Guida al PIANO CASA della Regione UMBRIA

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1 Guida al PIANO CASA della Regione UMBRIA (aggiornata a dicembre 2015)

2 SOMMARIO INTRODUZIONE... pag. 3 IL PIANO CASA IN UMBRIA.. pag. 4 EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico...pag. 6 EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione...pag. 8 EDIFICI NON RESIDENZIALI, Ampliamento... pag. 10 EDIFICI NON RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione...pag. 11 ESCLUSIONI... pag. 12 COME APPLICARE IL PIANO CASA. pag. 13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... pag. 15 2

3 INTRODUZIONE Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l edilizia privata. In un primo momento, infatti, con la denominazione Piano Casa si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. A marzo 2009 l Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l aumento delle cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell edilizia. I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l occupazione e le attività del comparto edile. È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico. Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. 3

4 IL PIANO CASA IN UMBRIA La Legge Regionale n. 13 del 26 giugno 2009, Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 29 giugno La norma è stata più volte prorogata e modificata, fino a diventare strutturale. La normativa che ne è derivata prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici residenziali o a destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell edilizia, la disposizione predisposta dalla Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l ingrandimento o la riqualificazione di abitazioni, ma anche di immobili non residenziali. Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un investimento minore rispetto all acquisto di una nuova casa o di un altro capannone. L obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia, Denuncia di inizio attività, e al permesso di costruire con procedimento abbreviato. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato. Le disposizioni sono state integrate nelle norme sul Governo del Territorio e la loro validità è stata estesa a tempo indeterminato. Piano Casa Umbria in sintesi Edifici Ampliamento Demolizione e ricostruzione Residenziali 25% 25% Non residenziali 35% con PUA 30% 30% Dia Titolo abilitativo Dia o PEA (permesso costruire abbreviato) Esclusioni -centri storici -aree vincolate -aree inedificabili -zone agricole e boscose -aree a rischio frana -ambiti di consolidamento -aree naturali -beni culturali -edilizia speciale -edifici abusivi Termine per le istanze A tempo indeterminato 4

5 EDIFICI RESIDENZIALI Ampliamento volumetrico Ampliamenti previsti dalla legge La legge regionale consente interventi di ampliamento fino al 25% della Suc, Superficie utile coperta, per un massimo di 80 metri quadri, sugli edifici esistenti, ultimati entro il 22 settembre Gli interventi sono ammessi sugli edifici mono e bifamiliari, ma anche su quelli di tipologia diversa, Si considerano edifici esistenti quelli presenti sul territorio comunale, legittimati da titolo abilitativo, resi individuabili dalla presenza di opere strutturali, circondati da strade, spazi liberi e accatastati prima del rilascio del titolo abilitativo per gli interventi consentiti. (Reg. regionale 9/2008) aventi una superficie utile coperta non superiore a 500 metri quadri, indipendentemente dal numero di unità immobiliari. Gli ampliamenti sono consentiti anche in zona agricola, ma solo sugli edifici realizzati prima del 13 novembre Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi L ampliamento deve consentire il miglioramento della qualità architettonica e ambientale dell edificio esistente. È necessario quindi l utilizzo di materiali e tecnologie ad alta efficienza energetica, definite dalla Delibera di Giunta 1063/2009. L involucro esterno della parte realizzata in ampliamento deve infatti avere diverse caratteristiche, come chiusure trasparenti e strutture opache verticali e orizzontali con valori di trasmittanza inferiori del 20% rispetto a quelli indicati dal d.lgs. 192/2005, che recepisce le disposizioni europee in materi di rendimento energetico in edilizia. Dopo la realizzazione dell intervento, nell intero fabbricato si deve ottenere una riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del 10% nel caso di edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire prima dell applicazione del d.lgs. 192/2005, e del 3% per quelli che lo hanno ottenuto dopo. Tra gli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche compaiono anche la riduzione dei ponti termici, la sostituzione degli infissi, la messa in opera di caldaie ad alto rendimento, l impiego di valvole termostatiche e l installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli interventi di ampliamento, realizzati in aderenza o in forma strutturalmente indipendente rispetto all edificio principale, devono soddisfare gli stessi requisiti di sicurezza antisismica dell immobile esistente, richiesti dal DM 14 gennaio 2008, Norme Tecniche per le Costruzioni. Secondo le NTC nelle costruzioni esistenti le situazioni riscontrabili sono diverse, è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal Progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale attendibile della singola costruzione. 5

