FAVARO AURELIO GIULIA BOTTONE (C.F. BTTGLI77D55C933D), con il patrocinio dell avv. FAVARO AURELIO

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1 N. R.G /2016 (+ nrg 23048/2016) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Marianna Galioto dott. Mariaantonietta Ricci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2016 promossa da: Presidente Relatore Giudice Giudice LUIGI BOTTONE (C.F. BTTLGU74T02C933W), con il patrocinio dell avv. GIULIA BOTTONE (C.F. BTTGLI77D55C933D), con il patrocinio dell avv. MARIA FRANGI (C.F. FRNMRA50D57F017G), con il patrocinio dell avv. e dell avv., elettivamente domiciliato in VIA LENTASIO MILANO presso il difensore avv. ATTORE/I contro GIULIA SRL (C.F ), DONATO BOTTONE (cf BTTDNT46L24C222P), GIORGIO ARNABOLDI (cf RNBGRG70H23C933N) con il patrocinio dell avv. LORENZANI CLAUDIO e dell avv. GRASSI MANUELA MARIA (GRSMLM68M71E063I) VIA MASCHERONI, MILANO;, elettivamente domiciliato in VIA CARLONI, COMO presso il difensore avv. LORENZANI CLAUDIO GIULIO LABELLA (CF LBLGLI57L2C933N) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /16 promossa da: CONVENUTI LUIGI BOTTONE (C.F. BTTLGU74T02C933W), con il patrocinio dell avv. pagina 1 di 5

2 GIULIA BOTTONE (C.F. BTTGLI77D55C933D), con il patrocinio dell avv. MARIA FRANGI (C.F. FRNMRA50D57F017G), con il patrocinio dell avv. e dell avv., elettivamente domiciliato in VIA LENTASIO MILANO presso il difensore avv. ATTORE/I contro GIULIA SRL (C.F ), con il patrocinio dell avv. LORENZANI CLAUDIO e dell avv. GRASSI MANUELA MARIA (GRSMLM68M71E063I) VIA MASCHERONI, MILANO;, elettivamente domiciliato in VIA CARLONI, COMO presso il difensore avv. LORENZANI CLAUDIO 12435/16 CONCLUSIONI CONVENUTO PARTE ATTRICE Voglia l Onorevole Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione: 1. Ritenere e dichiarare che le dichiarazioni di recesso effettuate dai signori Luigi e Giulia Bottone in data e rinnovate in data nei confronti della Giulia srl di Como, di cui in narrativa, sono efficaci ed idonee a determinare il loro recesso dalla predetta società in relazione a tutte le loro quote anche in nuda proprietà. 2. Ritenere e dichiarare che il recesso dei soci Luigi e Giulia Bottone, titolari, in piena o nuda proprietà, dell intero capitale sociale della Giulia srl, determina la necessità della liquidazione della società ed il suo scioglimento. 3. Ritenere e dichiarare che, a seguito del recesso dei soci Luigi e Giulia Bottone, gli amministratori della società Giulia S.r.l. sono tenuti a dar corso agli adempimenti di cui agli artt e seguenti codice civile per lo scioglimento e la liquidazione della società o comunque al rimborso delle quote dei recedenti ai sensi dell art c.c.; 4. Condannare la società Giulia srl ed i convenuti Donato Bottone e Dott. Giorgio Arnaboldi, tutti in solido fra loro, al rimborso delle spese e dei compensi di lite. PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale: Dichiarare in via principale inammissibili o in subordine infondate le domande proposte dagli attori e per l effetto respingerle con il favore delle spese /16 PARTE ATTRICE Voglia l'onorevole Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, per le ragioni esposte nelle difese svolte, salva ogni ulteriore deduzione, e per qualsiasi altra ragione pagina 2 di 5

