POLIZZA INCENDIO. La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F Impresa di Assicurazione. Durata del contratto

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1 POLIZZA INCENDIO La presente polizza è stipulata tra PROVINCIA DI VARESE C.F e Impresa di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore del Alle ore del Rateo alla firma dalle ore 24 del alle ore 24 del Con scadenza annuale al

2 Definizioni generali DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Contraente Assicurato Assicurazione Broker Polizza Premio Indennizzo Sinistro Società la persona giuridica che stipula il presente contratto; il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; il contratto di Assicurazione; la Società di Brokeraggio cui è affidato il mandato gestionale il documento che prova l Assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; l Impresa Assicuratrice Altre definizioni Cose assicurate Fabbricati Contenuto beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche enti assicurati; Le intere costruzioni edili complete o in corso di costruzione o riparazione, con relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato, tutte le pertinenze, recinzioni, tettoie e pensiline, fognature (escluse strade e pavimentazione esterna), nonché eventuali quote spettanti alle parti comuni, escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto. Si precisa che non sono da ritenersi in copertura enti quali impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano, fognatura comunale, aree boschive, giardini, alberi di alto fusto, attrezzature sportive, cassonetti, manto stradale e guard rail; Macchinario, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione ed impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico, ascensori e montacarichi, attrezzature delle eventuali officine e laboratori di riparazione, compresi i pezzi di ricambio, mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà dell Assicurato, mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e 1

3 tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici, amministrativi, a servizi generali, mensa, ovunque dislocati nell ambito delle ubicazioni del Contraente, sottotetto di edifici o tettoie o all aperto; calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettroniche, purché non specificatamente assicurate con polizza specifica e quant altro non previsto alle voci fabbricati, valori, cose speciali. Si precisa che non sono da ritenersi in copertura enti quali impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano, fognatura comunale, aree boschive, giardini, alberi di alto fusto, attrezzature sportive, cassonetti, manto stradale e guard rail; Valori Cose speciali Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte, raccolte scientifiche d antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, libri d antiquariato e cose aventi valore artistico od affettivo; - documenti d archivio, contabili e simili, tanto cartacei che informatici - documentazione fotografica varia; Precisazioni Se una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce Contenuto. 2

4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede Variazioni del rischio L Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell art Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso Altre Assicurazioni Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell art Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente- superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. 3

5 Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo ore 24 del ore 24 del Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati al Broker di cui all art La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.... Qualora l assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art Durata dell Assicurazione Durata: la durata del presente contratto viene stabilita in anni 3 e mesi sei, con effetto dalle ore 24 del 30/06/2014 fino alle ore 24 del 31/12/2017 senza tacita proroga. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Recesso: Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del , mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E' riconosciuta inoltre al Contraente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R nei seguenti casi: a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio; b) qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla cosiddetta Spending Review, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio; c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (C.d.S. Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2013, n. 633). Nei casi sopra indicati la Contraente ha diritto, in deroga a quanto previsto dall art c.c., alla restituzione del premio al netto delle imposte già versate per il periodo assicurativo intercorrente tra la data di effetto del recesso e la prima scadenza anniversaria dell annualità assicurativa di riferimento Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 4

6 2.08- Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società Foro competente Foro competente è quello ove ha sede il Contraente Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Clausola Broker All AON S.p.A. è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, della Provincia di Varese ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto DESCRIZIONE DEL RISCHIO PARTITE ASSICURATE 3.01 Descrizione del rischio Premesso che la Provincia di Varese è proprietaria, ha in locazione, comodato o in uso da terzi, vari fabbricati o porzioni di fabbricati, variamente elevati, sia comunicanti che divisi, destinati in prevalenza ai servizi istituzionali ed a quant altro inerente l espletamento delle attività del Contraente, nulla escluso, compreso anche locazione o uso a terzi; preso atto che si tratta di costruzioni con caratteristiche di prima classe, ma con possibilità di esistenza di fabbricati di seconda classe o, per i fabbricati meno recenti, ascrivibili a qualsiasi altra classe; alla voce fabbricati vengono pure considerati giardini, anche con alberi ad alto fusto. 5

