IL COLLEGIO DI MILANO

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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 26 giugno 2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno morale asseritamente subito a seguito dei solleciti di rimborso ricevuti dalla società finanziaria che aveva provveduto ad erogarle un finanziamento contro cessione di quote del trattamento pensionistico. Le richieste di rimborso trovavano la loro origine nel fatto che il debitore ceduto (ossia l Ente previdenziale) non aveva provveduto a corrispondere alcuna delle rate mensili alla finanziaria, a causa di intervenute variazioni dell ammontare della quota cedibile, comunicate dallo stesso Ente con successive comunicazioni di cedibilità. L intermediario non ha mai provveduto a rinegoziare il piano di ammortamento del prestito, nonostante le richieste della cliente in tal senso. Più precisamente, in data 24/11/2007 veniva sottoscritto tra l interessata e la società finanziaria un contratto di mutuo contro cessione di quote del trattamento pensionistico che prevedeva un importo globale ceduto pari ad ,00, da rimborsarsi mediante n. 108 rate di importo di 122,00 ciascuna, per un saldo netto erogato di 8.932,00. Le condizioni del contratto erano state calibrate sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cedibilità fatta pervenire dall Ente previdenziale in data 15/11/2007 (detta comunicazione indicava quale quota cedibile l ammontare di 122,32 mensili). Con comunicazione del 28/01/2008 (e confermata con successiva missiva del 18/03/2008), l Ente informava l intermediario che la quota cedibile mensile risultava ridotta rispetto a quella comunicata in data 15/11/2007, attestandosi ad 52,04; invitava, pertanto, la società a voler rinegoziare con la cliente il piano di ammortamento del prestito. L intermediario chiedeva a mezzo posta elettronica all istituto pensionistico delucidazioni circa il motivo per cui la quota cedibile avesse subito una variazione così consistente. Il 12/06/2008 giungeva la risposta, con la quale si segnalava che la quota cedibile non era addirittura più determinabile al fine di non intaccare l importo della pensione minima: la Pag. 2/8

2 pensione si era, infatti, ridotta a causa della trattenuta sulla pensione di riversibilità ai sensi della legge 335 per redditi. Per questo motivo, il 30/09/2008 la società finanziaria inviava alla cliente una lettera di messa in mora, con la quale quantificava in 976,00 l insoluto relativo al periodo gennaioagosto La cliente faceva così seguire una lettera di reclamo in data 29/10/2008, esprimendo il proprio disappunto per aver ricevuto la diffida. In particolare, sottolineava i seguenti aspetti: - la prima dichiarazione dell ente pensionistico sarebbe stata determinante, dal momento che sulla base di quella si era poi proceduti a stipulare il contratto; - successivamente, in data 13/03/2008, alla reclamante sarebbe pervenuta una comunicazione da parte dello stesso Ente pensionistico, con la quale si comunicava la volontà di procedere al recupero in 24 mesi della somma di 2.212,73, quale somma accreditatale in precedenza, ma non dovuta. La cliente esponeva di essere disposta ad un eventuale rinegoziazione delle condizioni del finanziamento (con detrazione più consistente o con tempi di rimborso più lunghi). Lamentava, inoltre, la carenza di assistenza riscontrata a seguito di richiesta di delucidazioni inoltrata all intermediario; concludeva, infine, chiedendo che fosse proprio l intermediario ad attivarsi presso l ente pensionistico, ritenuto responsabile del disguido, al fine di verificare il mutamento delle condizioni e le motivazioni alla base dello stesso. Con raccomandata del 01/12/2008, l intermediario forniva riscontro al reclamo, ricostruendo la suesposta vicenda e sottolineando come solo nel mese di giugno 2008 l ente pensionistico avesse rappresentato alla società l impossibilità di poter dare corso alle trattenute come da contratto, ragion per cui, nel mese di settembre 2008, la finanziaria aveva provveduto ad inviare la diffida alla cliente. Avendo, dunque, l intermediario operato correttamente in sede di formazione del contratto ed essendo le circostanze sopravvenute del tutto estranee al rapporto di cessione del quinto in quanto solamente riconducibili alla posizione pensionistica della cliente, lo stesso, richiamando la clausola contrattuale in forza della quale la cliente si era obbligata a rifondere il pagamento delle rate convenute personalmente in caso di sospensione, interruzione od omesso versamento per qualunque motivo da parte dell ente pensionistico, chiedeva il rimborso di dette rate alla cliente e comunicava che si sarebbe comunque attivato al fine di accordare un nuovo piano di rientro. Con una seconda lettera, inviata all intermediario in data 28/10/2010, la cliente provvedeva a disconoscere la firma apposta in calce all allegato della copia del contratto prodotto dall intermediario con la precedente comunicazione del 01/12/2008, lamentando inoltre il fatto che la finanziaria non si fosse sufficientemente adoperata per tentare di giungere ad una soluzione del problema. La finanziaria faceva così seguire una raccomandata in data 07/12/2010, confermando di aver preso in seria considerazione quanto esposto in merito al disconoscimento della firma e ritenendo, tuttavia, che tutte le altre firme apposte [dalla cliente], sia sul contratto di cessione della pensione, sia su tutta la restante documentazione in [ ] possesso, [fossero] riconducibili alla sua persona. Inoltre, allegava tutta la corrispondenza intercorsa con l ente previdenziale, al fine di dimostrare di essersi prontamente attivata per risolvere il problema. Alla luce di tutto quanto esposto, l intermediario rinnovava l invito affinché la cliente provvedesse ad onorare i propri impegni; in caso negativo, la società si sarebbe attivata nelle sedi più opportune per tutelare il proprio diritto di credito. Pag. 3/8