3 rilevabile d'ufficio, previo ogni accertamento in via incidentale necessario, ritenere e dichiarare invalida e nulla ovvero comunque annullare la delibera assunta nell'assemblea straordinaria della Giulia S.r.L, con sede in Como, via Pio XI, n. 114/a (CF e P.IVA ), tenutasi avanti al Notaio Christian Nessi di Como in data 29 dicembre 2015, avente ad oggetto la modifica statutaria relativa alla durata della società, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alla inefficacia di detta delibera e della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese. Condannare la società GIULIA srl al rimborso delle spese e dei compensi di lite PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale: Dichiarare Maria Frangi priva di legittimazione a promuovere l impugnazione. Dichiarare in subordine l impugnazione stessa, così come quella proposta da Luigi e Giulia Bottone, infondata e quindi respingerla. Spese rifuse. Concisa esposizione dei motivi della decisione Nel presente giudizio sono state riunite due domande originariamente distinte ma relative all evolversi, attraverso una pluralità di delibere ed impugnazioni strettamente conseguenziali, di una specifica controversia inerente il riconoscimento del diritto di recesso dalla convenuta GIULIA srl di entrambi i soci Giulia e Luigi Bottone. Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della terza attrice Frangi (cousufruttuaria delle quote, come subito appresso evidenziato) secondo rilievo che appare tuttavia semplicemente irrilevante ai fini del presente giudizio a fronte di domande proposte in proprio dai diretti interessati Giulia e Luigi Bottone e la rivendicata ammissibilità (quanto meno) di intervento ad adiuvandum della madre cousufruttuaria Maria Frangi. Nella specie si discute di società (GIULIA srl) che vede gli odierni attori Luigi e Giulia BOTTONE pieni proprietari di una quota di minoranza del capitale per un valore pari ad euro 3.484,00 per ciascuno su un capitale totale di euro ,00 ed invece nudi proprietari dell intero capitale oggetto di usufrutto congiuntivo in favore dei genitori Maria Frangi (odierna attrice) e Donato Bottone (convenuto nel proc 12435/16). Nel primo giudizio n 12435/16 l atto di citazione risulta altresì notificato anche nei confronti di Giorgio Arnaboldi quale AU della società GIULIA nonché di Giorgio Arnaboldi nonché di Giulio Sabella quale rappresentante comune dei signori Donato Bottone e Maria Frangi In fatto risulta che: *in data l assemblea di GIULIA srl ha deliberato la trasformazione in società a tempo indeterminato; *a seguito di tale delibera gli odierni attori Giulia e Luigi Bottone hanno proposto in data dichiarazione di recesso dalla società con riferimento alla totalità del capitale sociale ex art 2473 comma 2 cc; *in data subito successiva ( ) l assemblea di GIULIA ha deliberato la revoca della precedente delibera (ripristinando così l originario status di società a tempo determinato); pagina 3 di 5

