Il D.Lgs. 118/2011: armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

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1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA REVISORI ENTI LOCALI CONVEGNO LA RIFORMA DEI SISTEMI CONTABILI PUBBLICI E LE NUOVE FORME DI RENDICONTAZIONE Il D.Lgs. 118/2011: armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio Ricercatore di Economia Aziendale Università del Sannio

2 CONTENUTI Quadro giuridico di riferimento L armonizzazione contabile

3 Quadro giuridico di riferimento Riforma della contabilità pubblica - Legge n.196/2009, Legge n.42/2009 Legge 31 dicembre 2009, n. 196 Legge 05 maggio 2009, n. 42 ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI D.Lgs. 91/2011 e DPR 132/13 D.Lgs n. 126/2014 che integra e corregge il D.Lgs. 118/2011 ENTRATA IN VIGORE 12 SETTEMBRE 2014

4 Quadro giuridico di riferimento D.Lgs n. 126/2014

5 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE Sperimentazione come processo di verifica/correzione "in itinere" delle norme introdotte. Conferma dei seguenti principi/strumenti: principio di competenza finanziaria "potenziata" e connessi istituti contabili; schemi di bilancio. Introduzione di nuovi strumenti/principi, quali: principio di programmazione; da Fondo svalutazione crediti a fondo crediti di dubbia esigibilità.

6 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 80 Disposizioni finali ed entrata in vigore DESCRIZIONE Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano a decorrere dall esercizio finanziario 2015, con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi

7 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 7 DESCRIZIONE Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1 gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui

8 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 8 DESCRIZIONE L operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio.

9 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 10 DESCRIZIONE La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all articolo 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all allegato 4/2.

10 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 12 DESCRIZIONE L adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all adozione del piano dei conti integrato di cui all articolo 4, può essere rinviata all anno 2016, con l esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all articolo 78.

11 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 13 DESCRIZIONE Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

12 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 15 DESCRIZIONE Le modalità e i tempi di copertura dell eventuale maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell interno, in considerazione dei risultati al 1 gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati di conto consuntivo relativi al 31 dicembre 2014 di cui all articolo 161 del decreto legislativo 267 del 2000 sono acquisite informazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7.

13 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 16 DESCRIZIONE Nelle more dell emanazione del decreto di cui al comma 15, l eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: 1. utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione; 2. ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; 3. individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

14 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 17 DESCRIZIONE Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall articolo 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all esercizio La copertura dell eventuale disavanzo di amministrazione di cui all articolo 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all esercizio 2017

15 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 10, comma 1 DESCRIZIONE Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

16 Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 10, comma 2 DESCRIZIONE A seguito di eventi intervenuti successivamente all approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

17 Quadro giuridico di riferimento D.Lgs. 118/2011 per le Regioni Introduzione di norme sull'armonizzazione contabile specifiche per le regioni, relative a: principio di programmazione; schemi di bilancio; scadenze di approvazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione; bilancio consolidato; piano degli indicatori di bilancio.

18 Quadro giuridico di riferimento Modifiche al TUEL Principio applicato concernente la programmazione di bilancio Art. 170 TUEL Rafforzamento del principio di competenza finanziaria potenziata Artt. da 179 a 185 TUEL Fondo crediti dubbia esigibilità Art. 167 TUEL Introduzione della contabilità economicopatrimoniale (2015), piano dei conti integrato (2015) e bilancio consolidato (2016) Art. 157 TUEL Nuovi termini per approvazione dei documenti di programmazione (DUP entro 30 luglio 2016, BPF entro 31 dicembre 2016 e PEG entro 20 gennaio 2017) Art. 174 TUEL Nuovi schemi di bilancio (2016) Art. 165 TUEL

19 Quadro giuridico di riferimento Ulteriore fase di sperimentazione - Rinvio ad un DPCM da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014 di descrizione delle modalità di attuazione della sperimentazione concernente: la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della configurazione del principio di competenza finanziaria potenziata; nuovi schemi di bilancio (a carattere autorizzatorio); - Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014 con DPCM saranno individuati gli enti in sperimentazione. Per gli enti non in sperimentazione si applica la vigente normativa

20 CONTENUTI Quadro giuridico di riferimento L armonizzazione contabile

21 SISTEMI CONTABILI OMOGENEI COMUNI SCHEMI DI BILANCIO PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICATI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.Lgs. 118/2011 NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE TRANSAZIONE ELEMENTARE BILANCIO CONSOLIDATO