3 Seguiva così un ulteriore replica della reclamante in data 17/12/2010 con la quale, dopo aver ricostruito l intera vicenda, la stessa suggeriva di rivolgere la richiesta all ente assicuratore e comunicava inoltre di aver preso contatti con un associazione dei consumatori al fine di tutelare i propri diritti. In data 19/09/2011 la ricorrente provvedeva a presentare ricorso all ABF, con il quale ricostruiva i fatti in maniera sostanzialmente analoga a quanto sopra esposto. Inoltre, dalla documentazione prodotta con il ricorso, si evince come, in data 24/08/2011, il legale rappresentante dell intermediario aveva provveduto ad inviare una diffida alla ricorrente, invitandola a provvedere al pagamento di 8.932,00, [ ] oltre ad 1.607,76 a titolo di penale così come previsto dall art. 14) dello stipulato contrattuale, e così per la complessiva somma di ,76 oltre interessi. A tale richiesta ne faceva seguito un altra in data 13/09/2011, con cui lo stesso legale esponeva di non capire per quale ragione la ricorrente non dovesse restituire la somma capitale ricevuta; inoltre, rilevava di non poter attivare la polizza assicurativa, dal momento che assicurava il recupero del credito residuo solo in caso di decesso del mutuatario. Si rendeva, inoltre, disponibile ad accettare la somma di 2.392,00 (quale importo pari alle 46 mensilità scadute per l importo di 52,00 ciascuna importo corrispondente alla quota cedibile individuata dall ente pensionistico con comunicazione del 28/01/2008), oltre alla restante somma che la cliente avrebbe ottenuto da un finanziamento stipulato con un altra società. La cliente, a mezzo di un procuratore, rispondeva con fax del 09/09/2011, dicendosi disponibile a corrispondere la cifra di 2.392,00, pur tuttavia rilevando che questo avrebbe comportato l applicazione del meccanismo previsto dalla clausola (contenuta nell appendice del contratto di finanziamento) della quale si ribadiva la falsità della sottoscrizione. Infine, insisteva affinché il finanziamento potesse essere rinegoziato con la stessa società. La ricorrente, con il ricorso, ha formulato, infine, le seguenti richieste: - l accertamento di un diritto; - il risarcimento del danno. L intermediario, con le proprie controdeduzioni, presentate in data 14/03/2012 (termine previsto dalla procedura: 13/02/2012), oltre a ricostruire la vicenda in maniera analoga a quanto esposto dalla ricorrente, ha evidenziato i seguenti ulteriori aspetti: - la ricorrente non avrebbe allegato alcun documento riferito all avvenuta restituzione in 24 rate all ente pensionistico dell importo di 2.212,73, erroneamente accreditatole; - in data 10/03/2009, la finanziaria si era adoperata per promuovere un nuovo tentativo verso l Ente previdenziale al fine di ottenere una messa in quota, ma l Ente, con replica del 24/04/2009, riconfermava l impossibilità di dar seguito al contratto; - in data 09/03/2010, poi, lo stesso Ente aveva provveduto ad informare la cliente che la nuova quota cedibile era pari ad 105,57; dal momento che la pensionata era però già in possesso di una precedente attestazione, l Ente ricordava come non sarebbe stato possibile stipulare contemporaneamente più contratti estinguibili mediante cessione di quote della pensione. Faceva così seguito una missiva della finanziaria in data 11/03/2010, con cui si provvedeva a sollecitare nuovamente l Ente previdenziale alla messa in quota; - non avendo ricevuto alcun riscontro, l intermediario, in data 19/10/2010, aveva così chiesto alla cliente di regolarizzare la propria posizione debitoria. Pag. 4/8

