REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE

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1 N. 1547/2000 R.G. Sent. N. 11/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE nella persona della Dott.ssa Silvia Casarino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: V. R. e C. F. ATTORI CONTRO V. A. e SARA ASSICURAZIONI S.P.A. CONVENUTI ad oggetto: risarcimento danni da incidente stradale. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per gli attori: Voglia il Tribunale di Cuneo, contrariis reiectis, accertare, riconoscere e dichiarare che l incidente stradale avvenuto il è da attribuirsi in via esclusiva o in via concorsuale alla responsabilità della condotta tenuta dal Sig.V. A. alla guida della autovettura Golf Volkswagen targata CN assicurata presso la SARA ASSICURAZIONI S.P.A., e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori nella misura in corso di causa accertanda per i titoli dedotti in giudizio: lucro cessante, danno biologico ed edonistico, danno morale. Con il favore degli interessi di legge. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa e di patrocinio. Per i convenuti: - Contrariis reiectis - dichiararsi che l incidente per cui è causa è addebitabile a responsabilità esclusiva del dante causa degli attori Sig. C. C. e conseguentemente assolversi i conchiudenti da ogni domanda contro loro proposta. - col favore delle spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, V. R. e C. F. esponevano di essere rispettivamente moglie e figlio di C. C., deceduto per le lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data alle ore circa. Gli attori esponevano che in quella data C. C., mentre percorreva la Strada Provinciale 206, nel tratto che da Fossano conduce a Benevagienna, a bordo del FIAT Ducato targato AJ di proprietà della ditta presso la quale lavorava, all altezza dell incrocio con la provinciale Narzole Salmour, veniva a collisione con l autovettura Golf Volkswagen targata CN, di proprietà e condotta da V. R.. Il C. subiva per il sinistro gravissime lesioni, e quindi decedeva presso l ospedale di Savigliano in data Secondo gli attori, nonostante nessun testimone avesse assistito all incidente, questo era da attribuire alla responsabilità del Vacchetta; richiamavano le conclusioni del proprio tecnico di parte, Geom. Tesio, secondo le quali il sinistro sarebbe avvenuto nella corsia di pertinenza del FIAT Ducato, il quale ultimo viaggiava alla velocità di km/h (in 1

2 osservanza pertanto del limite massimo di velocità, ma anche della velocità di sbandamento in relazione alle effettive condizioni di tempo e di luogo). Gli attori chiedevano pertanto, in forza della previsione di cui all art co., e in subordine 2 co., c. c., il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del sinistro occorso al C.: spese funeratizie (pari a ), danno da lucro cessante (pari a , risultante dal reddito annuo 30 milioni per coeff. capitale = x 25%), danno biologico (che indicavano in , secondo le Tabelle del Tribunale di Milano), danno cd. edonistico (connesso alla perdita di status riferito al particolare rapporto che legava il deceduto con le persone colpite dall evento dannoso) e danno morale (che indicavano in ). Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda attorea, chiedendone il rigetto: esponevano infatti che il procedimento penale a carico di V. A. si era concluso con archiviazione. In detto procedimento penale, la consulenza disposta dal P.M. aveva evidenziato che il sinistro era da addebitare ad una scorretta condotta di guida di C. C., che, procedendo a velocità eccessiva in relazione alle condizioni del luogo (di pioggia, con asfalto sdrucciolevole), si presentava alla Volkswagen in posizione in traversata rispetto all asse stradale, mentre la Golf manteneva la propria mano destra. Pertanto, secondo i convenuti, andava esclusa ogni responsabilità del V. nella causazione del sinistro. La causa veniva istruita con l escussione di testimoni e c.t.u. ricostruttiva delle modalità del sinistro; quindi, precisate all udienza del le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In ordine all an debeatur, l istruttoria esperita non ha permesso di ricostruire la dinamica del sinistro. Nessun testimone ha assistito all incidente, come emergeva già dall esposizione degli attori, e come confermato dalle deposizioni raccolte nel presente processo (cfr. testimonianze Di Salvo, Maresciallo dei CC., intervenuto e verbalizzante, Geom. Tesio, c.t. di parte attrice, e C. M., collega del defunto C. C., anch essi giunti sul luogo quando l incidente si era già verificato). Risulta acquisita agli atti la perizia del P.I. Piero Arnaldi, disposta dal P.M. presso il Tribunale di Mondovì nell ambito del procedimento penale a carico del V., archiviato, su richiesta del P.M., proprio in base alle conclusioni di cui a tale perizia: secondo queste, entrambi i veicoli procedevano a velocità inferiori al limite di velocità consentito dal tratto di strada interessato (90 km/h), il Ducato a velocità compresa tra i 65 e i 75 Km/h, e questo mezzo avrebbe invaso l opposta corsia di marcia a causa di malore, disattenzione, o per altri motivi, tentando quindi una manovra di rientro nella sua carreggiata ed in tale momento, posto obliquamente all asse stradale, sarebbe venuto a collidere con la Golf che proveniva da Benevagienna, oppure (secondo un altra ipotesi esposta dal perito), il furgone avrebbe perso aderenza a causa dell eccessiva velocità (relativa alle condizioni di aderenza), avrebbe quindi percorso un tratto di curva in derapata invadendo la corsia di marcia opposta, e si sarebbe quindi scontrato con la Golf. Il perito aggiungeva che la seconda ipotesi non trovava però conferma in tracce di frenatura, non riscontrate dai CC intervenuti; comunque, per i motivi esposti, il Ducato si era trovato trasversalmente all asse stradale, mentre sopraggiungeva in senso contrario la Golf, che, sia per il fondo bagnato che per il tipo di curva che stava affrontando, teneva una direzione di marcia molto prossima alla linea di mezzeria. 2