4 *tale delibera è stata quindi impugnata dagli odierni per vizi inerenti la legittimazione all esercizio del diritto di voto per le quote in usufrutto e quindi il raggiungimento del quorum di maggioranza e comunque per abuso di maggioranza (questione che rappresenta l oggetto specifico del secondo giudizio n 23048/16); * a fronte della menzionata revoca (comunque impugnata) i soci Giulia e Donato Bottone hanno comunque proposto ulteriore e distinta dichiarazione di recesso quale fondata sulla eliminazione di una preesistente facoltà di recesso evidentemente nell ipotesi subordinata in cui la delibera fosse ritenuta validamente assunta ed idonea a precludere il diritto di recesso già precedentemente maturato ed esercitato. Così rapidamente riassunti i termini essenziali della controversia intercorsa tra le parti, il Collegio ritiene fondato e pienamente assorbente (in relazione alla domanda originaria di cui al primo proc 12435/16) il rilievo pregiudiziale di merito sollevato da parte convenuta in ordine alla impossibilità di riconoscere un diritto di recesso del socio nudo proprietario in contrasto con la volontà (da esprimersi necessariamente in comune) dei cousufruttuari. Invero ragionevolmente gli attori in via principale fanno seguire alla rivendicazione del proprio diritto di recesso l insorgenza di una causa di scioglimento della società (a seguito del venir meno della totalità dei soci) ma proprio tale esito (ovviamente inevitabile secondo prospettazione) bene fa emergere la radicale infondatezza della pretesa esercitata in quanto del tutto incompatibile con l autonomo diritto perfetto dei cousufruttuari (entrambi i cousufruttuari) di mantenere il godimento del bene ex art 981 cc (proprio in tal senso la dottrina ha richiamato per analogia l espresso disposto di cui all art 1000 cc per rimarcare la necessità di determinazioni condivise tra usufruttuario e nudo proprietario laddove si tratti di incidere sul bene che è oggetto dei diversi diritti di entrambi). Palesemente priva di fondamento appare d altro canto l ipotesi subordinata prospettata dagli attori di un diritto a vedere semplicemente liquidata la propria quota ex art 2473 cc, atteso che tale assunto presupporrebbe la possibile esistenza di una società senza alcun socio ma soli usufruttuari. In relazione ad entrambe le domande in parola il Collegio ritiene altresì che l espressa formulazione di parte (quale inequivocabilmente indirizzata a vedere riconosciuto il proprio diritto di recesso in relazione alla totalità delle quote) escluda necessariamente la possibilità di una riduzione d ufficio della domanda al riconoscimento di un diritto di recesso limitato alle sole quote di piena proprietà quale domanda che nella specie non pare di poter riconoscere come certamente implicita nella domanda più ampia formulata. Le considerazioni così proposte non toccano peraltro il distinto ed autonomo tema relativo alla impugnazione della delibera ( secondo procedimento di cui n 23048/16). Al riguardo gli attori eccepiscono innanzitutto un vizio nel procedimento di formazione della volontà assembleare giacchè il quorum deliberativo sarebbe stato ottenuto solo in virtù di un voto in tesi invalidamente espresso dal rappresentante comune dei cousufruttuari il quale avrebbe partecipato alla deliberazione in parola nonostante comunicazione di revoca dall incarico per giusta causa a lui trasmessa dalla cousufruttuaria Frangi prima dell inizio dei lavori. Al riguardo parte convenuta ha eccepito l inefficacia di per sé della comunicazione di revoca prima di una formale pronuncia di accertamento della effettiva sussistenza di una giusta causa ma tale assunto pare sicuramente da rigettare in ragione del carattere meramente dichiarativo della relativa pronuncia (sul punto, esattamente in termini, v da ultimo Cass 17443/16 bene richiamata da parte attrice laddove, in materia di perizia contrattuale, appunto si sottolinea che la revoca ex art c.c. del mandato collettivo conferito ai periti può avvenire, oltre che sul comune accordo di tutti i mandanti, anche su iniziativa di alcuni soltanto di essi, con effetti estintivi immediati "ex nunc" in presenza di giusta causa, pagina 4 di 5

5 spettando al giudice, in caso di contestazione, accertarne con sentenza dichiarativa la sussistenza dei presupposti, senza che, peraltro, la proposizione di tale azione costituisca condizione di efficacia della revoca stessa ). Alla stregua di tale premessa in diritto non pare allora revocabile in dubbio che la relativa valutazione possa essere legittimamente richiesta in via incidentale nell ambito del presente giudizio (come appunto richiesto dagli attori). Nel merito la contestazione deve reputarsi pienamente fondata. Invero deve senz altro escludersi qui la possibilità di riconoscere in capo al rappresentante comune una propria volontà quale autonoma e distinta rispetto a quella dei propri rappresentati (almeno in via ordinaria, come appunto nel caso di specie, senza entrare nel merito in questo caso di eventuali determinazioni da assumere in via strettamente necessitata o di assoluta urgenza). In tal senso deve reputarsi che, a fronte di istruzioni contrastanti ricevute dai cousufruttuari in ordine al voto da esprimere in assemblea, lo stesso avrebbe dovuto immediatamente riconoscere il dovere di astenersi in assemblea: di conseguenza deve reputarsi pienamente legittima la revoca espressa dalla signora Frangi a fronte della pretesa del rappresentante, espressamente anticipata, di esprimere comunque un voto a favore della delibera in votazione, in aperto contrasto con la volontà di uno dei soggetti rappresentati. La parziale soccombenza reciproca delle parti costituite fa infine apparire equa una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: *rigetta le domande di parte attrice in ordine al riconoscimento della validità ed efficacia del diritto di recesso esercitato dai soci Giulia Bottone e Luigi Bottone; *annulla la delibera assembleare assunta in data ; *dispone l integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Così deciso in Milano, Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina 5 di 5

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