Recentemente, la Regione Lombardia ha emanato alcune indicazioni operative

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1 comportano rischi particolari per la sicurezza, per l incolumità e per la salute di terzi: l il provvedimento della Conferenza unificata 30 ottobre 2007 [1] ; l il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 18 settembre 2008 [2]. Il provvedimento 30 ottobre 2007, in partil Igiene del lavoro. Il datore comunica i nomi dei lavoratori da controllare Tossicodipendenza: dalla Regione Lombardia le procedure per accertare Recentemente, la Regione Lombardia ha emanato alcune indicazioni operative sull applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, per l incolumità e per la salute di terzi. Queste mansioni, definite nell Allegato I al provvedimento della Conferenza unificata 30 ottobre 2007, hanno incluso fattispecie di interesse generale per le aziende, quali la guida di carrelli elevatori e di altre macchine di movimentazione di terra e di merci, la conduzione di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C o superiore, l impiego di gas tossici. Sarà illustrato il contenuto delle indicazioni operative regionali, con particolare attenzione agli adempimenti a carico dei datori di lavoro e alla modalità di attivazione degli accertamenti sanitari. l di Paolo Oppini, ingegnere gestionale e consulente aziendale in materia di sicurezza sul lavoro Nel corso dell ultimo anno e mezzo, due provvedimenti, ratificati rispettivamente dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno delineato il quadro normativo in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori addetti a mansioni che 1) «Intesa, ai sensi dell articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza», in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2007, n ) «Accordo, ai sensi dell articolo 8, comma 2, dell Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, sul documento recante Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute di terzi», in Gazzetta Ufficiale dell 8 ottobre 2008, n ILSOLE24ORE maggio 2009 N. 9

2 Riquadro 1 l Allegato I, Provvedimento della Conferenza unificata 30 ottobre 2007 «Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute dei terzi» 1)«Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici(art. 8 del Regio Decreto 1927, e successive modificazioni); b)fabbricazioneeusodifuochidiartificio(dicuialregiodecreto6maggio1940,n.635)eposizionamentoebrillamento mine(di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari(di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.1450es.m.). 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: a)conducentidiveicolistradaliperiqualièrichiestoilpossessodellapatentediguidacategoriac,d,e,equelliperiquali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di cameraedimensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi». colare, ha costituito l attuazione delle previsioni di cui all art. 125, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [3] (cosiddetto decreto Jervolino Vassalli ), il quale ha stabilito l obbligo, in capo al datore di lavoro, di sottoporre, a proprie spese, ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza i lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, per l incolumità e per la salute dei terzi, da individuarsi con successivo decreto ministeriale; il decreto ha demandato questi accertamenti a strutture pubbliche nell ambito del Servizio sanitario nazionale. Lo stesso provvedimento, all Allegato I, ha elencato le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento a un assunzione di sostanze stupefacenti avente carattere esclusivamente sporadico; queste mansioni sono riportate nel riquadro 1. L art. 3, comma 1, provvedimento 30 ottobre 2007, ha stabilito che gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope devono articolarsi in una visita medica e in esami complementari tossicologici di laboratorio, che devono essere effettuati in conformità alle procedure diagnostiche e medico legali definite dal successivo accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 3) «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», in Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n maggio2009 N ILSOLE24ORE

