POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE a favore dei DIPENDENTI Lotto 5

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE a favore dei DIPENDENTI Lotto 5 La presente polizza è stipulata tra FINCALBRA S.p.A. Via Pugliese, Catanzaro P.IVA e Società Assicuratrice Durata del contratto Dalle ore del : 30/06/2015 Alle ore del : 30/06/2017 Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati: Alle ore del di ogni anno

2 DEFINIZIONI Assicurazione : Il contratto di assicurazione Polizza : Il documento che prova l'assicurazione. Contraente : Contraente Il Fondo Sanitario (Cassa di Assistenza).., iscritto all Anagrafe dei Fondi Sanitari, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, che stipula la polizza per conto dell Associato; Assicurato : Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l'assicurazione. Associato : FINCALABRA S.p.A. Società : L impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici. Broker : La Aon S.p.A. incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione dell Assicurazione, riconosciuto dalla Società Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia : La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico e per la quale la Società non riconosce indennizzo. Scoperto : La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico e per la quale la Società non riconosce indennizzo. Qualora siano operanti per la medesima garanzia sia la franchigia che lo scoperto, in caso di sinistro la Società indennizzerà all Assicurato le spese previa deduzione della percentuale di scoperto con il minimo dell importo della franchigia. L applicazione delle franchigie e degli scoperti s intende riferita all ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate dall Assicurato ed indennizzabili a termini di polizza. Massimale : La disponibilità unica ovvero la somma massima rimborsabile per ciascun Assicurato nel corso del periodo assicurativo. Infortunio : Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o una inabilità temporanea. Malattia : Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malformazione : Difetto fisico : Day Hospital : Intervento chirurgico Intervento chirurgico ambulatoriale : Ricovero : Istituto di cura : Istituto di cura convenzionato : Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite. Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite. La degenza in istituto di cura, documentata da cartella clinica, a regime esclusivamente diurno. Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici. L intervento di chirurgia effettuato senza ricovero, anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia. La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, autorizzata all erogazione dell assistenza ospedaliera - esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno - ed eventualmente all assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna. Ogni struttura sanitaria che fornisce la proprie prestazioni senza richiedere anticipi o pagamenti all Assicurato, in quanto le relative fatture per le prestazioni erogate vengono liquidate, nei limiti di quanto previsto a termini della presente polizza,

3 direttamente dalla Società. Retta di degenza: Centrale Sanitaria: Convenzione diretta / Rete : Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica. La struttura di supporto agli Assicurati per indirizzarli agli Istituti di Cura e ai medici convenzionati. Il complesso delle strutture sanitarie come sopra definite direttamente convenzionate con la Società. PREMESSA Le prestazioni oggetto della presente assicurazione confluiranno all interno del Fondo Sanitario (Cassa di Assistenza) iscritto all Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 della Cassa di assistenza sanitaria che la Compagnia dovrà garantire e con la quale FINCALABRA S.p.A. aderente al Gruppo d acquisto dovrà stipulare apposito accordo. Le relative spese di adesione sono ricomprese nei premi pattuiti in Convenzione. Ambito di operatività del contratto L assicurazione è prestata a favore dei Dipendenti della FINCALABRA S.p.A., nonché per tutti quelli assunti in corso di validità del contratto stesso. In corso di contratto, FINCALABRA S.p.A. può, in qualunque momento, modificare l elenco degli Assicurati, con conseguente rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione del rateo di premio pagato e non goduto, fatte salve le imposte di legge. Al fine dell identificazione degli Assicurati, faranno fede gli atti documentali del Contraente. La garanzia è operante: per tutti indistintamente gli Assicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e/o da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali risultassero affetti all atto della stipula del presente contratto e/o alla data di ingresso in garanzia, che dovessero in seguito sopravvenire; pertanto sono incluse nell assicurazione le malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e/o l ingresso in garanzia purché non conosciute all Assicurato; per gli infortuni verificatisi successivamente alla data di stipula del presente contratto e/o di ingresso in garanzia dell Assicurato.

4 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente è esentato da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Ai sensi e per gli effetti dell art C.C. il Contraente o l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato ha l obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 3 - Durata e proroga del Contratto Il presente contratto ha validità dalle ore del alle ore del e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Il contratto potrà essere disdettato dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale. E' facoltà del Contraente, entro la scadenza del contratto, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso la Società si obbliga a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni previo pagamento di un premio conteggiato sulla base di 6/12esimi del premio annuale di polizza. Art. 4 - Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento

5 dei premi, compreso quello di regolazione, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi a eventuali appendici e proroghe emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Art. 5 - Assicurazione per conto altrui Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art C.C. Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni. Nel caso in cui trascorso tale termine non sia ancora intervenuta l aggiudicazione del nuovo contratto l Assicuratore concede una proroga tecnica alle medesime condizioni economico - contrattuali in corso per il tempo strettamente necessario all attivazione del nuovo contratto e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni. Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del primo comma del presente articolo, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 - Oneri Fiscali Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri, presenti e futuri, stabiliti per legge in conseguenza del contratto. Art. 9 - Foro competente Per la soluzione di ogni controversia dipendente dal presente contratto, le Parti eleggono come foro competente quello dell Autorità Giudiziaria dove ha sede l Assicurato e/o Contraente. Art. 10 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano o altro mezzo (telefax, o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 11 Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni previste in polizza. Art Obbligo della Società di fornire i dati relativi all andamento del rischio La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: numero del sinistro della Società; data di accadimento;

6 garanzia colpita; stato del sinistro ( in trattativa, liquidato e chiuso senza seguito ); importo liquidato e data della liquidazione; importo riservato; Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 13 Coassicurazione e delega (Valida solo in caso di coassicurazione ai sensi dell art C.C.) Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate: Società Agenzia Percentuale di ritenzione Art. 14 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., qualità di Broker, ai sensi dell art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pur ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1 comma del predetto art. 118, resta intesa l efficacia liberatoria del pagamento dei premi del Contraente al Broker. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all atto della rimessa dei premi alla Società l aliquota provvigionale del 5% (cinque percento) sui premi imponibili della presente polizza. La gestione dei sinistri verrà espletata dal Broker tramite il proprio service interno.

