L ESPORTATORE AUTORIZZATO. dott.ssa Enza Panico Verona, 17 aprile 2014

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1 L ESPORTATORE AUTORIZZATO dott.ssa Enza Panico Verona, 17 aprile 2014

2 ORIGINE PREFERENZIALE L Unione Europea nell ambito dei rapporti internazionali che intrattiene con alcuni Paesi terzi, condiziona la concessione del beneficio daziario preferenziale ai prodotti che presentino precise caratteristiche e che siano scortati tti da un documento che ne giustifica l origine preferenziale all atto della loro presentazione all autorità doganale.

3 ORIGINE PREFERENZIALE Documenti che giustificano l origine i preferenziale sono alternativamente: Certificato EUR1; dichiarazione di origine su fattura, senza limiti di valore, rilasciata da un esportatore che abbia ottenuto l autorizzazione allo Status di esportatore autorizzato da parte dell Autorità doganale competente; dichiarazione di origine su fattura rilasciata dall esportatore per merci il cui valore non superi 6.000

4 Dichiarazione su fattura esportatore non autorizzato (art 116 Reg. to n. 2454/93) Può essere rilasciata i su ftt fatture fino a di valore Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell Autorità doganale; può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile alla stessa; deve contenere la firma originale manoscritta dell esportatore; l esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle Autorità doganali, tuttitti i documenti comprovanti il carattere originario i i delle merci. 18/04/2014 4

5 La dichiarazione su fattura di esportatore NON autorizzato L esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE. Mario Rossi (firma leggibile autografa) 18/04/2014 5

6 Può essere rilasciata su fatture fino a di valore. Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell autorità doganale. Può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile alla stessa. La dichiarazione su fattura di esportatore NON autorizzato

7 Deve contenere la firma originale manoscritta dell esportatore esportatore. L esportatore Lesportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

8 AUTORIZZAZIONE Status di esportatore autorizzato

9 Base giuridica (status esportatore autorizzato) Reg.to (CEE) n. 2454/93 (art. 117 e segg.) Protocollo sull origine allegato ad ogni Accordo concluso dall Unione Europea con i singoli lipaesiterzi la lista degli Accordi è disponibile sul sito dell Unione Europea al seguente indirizzo: es/rules _ origin/preferential/article / _ 779_ en.htm Reg. to (CE) n. 1207/2001 Note esplicative pubblicate sulla G.U.C.E. C 83 del /04/2014 9

10 Prassi o CircolareMin. Finanze Dip. Dogane S.D. n. 97 D/1999 o Circolare Min. Finanze Dip. Dogane S.D. n. 227D/2000 o Circolare Agenzia delle Dogane n. 45 D/2002 o Circolare Agenzia delle Dogane n. 54 D/2004 o Circolare Agenzia delle Dogane n. 44 D/2006 o Note prot. nn del 18/05/2011 e del 30/06/2011 Direzionei Centrale Gestione Tib Tributi sull Accordo di libero scambio UE Corea 18/04/

11 Chi è l esportatore autorizzato L esportatore autorizzato è un soggetto (persona fisica o giuridica): che può rilasciare dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine preferenziale.

12 Chi è l esportatore autorizzato che esporta dal territorio di una delle parti contraenti dell Accordo; titolare dell autorizzazione alla certificazione dll dell origine ii preferenziale dll della merce che intende esportare mediante l attestazione su fattura o su altro documento commerciale che identifichi chiaramente la merce. 18/04/

13 Testo della dichiarazione su fattura (All.22 Reg.to CEE 2454/93 circ. 54/D/2004) L esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/001/VR/14] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE. Mario Rossi (firma leggibile autografa) f) 18/04/

14 Il punto 5 dell art. 116 (Reg. CE 2454/93 93) prevede che: Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell esportatore. esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell art. 117, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli sia stato autorizzato dalle autorità doganali a ed accetti mediante impegno scritto ad assumersi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

15 Questa procedura consente all esportatore di evitare le formalità legate al rilascio di un certificato preferenziale da parte dell Autorità doganale (Circ. n.11/d del 28/04/2010) Condizione i è possedere determinate t caratteristiche di affidabilità che possano giustificare la concessione di tale beneficio

