRODUZIONI DI QUALITA DEL TERRITORIO Fabrizio Vidano Regione Piemonte - Direzione Agricoltura Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità
2 Introduzione Nell ambito delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata la Regione svolge 4 diverse tipologie di attività: 1. Attività istruttoria: riconoscimento dei requisiti 2. Attività di promozione: attività promozionale direttamente svolta dalla Regione 3. Attività di sostegno: erogazione contributi ai produttori (Misura 3 del PSR) 4. Attività di controllo
3 Regimi di qualità alimentare I regimi di qualità sostenuti sono individuati dal regolamento UE 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale e sono: - Regimi di qualità istituiti a livello comunitario con apposita normativa: Prodotti DOP, IGP e STG Indicazioni facoltative di qualità (es. Prodotto di montagna) Vini a denominazione di origine protetta Prodotti dell Agricoltura biologica - Regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi a specifici requisiti (Reg 1974/2006 e 1305/2013): Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) Prodotti afferenti ai Sistema di Qualità Regionali (SQR)
4 DOP e IGP (Reg. UE 1151/2012 e Decreto MIPAAF 14 ottobre 2013 ) DOP Denominazione di Origine Protetta Nome che identifica un prodotto originario di un luogo, Regione o (in casi eccezionali) Paese determinati la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. IGP Indicazione Geografica Protetta Nome che identifica un prodotto originario di un luogo, Regione o Paese alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
5 Disciplinare di produzione DOP e IGP devono rispettare un disciplinare che comprende tutti i seguenti elementi: - nome: è il nome da proteggere utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune - caratteristiche del prodotto: materie prime e principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, ed organolettiche - zona di produzione - prova dell origine * - metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché le informazioni relative al confezionamento - elementi che stabiliscono il legame con la zona geografica inteso come legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l ambiente geografico (DOP) o il legame fra una data qualità, la reputazione o un altra caratteristica del prodotto e l origine geografica (IGP) - controlli *: informazioni su chi verifica il rispetto del disciplinare - regole relative al confezionamento e all etichettatura
6 Prova dell origine (frase tipo...) E necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo, da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Controlli L articolo deve contenere: il nome, l indirizzo, i recapiti telefonici nonché un indirizzo di posta elettronica certificata delle autorità designate o il nome e l indirizzo dell organismo di controllo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione a norma dell articolo 37 del Reg. UE 1151/2012, e i relativi compiti specifici.
7 Domanda di registrazione Prevede tre fasi: regionale, nazionale, comunitaria. Una domanda di registrazione comprende almeno: - informazioni relative al gruppo richiedente (qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto) - nome e indirizzo dell organismo incaricato di verificare il rispetto del disciplinare - disciplinare di produzione - documento unico, contenente: elementi principali del disciplinare (nome, descrizione, norme su confezionamento ed etichettatura, area geografica) e descrizione del legame del prodotto con l ambiente geografico (DOP) o con l origine geografica (IGP), inclusi gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame
8 La domanda deve essere corredata da: - relazione storica, (con riferimenti bibliografici), che comprovi la produzione per almeno 25 anni del prodotto per il quale si chiede la registrazione oltre che l uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si chiede la registrazione - relazione socio - economica che indichi la quantità prodotta nelle ultime tre annate di produzione e il numero delle imprese coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali) - relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (DOP) o una qualità specifica o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (IGP). I contenuti della relazione devono essere supportati da evidenze tecnico scientifiche.
9 Protezione I nomi registrati sono protetti contro: - qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione - qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione - qualsiasi indicazione falsa o ingannevole circa la provenienza, l origine, la natura e le qualità del prodotto Gli Stati membri adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l uso illecito delle DOP e delle IGP prodotte o commercializzate sul loro territorio. Le DOP e le IGP, prodotte o commercializzate nel territorio dell Unione, sono protette ex officio da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o pratica ingannevole. L autorità italiana incaricata di adottare le misure per prevenire e/o far cessare l uso illegale delle DOP o IGP è l Ispettorato Centrale tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF).