7 Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l eventuale periodo assicurativo residuo. Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna. Art. 15 Obblighi dell Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto; Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. Art. 17 Oggetto dell assicurazione La copertura assicurativa rimborsa le spese sanitarie sostenute come segue: 17.1 AREA RICOVERO Ricovero con o senza intervento chirurgico, Day Hospital, Intervento ambulatoriale Massimale anno ,00 Spese per onorari dell équipe chirurgica, diritti di sala operatoria, materiali di intervento (comprese le endoprotesi applicate durante l intervento); Assistenza medica e infermieristica, cure, trattamento fisioterapici e rieducativi, medicinali esami e accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero; Spese per le rette di degenza; Spese per esami accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate nei 90 gg precedenti e relativi al ricovero; Esami e visite specialistiche, medicine prestazioni mediche e infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (comprese le carrozzelle ortopediche), trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei 90 gg successivi al ricovero; Prelievo di organi o parte di essi. Ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici assistenza media, intervento chirurgico di espianto cure, medicinali e rette di degenza. Parto cesareo e aborto terapeutico Parto naturale Onorari medici, diritti di sala operatoria e materiali utilizzati. Assistenza medica e infermieristica, cure medicinali, esami e accertamenti diagnostici riguardanti il ricovero anche per il neonato. Spese per le rette di degenza.

8 Incluso nel massimale di cui sopra. Trasporto in Italia con ambulanza, in Treno o Aereo di Linea all istituto di cura e viceversa, anche per un accompagnatore Massimale 520,00 Trasporto all Estero con ambulanza, in Treno o Aereo di Linea, anche per un accompagnatore Massimale 1.040,00 Interventi per cura o eliminazione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione con deficit visivo superiore a 5 diottrie Massimale per intervento Diaria Sostitutiva Nel caso in cui le spese sanitarie da ricovero siano a totale carico dell Assistenza Sanitaria Sociale Tale diaria si applica anche in caso di Day hospital. Sono escluse le cure termali. Indennizzo 80 al giorno per massimo 150 giorni Per l AREA RICOVERO non vi è l applicazione di franchigie né di scoperti ALTA SPECIALIZZAZIONE Angiografia, Chemioterapia e terapie radianti, Cobaltoterapia, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecografia, ecocardiografia, elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, laserterapia o similari, radioterapia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, PET, TAC, telecuore, coronografia. Rimborso delle spese sostenute. Massimale annuo assicurato: 5.200, ACCOMPAGNATORE Vitto e pernottamento in Istituto di cura. Indennizzo 80 al giorno con il massimo di 2.400,00 Art. 18 Limitazioni 18.1 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale in tutto il mondo ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE Premesso che la validità della copertura prescinde dalle condizioni fisiche degli Assicurati, l'assicurazione non è operante per: - le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto; - la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; - le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici (salvo non siano esplicitamente previsti in polizza) - le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto); - gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale; - i ricoveri causati dalla necessità dell'assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza; - si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; - gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; - il trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non

9 terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; - gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; - gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'assicurato; - le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; - le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; - le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale. 18.3LIMITI DI ETÀ L'assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 75 anno di età Assicurato, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento di tale età da parte dell'assicurato. Art. 19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - Criteri e modalità di LIQUIDAZIONE In caso di sinistro, l'assicurato deve presentare denuncia alla Società con la massima sollecitudine possibile a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza. Tale comunicazione deve essere correlata da documentazione attestante la diagnosi della malattia e le prescrizioni medico-specialistiche delle prestazioni effettuate, dalla copia integrale della cartella clinica nei casi di ricovero, dalle ricevute, fatture, notule e parcelle, debitamente quietanzate, nonché dalla ulteriore documentazione specificata nel modulo stesso. La Società effettua il rimborso entro 60 giorni dalla ricezione, della suddetta documentazione. I rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Il rimborso avviene mediante accredito sul conto corrente bancario di pertinenza dell Assicurato. Art CONTROVERSIE In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un collegio arbitrale di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico arbitrale risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono esser raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 21 REGOLAZIONE DEL PREMIO Alla scadenza di ciascuna annualità si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto in conseguenza delle inclusioni avvenute e comunicate nel corso dell anno. Le inclusioni di assicurati, dovute a personale di nuova assunzione, sono così regolamentate: - se avvenute nel primo semestre dell anno, comporteranno la corresponsione dell intero premio annuo; - se avvenute nel secondo semestre dell anno, comporteranno la corresponsione dell 60% del

10 premio annuo. Eventuali esclusioni, di assicurati, avvenute in corso d anno, non daranno luogo a rimborso del premio che si considera pertanto acquisito dalla Società. Le uscite o gli ingressi di assicurati che si verificheranno nel corso dell annualità assicurativa dovranno essere comunicati dall Ateneo, a mezzo posta elettronica alla Spettabile Contraente, per tramite del broker. Art. 22 DISPOSIZIONE FINALE Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società assicuratrice vale solo quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Calcolo del premio annuo lordo N. Assicurati 126 Premio lordo annuo per ciascun assicurato Premio totale annuo lordo Scomposizione del premio alla firma e delle rate successive Premio annuo imponibile Imposte TOTALE IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

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