3 A sostegno dell enunciata ipotesi il perito esponeva che, secondo quanto accertato dai CC, i frammenti di parti di carrozzeria dei due mezzi coinvolti si trovavano tutti nella semicarreggiata di pertinenza della Golf. Tale ultima circostanza, tuttavia, non risulta provata: nel verbale redatto dal Maresciallo Di Salvo non vi è menzione alcuna del rinvenimento di frammenti di carrozzeria (cfr. verbale agli atti); sentito come teste, questi ha dichiarato di non ricordare dove si trovassero i frammenti dopo l urto (cfr. deposizione). Nel verbale di intervento il milite, descritta la posizione dei veicoli (il Ducato si trovava al centro della carreggiata sulla strada provinciale 206, con la parte anteriore rivolta verso l abitato di Benevagienna, la Golf poco più indietro, sul margine destro della stessa arteria stradale, anch essa rivolta nella medesima direzione, e cfr. schizzo planimetrico allegato al verbale), con la precisazione che non risultavano tracce di frenata, né di scarrocciamento, concludeva che il Ducato, giunto all incrocio con la s.p. 214, nell affrontare una curva destra, sbandava invadendo la corsia di pertinenza della Golf, disponendosi in posizione quasi perpendicolare all asse stradale, scontrandosi con la Golf che nel mentre sopraggiungeva. Non sembra tuttavia che, data l assenza di tracce o altri segni riscontrati, le conclusioni del verbalizzante siano di per sé accoglibili, basandosi esse soltanto sulla posizione dei veicoli dopo l urto e sulle parti dei medesimi interessati dall impatto. Pure la conclusione del perito Arnaldi si fonda, tra gli altri elementi, anche sul presupposto del rinvenimento di frammenti di carrozzeria nella corsia di pertinenza del Ducato, elemento di cui, come si è detto, non vi prova alcuna nel presente giudizio. Secondo la ricostruzione del Geom. Tesio, consulente degli attori, le conclusioni del perito del P.M. sarebbero errate: l incidente sarebbe infatti avvenuto nella corsia di pertinenza dell autocarro, il quale non si trovava in posizione di marcia normale, ma ciò a causa dell invasione della carreggiata di propria pertinenza da parte della vettura condotta dal V., il quale, avendo tagliato la curva, si era trovato ad occupare la corsia dove si trovava il Ducato, il quale, tentando di frenare, aveva così provocato il parziale intraversamento dell autocarro medesimo. Pertanto il fatto si sarebbe verificato entro la corsia di pertinenza del Ducato, tutt al più con un lieve sconfinamento di coda, ma, comunque, a causa della mancata tenuta di mano dell automobilista, sia a metà sviluppo della curva che al momento della collisione. A fronte di tali opposte conclusioni, è stata disposta c.t.u. diretta ad accertare le modalità del sinistro, la velocità delle vetture nonché il presumibile punto d urto. Il c.t.u., con motivazione supportata da idonei dati tecnici, ampia e condivisibile, e da intendersi qui integralmente richiamata, concludeva, quanto alle velocità dei veicoli, che il Ducato procedeva a velocità di circa 75 km/h, mentre la Golf al massimo alla velocità di 70 km/h, e che la velocità da non superare per evitare lo slittamento era di circa km/h. In base alle posizioni dei veicoli dopo l urto, alle zone incidentate ed agli accertamenti e le verifiche effettuati sul posto, il c.t.u. ha concluso che l autocarro probabilmente era entrato in curva a velocità troppo elevata, aveva sbandato sulla sinistra, aveva frenato e forse sterzato per contrastare la sbandata, e, in conseguenza di queste manovre, si era trovato angolato di circa 30, con la parte anteriore rivolta verso l interno della curva, a cavallo della striscia di mezzeria. Se non ci fosse stato l impatto con l autovettura, l autocarro avrebbe poi probabilmente invaso completamente la semicarreggiata opposta. 3