16 Requisiti necessari (Circ. 97/1999) I. L esportatore t effettua esportazioni i a carattere regolare (non è rilevante il loro numeromalacadenza). Nell'accordo siglato tra U.E. Corea, questo requisito non è richiesto. 18/04/

17 II. L esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare. Ciò presuppone che egli conosca le regole di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi dell origine (nel caso di produttori dovrà essere assicurata la contabilità materie dell impresa; nel caso di semplici commercianti sarà necessario verificare i flussi commerciali normali tenuti dallo stesso operatore);

18 III. L esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione nonché la possibilità di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente.

19 Impegni (Circ. 97/1999) Nel momento del rilascio dell autorizzazione l esportatore deve: impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove e gli elementi contabili al momento dell operazione; assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o uso improprio dell autorizzazione, assumersi la responsabilità bl che la persona rappresentante dell impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia; 18/04/

20 impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni (cinque per la Corea) a partire dalla data della dichiarazione; impegnarsi a presentare, in ogni momento, all Autorità doganale, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità; impegnarsi pg a comunicare all Ufficio competente qualsiasi variazione dovesse intervenire nell assetto societario, tale da modificare le condizioni di base che hanno consentito il rilascio dell autorizzazione. 18/04/

21 Procedura per il rilascio dell autorizzazione L Autorità doganalecompetente per il rilascio dell autorizzazione è l Ufficio delle Dogane 18/04/

22 Un esportatore che voglia ottenere l autorizzazione allo Status di esportatore autorizzato deve presentare una richiesta scritta all Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Può verificarsi il caso in cui l esportatore che richieda l autorizzazione abbia la sede principale in una città e mantenga la propria contabilità in una città diversa e/o possieda più unità in luoghi diversi. In questo caso l Ufficio lufficio delle Dogane competente è quello nella cui competenza territoriale la Ditta istante ha la propria sede amministrativa. 18/04/

23 Istanza Nell istanza devono essere indicati: 1. Nome, cognome, ragione sociale, indirizzo e codice EORI; 2. Paesi verso i quali saranno esportati ttiii prodotti eperi quali è richiesto lo status di esportatore autorizzato (l esportatore t è tenutot ad indicare per ogni Paese verso cui intenda esportare, l accordo relativo e a verificare che questo preveda la figura dell esportatore autorizzato) 18/04/

24 Istanza Comunicare le persone abilitate a sottoscrivere le dichiarazioni su fattura. L istanza deve, inoltre, riportare tutti gli impegni, da parte del legale rappresentante della società, previsti per il rilascio dell autorizzazione. 18/04/

25 Rilascio dell autorizzazione L Ufficio delle Dogane prima di concedere l autorizzazione ha l obbligo di ottenere soddisfacenti garanzie da parte dell esportatore. A tal fine dovrà verificare, mediante sopralluogo in azienda: che l esportatore effettui operazioni con carattere regolare (Circ. 97/D/99); le certificazioni dell origine dei prodotti e i documenti giustificativi. 18/04/

26 L esportatore sia esso commerciante che produttore, deve essere in grado di provare in qualsiasi momento che le merci per le quali intende utilizzare la dichiarazione su fattura, abbiano il carattere originario previsto dal relativo accordo/decisione. Gli operatori che non sono produttori della merce oggetto di esportazione potranno utilizzare come prova la dichiarazione del fornitore 18/04/

27 E tenuto a conservare la documentazione che permetta di assicurare sia la tracciabilità della merce che subisce lavorazioni sia dei prodotti che ha acquistato per almeno tre anni. 18/04/

28 Produttori Dovrà essere assicurato che la contabilità di magazzino dell impresa consenta l identificazione dell origine o, nel caso di nuove imprese che il sistema utilizzato permetta la tracciabilità. 18/04/