4 Alla luce di tutto quanto esposto, la resistente riteneva, inoltre, che la sottoscrizione all allegato del contratto fosse stata regolarmente apposta dalla ricorrente e sottolineava di aver sempre gestito la posizione con l intento di fornire un servizio completo e trasparente. Riteneva, inoltre, che la cliente non avesse patito alcun danno, atteso che la stessa aveva già percepito l intero importo erogato, senza aver corrisposto alcuna rata del piano finanziario. Per tali motivi, chiedeva all Arbitro di: - accertare la completezza dei riscontri forniti alla cliente; - rigettare il ricorso in quanto infondato. In data 04/05/2012, la ricorrente faceva pervenire alla Segreteria Tecnica le proprie repliche alle controdeduzioni. In particolare, evidenziava che: - il finanziamento sottoscritto avrebbe escluso qualsiasi ipotesi di restituzione del rimborso erogato; - il nuovo conteggio della quota cedibile sarebbe stato imputabile alla sola negligenza dell ente previdenziale; - secondo quanto stabilito dalla normativa e quanto indicato nelle comunicazioni dell Ente previdenziale, la ricorrente, a seguito di ricalcolo della quota cedibile, non avrebbe comunque potuto stipulare un nuovo contratto, ragion per cui avrebbe dovuto concordare diverse modalità di restituzione con la società creditrice; - la società finanziaria avrebbe dovuto avvalersi della polizza assicurativa dinanzi all inadempimento dell Ente previdenziale; - produceva, inoltre, copia della comunicazione di riliquidazione del 27/04/2011 dell Ente previdenziale, da cui si evinceva l applicazione di un conguaglio dell importo di 3.635,54 per l incumulabilità con i redditi prevista dall art. 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità; - la clausola, inserita nell allegato al contratto, in base alla quale sarebbe prevista un ipotesi di restituzione obbligata, indipendentemente dal comportamento dell Ente previdenziale, risulterebbe inopponibile in quanto la sottoscrizione sarebbe apocrifa. La Segreteria Tecnica ha provveduto, in data 17/04/2012, ad inviare copia delle controdeduzioni fatte tenere dall intermediario alla ricorrente; ha inoltre inviato all intermediario, in data 28/05/2012, le osservazioni alle controdeduzioni della ricorrente. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. La prima comunicazione di cedibilità del 15/11/2007 rilasciata dall ente previdenziale, dalla quale è stato ricavato l importo della quota cedibile mensile, inserito poi nel prospetto del finanziamento, risulta essere la seguente: Pag. 5/8

5 Le comunicazioni dell ente previdenziale recano la seguente formula: La informiamo, inoltre, che [l Ente] è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della quota cedibile derivanti da eventuali modifiche dell importo delle sue pensioni, successivamente alla data di questa comunicazione. Tale indicazione è compatibile con quanto previsto dall art. 6 (Modifiche che possono intervenire in corso di esecuzione del contratto) della Circolare [dell Ente previdenziale] n. 91 del 31 maggio 2007 (D.M.E.F. n. 313 del 27/12/2006. Regolamento di attuazione dell art. 13-bis del D.L. 14/03/2005 n. 35 convertito in L. 14/05/2005 n. 80): La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all atto della comunicazione di cedibilità. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. [L Ente] è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile. ( ) qualora si verifichi una riduzione della quota cedibile nel corso dell ammortamento del prestito, il nuovo importo deve essere comunicato al pensionato-cedente e all ente cessionario attraverso l emissione di una nuova comunicazione di cedibilità. La quota rideterminata continua, comunque, ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diversa comunicazione da parte del cedente e/o del cessionario. Risulta pacifica in atti, in quanto circostanza non contestata fra le parti, l erogazione del finanziamento in capo alla cliente in data 07/12/2007 per l importo di 8.932,00. È, altresì, pacifico come non sia ancora intervenuto il rimborso di nessuna delle rate previste dal piano di ammortamento. La comunicazione dell Ente previdenziale del 15/11/2007 reca la seguente indicazione: Le ricordiamo che non è consentito stipulare contemporaneamente con Banche/Intermediari finanziari più contratti di prestito estinguibili con cessione di quote di pensione; anche qualora siano rispettati i limiti della quota cedibile. La ricorrente ha chiesto che l intermediario soddisfi le proprie ragioni di credito avvalendosi della polizza assicurativa da lei sottoscritta. Tuttavia, l unica polizza assicurativa che risulta sottoscritta è quella che assicura il recupero del credito residuo in caso di decesso del mutuatario: non è, dunque, attivabile nel caso de quo. La ricorrente ha disconosciuto la propria firma apposta in calce all allegato del contratto di prestito contro cessione pro solvendo di quote fisse del trattamento pensionistico, datato 07/12/2007. La firma è stata posta in calce ad una serie di clausole, tra cui quella il cui disposto risulta essere il seguente: prendo atto di essere consapevole, per esserne stato debitamente informato, ed accettare che, in caso in cui l Ente previdenziale di competenza non accetti la notifica del contratto di cessione ovvero nel caso in cui, per qualunque motivo, il mio Ente previdenziale non provveda al pagamento di quanto dovuto, l intero importo ricevuto verrà rimborsato direttamente dal sottoscritto, alle scadenze e secondo le modalità previste dal piano di ammortamento concordato, in qualità di cedente pro solvendo. Tuttavia, come già si è avuto modo di rilevare in altre occasioni, questo Collegio non ha le competenze per valutare salvo i casi di macroscopica evidenza l autenticità di una sottoscrizione. Risulta che la ricorrente abbia ad ogni modo sottoscritto specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 Cod. Civ., l art. 9 (La decadenza dal beneficio del termine), che prevede l obbligo, in capo al cedente, di rimborsare alla cessionaria tutto quanto dovuto per l estinzione della cessione in caso di sospensione o riduzione per Pag. 6/8

