Sistema telematico centrale della nautica da diporto
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1 Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 96) N maggio 2014
2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 96) N maggio 2014
3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it
4 Estremi del provvedimento Atto n.: 96 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto del Presidente della Repubblica Regolamento recante norme per l attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto Riferimento normativo: Articolo 1, commi , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Relatore per la Commissione: Gruppo: Mazziotti di Celso SCpI Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla IX Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 28 maggio 2014) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 13 maggio 2014)
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6 INDICE ARTICOLI SISTEMA TELEMATICO CENTRALE DELLA NAUTICA DA DIPORTO... 2
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8 PREMESSA Lo schema di DPR in esame reca il regolamento per l attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Il provvedimento è adottato in virtù dell art. 1, commi della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha istituito il SISTE, demandando ad un regolamento (comma 219) l adozione delle relative disposizioni attuative. In base all articolo 1, commi della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, include l'archivio telematico centrale, contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, nonché lo sportello telematico del diportista (comma 217). Con regolamento sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema, prevedendo, tra l altro, il trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, (comma 219). Nell'ambito del Sistema è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e all attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto interministeriale, affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a uno specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 222). Alle norme non sono quindi ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sul testo in esame è stato reso un parere da parte della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 27 marzo Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 1
9 ARTICOLI 1-12 Sistema telematico centrale della nautica da diporto Le norme, nel quadro dell attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) nell ambito del Ministero delle infrastrutture, prevedono la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri d iscrizione delle unità da diporto e la digitalizzazione del rilascio dei documenti di navigazione. A tale fine il SISTE si articola nei seguenti organismi: l Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico riferite ai natanti [articolo 2, comma 1, lett. a) e articolo 3]. L archivio telematico (ATCN), gestito dal Centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture (CED), è completamente informatizzato e si articola in 2 sezioni archivio: la Sezione dati RID e RND alimentata dai dati cartacei in possesso delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli Uffici della motorizzazione civile che i medesimi soggetti sono tenuti a trasferire all ATCN, e la Sezione dati SISTE alimentata con i dati raccolti dal Centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture (CED), delle Forze dell ordine e delle associazioni dei costruttori e degli importatori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (articolo 3); l Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) istituito presso il Dipartimento dei trasporti del Ministero delle infrastrutture con funzioni di pubblico registro [articolo 2, comma 1, lett. b) e articolo 4]. L Ufficio di conservatoria (UCON) effettua, tra l altro, le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, ivi compresi gli atti costitutivi di gravami sulle unità da diporto, sulla base della documentazione acquisita per il tramite degli Sportelli telematici del diportista (STED) [articolo 4, comma 2, lett. f)]. Viene demandato ad un successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture, la definizione all'interno del Dipartimento trasporti del Ministero, del nuovo assetto funzionale degli uffici nel cui ambito è istituito l'ucon. Con tale provvedimento 1 sono individuate, inoltre, le figure professionali, con adeguate competenze informatiche e giuridiche, addette alla gestione del SISTE. Con uno o più provvedimenti adottati dal Capo del Dipartimento trasporti sono individuate le unità di personale da assegnare all'ucon, le rispettive competenze e le responsabilità anche con specifico riferimento alle attività di validazione dei dati comunicati dagli STED (articolo 4, comma 3); lo Sportello telematico del diportista (STED) presso il quale sono espletate, mediante collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture 1 Adottato nel rispetto delle procedure di cui all art.5 del D.lgs. n. 165/
10 (CED) le attività di servizio all utenza di cui all art. 5, comma 1 [articolo 2, comma 1, lett. c), articolo 5]. Lo Sportello telematico del diportista (STED) provvede alle formalità dì iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nella Sezione dati SISTE dell'atcn nonché alle ulteriori formalità previste dall'articolo 4, comma 2, lett. f), al rilascio della licenza di navigazione o del suo duplicato e all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi (articolo 5, comma 1). Lo STED è attivato mediante collegamento telematico con il CED, presso le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi, gli Uffici della motorizzazione civile e gli Studi di consulenza, che ne facciano richiesta, abilitati secondo i criteri e modalità stabiliti dal Dipartimento trasporti (articolo 5, comma 3). Il Dipartimento trasporti cura le procedure amministrative per la fornitura, a norma delle disposizioni vigenti in materia, della necessaria modulistica, in relazione al fabbisogno dei soggetti pubblici e privati presso i quali è attivato lo STED. Le Capitanerie di porto e gli Uffici della motorizzazione civile, nell ambito dei rispettivi territori di competenza, assegnano a ciascuno Studio di consulenza, abilitato allo STED, idonea modulistica (articolo 7). Ai fini dell accesso agli STED si applica la disciplina vigente in materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli Uffici della motorizzazione civile, nonché le disposizioni in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto contenute nella legge n. 264/1991 (articolo 8, comma 1). Le operazioni di alimentazione della Sezione dati RID e RND dell ATCN 2, sono completate entro 3 anni dall entrata in vigore del regolamento in esame (articolo 12, comma 1). Nelle more del completamento delle summenzionate operazioni, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile provvedono in ogni caso a trasferire all ATCN i dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei relativi alle unità, immatricolate anteriormente all entrata in vigore del regolamento (articolo 12, comma 2). Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia e sicurezza della navigazione attribuite alle autorità competenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame cessano le iscrizioni sui registri cartacei del diporto tenuti presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile (articolo 12, comma 3). Dall attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 12, comma 6). La relazione tecnica afferma che dalla attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono all adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie 2 Di cui all art. 3, comma 2. 3