3 di cui al provvedimento 18 settembre A fronte del quadro normativo instauratosi per effetto dei due provvedimenti, la Regione Lombardia, tramite la propria Direzione Generale Sanità, ha recentemente fornito una serie di indicazioni operative sull applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori addetti alle mansioni a rischio [4]. Le indicazioni regionali hanno la finalità di permettere ai datori di lavoro, ai medici competenti e ai Dipartimenti delle ASL e delle aziende ospedaliere coinvolti l applicazione corretta e uniforme, sul territorio regionale, delle procedure diagnostiche e medico legali che devono essere applicate. Il documento regionale, che prende le mosse dal provvedimento 18 settembre 2008, ha agevolato l effettiva fattibilità e accessibilità delle procedure proposte, tenendo conto dell organizzazione del sistema sanitario lombardo e ispirandosi negli intenti a un criterio di contenimento dei costi a carico dei datori di lavoro. Sarà analizzato il contenuto delle indicazioni operative emanate dalla Regione Lombardia, con particolare riguardo agli adempimenti a carico dei datori di lavoro e alla modalità di attivazione degli accertamenti sanitari. Adempimenti in capo ai datori di lavoro Un aspetto saliente del documento regionale, non contemplato nel provvedimento 18 settembre 2008, consiste nella statuizione dell obbligo a carico dei datori di lavoro di elaborare uno specifico documento aziendale che definisca, oltre alle procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche opportune azioni preventive, promozionali ed educative in grado di incidere sulla riduzione dei rischi connessi all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nell espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali. Questo documento, che costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all art. 17, comma 1, lettera a), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere condiviso con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed essere presentato ai lavoratori in assunzione o, comunque, adibiti a mansioni a rischio. Un ulteriore adempimento a carico dei datori di lavoro, in questo caso già previsto dal provvedimento 18 settembre 2008, riguarda la comunicazione scritta destinata al medico competente indicante i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento sanitario. Il documento regionale ha ricordato che questa comunicazione deve contemplare tutti i lavoratori e deve essere periodicamente e tempestivamente aggiornata [5], tenendo conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, nonché dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, in tempi successivi sono stati adibiti a mansioni a rischio. Attivazione degli accertamenti sanitari Le indicazioni operative regionali hanno ribadito, in coerenza con il provvedimento 18 settembre 2008, che gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente che ne valuta, nell ambito degli obblighi a lui assegnati e nella sua piena responsabilità, la necessità e/o l opportunità anche cautelativa dell esecuzione; tuttavia, questa considerazione non preclude al medico competente la facoltà di ricorrere a laboratori autorizzati, ipotesi già prospettata, peraltro, dallo stesso provvedimento. Significativa appare la previsione secondo la quale gli accertamenti sanitari per ragionevole dubbio [6] o a seguito di incidente [7] devono essere condotti privilegiando le prassi descrit 4) Queste indicazioni operative sono riportate in un documento emanato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità 22 gennaio 2009, protocollo H ; il documento annulla e sostituisce la precedente nota regionale 19 aprile 2008, protocollo ) Ai sensi di quanto stabilito dal provvedimento 18 settembre 2008, la comunicazione dell elenco complessivo dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio deve essere previsto, in ogni caso, con frequenza almeno annuale. 6) Il provvedimento 18 settembre 2008 ha stabilito che il lavoratore sia sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione anche(oltre che in occasione del controllo sanitario periodico) qualora sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite; le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, sono effettuate dal datore di lavoro o dal suo delegato al medico competente che provvede a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad attivare i previsti accertamenti clinici di sua competenza. (segue) ILSOLE24ORE maggio 2009 N. 9

4 Tabella 1 Concentrazioni soglia (cut-off) nei test di screening per il primo livello per la positività alle sostanze nelle urine Sostanza o classe di sostanze Concentrazione [ng/ml] Oppiacei metaboliti 300 Cocaina metaboliti 300 Cannabinoidi (THC) 50 Amfetamina-metamfetamina 500 MDMA, MDA, MDEA 500 Metadone 300 Buprenorfina 10 te dal documento della Conferenza permanente e non già ricorrendo alle modalità previste nell art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale ha consentito, al datore di lavoro, di far controllare l effettiva idoneità del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico. Un ulteriore chiarimento concerne i controlli ai quali sottoporre i lavoratori che non si presentino agli accertamenti disposti dal medico competente; il documento regionale ha esplicitato, a questo riguardo, che la necessità di sottoporre a sorpresa il lavoratore a tre controlli dell urina nella modalità di screening (test immunochimico rapido) nei trenta giorni successivi o, eventualmente, a osservazioni di maggiore durata, in caso di ragionevole dubbio nutrito dal medico competente, trova applicazione esclusivamente verso i lavoratori che non si presentino agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione. Pertanto, il lavoratore che non si presenti all accertamento a causa di giustificati e validi motivi debitamente documentati dovrà essere semplicemente convocato nuovamente e sottoposto agli accertamenti secondo la prassi ordinaria. Accertamenti di primo livello del medico competente Nell alveo di quanto stabilito dal provvedimento 18 settembre 2008, le indicazioni operative emanate dalla Regione Lombardia hanno articolato la procedura accertativa di primo livello da parte del medico competente nelle seguenti fasi: l la visita medica; l il test tossicologico analitico (cosiddetta analisi di screening iniziale ); l l analisi di conferma dei positivi. La visita medica Per quanto riguarda la visita medica, il documento regionale ha ammesso che essa non sia effettuata contestualmente alla raccolta delle urine e all esecuzione del test di screening; tuttavia, nel caso in cui la visita medica, la raccolta delle urine e itest non siano contestuali, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la data e il luogo di esecuzione della raccolta delle urine e di effettuazione del test con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per gli accertamenti. Il test Per quanto concerne, invece, le analisi di laboratorio, il documento regionale ha ricordato che la condizionesinequanon per la validità e l utilità della ricerca di sostanze stupefacenti nelle urine è la certezza della provenienza dell urina; a questo proposito, le 7) Il provvedimento 18 settembre 2008 ha previsto che il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente a un incidente avvenuto alla guida di veicoli o di mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 12maggio2009 N ILSOLE24ORE

