NUOVA VALENZA DEL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO
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1 NUOVA VALENZA DEL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO MODIFICHE AGLI OIC Dott. Fabio ALIPRANDI 18 aprile 2018 Auditorium CREVAL - Via Feltre n.75 Milano
2 L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 Revisione principi contabili 2016 Emendamenti principi contabili 2017 Nuovo OIC 11 approvato in via definitiva il 22 marzo 2018
3 MODIFICHE OIC /2 Principi revisionati OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali OIC 10 - Rendiconto finanziario OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d esercizio OIC 13 - Rimanenze OIC 14 - Disponibilità liquide OIC 15 - Crediti OIC 16 - Immobilizzazioni materiali OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 18 - Ratei e risconti OIC 19 - Debiti OIC 20 - Titoli di debito OIC 21 - Partecipazioni OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
4 MODIFICHE OIC /2 OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali OIC 25 - Imposte sul reddito OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 28 - Patrimonio netto OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto Principi di nuova emissione OIC 32 - Strumenti finanziari derivati Principi abrogati OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota Integrativa e nella relazione sulla gestione OIC 22 - Conti d'ordine
5 UN RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE OIC 2016 introduzione dell obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario come schema primario di bilancio iscrizione al fair value dei derivati in bilancio introduzione del metodo di valutazione del costo ammortizzato modifica della disciplina di iscrizione delle azioni proprie eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità tra gli oneri capitalizzabili modifica dei prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico
6 OIC 11 DATA DI ENTRATA IN VIGORE In data 22 marzo è stato pubblicata la versione definitiva dell'oic 11 FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO L'applicazione è prevista a partire dai bilanci con esercizio dal 1 gennaio 2018, anche se è permessa l'applicazione anticipata I paragrafi dal 21 al 24 che riguardano il postulato della continuità aziendale dovranno essere applicati prospetticamente già ai bilanci avanti inizio a partire dal 1 gennaio Con l'introduzione di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell'oic 5 Bilanci di liquidazione : Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern
7 OIC 11 - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC Nei casi in cui i principi contabili emanati dall OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa; b) le finalità ed i postulati di bilancio.
8 OIC 11 - FINALITA' DEL BILANCIO L art co. 2 c.c. stabilisce che: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. la formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» costituisce - secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91 - la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la IV Direttiva. Inoltre, secondo la stessa Relazione Ministeriale: «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il Risultato». Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcette nell applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.
9 OIC 11 I NUOVI POSTULATI PRUDENZA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE COMPETENZA COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE RILEVANZA COMPARABILITA'
10 PRUDENZA EFFETTO ASIMMETRICO NELLA CONTABILIZZAZIONE DEI COMPONENTI ECONOMICI Utili se non realizzati non devono essere indicati Perdite anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio Esempi di declinazione pratica del postulato della prudenza individuati dall'oic: gli utili derivanti dall iscrizione di imposte anticipate ai sensi dell OIC 25 Imposte sul reddito sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite. Altro esempio riguarda il trattamento in bilancio delle attività potenziali. Ai sensi dell OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza. Le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle disposizioni del codice civile, come nel caso di variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell esercizio.
11 PROSPETTIVA DELLA CONTINUTA' AZIENDALE 1/3 PAR. 21 OIC 11 L art bis co. 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell attività e quindi tenendo conto del fatto che l azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. PAR. 22 OIC 11 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
12 PROSPETTIVA DELLA CONTINUTA' AZIENDALE - 2/3 PAR. 23 OIC 11 Ove la valutazione prospettica della capacità dell azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell art del codice civile cause di scioglimento di cui all art del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell attività, tenendo peraltro conto, nell applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. [...] Il paragrafo 23 OIC 11 fornisce poi alcuni esempi che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio.
13 PROSPETTIVA DELLA CONTINUTA' AZIENDALE - 3/3 PAR. 24 OIC 11 Quando, ai sensi dell articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all articolo 2484 del codice civile, il bilancio d esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell esercizio e quella di redazione del bilancio.
14 RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE Articolo 2423-bis, co. 1, n. 1-bis c.c. la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell operazione o del contratto PAR. 27 OIC 11 la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.[...] Un esempio indicato dall'oic 11 (par. 28) riguarda la separazione del derivato incorporato in un altro strumento finanziario. Ai sensi dell OIC 32 è infatti previsto che nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati a quelli del contratto primario e sono soddisfatti Tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato, la società deve distinguere il derivato dal contratto primario e contabilizzarlo separatamente.
15 COMPETENZA PAR. 29 OIC 11 L articolo 2423-bis co. 1, n. 3 c.c. prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d esercizio. PAR. 31 OIC 11 Ad esempio, ai sensi dell OIC 15 Crediti i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato; si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. PAR. 32 OIC 11 Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi Dell'esercizio [...].
