A tutti deve essere garantita pari opportunità di accesso ai servizi (Uguaglianza).
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- Geronima Natale
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO INFERMI CON AMBULANZA
2 Indice Premessa.. pag. 03 Art. 1 Tipologia dei trasporti sanitari.... pag. 03 Art. 2 Modalità di accesso... pag. 04 Art. 3 Trasporti in regime di emergenza.. pag. 05 Art. 4 Trasporti in regime ordinario, interospedalieri e fra strutture socio-assistenziali pag. 06 Art. 5 Trasporti in favore di pazienti degenti presso le strutture del Dipartimento di Salute Mentale.. pag. 08 Art. 6 Trasporti per trattamento emodialitico ambulatoriale.. pag. 08 Art. 7 Trasporti per pazienti ospedalizzati a domicilio, in trattamento di day-hospital o in assistenza sanitaria domiciliare, in ambito aziendale.. pag. 08 Art. 8 Trasporti richiesti dal cittadino.. pag. 09 Art. 9 Struttura tariffaria.. pag. 09 Art. 10 Assistenza sanitaria a manifestazioni pubbliche e/o sportive pag. 10 Art. 11 Nota di addebito.. pag. 11 Art. 12 Ricorso pag. 11 Art. 13 Disposizioni finali pag. 11 2
3 Premessa Tutti i cittadini hanno diritto, in rapporto ai loro bisogni e non alla loro capacità di pagare, di usufruire di tutti i servizi compresi nei livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello nazionale (Universalismo). A tutti deve essere garantita pari opportunità di accesso ai servizi (Uguaglianza). Al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) concorrono tutti i cittadini in misura proporzionale al reddito posseduto (Solidarietà). Il Piano sanitario regionale "Il patto di solidarietà per la salute in Emilia - Romagna", ribadisce con forza questi principi e li assume come base di riferimento. Il Piano sanitario nazionale si fa inoltre promotore di un "Patto di solidarietà per la salute" che supera l ambito dei servizi sanitari per rivolgersi a tutti gli attori del sistema: istituzioni, cittadini, operatori sanitari, organizzazioni di volontariato, associazioni economiche e professionali ed il mondo dell informazione. Tutto ciò implica che la fornitura di un servizio comporta la presa in carico del problema del paziente, sia dal punto di vista tecnico-professionale che dal punto di vista relazionale e amministrativo, nell intento di trovare la soluzione ottimale per il paziente. Il presente regolamento si applica per tutti i trasporti sanitari, richiesti nell'ambito territoriale di competenza della Centrale 118. Art. 1 Tipologia dei trasporti sanitari I servizi di trasporto sanitario a cui fa riferimento il seguente regolamento, sono quelli effettuati esclusivamente con ambulanza e sono suddivisibili in due categorie principali: 1. trasporto sanitario in regime di emergenza Si definisce trasporto sanitario in emergenza, quel servizio conseguente all'attivazione da parte della Centrale 118, di un mezzo di soccorso secondo le caratteristiche individuate dal D.M. del 15 Maggio 1992 " Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza" pubblicato sulla G.U. n. 121 del 25/5/92 - Serie Generale. 3
4 Il codice di attivazione deve essere costituito da un carattere che può assumere uno solo dei seguenti valori: "V": verde, poco critico. Si definisce poco critico un intervento differibile; "G": giallo, mediamente critico. Si definisce mediamente critico un intervento indifferibile; "R": rosso, molto critico. Si definisce molto critico un intervento di emergenza. Il trasporto sanitario in emergenza, tranne i casi descritti negli articoli seguenti, è posto a carico del S.S.R.. 2. trasporto sanitario non in emergenza e ordinario Il trasporto non in emergenza e ordinario, è quel tipo di trasporto in cui non sussiste alcuna situazione di urgenza od emergenza, compreso il "Codice Bianco" individuato dall'infermiere della CO 118 al momento della intervista telefonica, in quanto il D.M. 15 Maggio 1992 "Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza" ne esclude l'annovero tra i servizi di urgenza: "B": bianco, non critico. Si definisce non critico un servizio che con ragionevole certezza non ha necessità di essere espletato in tempi brevi. Il trasporto sanitario "non in emergenza", è posto a carico del richiedente. Art. 2 Modalità di accesso La gestione e il coordinamento dei servizi di soccorso e trasporto infermi, effettuati a mezzo ambulanza, è unificata nella centrale operativa 118. Il centralino telefonico della Centrale Operativa é sempre attivo: 1. Se la richiesta d'intervento riveste carattere d'urgenza viene filtrata da un infermiere che avendo ricevuto una preparazione specifica, attraverso "l'intervista telefonica" cerca di ottenere informazioni chiare e utili a garantire un soccorso tempestivo ed efficiente; 2. Se la richiesta concerne un trasporto sanitario non in emergenza/ordinario, dalle ore 7.00 alle ore deve essere indirizzata al box di gestione dei servizi ordinari, attraverso i numeri telefonici dedicati: interno ospedaliero 5050 e numero telefonico urbano Gli operatori raccolgono 4