5 Tabella 2 Concentrazioni soglia (cut-off) nei test di conferma degli screening per il primo livello per la positività alle sostanze nelle urine Sostanza o classe di sostanze Concentrazione [ng/ml] Oppiacei metaboliti 100 Cocaina metaboliti 100 Cannabinoidi (THC-COOH) 15 Amfetamina e analoghi: - Amfetamina Metamfetamina MDMA, MDA, MDEA 250 Metadone 100 Buprenorfina 5 ILSOLE24ORE 42 indicazioni operative regionali prescrivono, in fase di prelievo dell urina, l adozione di misure atte a evitare manomissioni o sostituzioni dei campioni, anche prevedendo che il soggetto non sia lasciato solo. Particolare rilevanza è riconosciuta anche alle fasi di conservazione e di trasporto dei campioni;laddoveilprocessodiraccoltaedianalisi delle urine non sia eseguito direttamente dal medico competente o, comunque, sotto la sua diretta responsabilità, ma una o più di queste fasi sia delegata a strutture sanitarie convenzionate, le indicazioni regionali hanno imposto che siano definiti formalmente (per esempio, a livello contrattuale) i rapporti con le strutture stesse e siano precisati in modo formale gli ambiti di responsabilità e le procedure operative dettagliate(raccolta campioni, conservazione, trasporto, analisi ecc.). Il quantitativo minimo di urina necessario per gli accertamenti, previsto pari a 60 ml nel provvedimento 18 settembre 2008, è stato ridotto dalle indicazioni operative regionali a 50 ml, da suddividersi da parte del responsabile della raccolta, in presenza del lavoratore, in aliquote denominate A (circa 10 ml, destinata all analisi di screening con tecnica immunochimica rapida), B (circa 20 ml, destinata all eventuale analisi di conferma) e C (circa 20 ml, destinata all eventuale controanalisi richiesta dal lavoratore); la riduzione del quantitativo è motivata dalla considerazione cheunaquantitàdiurinaparia10mlrisulta più che sufficiente per l analisi di screening. I contenitori utilizzati devono essere a chiusura antiviolazione o, comunque, sigillati e identificati con i nominativi del lavoratore e del prelevatoreeconladatael oradelprelievo;inoltre, essi devono essere controfirmati dal prelevatore e dal lavoratore. L eventuale trasporto dei campioni a un laboratorio deve avvenire garantendone la conservazione ottimale: l i campioni devono essere inseriti in un contenitore termico conforme alle norme vigenti in materia di trasporto di materiale potenzialmente infettivo; l i campioni devono pervenire al laboratorio al massimo entro 24 ore dal prelievo; l la conservazione in loco, prima dell eventuale trasferimento, deve avvenire a una temperatura di 4 C; l la conservazione dei campioni oltre le 24 ore deveavvenireaunatemperaturadi 20 C. Per quanto riguarda le sostanze o le classi di sostanze stupefacenti e psicotrope da ricercare, il documento regionale ha confermato le indicazioni già contenute nel provvedimento 18 settembre 2008, citando oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina/metamfetamina, MDMA, metadone e buprenorfina e prevedendo, comunque, che a giudizio del medico competente possano essere indagate altre sostanze. Per l esecuzione dell analisi di screening ini 12 maggio 2009 N. 9

