LA FORMAZIONE DEI REVISORI. Il Rendiconto 2015
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1 LA FORMAZIONE DEI REVISORI Il Rendiconto 2015 Torino, 9 marzo 2016 Pierluigi Ropolo Premessa Gli enti non sperimentatori della nuova armonizzazione: nel 2014, hanno redatto il bilancio di previsione, e conseguentemente il rendiconto della gestione, con i modelli del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e con il principio della competenza finanziaria ordinaria (ante D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118); nel 2015 hanno redatto il bilancio di previsione, e conseguentemente redigeranno il rendiconto della gestione, in due versioni: l una autorizzatoria con i modelli del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, l altra conoscitiva con i modelli del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, entrambe con il principio della competenza finanziaria potenziata di cui allo stesso D.Lgs. n. 118/2011; nel 2016 redigono il bilancio di previsione, e conseguentemente il rendiconto della gestione, solo con i modelli del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e naturalmente con il principio della competenza finanziaria potenziata.
2 Fonti normative T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: art. 42, comma 2, il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:. lett. b) bilanci annuali e pluriennali, rendiconto ; art. 93, in merito alla responsabilità patrimoniale di amministratori e personale degli enti locali, richiamando in particolare gli adempimenti del Tesoriere e degli altri Agenti Contabili e la loro resa del conto giudiziale; Fonti normative T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: art. 151, secondo il quale, comma 5, i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel Rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, comma 6, al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e gli altri documenti previsti dall art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, comma 7, il rendiconto è deliberato dall organo consiliare entro il 30 aprile dell anno successivo; comma 8, entro il 30 settembre l Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al DLgs. n. 118/2011;
3 Fonti normative T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: art. 152, impone, al comma 2, che il regolamento di contabilità assicuri di norma la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti e organismi costituiti per l esercizio di funzioni e di servizi. Fonti normative T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: art. 239, comma 1, l organo di revisione svolge le seguenti funzioni:.. c) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto della gestione e sullo schema di Rendiconto entro il termine previsto dal Regolamento di Contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall organo esecutivo. La relazione contiene l attestazione sulla corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4 ADEMPIMENTI da Commissione Arconet 21 ottobre 2015 Per quanto riguarda il rendiconto 2015: - nella versione conoscitiva predisposta secondo lo schema 10 del D.Lgs. n. 118/2011, gli enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale, non compilano il conto economico e lo stato patrimoniale; ma nella versione autorizzatoria (vecchio ordinamento) compilano Conto del Patrimonio e Conto Economico, con annesso Prospetto di Conciliazione; ADEMPIMENTI da Commissione Arconet 21 ottobre 2015 Per quanto riguarda il rendiconto 2015: - nella versione predisposta secondo lo schema previgente, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, possono non compilare gli allegati n. 17, 18 e 20 del D.P.R. 194 del 1996 (articolo 11, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011), concernenti il conto economico, lo stato patrimoniale ed il prospetto di riconciliazione. Il rendiconto 2016 di tutti gli enti territoriali, comprenderà il conto economico e lo stato patrimoniale.
5 Fonti normative L esercizio 2015 è connotato perciò da due Rendiconti della Gestione: l uno prodotto secondo il vecchio ordinamento (DPR n. 194/1996), autorizzatorio, il cui risultato di amministrazione si applica al bilancio 2016; l altro prodotto in termini solo conoscitivi (Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011). Fonti normative Infatti l art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che nel 2015 gli Enti adottano schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Nel 2015, come prima voce dell entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato (FPV) come definito dall art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale.
6 Fonti normative Il comma 13 stabilisce poi che il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all esercizio 2015, predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto dell esercizio 2015, predisposto secondo lo schema di cui all allegato 10 dagli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria (2016), previsto dall art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale. Iter indicativo 30 GENNAIO. Parificazione conti agenti contabili (DPR 194/96) (artt. 226 e 233 Tuel) 28 FEBBRAIO. Riaccertamento ordinario residui (art Tuel) 10 MARZO. Approvazione schema rendiconto e relazione Giunta (art. 239) 31 MARZO. Relazione revisori dei conti (art ) 30 APRILE. Approvazione rendiconto (art )
7 Riaccertamento residui (vale per entrambi i rendiconti, autorizzatorio e conoscitivo) Art Tuel: prima dell inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l ente locale provvede all operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. segue Riaccertamento residui Art. 3.4 D.Lgs. 118: Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell esercizio, non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell esercizio, e non pagate. segue
8 Riaccertamento residui Art. 3.4 D.Lgs. 118: segue Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell esercizio considerato sono immediatamente reimputate all esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di parti importo, il FPV Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, al fine di consentire, nell entrata degli esercizi successivi, l iscrizione del FPV a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Punto 9.1 all. 4/2
9 PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. (COMPETENZA POTENZIATA) L accertamento ELEMENTI COSTITUTIVI (art. 179 Tuel) Verifica ragione del credito Verifica sussistenza del titolo giuridico Individuazione del soggetto debitore Ammontare del credito Verifica idonea documentazione Scadenza dell obbligazione giuridicamente perfezionata nell esercizio (esigibilità dell entrata) dal distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare.
10 PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario. L impegno ELEMENTI COSTITUTIVI (art. 183 Tuel) l evidenza della somma da pagare il soggetto creditore la ragione del debito la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio l obbligazione giuridicamente perfezionata La scadenza dell obbligazione entro l esercizio (esigibilità del debito) dal 2015.