7 3.02 Partite assicurate Capitale assicurato Tasso lordo Fabbricati ,31 Contenuto ,87 Ricorso terzi ,98 Spese demolizione e sgombero ,00 Premio Lordo Si precisa che : Differenziale artistico/ storico di beni di proprietà, in locazione o in comodato d uso. Relativamente ai beni immobili di particolare struttura e pregio architettonico, quali fabbricati, e loro parti costitutive, corredi architettonici, stucchi, soffittature cassonate etc., vincolati alla Sovraintendenza delle Belle Arti, la copertura è prestata per le spese di restauro, a seguito di danni diretti ed indennizzabili ai sensi della presente polizza, fino alla concorrenza di ,00 per sinistro ed ,00 per anno assicurativo, a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui al 1907 Cod. Civ. In caso di difforme valutazione circa l opportunità e l entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO 4.01 Oggetto dell Assicurazione La Società indennizza: i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi: a) direttamente causati da: - incendio - fulmine - esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi - caduta di aeromobili o corpi orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate. b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da essi, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione od distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio. 6

8 La garanzia è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta Cose assicurabili a condizioni speciali Si precisa che si intendono comprese nella partita contenuto anche i seguenti beni: - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. L indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente: 1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa dei valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano; 2. per i titoli per i quali è ammesso l ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci; 3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1 e 2, in base al loro valore nominale; In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a euro ,00 per anno assicurativo. - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri; supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli stampi cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. L indennizzo, in caso di sinistro sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri la Società rimborserà oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. L indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a euro ,00 per anno assicurativo. - Opere d arte: quadri, dipinti, arazzi, stampe, statue, raccolte scientifiche o numismatiche, collezioni in genere, perle e pietre preziose, e quant altro avente valore artistico od storico. Si intendono escluse le opere d arte assicurate con specifici contratti assicurativi. L ammontare del danno si determina: 1. in caso di danno totale stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso; 2. in caso di danno parziale: a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto; b) stimando l importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro; c) stimando l eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro; d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite. L indennizzo, pari alla somma dell importo stimato come al punto b) e dell eventuale importo relativo alla svalutazione come da punto c), defalcato dell importo stimato 7

9 come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all importo stimato al paragrafo a). In nessun caso la società indennizzerà una somma superiore ad euro ,00 per anno assicurativo con il limite di euro ,00 per singola opera/oggetto. Agli effetti della presente condizione particolare non vale quanto disposto dall art Assicurazione parziale delle norme che regolano l assicurazione incendio Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il contraente o l assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatesi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l assicurato provi che il sinistro non ebbe alcuni rapporto con tali eventi; c) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici; d) causati con dolo del Contraente, dell Assicurato o del Legale Rappresentante; e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; g) ai macchinari ed impianti nei quali si siano verificati scoppi se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l Assicurazione; i) danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose assicurate Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il contraente o l assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art Cod. Civ.; 8

10 b) darne avviso al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni lavorativi giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell art Cod. Civ.; L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art Cod. Civ.. L Assicurato deve altresì: c) solo per i sinistri di incendio o di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) dopo aver denunciato il sinistro all Assicuratore, l Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell attività; e) trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito dell Assicuratore non è intervenuto, l Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso; f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30 giorno dalla denuncia del sinistro; g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o altra documentazione strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro; h) denunciare tempestivamente eventuali titoli di credito anche al debitore colpiti dal sinistro, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato, che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo Procedura per la Valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle parti: b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti paga le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà. 9

11 4.09 Mandato ai periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 4.06; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al seguente art. 4.10; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: 1. per i fabbricati - si stima la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, con la sola esclusione del valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante; 2. per il contenuto si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L ammontare del danni su determina: a) per i Fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spese necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; b) per il contenuto deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. 10

12 4.11 Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore e quello risultante al momento del sinistro Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art Cod. Civ., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull ammontare dell indennizzo dovuto dalla Società, l Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell importo pari alla minore somma proposta dall opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall opposizione stessa. Si precisa che, nel caso sia stata aperta un inchiesta giudiziaria, sulle cause del sinistro, la Compagnia non effettuerà il pagamento dell indennizzo qualora dagli atti emerga sospetto di dolo nei confronti del Contraente CONDIZIONI PARTICOLARI Parificazione dei danni da incendio Ad integrazione delle condizioni del presente contratto sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle autorità, anche quelli prodotti dall assicurato o da terzi allo scopo di impedire e di arrestare l incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti di estinzione Buona fede e colpa grave L Assicurazione si intende operante quand anche il danno sia stato prodotto per buona fede o colpa grave del Contraente, dei suoi preposti o amministratori Deroga alla proporzionale A parziale deroga di quanto disposto dall art Cod. Civ., si conviene tra le parti che in caso di danno non si farà luogo all applicazione della proporzionale per le partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro. Qualora la somma assicurata risultasse inferiore quanto disposto nel predetto articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata cosi maggiorata ed il valore suddetto Diminuzione valori / Diminuzione di rischio A parziale deroga dell art Variazione del rischio, si conviene tra le parti che in caso di diminuzione dei valori\diminuzione del rischio la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio al netto delle imposte - pagata e non goduta Danni consequenziali Ad integrazione dell art 4.01 delle Norme che regolano l assicurazione incendio, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e deterioramenti 11