6 ziale le indicazioni regionali hanno previsto due possibilità: l l analisi effettuata dal medico competente, con metodi immunochimici on-site in grado di rilevare le concentrazioni definite per ognisostanzaoclassedisostanzeedifornire una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. In tal caso, la responsabilità diretta dell esecuzione delle analisi è del medico competente, che non può avvalersi per l effettuazione delle analisi on-site di strutture di laboratorio autorizzate o non; l l analisi effettuata da un laboratorio autorizzato ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 1994, n. V/61342 [8], di livello A, B1 oppure B2, utilizzando di norma metodi immunochimici in grado di rilevare le concentrazioni definite per ogni sostanza o classe di sostanze e di fornire una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. L elenco aggiornato dei laboratori autorizzati è riportato inallegatoaldocumentoregionale [9]. A prescindere dalla modalità di esecuzione dell analisi di screening iniziale prescelta, ai fini del controllo circa l idoneità dell urina, dovrà essere dosata almeno la creatinina, fermo restando che potranno essere utilizzati altri parametri o valori di riferimento quali la temperatura, il pesospecifico,ilpheinitriti;gliesitideldosaggio della creatinina e degli altri eventuali parametri dovranno essere documentati. Le concentrazioni soglia (cut-off) nei test di screening per il primo livello per la positività alle sostanze nelle urine sono riportate nella tabella 1. La conferma dei positivi L analisi di conferma dei positivi deve essere eseguita esclusivamente dai laboratori autorizzati di livello B2 ai sensi della D.G.R. n. V/61342/1994; pertanto, i campioni risultati positivi negli accertamenti eseguiti presso i laboratoriautorizzatidilivelloaeb1epresso i medici competenti devono essere necessariamente inviati a un laboratorio autorizzatodilivellob2. La conferma può essere eseguita esclusivamente tramite metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa in grado di rilevare le concentrazioni definite per ogni sostanza o classe di sostanza; è importante ricordare che un risultato può essere ritenuto indicativo di assunzione di sostanze stupefacenti solo dopo l analisi di conferma. Alla luce dell importanza della tempestività dell esito dell analisi di conferma, le indicazioni operative regionali hanno ridotto a cinque giorni lavorativi (sabato escluso) il lasso di tempo entro il quale i risultati dell analisi di conferma devono, di norma, pervenire al medico competente [10]. Le concentrazioni soglia (cut-off) nelle analisi di conferma degli screening per il primo livello per la positività alle sostanze nelle urine sono riportate nella tabella 2. In caso di positività all analisi di conferma, il lavoratore ha facoltà di richiedere, al medico competente, l esecuzione della controanalisi (di cui si assume l onere economico) sul campione C entro 10 giorni dal ricevimento dell esito positivo; in particolare, il lavoratore può richiedere che la controanalisi sia effettuata presso il laboratorio che ha riscontrato la positività oppure presso un altro laboratorio autorizzato di livello B2, ai sensi della D.G.R. n. V/61342/1994. L esecuzione della controanalisi deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratoreeladatadeveesserecomunicatadallaboratorio prescelto al lavoratore e al medico competente con un preavviso di almeno 15 giorni. Il lavoratore o un suo consulente tecnico (di cui il lavoratore assume l onere economico) ha la facoltà di assistere all esecuzione della controanalisi. In caso di risultato discordante, il giudizio finale sarà espresso da una struttura di tossicologia forense, scelta ove possibile in accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, tra 8) «Approvazione dell elenco dei laboratori pubblici e privati autorizzati ad eseguire esami per la ricerca di sostanze stupefacentiepsicotrope»,ins.s.n.3alb.u.r.l.24febbraio1995,n.8. 9) L elenco include 52 laboratori ubicati in Lombardia, di cui 13 in provincia di Milano, 11 in provincia di Brescia, 6 in provincia di Bergamo, 5 in provincia di Como, 4 in provincia di Monza e Brianza, 4 in provincia di Varese, 3 in provinciadimantova,2inprovinciadilecco,1inprovinciadicremona,1inprovinciadilodi,1inprovinciadipavia, 1 in provincia di Sondrio. 10) Il provvedimento 18 settembre 2008 aveva quantificato questa tempistica in 10 giorni. 12maggio2009 N ILSOLE24ORE