6 qualsiasi causa del trattamento pensionistico o di ritardato pagamento da parte dell ente gestore del trattamento pensionistico anche di una sola delle rate mensili. Secondo tale clausola, infatti: Tuttavia, allo stato della situazione descritta in atti, il contratto non risulta essere stato risolto ed il disposto di cui all art. 9) non potrebbe conseguentemente trovare applicazione. Pare utile riportare anche la previsione dell art. 5 del contratto stipulato inter partes, che prevede la possibilità di una proroga del prestito per il tempo necessario all estinzione del debito residuo nell ipotesi di sospensione o riduzione della pensione al cedente; ciò secondo il seguente tenore: Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, assume anzitutto rilievo preliminare l individuazione dell esatto contenuto della domanda formulata dalla Ricorrente attraverso la lettura integrata del ricorso con il reclamo e la documentazione prodotta alla luce degli orientamenti già maturati sul punto dall ABF. Nonostante il petitum formulato dalla cliente con riferimento alla richiesta di accertamento di un diritto si presenti, in parte, poco chiaro, alla luce di tutto quanto sopra esposto sembrerebbe potersi ritenere che la domanda si riferisca alla richiesta della ricorrente di ottenere l accertamento di un diritto alla rinegoziazione del contratto di finanziamento con la stessa società finanziaria. Ebbene, se da un lato deve sottolinearsi che quest ultima ha comunicato, in data 13/09/2011, di non essere più in grado di eseguire nuovi finanziamenti, in quanto ormai in liquidazione, dall altro lato va ricordato che non sussiste al di fuori delle specifiche previsioni di legge (che, tuttavia, nella fattispecie in questione non appaiono ricorrere) un generale obbligo di rinegoziazione del contratto di finanziamento in funzione perequativa; in altre parole, la modifica delle condizioni del contratto è sì possibile, ma non può prescindere dal consenso di entrambi i contraenti, che, tuttavia, deve formarsi in piena libertà. Ora, pur auspicando che le parti riescano comunque a trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe, come già in altre occasioni questo Collegio ha avuto modo di rilevare, nell'attuale cornice normativa, infatti, un diritto del cliente alla rinegoziazione del contratto di finanziamento è ipotizzabile solo con riguardo a specifiche ipotesi espressamente previste dal legislatore come, ad esempio, per i mutui a tasso variabile, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (c.d. "rinegoziazione imposta") ai sensi dell'articolo 3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (c.d. "decreto Tremonti"), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n Ciò chiarito con riferimento alla prima delle istanze avanzate dalla ricorrente, deve ora esaminarsi quella relativa al risarcimento del danno. Pag. 7/8

7 Dall esame della ricostruzione complessiva della vicenda offerta dalle parti e dalla documentazione in atti non paiono emergere profili di illiceità nella condotta dell intermediario resistente, circostanza che induce senz altro a concludere per l infondatezza della relativa istanza risarcitoria. Potrebbe essere almeno teoricamente utile appurare se le intervenute variazioni della quota cedibile siano imputabili ad un errore di calcolo dell Ente previdenziale o se siano, invece, dovute a circostanze sopravvenute del tutto imprevedibili al momento della conclusione del contratto. Ad ogni modo, non essendo possibile estendere il contradditorio all ente previdenziale e ciò in quanto tale soggetto non rientra fra quelli ai quali è applicabile il disposto di cui all art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 ciò non avrebbe alcuna influenza ai fini della decisione che è chiamato a rendere questo Collegio. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8

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