6 Gli incrementi della Suc, superficie utile coperta, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni del codice civile o degli obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Non è infatti possibile oltrepassare il limite dell altezza massima fissato dallo strumento urbanistico. Devono inoltre essere rispettate le norme sulle fasce stradali e ferroviarie. Gli incrementi della Suc non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da altre norme regionali. Titoli abilitativi Per la realizzazione degli interventi è sufficiente la presentazione della Dia. L istanza è trasmessa all Ufficio Tecnico con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata. Con la Delibera di Giunta 1454/2009 la Regione ha predisposto anche un modello per i Comuni e un format per le dichiarazioni del progettisti. La Dia è un autocertificazione, presentata da un professionista iscritto agli albi degli architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, periti edili, che si assume la responsabilità del rispetto delle norme urbanistiche. Ha il carattere di atto privato che viene protocollato dal Comune La violazione delle disposizioni dà luogo a sanzioni ai sensi della L.R.21/2004, che prevede la rimozione o la demolizione con la remissione in pristino, o l acquisizione delle opere a titolo gratuito da parte del Comune. 6

7 EDIFICI RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Ampliamenti previsti dalla legge La legge regionale incentiva la demolizione e la successiva ricostruzione degli edifici residenziali ultimati entro il 22 settembre Gli interventi sono ammessi anche in presenza di destinazioni d uso diverse in misura non superiore al 25% della superficie utile coperta esistente. Il premio con cui l immobile abbattuto può essere riedificato non può superare il 25% della Suc esistente, Superficie utile coperta. Se gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione sono almeno tre e vengono ricompresi in un Piano Attuativo, o in un Programma Urbanistico, la Suc può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del 35% di quella esistente. In questo caso si può aumentare l altezza di edificazione degli edifici fino a un massimo di 3,50 metri lineari. Sono consentiti ulteriori premi fino al 10% se dopo l intervento l immobile si colloca in classe energetica A Per gli immobili che al loro interno presentano destinazioni d uso diverse in misura non superiore al 25% della superficie utile coperta esistente, la percentuale di ampliamento viene calcolata solo sulla parte residenziale. Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi La sostituzione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione con premio di superficie utile coperta del 25% o del 35% è approvata a condizione che il nuovo edificio raggiunga la classe energetica B. Se la demolizione e ricostruzione riguarda edifici composti da almeno 8 alloggi e superficie utile coperta di 800 metri quadri, e si realizzano nuove unità abitative, il 50% della parte di incremento deve essere destinata ad alloggi con dimensioni minime di 60 metri quadri, da locare a canone concordato per un periodo non inferiore a 8 anni. Gli interventi per essere approvati devono comportare un miglioramento della qualità architettonica, non superare il limite dell altezza massima consentito dallo strumento urbanistico, assicurare il rispetto delle disposizioni sulla fasce stradali e ferroviarie, ma soprattutto attenersi alle normative antisismiche. La demolizione e ricostruzione è inoltre subordinata al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali per l intero edificio, ma anche al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate. Gli incrementi della Suc non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da altre norme regionali. Titoli abilitativi 7

8 La demolizione e ricostruzione è consentita esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato, Pea, che consente al proprietario di un edificio situato in zona omogenea B, C, D o F, ai sensi del DM 1444/1968, di allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruire una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto a strumenti urbanistici, piani di settore, standard urbanistici, regolamento edilizio, norme di sicurezza e igienico-sanitarie, disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Dalla dichiarazione deve emergere anche l esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e dei collegamenti ai servizi pubblici e teonologici. L istanza è trasmessa all Ufficio Tecnico con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata. Con la Delibera di Giunta 1454/2009 la Regione ha predisposto anche un modello per i Comuni e un format per le dichiarazioni del progettisti. La violazione delle disposizioni dà luogo a sanzioni ai sensi della L.R.21/2004, che prevede la rimozione o la demolizione con la remissione in pristino, o l acquisizione delle opere a titolo gratuito da parte del Comune. Gli incrementi della Suc non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da altre norme regionali. 8