5 al momento della richiesta di trasporto, tutte le informazioni utili allo svolgimento del trasporto stesso; 3. Tutti i servizi programmati devono essere, prenotati alla C.O. 118 entro la ore del giorno precedente e vengono evasi dalla ore alle ore dì tutti i giorni feriali, al di fuori dì tali fasce orarie, vengono effettuati trasporti solo per situazioni d'emergenza; 4. Il servizio di trasporto con ambulanza non è utilizzabile per trasporto di materiale e cose. Fanno eccezione situazioni d'emergenza da esplicitare alla C.O. 118 all'atto della richiesta; 5. Gli equipaggi del trasporto infermi sono di norma formati da due autisti soccorritori. Eventuali necessità di assistenza infermieristica durante i trasferimenti possono essere assicurate, con personale della U.0. che richiede il servizio; 6. Se il paziente da trasportare non è pronto al momento dell'arrivo dell'equipaggio quest'ultimo verrà utilizzato per un altro servizio e si provvederà successivamente ad inviare un altro equipaggio; 7. Tutto il personale che sale a bordo dei mezzi per eseguire assistenza ai pazienti, è soggetto al rispetto dei protocolli e linee guida in vigore presso la centrale 118. Art. 3 Trasporti in regime di emergenza A) Sono a carico dell Azienda U.S.L. : tutti i trasporti in emergenza disposti dalla C.O. 118, dal luogo dell'evento verso il presidio ospedaliero più idoneo. L'idoneità della destinazione viene valutata, salvo richieste mediche specifiche, dal personale del mezzo di soccorso in base ai protocolli, procedure e linee guida in vigore presso il 118; i trasporti in regime di TSO (trattamenti sanitari obbligatori) e di ASO (accertamenti sanitari obbligatori); B) Sono a carico del cittadino: i trasporti in emergenza verso presidi esterni all Azienda, su richiesta del cittadino stesso od un suo familiare (nei casi di legge); 5
6 i trasporti verso i servizi di Pronto Soccorso dell'ausl, che esitano con il pagamento del ticket di P.S., in quanto non giudicati urgenti dal medico di guardia; C) Sono a carico del datore di lavoro o della società sportiva: gli oneri per il trasporto conseguente ad infortunio. In questo caso la fatturazione andrà inoltrata al datore di lavoro, in applicazione del comma 3 art. 92 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124), nel caso di infortunio sportivo, la fatturazione andrà inoltrata alla Società Sportiva di competenza. Nel caso in cui più infortunati di una medesima Azienda o Società Sportiva, vengano trasportati da una unica ambulanza, viene fatturato un unico trasporto. Se una ambulanza trasporta infortunati di Aziende o Società Sportive diverse, la fatturazione viene suddivisa in parti uguali; D) Sono a carico della Casa di Cura : i trasporti in emergenza verso il presidio ospedaliero in quanto disponibile presso queste ultime l'assistenza medica H 24, nonché il trasporto di neonati con termoculla (nel caso in cui si utilizzi la termoculla di proprietà della casa di Cura due trasporti A/R) e tutti i trasporti di materiale biologico sanitario (urgenti ed in presenza di un accordo). Art. 4 Trasporti in regime ordinario, interospedalieri e fra strutture socioassistenziali 4.1 Sono da considerare a carico dell Azienda U.S.L., i trasporti in favore di pazienti: A) ricoverati, disposti dal medico di reparto della struttura pubblica per trasferimenti o consulenze tra presidi ospedalieri pubblici e presidi ospedalieri e/o case di cura accreditate, maggiormente attrezzate ed in grado di garantire trattamenti diagnostico-terapeutici non disponibili nella nostra Azienda (Art. 7.2, Circolare Regionale del 30 Luglio 1993, prot. n /Osp), dietro presentazione della richiesta scritta e motivata del reparto dove è ricoverato il paziente, almeno 48 ore prima del trasporto. Nei casi in cui la C.O. 118 che deve eseguire materialmente il servizio, ravvisi dubbi sull'appropriatezza della prestazione, chiederà l'autorizzazione alla Direzione del Presidio Ospedaliero o del Distretto. Nei casi in cui si configura un avvicinamento al domicilio/residenza del paziente, l'onere del servizio è da imputarsi a carico del trasportato; 6