22 Principi contabili Principi contabili generali Principi contabili applicati Costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l intero sistema di bilancio Specificano i singoli istituti definiti nell ordinamento ed identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati

23 PRINCIPI CONTABILI GENERALI Ante D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 118/2011 unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario Pubblicità In aggiunta, convenzionalmente, i principi dell'osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali Annualità Unità Universalità Integrità Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità Significatività e rilevanza Flessibilità Congruità Prudenza Coerenza Continuità e costanza Comparabilità e verificabilità Neutralità Pubblicità Equilibrio di bilancio Competenza finanziaria potenziata Competenza economica Prevalenza della sostanza sulla forma

24 PRINCIPI CONTABILI APPLICATI Modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014 principio della programmazione; principio della competenza finanziaria; principio della competenza economica; principio del bilancio consolidato.

25 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE TITOLI TIPOLOGIE CATEGORIE Fonte di provenienza delle Entrate Natura delle entrate, nell ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell approvazione in termini di unità di voto. Oggetto dell entrata nell ambito della tipologia di appartenenza MISSIONI PROGRAMMI MACROAG - GREGATI Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni Rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell ambito delle missioni. Articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa.

26 Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è perfezionata, con imputazione all esercizio in cui l obbligazione viene a scadenza. SCADENZA Momento in cui l obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l adempimento.

27 Competenza finanziaria potenziata si distingue tra momento di registrazione dell evento momento di imputazione dell evento D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 118/2011 Revisione degli accertamenti FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Revisione degli impegni FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Nell attuale ordinamento contabile delle amministrazioni pubbliche i due momenti coincidono

28 PRINCIPIO COMPETENZA FINANZIARIA "POTENZIATA" Applicazione immediata RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

29 Riaccertamento Straordinario dei residui Art. 3, comma 7 Delibera di Giunta, previo parere dell organo di revisione economico-finanziario, contestualmente all approvazione del rendiconto 2014 (Approvatodall'Organo di indirizzo politico). 1 2 Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l obbligazione diviene esigibile. Conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio Variazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale in considerazione della cancellazione dei residui. 4 Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico. 5 Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

30 Residui attivi Residui passivi Possono essere conservate le entrate accertate esigibili nell esercizio di riferimento ma non incassate Possono essere conservate le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Entrate accertate negli esercizi pregressi esigibili in esercizi futuri Fondo Pluriennale Vincolato Spese impegnate negli esercizi pregressi liquidabili in esercizi futuri

31 Residui attivi scaduti Catalogazione dei residui attivi sulla base del loro grado di esigibilità: Residui attivi non scaduti Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (parte positiva). Certi Dubbia o difficile esigibilità Inesigibili Insussistenti Entrate accertate negli esercizi pregressi esigibili in esercizi futuri Fondo Pluriennale Vincolato Costituzione fondo crediti di dubbia esigibilità

32 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1 gennaio 0,00 RISCOSSIONI (+) 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTI (-) 0,00 0,00 0,00 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00 RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 0,00 0,00 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00 RESIDUI PASSIVI (-) 0,00 0,00 0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE. (A) (2) (=) 0,00

33 Eventuale disavanzo Disavanzo strutturale Incidenza della gestione dei residui Disavanzo tecnico Incidenza del Fondo Pluriennale Vincolato Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l anno nei primi tre anni a decorrere dal Il disavanzo tecnico può: 1) essere finanziato con le risorse dell esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.; 2) consentire l approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall articolo 3, comma 13.

34 PRINCIPIO COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Fondo pluriennale vincolato Fondo crediti dubbia esigibilità

35 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SALDO FINANZIARIO risorse già accertate; destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell ente già impegnate; esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata. Obbligazione giuridicamente perfezionata Garantisce la copertura di tali spese negli esercizi in cui l obbligazione giunge a scadenza Il fondo agirà a regime quale contenitore di poste finanziarie che metteranno in evidenza la differenza, sempre positiva, tra le fonti di finanziamento acquisite con specifica destinazione ed il relativo momento di utilizzo quando questo viene posticipato nell esercizio o negli esercizi successivi.