4 Il c.t.u. precisa che non è possibile risalire con precisione accettabile all ubicazione del punto d urto, che parrebbe ubicabile in senso trasversale in prossimità del centro strada e forse nella semicarreggiata di pertinenza dell autocarro. Nelle sue conclusioni il perito avanza un altra ipotesi ricostruttiva della dinamica del sinistro, secondo la quale il Ducato proveniva da Salmour e non da Fossano, e, nell immettersi sulla s.p. 206 con manovra di svolta a sinistra, non avrebbe rispettato il segnale di stop, ed avrebbe omesso di dare la precedenza alla Golf che proveniva da sinistra con senso di marcia Benevagienna Fossano, venendo quindi a collidere con l autovettura nella corsia di pertinenza di quest ultima. Ebbene, neppure le conclusioni della perizia espletata nel presente giudizio consentono, secondo questo giudice, di pervenire ad una sicura ricostruzione della dinamica del sinistro: premesso che, secondo quanto accertato dal perito, la velocità di entrambe le vetture (pur procedendo l autocarro a velocità più sostenuta) era inferiore alla velocità da non superare per evitare lo sbandamento, vi è incertezza sul punto d urto tra i due veicoli, che il c.t.u. posiziona in senso del tutto dubitativo nella semicarreggiata dell autocarro, dopo avere esposto che non è possibile risalire con precisione accettabile all ubicazione del punto d urto che, in forza delle considerazioni sopra esposte, pare ubicabile in prossimità del centro strada ; la difficoltà di ricostruire le modalità dell incidente appaiono anche dall essere stata avanzata una seconda ipotesi dal c.t.u. (sopra descritta), compatibile con la posizione finale dei mezzi, che porterebbe a configurare l esclusiva responsabilità del C.. Né elementi sicuri per affermare, al contrario, la responsabilità esclusiva del V. sono ricavabili dalla circostanza, accertata dal c.t.u., che l 80% di coloro che percorrono con senso di marcia Benevagienna Fossano tagliano la curva in prossimità del luogo in cui è avvenuta la collisione, transitando con le ruote di sinistra sulla striscia di mezzeria. Infatti tale calcolo statistico non costituisce evidentemente prova che il V. (come sostenuto dalla perizia del c.t. di parte attrice), abbia realmente tagliato la curva. In conclusione, la c.t.u. esperita non è pervenuta a conclusioni sicure in punto di responsabilità dei due conducenti, né elementi certi sono ricavabili dalla c.t. di parte attrice e da quelle svolte dal perito del P.M. nel procedimento penale archiviato; come già ricordato, mancano testimoni che abbiano assistito all incidente. Pertanto non sussistono elementi per ritenere più verosimile la ricostruzione del fatto dell una o dell altra parte; opera, pertanto, la presunzione ex art co. c.c.: non essendo stata raggiunta la prova contraria, si deve quindi ritenere che i due conducenti abbiano concorso in parti uguali nella causazione del sinistro. Sul quantum debeatur - premessa la sicura risarcibilità, in favore degli eredi, del danno per le lesioni riportate dal C. C., essendo decorsi 23 giorni dalla data del sinistro a quella della morte, e quindi ricorrendo l apprezzabile lasso di tempo richiesto da costante giurisprudenza al fine della trasmissibilità agli eredi del danno biologico risarcibile, costituito dalla menomazione dell integrità psicofisica patita dal danneggiato tra il momento delle lesioni colpose e il momento della morte causata dalle stesse (cfr. tra le più recenti, Cass n. 3728) -, costituisce danno biologico risarcibile l invalidità temporanea assoluta (documentata dalla cartella clinica, cfr. doc. 1 parte attrice, dalla quale si ricava che il C. C. rimase in coma sino alla data della morte) dalla data del sinistro a quella del decesso, e pertanto è dovuta a tale titolo la somma di 593,97 ( 51,65 x 23 gg. : 2, in forza della presunzione ex art co. c.c., di cui si è detto in precedenza). 4