13 in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell ambito del limite di indennizzo fissato per l evento che ha originato il danno Beni presso terzi La Società prende atto che per un valore non superiore al 10% delle partite beni mobili si intendono assicurati presso terzi, in ubicazioni diverse da quelle dichiarate beni di proprietà e/o gestione del Contraente. Fermo restando che la somma assicurata alla partita beni mobili rappresenta la totalità dei beni complessivamente esistenti sia nelle ubicazioni assicurate che presso terzi Onorario periti e consulenti In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, la Società rimborserà le spese e gli onorari dei periti o dei consulenti che l'assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto nel presente contratto. In caso di lodo arbitrale, sarà pure a carico della Società la quota parte di spese ed onorari competenti al terzo perito o consulente incaricato. Questa integrazione di garanzia è prestata nel limite del 5% dell'indennizzo, con un massimo di Determinazione del danno / Valore a nuovo Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: - per i fabbricati, il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area; - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. A parziale deroga dell art. 19 delle Condizioni Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli effetti dell art Assicurazione Parziale il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura: a) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo; b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all art delle "Norme che regolano l assicurazione Incendio ; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell intera differenza occorrente per l integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l intera differenza; c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all 4.10 delle "Norme che regolano l assicurazione Incendio. 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 12

14 4. agli effetti dell indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato e contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli rispettivamente ai punti 1) e 2) dell'art delle "Norme che regolano l assicurazione Incendio. 5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, contenuto di reparti in stato di attività Inondazione alluvione allagamento Inondazioni, alluvioni - La Società indennizza i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze. La Società non indennizza i danni; a) causati da mareggiata, marea, terremoto, penetrazione di acqua marina; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell inondazione o dell'alluvione; d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; e) a cose mobili all'aperto. Allagamento - La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurata da allagamento verificatosi all interno dei fabbricati a seguito di: 1- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; 2- fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. La Società non indennizza i danni: a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorchè conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. 13

15 Relativamente alle suddette garanzie lo scoperto indicato al punto 6.01 deve ritenersi valido per singolo fabbricato e relative contenuto Infiammabili e merci speciali Si conviene che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all attività svolta Contiguità e vicinanze pericolose Il Contraente è sollevato dall obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di venti metri dai fabbricati assicurati, o contenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati Terremoto La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società non risponde dei danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al duetto effetto del terremoto sugli enti assicurati; d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". - lo scoperto indicato al punto 6.01 deve ritenersi valido per singolo fabbricato e relativo contenuto Fenomeno elettrico L'assicurazione è estesa ai danni direttamente causati alle cose assicurate da fenomeni elettrici. Sono esclusi i danni: - alle apparecchiature elettroniche, salvo quelle a servizio di macchinari e impianti dei fabbricati; - causati da usura o da carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; 14

16 - dei quali risponde, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Le esclusioni e limitazioni che precedono non si applicano ai danni di incendio, esplosione e scoppio causati da fenomeni elettrici. La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale Opere d arte presso terzi La garanzia è estesa sino a euro ,00 agli oggetti d arte presso Terzi, restauratori, galleristi, antiquari e presso esposizioni e mostre organizzate da Terzi Onda sonica La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica Fumo, gas e vapori La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da fumo quand anche prodotto da incendio di beni diversi da quelli assicurati Urto veicoli La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da urto di veicoli in transito non appartenenti all assicurato nel suo servizio Acqua condotta - Ricerca del guasto La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati causati da fuoriuscita d acqua, compresa anche l acqua piovana, causati da guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o comunque da strutture di veicolazione. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni, rigurgito di fogna Sovraccarico neve La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da sovraccarico neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve. Si intendono esclusi dalla presente estensione i danni: a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Ll.Pp. del ) ed al loro contenuto; b) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione ) e al loro contenuto; d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve; e) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia Eventi socio/politici La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi, degli altri danni 15