9 EDIFICI NON RESIDENZIALI Ampliamento Bonus e modalità di applicazione Il Piano Casa ammette l ampliamento fino al 30% della Suc, superficie utile coperta degli edifici, situati nelle zone classificate D ai sensi del DM 1444/1968, a uso artigianale e industriale, ma destinati anche a servizi diversi da quelli alberghieri, extralberghieri e commerciali per medie e grandi strutture di vendita. Per essere approvato, l intervento di ampliamento deve essere oggetto di un piano attuativo che interessi una superficie fondiaria di almeno 20 mila metri quadri. Sono inoltre necessarie previsioni planivolumetriche da sottoporre a parere della provincia, che deve pronunciarsi entro trenta giorni, e la riqualificazione architettonica di tutti gli edifici situati sulla superficie fondiaria mediante un progetto unitario da attuare contemporaneamente all ampliamento degli edifici. Gli interventi devono comportare un miglioramento della qualità architettonica, non superare il limite dell altezza massima consentito dallo strumento urbanistico, assicurare il rispetto delle disposizioni sulla fasce stradali e ferroviarie, ma soprattutto attenersi alle normative antisismiche. È obbligatorio anche il rispetto delle disposizioni inerenti il recupero dell acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile ai sensi della l.r. 17/2008. Gli incrementi della Suc non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da altre norme regionali. Titoli abilitativi Per la realizzazione degli interventi è sufficiente la presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività. L istanza è trasmessa all Ufficio Tecnico con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata. Con la Delibera di Giunta 1454/2009 la Regione ha predisposto anche un modello per i Comuni e un format per le dichiarazioni del progettisti. La violazione delle disposizioni dà luogo a sanzioni ai sensi della L.R.21/2004, che prevede la rimozione o la demolizione con la remissione in pristino, o l acquisizione delle opere a titolo gratuito da parte del Comune. 9

10 EDIFICI NON RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Bonus e modalità di applicazione La legge regionale ammette interventi di sostituzione edilizia attraverso la demolizione e successiva ricostruzione con un bonus fino al 25% della Suc, superficie utile coperta, degli edifici situati nelle zone classificate D ai sensi del DM 1444/1968, a uso artigianale e industriale, ma destinati anche a servizi diversi da quelli alberghieri, extralberghieri e commerciali per medie e grandi strutture di vendita. In caso di ristrutturazione urbanistica, il premio sale fino al 30%. Sono consentiti ulteriori premi fino al 5% per l installazione di impianti fotovoltaici e fino al 5% per la sostituzione delle coperture in cemento amianto. Per essere approvato, l intervento di ampliamento deve essere oggetto di un piano attuativo che interessi una superficie fondiaria di almeno 20 mila metri quadri. Sono inoltre necessarie previsioni planivolumetriche da sottoporre a parere della provincia, che deve pronunciarsi entro trenta giorni, e la riqualificazione architettonica di tutti gli edifici situati sulla superficie fondiaria mediante un progetto unitario da attuare contemporaneamente all ampliamento degli edifici. Gli interventi devono comportare un miglioramento della qualità architettonica, non superare il limite dell altezza massima consentito dallo strumento urbanistico, assicurare il rispetto delle disposizioni sulla fasce stradali e ferroviarie, ma soprattutto attenersi alle normative antisismiche. È obbligatorio anche il rispetto delle disposizioni inerenti il recupero dell acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile ai sensi della l.r. 17/2008. Gli incrementi della Suc non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da altre norme regionali. Titoli abilitativi Per la realizzazione degli interventi è sufficiente la presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività. L istanza è trasmessa all Ufficio Tecnico con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata. Con la Delibera di Giunta 1454/2009 la Regione ha predisposto anche un modello per i Comuni e un format per le dichiarazioni del progettisti. La violazione delle disposizioni dà luogo a sanzioni ai sensi della L.R.21/2004, che prevede la rimozione o la demolizione con la remissione in pristino, o l acquisizione delle opere a titolo gratuito da parte del Comune. 10