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12 Rendiconto della Gestione Art. 227 Tuel 2. Il Rendiconto della Gestione è deliberato entro il 30 aprile dell anno successivo dall organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell organo consiliare entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal Regolamento di Contabilità. 2-bis. In caso di mancata approvazione entro il 30 aprile, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell art. 141 (commissari ad acta e poi scioglimento del Consiglio). Rendiconto della Gestione Art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 118/2011 Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all esercizio 2015, come già detto, predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10, (conoscitivo) sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria (vecchio ordinamento). Il rendiconto 2015 degli enti che hanno rinviato la contabilità economica al 2016 non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
13 Rendiconto della Gestione autorizzatoria COMPRENDE: Il Conto del Bilancio Il Conto Economico, con accluso Prospetto di Conciliazione (solo per il 2015 e solo per gli Enti che hanno rinviato al 2016 la contabilità economica) Il Conto del Patrimonio Rendiconto della Gestione conoscitiva COMPRENDE: Il Conto del Bilancio Il Conto Economico, senza Prospetto di Conciliazione Lo Stato Patrimoniale
14 Conto del Bilancio autorizzatorio COMPRENDE: Le somme accertate e impegnate. La dimostrazione del risultato contabile di gestione e del risultato contabile di amministrazione La tabella di riscontro della situazione di deficitarietà (D.M. 18 febbraio 2013) La tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Conto del Bilancio autorizzatorio E CORREDATO DA: Relazione illustrativa della Giunta, di cui all art. 231 del T.U.E.L.; Elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, di cui all art. 227, comma 5, lett. c), del T.U.E.L
15 Conto del Bilancio conoscitivo COMPRENDE, per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa: Le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; Le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, rappresentata dal FPV; La dimostrazione del risultato contabile di gestione di competenza e di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell esercizio; Allegati al Rendiconto autorizzatorio La deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 Tuel) I prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema Informativo Operazioni Enti Pubblici) (DM n RGS) (a partire dal Rendiconto 2010) La relazione sul Piano Razionalizzazioni di cui all art. 2, comma 597, legge n. 244/2007. Le risultanze del patto di stabilità dedotte dalla certificazione.
16 Allegati al Rendiconto conoscitivo Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e i seguenti documenti: a) Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio precedente; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18 febbraio 2013); c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Allegati al Rendiconto conoscitivo Art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell esercizio e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; Segue./.
17 Allegati al Rendiconto conoscitivo Art. 11, comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione ; j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; l) il prospetto dei dati SIOPE; Allegati al Rendiconto conoscitivo Art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 m) l elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; n) l elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; o) la relazione sulla gestione dell organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
18 PARAMETRI DEFICITARIETA STRUTTURALE D.M. 18 febbraio 2013 COMUNI saldo contabile di gestione, incrementato di avanzo amministrazione per investimenti, negativo > 5% entrate correnti; residui attivi da competenza Titoli I e III > 42% dell accertato stessi titoli, al netto addizionale Irpef; ammontare complessivo residui attivi Titoli I e III > 65% dell accertato di competenza stessi titoli; ammontare complessivo residui passivi Titolo I > 40% dell impegnato di competenza; Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata > allo 0,50% delle spese Titolo I; Relazione Organo Esecutivo 1. La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (art. 231 Tuel)
19 Relazione Organo Esecutivo Art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011 In particolare la relazione illustra: a) i criteri di valutazione utilizzati; b) le principali voci del conto del bilancio; c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1 gennaio dell esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente; Relazione Organo Esecutivo In particolare la relazione illustra: d) l elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente; e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); f) l elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l anticipazione, evidenziando l utilizzo medio e l utilizzo massimo dell anticipazione nel corso dell anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
20 Relazione Organo Esecutivo g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; h) l elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; i) l elenco delle partecipazioni dirette possedute con l indicazione della relativa quota percentuale; j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; (SEZAUT 2/16) Relazione Organo Esecutivo k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; l) l elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell ente e del rischio di applicazione dell art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003 (derivati); m) l elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell ente alla chiusura dell esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti; n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l interpretazione del rendiconto.
21 Relazione Organo Revisione Attestazione di corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rilievi considerazioni proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione apposita sezione all eventuale rendiconto consolidato degli organismi strumentali. Relazione Organo Revisione Riassunto conto del bilancio, diviso per residui e competenza Dimostrazione avanzo di amministrazione, per parte corrente e per movimenti di capitale Rispetto dei vincoli di destinazione Riassunto conto patrimonio e conto economico con commento a Prospetto conciliazione ed al rapporto tra risultato finanziario e risultato economico. Verifica rispetto Patto di stabilità Verifica rispetto contenimento spesa del personale Verifica resa conto agenti contabili Assenza di debiti fuori bilancio
22 Relazione Organo Revisione dà atto di aver visto, almeno: il riassunto dei prospetti delle entrate ed uscite SIOPE lo schema di prospetto di certificazione delle spese di rappresentanza sostenute nell esercizio Riassunto conto patrimonio e conto economico con commento a Prospetto conciliazione ed al rapporto tra risultato finanziario e risultato economico l attestazione dell indicatore di tempestività dei pagamenti, di cui all art. 41 del D.L. n. 66/2014 le note informative relative alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l Ente e le società partecipate l elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto finanziario.
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