10 La situazione in Piemonte Il Piemonte annovera 23 indicazioni geografiche riconosciute ai sensi della normativa dell Unione europea ed iscritte nel Registro europeo delle DOP e delle IGP: - 10 DOP della categoria Formaggi, di cui 7 esclusivamente piemontesi (Bra, Castelmagno, Murazzano, Raschera, Robiola di Roccaverano, Toma piemontese e Ossolano) e 3 interregionali (Gorgonzola, Grana padano e Taleggio) - 2 DOP e 3 IGP della categoria Prodotti a base di carne, di cui 2 regionali (Crudo di Cuneo DOP e Salame Piemonte IGP) e 3 interregionali (Mortadella Bologna IGP, Salame Cremona IGP e Salamini italiani alla cacciatora DOP) - 1 DOP della categoria Pesci, molluschi e crostacei freschi (Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino) - 1 DOP e 5 IGP della categoria Ortofrutticoli e cereali (Riso di Baraggia biellese e vercellese DOP, Nocciola del Piemonte IGP, Mela Rossa Cuneo IGP, Fagiolo Cuneo IGP, Castagna Cuneo IGP e Marrone della Val di Susa IGP) - 1 IGP della categoria Carni fresche (Vitelloni Piemontesi della Coscia)
11 STG: Specialità Tradizionale Garantita Il Regime di qualità relativo alle STG mira ha salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali. Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione e della tutela di una STG se designa uno specifico prodotto o alimento: - ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o - ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Tale nome deve: - essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o - designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.
12 Tradizionale (Art. 3): l uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all altra; tale periodo deve essere di almeno 30 anni. Il Disciplinare di produzione di una STG comprende: - il nome; - la descrizione del prodotto e del relativo metodo di produzione; - gli elementi che attestano il carattere tradizionale del prodotto. Esso NON riporta riferimenti alla zona geografica e al legame con il territorio; una STG può essere prodotta in tutto il territorio dell Unione nel rispetto del relativo disciplinare di produzione. Esempi di STG richieste dall Italia: Mozzarella Pizza napoletana Amatriciana tradizionale (in corso)
13 Prodotto di montagna (Reg. UE 1151/2012 Art. 31, Reg. UE 665/2014, Decreto ) L indicazione facoltativa di qualità Prodotto di montagna è utilizzata unicamente per individuare i prodotti destinati al consumo umano, di cui all allegato 1 del Trattato UE, per i quali: - sia le materie prime che gli alimenti per gli animali provengono essenzialmente dalle zone di montagna (così come individuate nei PSR regionali)*; - nel caso di prodotti trasformati (produzione di latte e prodotti lattiero caseari, sezionamento e disossamento delle carcasse, spremitura dell olio di oliva) anche le operazioni di trasformazione, comprese stagionatura e maturazione, hanno luogo in zona di montagna*. * Il Decreto prevede specifiche deroghe sia in merito all allevamento degli animali sia in merito alle operazioni di trasformazione. Non si tratta di un Regime di qualità in senso stretto in quanto: - non prevede il rispetto di disciplinari di produzione - non prevede la presenza e l attività di Organismi di controllo
14 Adempimenti, monitoraggio e controllo, sanzioni Gli operatori che intendono utilizzare la menzione facoltativa di qualità Prodotto di montagna sono tenuti a: - adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al Reg. CE 178/2002 in modo da consentire la piena rintracciabilità dei prodotti, delle materie prime e dei mangimi utilizzati. Tale documentazione deve essere fornita, su richiesta, agli Organi di controllo ufficiali. - compilare e trasmettere alla Regione (ed eventualmente al Ministero) l apposito modello previsto allegato al Decreto almeno 30 giorni prima dell utilizzo della indicazione. Le Regioni trasmettono periodicamente (2 volte all anno) al Ministero gli elenchi degli operatori ricadenti sul proprio territorio. Il Ministero pubblica sul proprio sito gli elenchi ricevuti e mette a disposizione dell ICQRF, responsabile dei controlli insieme alle autorità regionali preposte, le informazioni ricevute. Le sanzioni sono, quando applicabili, quelle previste dal DL 109/1992.