11 ESCLUSIONI Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Sono infatti esclusi: - Gli edifici ricadenti nei centri storici, classificati come zone A ai sensi del DM 1444/1968; - Le aree di in edificabilità assoluta o soggette a vincoli in base a norme statali e regionali o allo strumento urbanistico generale comunale; - Gli edifici ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997; - Gli immobili situati in zone boscose; - Gli edifici che si trovano in aree a rischio frana o a rischio idraulico; - I fabbricati ricadenti negli ambiti abitati sottoposti a consolidamento di cui all articolo 61 del decreto del Dpr 380/2001; - Gli immobili situati in ambiti di riserva integrale e generale, parchi nazionali e aree naturali protette; - Gli edifici classificati come beni culturali ai sensi del d.lgs. 42/2004; - Gli immobili classificabili come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, e nei siti di interesse naturalistico o geologico, come previsto dalla LR 1/2004; - Le opere abusive, eseguite in difformità o assenza del titolo abilitativo, che entro il 31 marzo 2009 non abbiano ottenuto la sanatoria. Le superfici condonate sono invece sottratte dal limite di incremento ammesso dalla legge; - Gli edifici ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione. Ulteriori limiti sono stati fissati dai Comuni che hanno avuto la possibilità di deliberare l esclusione di determinate aree o tipologie di immobili dall applicazione del Piano Casa. Prima di progettare un ampliamento volumetrico o di superficie, nonché un intervento di demolizione e ricostruzione, è quindi necessaria una verifica presso l ufficio tecnico del Comune in cui ricade l immobile da sottoporre ai lavori, al quale deve essere successivamente presentata la Dia. (vedi cap. Come applicare il Piano Casa ) 11

12 COME APPLICARE IL PIANO CASA Per l avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento burocratico promosso dalla normativa. È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR 13/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 29 giugno 2009, e successive modifiche. Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di presentare l istanza all Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente emanata dal Comune nel quale è situato l edificio da ampliare o sostituire. Per passare all applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è necessario contattare un progettista abilitato. I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e dell asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell Edilizia, nel caso di intervento su un immobile vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell autorità competente. Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, si può presentare la Dia all Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza. In base al Testo Unico dell Edilizia, Dpr 380/2001, la Dia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. In caso di demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali si ricorre invece al Procedimento edilizio abbreviato. Alla domanda di rilascio del permesso di costruire, da presentare al Comune o allo Sportello Unico per l edilizia, si dovrà allegare una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto a strumenti urbanistici, piani di settore, standard urbanistici, regolamento edilizio, norme di sicurezza e igienico-sanitarie, disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Dalla dichiarazione deve emergere anche l esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. 12

13 La domanda deve essere corredata da pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione. Se lo Sportello unico accerta l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi o della dichiarazione, stabilisce l'irricevibilità della domanda. Entro 30 giorni dalla presentazione allo sportello, il responsabile del procedimento acquisisce il parere della commissione comunale per la qualità architettonica, provvedendo a verificare la completezza della documentazione, la corrispondenza della tipologia dell'intervento, la correttezza del calcolo del contributo di costruzione e il versamento dell importo, l'eventuale necessità di valutazione di impatto ambientale. Decorsi trenta senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura Comunale abbia adottato un provvedimento di diniego, il permesso di costruire si intende assentito. In caso di diniego si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. 13