17 materiali diretti causati alle cose assicurate anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del contraente o dell assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi esclusi quelli di terrorismo o di sabotaggio. La Società non risponde dei danni causati da: a) inondazione, frana, dispersione liquidi; b) furto, rapina, estorsione, saccheggio ed ammanchi in genere; c) da fenomeno elettrico, a macchine elettriche ed impianti elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno; e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata Atti di terrorismo La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo s intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o simili, inclusa l intenzione d influenzare qualsiasi governo o d impaurire la popolazione o sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta Eventi atmosferici La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità enti, assicurati o non. La Società non risponde dei danni: a) verificatesi all interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra b) causati da: 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali, 2. mareggiata e penetrazione di acqua marina, 3. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, 4. gelo, sovraccarico di neve, 5. cedimento o franamento del terreno, 6. ancorché verificatesi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 16

18 c) subiti da: 1. alberi, coltivazione floreali ed agricole in genere, 2. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, 3. enti all aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, 4. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) capannoni pressostatici e simili, 5. baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto. La Società risarcisce, inoltre, i danni causati dalla grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti) La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni. Non sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti Merci in refrigerazione A parziale deroga dell art 4.03 lettera i), la Società risarcisce i per i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: - mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo; - fuoriuscita di fluido frigorigeno conseguenti: a) eventi garantiti in polizza; b) all accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorigero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica. Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, l Assicurato si impegna, in tale caso a darne avviso alla Società o al Broker con il mezzo più rapido disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continua non minore di 12 ore Incendio derivante da esistenza di e/o impiego di radioisotopi Sono compresi i danni derivanti da incendio conseguenti ad esistenza e/o impiego di radioisotopi Acqua piovana La Società risarcisce i danni direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana. La Compagnia non risponde: - dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti; - dei danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico non al servizio del fabbricato, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana, da rigurgito di fognature o scarichi; 17

19 - dei danni estetici, da umidità o stillicidio; - dei danni ad enti posti all'aperto; - dei danni a beni la cui base è posta ad altezza inferiore ai 10 cm dal pavimento Intasamento di gronde e pluviali La Società risarcisce i danni direttamente causati alle cose assicurate da acqua penetrata all'interno dei fabbricati da intasamento delle gronde e dei pluviali cagionati da accumulo di grandine e neve. Sono inoltre indennizzati i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. La Compagnia non indennizza i danni dovuti a vizio specifico di progettazione e/o installazione Gelo La società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell attività svolta dalla contraente. La garanzia ha validità a patto che i fabbricati non siano abbandonati Caduta aeromobili, meteoriti, scorie, corpi celesti La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, compresi corpi rotolanti anche non pilotati, loro parti e/o cose da essi trasportate, dalla caduta di meteoriti e relative scorie, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta Implosione Premesso che per implosione s intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte Cedimenti, smottamenti, franamenti, valanghe e slavine La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da frane o smottamenti del terreno, valanghe e slavine comunque occasionati Autocombustione La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione di cose assicurate Rischio Locativo La Società nei casi di responsabilità dell Assicurato ai sensi degli articoli 1588,1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell Assicurato. Qualora la somma assicurata dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto dell art 4.11 Assicurazione parziale Ricorso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente 18

20 responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistra indennizzabile e termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si e verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L 'Assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegua o, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sorto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono, qualunque considerati terzi: a) purchè con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e affini dell'assicurato; I b) quando il Contraente o l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 1'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del C.C. nel testo di cui alla legge 127/91, nonchè delle Società medesime, l Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cut al comma a). L'Assicurato deve immediatamente informare la Società. delle procedure civili o penali [ promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato: L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica 1'Art 1917 del Codice Civile Spese demolizione, sgombero e bonifica Come tali intendendosi le spese e/o costi necessariamente sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile, per: - demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato a ricevere i residuati del sinistro; - bonificare mobili ed immobili assicurati e il terreno su cui insistono inquinamenti a causa del sinistro o delle operazioni di spegnimento; - smaltire i residui del sinistro anche se costituenti a norma di legge rifiuti tossici o nocivi rifiuti speciali o pericolosi o radioattivi. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell art assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione Rottura accidentale di lastre e cristalli 19

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