7 B) che si trovano presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero o presso qualsiasi altro Reparto, da trasferirsi in Case di Cura accreditate ed in presenza di un accordo con l Azienda U.S.L in acuzie, in lungodegenza, in riabilitazione e nelle RSA a gestione diretta o convenzionata; C) Trasferiti tra strutture residenziali socio-assistenziali disposti dal Servizio Assistenza Anziani di competenza in relazione a ragioni di più appropriato ed efficace utilizzo della gamma dei servizi della rete; 4.2 Sono da considerare a carico delle strutture socio-assistenziali, sia a gestione diretta che convenzionate con l Azienda U.S.L. i trasporti dei rispettivi ospiti non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari (pazienti barellati), connessi a: prestazioni sanitarie per consulenze, accertamenti, esami e trasferimenti presso i presidi ospedalieri; visite specialistiche, consulenze ed altre eventuali prestazioni sanitarie presso qualunque presidio ospedaliero dell Azienda U.S.L., pubblico o privato accreditato, se richieste dal medico della struttura (anche se specialista pubblico od ospedaliero), in relazione ai propri compiti di diagnosi e cura; trasferimenti tra strutture residenziali socio-assistenziali della rete; altre fattispecie non contemplate nel punto Sono da considerare a carico del cittadino: i trasporti verso altri presidi o strutture sanitarie o socio-assistenziali, richiesti dal medesimo od un suo familiare (nei casi di legge), compresi i ricoveri volontari di pazienti psichiatrici; le dimissioni a domicilio; i trasporti conseguenti a richieste pervenute alla C.O. 118 e classificate come "codice bianco"; i trasporti per prestazioni diagnostico terapeutiche, visite fiscali o assimilabili, anche se motivate da certificazione medica su richiesta del cittadino stesso; i trasporti per ricovero programmato; i trasporti per prestazioni diagnostico terapeutiche e consulenze, richieste dal cittadino con partenza dal proprio domicilio e che non accedono al Pronto 7
8 Soccorso o che vi accedono esclusivamente per il disbrigo delle pratiche amministrative; 4.4 Il viaggio è sempre da considerarsi A/R, più l eventuale sosta. Art. 5 Trasporti in favore di pazienti degenti presso le strutture del Dipartimento di Salute Mentale Sono da considerare a carico dell Azienda U.S.L., i trasferimenti : 1. di pazienti affetti da malattie psichiatriche, richiesti dal Dipartimento di Salute Mentale, tra ospedale e struttura residenziale convenzionata, in ambito aziendale e area vasta Romagna. Nei casi in cui si configura un avvicinamento al domicilio del paziente, l'onere del servizio è da imputarsi a carico del trasportato; 2. di pazienti in regime di T.S.O., in mancanza di posto letto rispettivamente in Azienda ed area vasta Romagna, verso la struttura psichiatrica che ha dato la disponibilità ad accettare il paziente, più vicina all azienda richiedente. In tutti i casi non previsti ai punti precedenti, il trasporto viene posto a carico della struttura richiedente. Art. 6 Trasporti per trattamento emodialitico ambulatoriale Sono da considerare a carico dell Azienda U.S.L. i trasporti in favore di pazienti che si sottopongono a trattamento emodialitico ambulatoriale, le cui condizioni cliniche non consentono l uso di mezzi diversi dall ambulanza (pazienti barellati), purché siano compresi nell elenco inviato periodicamente alla Centrale 118 dal Servizio di Nefrologia e Dialisi. Sono da considerare a carico del cittadino i trasporti in favore di pazienti che si sottopongono a trattamento emodialitico ambulatoriale, che non si trovano nelle condizioni sopra indicate, seppure con le agevolazioni previste dalla normativa vigente. Art. 7 Trasporti per pazienti ospedalizzati a domicilio, in trattamento di day-hospital o in assistenza sanitaria domiciliare, in ambito aziendale 7.1 Allo scopo di valorizzare sotto il profilo sanitario, il ricovero diurno come alternativa alla ospedalizzazione, con conseguente risparmio delle spese di gestione, l Azienda U.S.L. assume in forma diretta a proprio 8