14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Riportiamo di seguito gli articoli inerenti agli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione della Legge Regionale 13/2009 per il rilancio del settore edilizio, alla quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni applicative, nonché le maggiori norme di settore. Legge Regionale n. 13 del 26 giugno 2009, Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente CAPO II INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI Art. 33 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicanoagli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli: a) ricadenti nei centri storici, di cui alle zone di tipo A del decreto ministeriale 1444/1968 e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale; b) ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre Per l ampliamento degli edifici realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997 resta fermo il limite di superficie complessiva di quattrocentocinquanta metri quadrati previsto dal comma 1 dell articolo 35 della l.r. 11/2005; c) ricadenti nelle zone boscate; d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere VI Stralcio funzionale per l assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di in edificabilità per analoghe situazioni di rischio; e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Testo A); f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone A concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette); g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d.lgs. 42/2004; h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché negli ambiti di cui all articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l attività edilizia); i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell accertamento di conformità o del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36; l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell edificio. 3. I comuni, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, possono escludere, con delibera del consiglio comunale, l applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente. 4. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito ai commi 1 e 3 dell articolo 22 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell art. 12, comma 1, lettere 14

15 a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l attività edilizia) Criteri per regolamentare l attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativo per gli interventi consentiti. 5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali. Art. 34 (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale) 1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venti per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di settanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche: a) tipologia unifamiliare o bifamiliare; b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a trecentocinquanta metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari. 2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica. 3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art. 35 (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale) 1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r. 17/ Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per il cinquanta per cento, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni. 4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico di cui all articolo 28 della l.r. 11/ 2005, la SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r. 17/ Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d uso diverse nella misura comunque non superiore al venticinque per cento della SUC esistente. In tali casi l incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza. Art. 36 (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva) 1. Gli edifici ricadenti nelle zone di tipo D di cui al decreto ministeriale 1444/1968 a destinazione artigianale, industriale e per servizi ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri, commerciali per medie e grandi strutture di vendita possono essere ampliati ovvero demoliti e ricostruiti con incremento massimo del venti per cento della SUC. Gli interventi sono realizzati a mezzo di piano attuativo con previsioni planovolumetriche da sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, che interessi una superficie fondiaria di almeno ventimila metri quadrati e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale di tutti gli edifici in essa ricompresi, delle aree e delle relative dotazioni territoriali e funzionali, mediante un progetto unitario da attuare contemporaneamente all ampliamento degli edifici. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della l.r. 17/2008. Art. 37 (Condizioni per gli interventi) 1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni: 15

16 a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dell edificio esistente; b) non superare l altezza massima consentita dallo strumento urbanistico; c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal regolamento regionale 9/2008; d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche. 2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all articolo 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) relativamente all intero edificio, comprensivo dell ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate. Art. 38 (Disposizioni applicative) 1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro diciotto mesi dall entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all articolo 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all articolo 18 della l.r. 1/2004, mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con denuncia di inizio attività, fatto salvo l eventuale piano attuativo. L istanza è trasmessa al comune con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata. 2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà. 3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo I della l.r. 21/ Fatto salvo quanto previsto all articolo 33, comma 3, le disposizioni del presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici. Ulteriore documentazione Legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 Testo unico governo del territorio e materie correlate Delibera del 23 dicembre 2009 n Indirizzi per l applicazione del comma 2 dell art. 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) Delibera del 19 ottobre 2009 n Invio telematico delle istanze edilizie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 26 giugno 2009 n.13. Modalità attuative. Delibera del 28 settembre 2009 n Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all art. 4 della L.R. 17/2008 «Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi Delibera del 27 luglio 2009 n Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di cui all art 34, comma 3 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 Regolamento del 03 novembre 2008 n. 9 Disciplina di attuazione dell art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l attività edilizia) - Criteri per regolamentare l attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione 16

17 Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 Ministero delle Infrastrutture - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni Legge regionale del 22 febbraio 2005 n. 11 Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale. (nuova legge urbanistica) Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 Norme per l attività edilizia DPR del 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia Legge del 06 dicembre 1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Per aggiornamenti in tempo reale consulta Speciale Piano Casa Umbria La presente guida è frutto di una elaborazione della legge regionale curata dalla redazione di Edilportale.com Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti 17

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