15 Vini a Denominazione di origine protetta (Reg. UE 1308/2013) Vini DOC (Denominazione di Origine Controllata) Vini prodotti in zone delimitate, solitamente di piccole e medie dimensioni, indicate con il loro nome geografico. Le modalità di coltivazione e di produzione, oltre che le caratteristiche del prodotto, sono definite in un disciplinare di produzione. Le caratteristiche di questi vini sono strettamente connesse con l ambiente in cui vengono prodotte e vinificate le uve. Vini DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Vini con particolare pregio qualitativo ottenuti da uve coltivate in zone particolarmente vocate il cui nome designa un prodotto rinomato e di qualità. Il riconoscimento può essere richiesto per i vini riconosciuti DOC da almeno 10 anni aventi notorietà internazionale. IGT (Indicazione Geografica Protetta) Vini prodotti in aree determinate, generalmente piuttosto ampia, ma sempre nel rispetto di requisiti determinati previsti in un disciplinare, seppur meno restrittivi di quelli di DOCG e DOC.
16 Altri Regimi di qualità - Produzione biologica (Reg. UE 834/2007) - Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi del Reg. UE 1305/2013 (ex 1974/2006): Regimi di qualità volontari, aperti a tutti i produttori dell Unione Europea, che riguardano prodotti aventi caratteristiche specifiche, particolari metodi di produzione e una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante, benessere animale e tutela dell ambiente. - Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (Decreto 4 marzo 2011) - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (Legge n. 4 del ) - Sistemi di Qualità Regionali Accomunati dalla presenza di disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da un Organismo di controllo indipendente. Riguardano un metodo di produzione e/o le caratteristiche del prodotto ma non hanno valenza territoriale. Sono trasparenti e assicurano la tracciabilità completa dei prodotti.
17 Prodotti Agroalimentari tradizionali (PAT) - Introdotti con D. Lgs. n. 173 del 30 aprile 1998 che, all art. 8, li individua come strumento per la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale. - Il DM n. 350 dell 8 settembre 1999 ha fornito la definizione di PAT ( prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo per un periodo di almeno 25 anni) e definito modalità di individuazione e classificazione uniformi a livello nazionale degli stessi. - Il DM del 18 luglio 2000 ha chiarito che l elenco dei PAT, a livello regionale e nazionale, costituisce esclusivamente un censimento degli stessi. L inserimento di un prodotto in detto elenco non è costitutivo di diritti e l eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico. Il nome di un prodotto inserito in elenco non può tuttavia costituire oggetto di deposito o di registrazione ai sensi della normativa sulla proprietà intellettuale e industriale.
18 La scheda di ogni PAT indica: - categoria - nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali - territorio interessato dalla produzione - descrizione sintetica del prodotto - descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura - materiali e attrezzatura specifiche utilizzate per la preparazione e il condizionamento - descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura - elementi che comprovino che le metodiche sono state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore a 25 anni - deroghe di natura sanitaria (eventuale) - osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto (eventuale) - annotazioni dei Servizi Sanitari regionali (eventuale) Quello dei PAT, pur essendo chiaro il legame territoriale delle produzioni, non è un Regime di qualità poiché non prevede dei veri Disciplinari di produzione e neppure l attività di Controllo svolta da un Organismo terzo.
19 Categoria Anno 1999 Anno 2000 Anno 2002 Anno 2012 Anno 2014 Anno 2015 A. Bevande analcoliche, distillati e liquori B. Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni C. Condimenti D. Formaggi E. Grassi (burro, margarina e oli) F. Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati G. Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria H. Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi I. Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro) TOTALE
20 CAMPAGNA INFORMATIVA BRAND PIEMUNTO
21 Il marchio PIEMUNTO nasce dalla volontà di attivare una campagna informativa sul prodotto piemontese basata sulle esigenze esplicitate dal consumatore in merito alle informazioni circa la reperibilità di prodotto locale ai fini di massimizzare il vantaggio ambientale con la riduzione delle emissioni dovute ai trasporti delle derrate alimentari unita a una maggiore freschezza degli alimenti. NON è un Regime di qualità alimentare.
22 Il Marchio ha come scopo quello di promuovere, divulgare e valorizzare prodotti realizzati con latte proveniente da allevamenti solo ed esclusivamente locali, cioè ubicati secondo il codice ASL all interno dei confini del Piemonte. L adesione al marchio, da parte della GD, avviene su base volontaria. Possono chiedere la concessione del marchio Piemunto le aziende della distribuzione organizzata al fine di attivare le campagne informative sopra specificate per la realizzazione di corner o altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio.