5 Non spetta il danno per invalidità permanente, non sussistendo elementi per ritenere che, nel breve lasso di tempo (23 giorni) tra il momento del sinistro e la morte, le lesioni si fossero stabilizzate dando luogo ad un invalidità risarcibile. Neppure spetta il risarcimento dei danni morali, i quali, poiché conseguenti ad un fattoreato, presuppongono l accertamento, appunto, della commissione di un reato, ciò che è mancato nella fattispecie, nella quale si è ritenuta operante la presunzione ex art co. c.p.c. Sono risarcibili da parte degli attori a titolo di danno emergente le spese funeratizie - come documentate sub 5) - anche in tal caso nella misura della metà, in forza del titolo di responsabilità affermato sulla base dell operare della presunzione ex art co. c.c, e, pertanto, limitatamente alla somma di 1.580,36 (pari a , ossia la metà delle spese di cui alla fattura sub 5, di , importo non contestato dalla controparte). Quanto alle altre voci di danno richieste dagli attori, si osserva, in ordine al lucro cessante, che non soltanto tale danno è stato richiesto erroneamente come danno iure hereditatis anziché come danno iure proprio (trattandosi di danno risentito dai membri della famiglia per il mancato apporto del defunto alle necessità di questa), ma, soprattutto, non sono stati né dedotti né provati elementi per verificare quale fosse, almeno indicativamente, l apporto del C. al sostentamento della famiglia, in relazione alle occupazioni degli altri membri ed al reddito complessivo della famiglia stessa e quindi consentire un giudizio, sia pure secondo criteri di massima, in ordine al danno futuro derivante da tale mancato contributo. Parimenti, quanto al danno edonistico, non è chiaro a quale titolo esso venga richiesto (gli attori hanno fatto riferimento alla perdita dello status riferito al particolare rapporto intercorso tra il defunto C. C. e i congiunti, quindi, sembrerebbe, a un danno iure proprio e non già iure hereditatis, diversamente da come invece prospettato in atto citazione), e, in ogni caso, difetta qualsiasi prova ed allegazione sul punto. Spetta pertanto agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di 2.174,33 in moneta attuale. Non spetta alcuna ulteriore rivalutazione della somma trattandosi di valori attuali. Spetta invece ai danneggiati, oltre alla suddetta somma che costituisce l equivalente monetario del bene perduto, il risarcimento del danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro (Cass. Civ. S. U n. 1712). La Corte di legittimità ha rilevato come non sia corretto riconoscere l interesse sull intero importo rivalutato, che è consentito calcolare anche ad un saggio differente rispetto a quello legale con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma si rivaluta nominalmente. Questo giudice ritiene equo, tenuto conto di tutti gli elementi evidenziati dalla Corte, ed al fine di evitare la locupletazione stigmatizzata nella citata pronuncia, riconoscere, sulle somme rivalutate, un tasso inferiore a quello legale tempo per tempo in vigore, nella misura ridotta del 20%, con decorrenza dalla data del sinistro ( ) per la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno biologico e dalla data dell esborso ( ) quanto alla somma per rimborso delle spese funeratizie, sino alla data odierna. Spettano inoltre agli attori gli ulteriori interessi legali sul capitale determinato in precedenza dalla data della presente sentenza al pagamento. 5

6 In ragione dell accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, in misura decisamente ridimensionata rispetto alle prospettazioni iniziali, considerato anche che la responsabilità concorsuale del convenuto V. è stata affermata sulla base della presunzione di cui all art co. c.c., non essendo stato possibile ricostruire le modalità del sinistro per cui è causa, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l integrale compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - dichiara tenuti e conseguentemente condanna in via solidale i convenuti V. A. e SARA Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante, a corrispondere agli attori V. R. e C. F. la complessiva somma di 2.174,33, in moneta attuale, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo in vigore ridotto del 20%, con decorrenza dalla data del sul capitale di 593,97 e dalla data del sul capitale di 1.580,36 fino alla data odierna, ed oltre agli ulteriori interessi al tasso legale sul capitale sopra indicato dalla sentenza al pagamento; - rigetta per il resto la domanda; - dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Cuneo, il 14 gennaio Il Giudice Unico Dott.ssa Silvia Casarino 6

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