29 Commercianti Sarà necessario verificare in maniera più approfondita i flussi commerciali dell operatore. 18/04/

30 Figure escluse o La Circ. 227/D del07/12/2000 / del Min. Finanze Dipartimento Dogane S.D. al punto 3.a rammenta che le note esplicative concernenti il protocollo n. 4 degli accordi europei escludono esplicitamente la figura dello spedizioniere doganale dalla concessione dello status in questione. o La Circ. 54/D del 1/10/2004 nel punto 3 delle precisazioni ribadisce che in detta esclusione si devono intendere ricomprese anche le case di spedizione. 18/04/

31 Il riconoscimento dello Status di esportatore autorizzato attribuisce all operatore evidenti vantaggi in tema di semplificazione e facilitazioni nell ambito del commercio internazionale. L autorizzazione rilasciata dall Ufficio delle Dogane viene predisposta come un vero e proprio disciplinare atto a descrivere compiutamente gli adempimenti posti a carico dell operatore operatore. 18/04/

32 o L Ufficioi delle Dogane, effettua un monitoraggio i sull autorizzazione,alfinediilcorrettoutilizzodella stessa da partedel beneficiario. o Le autorità doganali possono ritirare l autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l esportatore autorizzato non offre più le garanzie, non soddisfa le condizioni o fa comunque un uso scorretto dell autorizzazione (p.5 art. 117 Reg.to CEE 2454/93). 18/04/

33 Dichiarazione del fornitore o Il Regolamento (CE) n. 1207/2001 fissa le norme intese a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR1 da parte delle autorità degli Stati membri, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato. o Agli artt. dal 2 al 5 e all art.7 disciplina la dichiarazione del fornitore. Con la Circ. n. 45/D del 5 luglio 2002 la Centrale Area Gestione Tributi ha fornito al riguardo precisazioni sulle modalità di applicazione del Regolamento. 18/04/

34 Dichiarazione del fornitore Gli operatori, che non sono produttori dll della merceoggetto di esportazione, possono al fine di ottenere il rilascio, quale prova di origine, del certificato EUR 1 ovvero come elemento di prova per la compilazione della dichiarazione su fattura, utilizzare la dichiarazione del fornitore contenente le informazioni relative all origine preferenziale delle merci. La dichiarazione del fornitore può essere contenuta nella fattura commerciale relativa alla spedizione di merce a cui essa si riferisce ovvero in un bollettino di consegna ovvero in un qualunque altro documento commerciale che descriva le merci in modo tl tale da consentirne l identificazione 18/04/

35 Dichiarazione del fornitore Per ogni spedizione deve essere prevista una dichiarazione del fornitore (allegato I al Reg. to) salvo il caso in cui un fornitore invii al medesimo acquirente, con regolarità e per lunghi periodi, merci, anche diverse fra loro ma aventi la medesima origine preferenziale per cui potrà essere presentata un unica dichiarazione denominata dichiarazione i di lungo termine che avrà una validità non superiore ad un anno (allegato II al Reg.to). La dichiarazione del fornitore può essere presentata in qualsiasi momento anche dopo la consegna delle merce. La dichiarazione LT può essere emessa con effetto retroattivo ma non può mai riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia. 18/04/

36 Dichiarazione del fornitore In ogni caso la dichiarazione del fornitore, se compilata in fattura o sui formulari prestampati ovvero in un qualunque altro documento previsto deve recare la firma autografa originale del fornitore. I documenti elaborati in forma elettronica potranno non essere firmati in forma autografa a condizione che il fornitore rilasci all acquirente una nota con la quale si assume piena responsabilità per ogni dichiarazione a lui riferita. Il fornitore è tenuto a conservare tutte le prove documentali riferite alle dichiarazioni rilasciate per almeno tre anni. 18/04/

37 Può essere rilasciata da un esportatore che sia stato preventivamente autorizzato dall autorità doganale. Viene rilasciata indipendentemente dal valore di fattura. Viene rilasciata sulla fattura, o su altro documento commerciale riferibile alla stessa. Concludendo

38 Deve contenere, nel corpo della dichiarazione, il numero di autorizzazione attribuito dall autorità doganale. L esportatore può omettere la firma. L esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

39 Grazie per l attenzione Enza Panico Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti.

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