7 quelle ubicate in Lombardia; la valutazione sarà formulata mediante la riconsiderazione dei risultati precedenti e non tramite ulteriori analisi. Procedure accertative di secondo livello del SERT In caso di giudizio di positività agli accertamentidiprimolivello,isert [11] sonoprepostiadattuaretutteleprocedureatteadiagnosticare un eventuale stato attuale di tossicodipendenza del lavoratore. Gli accertamenti clinici e tossicologici di competenza del SERT devono essere effettuati non oltre 30 giorni dal momento della richiesta. Nel ribadire, in accordo al provvedimento 18 settembre 2008, che l accertamento chimicotossicologico deve essere effettuato utilizzando sia la matrice biologica urinaria sia quella cheratinica, le indicazioni operative regionali enfatizzano l importanza che, in ordine agli esami di laboratorio, siano garantiti: l il riconoscimento del lavoratore; l la correttezza della raccolta del campione; l l identificazione, la conservazione e il trasporto del campione; l la possibilità di prevedere la richiesta di controanalisi. Anche in questo caso, i campioni dovranno essere inviati esclusivamente a laboratori autorizzati di livello B2 ai sensi della D.G.R. n. V/61342/1994. Sulla scorta delle risultanze della valutazione medica e/o delle analisi di conferma sulle matrici urinaria e cheratinica, il medico del SERT rilascia uno dei seguenti giudizi: l assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti ; l presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti ; l assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti con riscontrato uso di. Questi ultimi due giudizi possono essere eventualmente associati alla dichiarazione di accertamento anamnestico e/o sierologico di uso terapeutico di farmaci ad azione psicotropa, nonché di uso, di abuso o di dipendenza da altre sostanze ad azione psicotropa. In ogni caso, acquisiti i necessari elementi di valutazione, il medico del SERT ha la responsabilità di certificare la diagnosi ricorrendo al modulo allegato al documento regionale, che deve essere trasmesso al medico competente unitamente a una copia degli esiti degli esami di laboratorio effettuati. Nel caso non sia emersa una presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti, maunusodisostanze,ilsertdeveinviare al medico competente una comunicazione in ordine agli accertamenti clinici e tossicologici necessari al fine di effettuare il monitoraggiocautelativo [12] dellavoratore;ilmonitoraggio è effettuato a cura del medico competente, in accordo alle indicazioni del SERT. Un aspetto tra i più discutibili del documento regionale, peraltro in linea con quanto stabilitodaidueprovvedimenti30ottobre2007e 18settembre2008,èquellocheponeatotale carico del datore di lavoro i costi relativi agli accertamenti sierologici, alle visite, alle certificazioni emesse e ad altre eventuali attività ritenute necessarie durante il monitoraggio cautelativo; il datore di lavoro si trova gravato, pertanto, in caso di eventuali giudizi di positività agli accertamenti di primo livello, degli oneri economici derivanti da un assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di propri lavoratori, sulla quale non ha una responsabilità diretta né può esercitare una reale influenza. Nel caso, invece, sia possibile addivenire a una diagnosi di presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti, il lavoratore, per poter essere riammesso all esercizio delle mansioni a rischio, ha l obbligo di sottoporsi a un programma terapeutico individualizzato, da seguire presso il SERT e a totale onere 11) Con l acronimo SERT si indicano i Servizi per le Tossicodipendenze, servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale dedicati alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione di soggetti con problemi conseguenti all abuso di sostanze psicoattive(droghe o alcool) in grado di generare fenomeni di dipendenza. 12) Il provvedimento 18 settembre 2008 ha considerato tra gli accertamenti sanitari previsti il cosiddetto accertamento di follow up (o monitoraggio cautelativo), che consiste in una serie di controlli sul lavoratore, da effettuarsi a intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo accertamento, delladurataminimadiseimesi,halafinalitàdiverificareneltempoilpermaneredellostatodinonassuntore. ILSOLE24ORE maggio 2009 N. 9

8 economico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell art. 124, D.P.R. n. 309/1990; l esito positivo del programma terapeutico è certificato dal medico del SERT a fronte di un idoneità dei parametri diagnostici per almeno 12 mesi (cosiddetta remissione completa ). Sanzioni Poiché la periodicità stabilita per gli accertamenti sanitari è di norma annuale, ne discende che entro l 8 ottobre 2009, ossia entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del provvedimento 18 settembre 2008, che ha fornito la descrizione delle procedure da seguire per l effettuazione degli accertamenti stessi, i datori di lavoro hanno l obbligo, in caso di presenza diunaopiùmansioniarischio,dicompletare la prima tornata di accertamenti sui lavoratori interessati. In caso di violazione di questo obbligo, il datore di lavoro risulta punito con l arresto da dueaquattromesioconl ammendadaeuro 5.164,57 a euro ,84, ai sensi dell art. 125, comma 4, D.Lgs. n. 309/1990, come modificato dall art. 27, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n l I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA TUTELA DELLE ACQUE dall inquinamento e disciplina degli scarichi di M. Chilosi Il testo esamina la disciplina vigente nelle materie della tutela delle acque dall'inquinamento e degli scarichi alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs n. 4 del 16 gennaio Particolare attenzione è dedicata agli strumenti di tutela della quantità delle acque (in particolare la pianificazione regionale e di bacino, il controllo preventivo e il risparmio idrico) e al regime sanzionatorio: dalle sanzioni amministrative a quelle penali. Completano l'opera gi allegati tecnici e la rassegna di giurisprudenza. Pagg ,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all indirizzo 12maggio2009 N ILSOLE24ORE

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