11 disponibili a legislazione vigente. In particolare la RT precisa che le risorse disponibili a legislazione vigente consentono la copertura di tutti gli oneri necessari al corretto funzionamento del SISTE e non si rilevano nuovi o maggiori oneri in quanto non è richiesto alcun processo di adattamento ovvero di formazione del personale che già possiede le capacità di elaborazione dei dati e di espletamento delle pratiche amministrative in forma cartacea. A tale ultimo riguardo la RT evidenzia, altresì, che il nuovo sistema sostituisce integralmente il sistema cartaceo che oggi assorbe un elevato numero di unità lavorative su tutto il territorio nazionale. La RT, in dettaglio, evidenzia, inoltre, che l istituendo Ufficio di conservatoria centrale (UCON) opererà esclusivamente attraverso l utilizzo di strutture informatiche, ricevendo dall Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) le istanze e le documentazioni in formato elettronico provenienti dagli Sportelli telematici del diportista (STED), e trasmettendo a sua volta allo stesso ATCN le validazioni delle istanze stesse affinché quest ultimo possa accordare agli STED la possibilità di procedere alla stampa ed al rilascio dei vari atti alle unità da diporto. Pertanto, mentre l istruttoria amministrativa di ciascuna istanza, implicando valutazioni di merito, dovrà essere riservata alla competenza di funzionari di Area III, le operazioni di ricezione ed inserimento dati da e verso l ATCN potranno essere affidate a personale di Area II. Sulla base dello studio di settore condotto dall'ufficio statistica della Direzione generale dei sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture, risulta che la consistenza delle nuove iscrizioni di unità da diporto, superiori ai 12 metri e quindi soggette ad iscrizione, alla data del 31 dicembre 2012, ammonta ad alcune centinaia di unità. E quindi prevedibile che le operazioni annuali relative alle unità da diporto saranno verosimilmente circoscritte ad un numero inferiore alle 5.000, equivalenti a circa 20/25 pratiche giornaliere. E pertanto ipotizzabile che l organico da adibire all UCON dovrà prevedere, oltre alla figura del Conservatore, 2 funzionari vicari di Area III e 3 addetti all inserimento dati di Area II, la cui individuazione e destinazione potrà essere agevolmente effettuata tra le risorse di personale disponibile nell ambito dello stesso Dipartimento dove sarà istituito l UCON. La RT evidenzia, inoltre, che nella parte iniziale di migrazione dei dati si può stimare il medesimo carico di lavoro per gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture. Gradualmente quando si giungerà a regime si avranno notevoli vantaggi, sia in termini di costi sia in termini di efficientamento di sistema. La stima del risparmio della spesa pubblica è supportata dalla riduzione sostanziale delle unità di personale addetto alla trattazione dei dati ed all accorpamento di procedure amministrative oggi obsolete. Per quanto concerne gli aspetti legati all interconnessione degli STED all interno del nuovo SISTE non ricorrono costi aggiuntivi. Infatti, gli STED che saranno operativi presso le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e gli Uffici Motorizzazione Civile, potranno avvalersi del sistema pubblico di connettività (SPC) già in uso per la gestione di altre procedure informatizzate; per quanto concerne invece gli STED che saranno attivati presso gli Studi di consulenza privati, gli stessi si avvarranno dei collegamenti con il Centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione (CED) già in uso per la gestione di procedure amministrative semplificate in materia di conducenti e di veicoli. Sì evidenzia, inoltre, che il Sistema telematico della nautica da diporto potrà essere realizzato e gestito nell ambito del contratto per 4
12 l affidamento in out-sourcing della conduzione del sistema informatico del CED del Dipartimento. La RT afferma, infatti, che non si rende necessaria l acquisizione di nuovo hardware, né di nuove licenze software, né di nuovi sistemi di storage rispetto a quelle già disponibili per lo svolgimento dei compiti di istituto attribuiti a legislazione vigente. La RT rileva, inoltre, che l attuale sistema informatico del CED ha potenzialità tali da poter sostenere agevolmente l impatto dovuto alla richiesta di ulteriore capacità elaborativa, peraltro di entità modesta se paragonata a quella derivante dalla gestione dei volumi degli archivi relativi ai veicoli a motore ed ai loro conducenti. Infine, l Amministrazione dispone già di un adeguato sistema di c.d. disaster recovery, ad ulteriore garanzia dell integrità e della sicurezza delle informazioni presenti in banca dati. Pertanto l intervento normativo non necessita di potenziamenti della rete esistente che è già in grado di supportare le complesse attività riguardanti la nautica. Le risorse disponibili a legislazione vigente permettono la copertura di tutti gli oneri necessari al corretto funzionamento del sistema e non si rilevano nuovi o maggiori oneri derivanti da un non richiesto processo di adattamento ovvero di formazione del personale che già ha le capacità di elaborazione dei dati e di espletamento delle pratiche amministrative in forma cartacea. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare prendendo atto di quanto affermato dalla RT in merito alla assenza di oneri connessi all attuazione del SISTE e riguardo ai possibili vantaggi, sia in termini di costi sia in termini di efficientamento di sistema, connessi alla riduzione sostanziale delle unità di personale addetto alla trattazione dei dati. 5
Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
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