36 Fondo crediti di dubbia esigibilità Entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate interamente e deve essere effettuato un accantonamento a fondocrediti di dubbia esigibilità Deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: MISSIONE Fondi e Accantonamenti ISCRIZIONE PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità STIMA INIZIALE Stima percentuale delle somme storicamente riscosse rispetto alle somme accertate

37 Fondo crediti di dubbia esigibilità INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scenderead un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche Crediti assistiti da fidejussione Entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa Con riferimento alle entrate che l ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio

38 Le Regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico - patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale (art 2, comma 1, D.Lgs 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014). Rilevazione unitaria dei fatti gestionali Funzione autorizzativa Finalità principale Valutazione economicità Contabilità Finanziaria Partita semplice Valutazione economicità Partita doppia Contabilità Economico Patrimoniale Bilancio di previsione Momento topico Bilancio consuntivo

39 L integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall adozione del piano dei conti integrato di cui all articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali: Art. 4 Implementazione di un comune piano dei conti integrato costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, tenuto conto comunque della specificità dell attività svolta. Il piano dei conti integrato è definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

40 Il piano dei conti integrato è costituito da: Piano dei conti finanziario; Piano dei conti economico; Piano dei conti patrimoniali; Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti territoriali in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.

41 Art. 9 Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economicofinanziaria.

42 Il complesso normativo alla base della riforma contabile amplia e integra tra loro l insieme dei sistemi contabili attualmente in uso nelle amministrazioni pubbliche: CO.FI.: la contabilità finanziaria, detta anche autorizzatoria, rimane la contabilità centrale nella Pubblica Amministrazione con nuove sfumature e integrazioni rispetto alla versione precedente. CO.CASSA: viene reintrodotta la contabilità di cassa che diviene uno strumento centrale per la verifica della sostenibilità finanziaria degli enti pubblici. CO.GE.: la contabilità economico patrimoniale assume un ruolo fondamentale per quanto concerne il consolidamento dei conti tra l ente e i propri organismi controllati/partecipati. CO.AN.: la contabilità analitica diviene fondamentale al fine di poter definire il costo dei servizi erogati dalle amministrazione pubbliche. CO.FLUSSI: detta anche SIOPE, rappresenta il sistema contabile che, a livello macroecomico, cataloga la spesa pubblica per destinazione. CO. EU.: i sistemi contabili degli enti pubblici devono raccordarsi con la contabilità dell Unione Europea secondo la codifica del COFOG. CO. CITT.: la riforma prevede un sistema contabile specifico per il cittadino che permetta di leggere i bilanci secondo modalità più accessibili. Sistema informativo regionale CO. FLUSSI Sistemi contabili derivati

43 SISTEMA DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI SISTEMA PARALLELO AFFIANCAMENTO AD UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE IN TERMINI FINANZIARI DI UN SISTEMA DI DOPPIA E SEPARATA RILEVAZIONE CHE ANALIZZI, PER CIASCUN FATTO, SIA L ASPETTO STRETTAEMNTE FINANZIARIO SIA L ASPETTO EOCNOMICO FINANZIARIO SISTEMA DERIVATO RETTIFICA DELLE SCRITTURE FINANZIARIE A CONSUNTIVO ATTRAVERSO L INTRODUZIONE DEFLI ELEMENTI PiÙ STRETTAMENTE ECONOMICI MANCANTI, ATTRAVERSO L UTILIZZO DI UN SISTEMA DI CONCILIAZIONE SISTEMA INTEGRATO INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATO, TALE DA EVIDENZIARE LA DUPLICE RILEVAZIONE, ATTRAVERSO L ANALISI DEI SINGOLI FATTI SECONDO IL DIVERSO ASPETTO

44 BILANCIO CONSOLIDATO PUBBLICO IAS 27, IAS 28 e IAS 31

45 Ai fini della redazione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica è possibile distinguere le seguenti fasi: Fase Prelimin are Definizione area di consolidamento Omogeneità dei sistemi dei valori di gruppo Data Moneta di conto Schemi di bilancio Criteri di valutazione Fase Tecnica Le teorie e i metodi di consolidamento Assestamento della partecipazione Elisione valori infragruppo e margini infragruppo non ancora realizzati Bilancio consolidato Aggregazione dei valori dell attivo e passivo dei bilanci delle aziende coinvolte nel consolidato Valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture

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