9 carico i trasporti in ambulanza dal domicilio alla struttura e ritorno, di assistiti che si trovano in evidenza di condizioni cliniche tali da non consentire l uso di mezzi diversi dall ambulanza (pazienti barellati); La certificazione della condizione sopra descritta deve pervenire alla C.O. 118, stilata e sottoscritta dal medico della struttura pubblica. 7.2 Parimenti assume tale onere anche nei confronti dei trasporti per pazienti seguiti in regime di Assistenza Sanitaria Domiciliare dalle strutture distrettuali preposte (Nuclei operativi di Assistenza Domiciliare NOAD) ed ascritti ai livelli 2 e 3 di intensità sanitaria, così come previsti dalla DGR n ( criteri per la riorganizzazione delle Cure a Domicilio ) e così come definiti dalla Commissione Professionale Aziendale per le cure domiciliari, per i quali sussista un piano assistenziale o per i quali si voglia garantire la necessaria continuità assistenziale attraverso l avvio di un programma di dimissioni protette purché si trovino in evidenza di condizioni cliniche tali da non consentire l uso di mezzi diversi dall ambulanza (pazienti barellati).. La prenotazione di questi trasporti, deve essere effettuata dal coordinatore infermieristico del Nucleo di Assistenza Domiciliare del Distretto di riferimento o suo delegato. Art. 8 Trasporti richiesti dal cittadino Gli oneri dei trasporti richiesti dal cittadino, che non ricadono nella casistica di cui agli articoli precedenti, sono posti a carico del richiedente. Art. 9 Struttura tariffaria I trasporti a pagamento effettuati con mezzi di proprietà dell Azienda U.S.L. o ad essa convenzionata, vengono fatturati come di seguito indicato: A) trasporti con percorrenza entro i 30 Km (A/R) 50,00 + eventuale rimborso pedaggio autostradale B) trasporti con percorrenza oltre i 30 e non oltre gli 800 Km (A/R), per i primi 30 Km 50,00 + per ogni Km successivo 1,00 + eventuale rimborso pedaggio autostradale C) trasporti con percorrenza oltre gli 800 Km (A/R), per i 9
10 primi 800 Km 820,00 + per ogni Km successivo 1,00 + eventuale rimborso pedaggio autostradale + rimborso a piè di lista delle spese vive di trasferta del personale (di quanto previsto dall'accordo intercompartimentale in vigore) D) sosta ogni 30 minuti 35,00 E) richiesta intervento automedicalizzata dalle Case di Cura per ogni servizio 100,00 Il computo del percorso chilometrico, viene calcolato considerando la distanza tra il luogo dove si preleva il paziente ed il luogo di destinazione. Art. 10 Assistenza sanitaria a manifestazioni pubbliche e/o sportive Le spese per l'assistenza sanitaria a manifestazioni pubbliche e sportive, sono da considerarsi a totale carico dell'organizzatore. Struttura tariffaria oraria: A. Ambulanza completa di equipaggio (autista-soccorritore/infermiere) 70,00/ora + eventuale rimborso pedaggio autostradale B. Moto (autista-soccorritore od infermiere) 40,00/ora C. Assistenza in località con percorrenza oltre i 30 Km (A/R) dal punto di partenza dell'ambulanza per ogni Km successivo 1,00 + eventuale rimborso pedaggio autostradale D. Presenza del solo personale infermieristico 30,00/ora + rimborso a piè di lista delle spese vive di trasferta del personale (di quanto previsto dall'accordo intercompartimentale in vigore) Al fine di razionalizzare e programmare le risorse, per le assistenze sanitarie a manifestazioni pubbliche e sportive che presentano continuità nel tempo, sono da prevedersi appositi atti convenzionali con l'ente Organizzatore. 10
11 L'Azienda U.S.L. si riserva comunque di assicurare il servizio in base alle proprie risorse. Art. 11 Nota di addebito La fattura viene emessa facendo riferimento alla normativa vigente. Eventuali contestazioni o chiarimenti debbono essere inviate/richieste al U.R.P. di competenza. Art. 12 Ricorso Il trasportato potrà presentare ricorso motivato al pagamento del viaggio, presentando entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito, istanza scritta al Direttore Generale dell Azienda U.S.L. Art. 13 Disposizioni finali Per quanto non contenuto nel presente regolamento, inerente il trasporto sanitario, sarà oggetto di specifici protocolli. Il presente regolamento supera di fatto, tutte le delibere ed i precedenti regolamenti, che normavano il trasporto sanitario dell Azienda U.S.L.. 11
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