23 Il Sistema di Qualità Regionale (SQR) del Piemonte REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/R DEL 14 MARZO 2016 Il Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte, istituito ai sensi del Reg. (UE) 1974/2006, individua i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori. Tali prodotti devono rispondere a obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale. Tra le caratteristiche qualificanti possono rientrare anche gli indicatori di compatibilità ambientale ed energetica. Il sistema, che prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente, è aperto a tutti i produttori; è trasparente, assicura la tracciabilità completa del prodotto e risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.
24 La Regione Piemonte: approva le linee guida per la redazione dei disciplinari; approva le proposte dei disciplinari di produzione (e le eventuali, successive, proposte di modifica) presentate dagli Organismi associativi; approva i piani di controllo; effettua la vigilanza sugli organismi di controllo; istituisce, e mantiene aggiornato, l elenco degli organismi associativi, dei produttori aderenti e degli organismi di controllo. I disciplinari di produzione definiscono per ogni singolo prodotto: a) la denominazione; b) le caratteristiche specifiche di cui all articolo 2, comma 1, lettera c); c) l indicazione delle materie prime prevalenti e caratterizzanti, con riferimento allo Stato membro dell Unione europea o a paesi terzi; d) la disciplina di etichettatura del prodotto; e) le fattispecie che determinano l applicazione delle non conformità gravi in relazione a specifici requisiti tecnici previsti dalle norme in materia) di settore e sanitarie.
25 Gli operatori della filiera interessati ad aderire si impegnano a rispettare il disciplinare di produzione del prodotto prescelto, si sottopongano ai controlli previsti e ne sostengono i relativi costi. Gli organismi di controllo che intendono essere iscritti nell elenco presentano istanza alla Regione Piemonte e devono: a) essere accreditati per le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai regolamenti UE sui regimi di qualità e biologico; b) non essere in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del produttore; c) disporre di una sede operativa nel territorio della regione presso la quale sia reperibile la documentazione che attesti le attività di controllo svolte; d) garantire di non porre in essere azioni discriminatorie tra i produttori e i richiedenti che presentano istanza di adesione al Sistema.
26 I produttori possono apporre nell etichetta del prodotto certificato le seguenti diciture nel rispetto della disciplina di etichettatura del prodotto: a) Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte ; b) Prodotto in con l eventuale indicazione del luogo o dell area geografica di produzione, qualora sia previsto dallo specifico disciplinare di produzione, e il prodotto certificato sia ottenuto nel rispetto dei disciplinari di produzione; è fatta in ogni caso salva la normativa in materia di etichettatura. c) Origine materia prima Piemonte con l eventuale indicazione del luogo o dell area geografica di produzione, qualora sia previsto dallo specifico disciplinare di produzione e la materia prima caratterizzante abbia origine in Piemonte. La dicitura di cui alla lettera a), sono riportate nei relativi documenti di accompagnamento, trasporto e vendita all ingrosso dei prodotti certificati. Inoltre è possibile utilizzare un prodotto certificato quale ingrediente di un alimento elaborato facendo riferimento in etichetta al Sistema a condizione che l organismo associativo abbia dato la propria approvazione scritta.
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28 L attività di controllo svolta dalla Regione Piemonte La Regione attua i controlli di secondo livello ( vigilanza ) sull operato degli Organismi di controllo (per i vini di qualità anche di primo livello sui produttori). Come previsto dal DM 16 febbraio 2012 Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate essa fa parte del Comitato Nazionale di Vigilanza che opera nei seguenti Regimi di qualità regolamentata: - produzioni dell agricoltura biologica - prodotti DOP, IGP, STG (compresi i vini) - etichettatura facoltativa delle carni bovine e di pollame Il Comitato ha il compito di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare l attività di vigilanza svolta dalle Autorità competenti a carico delle Strutture di controllo. Entro il 15 novembre di ogni anno l ICQRF e la Regione, per lo specifico territorio di competenza, stipulano un accordo bilaterale relativo alla pianificazione operativa dell attività di vigilanza per l anno successivo.
29 Fabrizio Vidano Direzione Agricoltura Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità Telefono fabrizio.vidano@regione.piemonte.it
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