16 COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE PAR OIC 11 - L articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del codice civile prevede che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all altro. Il comma 2, inoltre, stabilisce che deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali e che in questi casi eccezionali la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. - Il postulato della costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Questo postulato rende più agevole l analisi dell evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilanci riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori. - L OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione.
17 RILEVANZA Un informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell informazione di bilancio sulla base del bilancio della Società. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. Il comma 4 dell articolo 2423 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. L'OIC ha individuato quali destinatari primari dell'informazione di bilancio coloro che forniscono risorse finanziare all impresa: investitori, finanziatori e altri creditori.
18 COMPARABILITA' PAR. 43 OIC 11 Il postulato della comparabilità nel tempo dei bilanci è previsto dall art ter, comma 5, del codice civile: per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
19 EMENDAMENTI OIC 2017 OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO OIC 13 RIMANENZE OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO OIC 19 DEBITI OIC 21 PARTECIPAZIONI OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO OIC 29 CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ABROGATO OIC 6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO INSERITE PREVISIONE NELL'OIC 19
20 EMENDAMENTI OIC 12 OIC 25 OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO OIC 25 - IMPOSTE SUL REDDITO emendamento par. 35 OIC 12 e par. 30 dell'oic 25 nell'ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale redatto in forma abbreviata e micro (ex artt bis e 2435-ter c.c.), le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. emendamento par. 50 OIC 12 tutte le rettifiche dei ricavi, sia di competenza dell'esercizio in corso sia di competenza di Esercizi precedenti, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad eccezione delle rettifiche derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, da rilevare in base al documento OIC 29.
21 EMENDAMENTI OIC 21 OIC 21 PARTECIPAZIONI PAR. 21 A) OIC 21 Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell OIC 19 Debiti più gli oneri accessori.
22 EMENDAMENTI OIC 13 OIC 16 OIC 24 OIC 13 RIMANENZE DI MAGAZZINO OIC 26 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Emendamenti par. 22 OIC 13, par 33 OIC 16, par. 37 OIC 24 In conseguenza delle modifiche arrecate all'oic 21 è prevista l iscrizione del bene in bilancio, qualora il pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato, al valore corrispondente al debito, determinato ai sensi dell OIC 19, più gli oneri accessori. Emendamenti par. 76 OIC 16 e par. 81 OIC 24 Viene chiarito che la svalutazione di un bene rivalutato (effettuata secondo quanto previsto dall'oic 9) in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente.
23 EMENDAMENTI OIC 19-1/4 OIC 19 DEBITI (ED ABROGRAZIONE OIC 6) Emendati i par. 21A, 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85, Appendice A ed è stato soppresso il previgente OIC 6 in merito alla ristrutturazione del debito. ELIMINAZIONE CONTABILE PAR. 73 OIC 19 La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L estinzione di un debito e l emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'appendice A Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.
24 EMENDAMENTI OIC 19-2/4 OIC 19 DEBITI (ED ABROGRAZIONE OIC 6) Emendati i par. 21A, 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85, Appendice A ed è stato soppresso il previgente OIC 6 in merito alla ristrutturazione del debito. Par. 73A OIC 19 La data dalla quale si rilevano gli effetti dell eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l accordo (cfr. Appendice A Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide: a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale; b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell omologa; c) in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori. Se la data in cui l accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.
25 EMENDAMENTI OIC 19-3/4 OIC 19 DEBITI (ED ABROGRAZIONE OIC 6) PAR 73B OIC 19 Per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, quando interviene l eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell utile o della perdita connessa all eliminazione. Quando non interviene l eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.
26 EMENDAMENTI OIC 19-4/4 OIC 19 DEBITI (ED ABROGRAZIONE OIC 6) PAR 73C OIC 19 Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.
27 EMENDAMENTI OIC 29 OIC 29 CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO Emendamento Par. 37 OIC 29 Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto Economico prevista dall'oic 12 o da altri principi contabili.
28 EMENDAMENTI OIC 17 OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO Emendamento approvato ha eliminato il par. 6 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte Dell'OIC 17. Questo in quanto conteneva un incoerenza con il paragrafo 2 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte e con il paragrafo 39 d) del principio OIC 17 che prevede che una controllata possa essere esclusa dall area di consolidamento se è stata acquisita con il fine di rivenderla entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo. Trattandosi di una modifica ad una Motivazione alla base delle decisioni assunte non è stata prevista l introduzione di un apposita motivazione della modifica.
29 EMENDAMENTI OIC 32 OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI La nuova disposizione è finalizza a garantire il più possibile un allineamento con il corrispondente principio internazionale IFRS 9, Financial Instruments
30 Grazie per l attenzione Dott. Fabio ALIPRANDI Segretario UGDCEC Monza e Brianza, Dottore Commercialista
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