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1 Roma, 1 dicembre 2015 A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi SANZ_COM_2015_189 OGGETTO: D.lgs. n. 158/2015 L. n. 23/2014 Riferimento analitico: D.lgs. 24 settembre 2015, n Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 Si segnala alle Associate il d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158 recante Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, allegato alla presente comunicazione. Il decreto in esame dà attuazione ai principi e criteri direttivi della legge delega n. 23 del 2014 per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, e per la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all effettiva gravità dei comportamenti. Si precisa che, dal punto di vista della decorrenza, la riforma entrerà in vigore in due diversi momenti: quella delle sanzioni penali a decorrere dal 22 ottobre 2015, quella delle sanzioni amministrative a decorrere dal 1 gennaio Per quanto concerne i contenuti relativi alla riforma delle sanzioni penali di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si segnalano le seguenti principali novità. Viene previsto, in primo luogo, un inasprimento delle condotte fraudolente (ad esempio, sono comminate pene più severe per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto 1 e per l omessa dichiarazione dei sostituti 1 Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione verrà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Per il reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili, in precedenza sanzionato con la reclusione da sei mesi a cinque anni, le pene saranno da un anno e sei mesi a sei anni. Via Piemonte n Roma Tel Fax assofiduciaria@assofiduciaria.it Web:

2 d imposta 2 ) ma, contestualmente, un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi (ad esempio, è elevata la soglia di punibilità per l omesso versamento dell IVA 3 e per l omesso versamento delle ritenute da parte dei sostituti d imposta 4 ). Altra importante novità è l introduzione del nuovo art. 12-bis all interno del d.lgs. n. 74 del 2000, mediante il quale si dispone che, nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilità del reo. Diverse modifiche hanno riguardato l art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000, che ora considera causa di non punibilità l'integrale pagamento, prima del dibattimento, di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nel caso dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento dell IVA e dell indebita compensazione di crediti non spettanti nonché dei reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. È, inoltre, rimodulata l attenuante (ora contenuta nell art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000) in base alla quale l estinzione del debito tributario (sia nei casi in cui opera la non punibilità, ma il contribuente non ha versato le somme nei termini previsti, sia per tutti gli altri delitti), anche mediante speciali procedure conciliative e di adesione all accertamento e prima dell apertura del dibattimento, comporta l abbattimento fino alla metà della pena edittale. Contestualmente alla modifica delle cause di non punibilità e delle attenuanti è, però, stata introdotta un aggravante (art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000) per il professionista o per l intermediario finanziario o bancario che, attraverso l elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione, concorrano ai reati di cui al Titolo II, d.lgs. n. 74 del Per costoro, la pena è aumentata della metà. Si segnala, da ultimo, l introduzione del nuovo art. 18-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 mediante il quale viene previsto che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dallo stesso d.lgs. n. 74 del 2000 e ad ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possano essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione Finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. Con riferimento alla riforma delle sanzioni amministrative, importanti modifiche sono state apportate sia al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sia al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. 2 Il decreto introduce il nuovo delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, che comporterà la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Scatterà se l ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a La soglia di punibilità è aumentata da a La soglia di viene innalzata a

3 Per quanto concerne il d.lgs. n. 471 del 1997, viene, innanzitutto, riformato l art. 1, relativo alle violazioni in materia di dichiarazione delle imposte sui redditi (che ora comprende anche la disciplina sanzionatoria delle violazioni in materia di IRAP, contenuta precedentemente nel d.lgs. n. 446 del 1997). Le principali modifiche alla disposizione menzionata riguardano: la modifica della disciplina per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, in quanto le sanzioni sono ora proporzionate all'eventuale ritardo nell'adempimento: in particolare la sanzione base vigente, compresa tra il 120% e il 240%, è ridotta alla metà tra il 60% e il 120%, sempre che non abbia avuto inizio l attività di accertamento, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo; se nessuna imposta è dovuta si applica la sanzione in misura fissa; la modifica della disciplina per la violazione di infedele dichiarazione, attraverso una graduazione della sanzione base, secondo la gravità del comportamento tenuto dal contribuente: in particolare, sono previste aggravanti in presenza di condotte fraudolente del contribuente e riduzioni della sanzione in presenza di maggiori imposte contenute entro determinate percentuali ovvero in presenza di errori sull imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito che non abbiano generato danni per l Erario 5. 5 Si riporta il testo aggiornato dell art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997: 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'erario, la sanzione è pari a euro Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. 3

4 Un ulteriore novità concerne la modifica dell art. 2 del medesimo d.lgs. n. 471 del 1997, che disciplina le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Anche per tali fattispecie è stato introdotto un principio di proporzionalità della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento; inoltre per la dichiarazione infedele dei sostituti d imposta sono inserite le graduazioni sanzionatorie già previste nell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette (ovverosia aggravanti per le condotte fraudolente e riduzioni in presenza di determinate ipotesi) 6. Altra modifica è effettuata all art. 5, d.lgs. n. 471 del 1997, relativo alle violazioni riguardanti la dichiarazione dell'iva. Anche in questo caso, in linea di principio, le modifiche disposte dal legislatore sono coerenti rispetto a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap. Pertanto, è introdotta una maggiore proporzionalità della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento, vengono altresì riproposte le graduazioni sanzionatorie e sono eliminate le aggravanti per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore. 7. Nelle ipotesi di cui all articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. 6 Si riporta il testo aggiornato dell art. 2, d.lgs. n. 471 del 1997: 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento. 4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. 4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. 4

5 Viene poi modificato l art. 6, d.lgs. n. 471 del 1997, in materia di sanzioni relative all inosservanza degli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'iva, anche intracomunitaria. Sono quindi previste sanzioni ridotte in misura fissa comprese tra 250 e (in luogo di quella proporzionale) quando la ritardata registrazione/certificazione non abbia inciso sulla liquidazione periodica e, quindi, sull'assolvimento del tributo. È, inoltre, ridotta la sanzione amministrativa relativa al mancato assolvimento dell'iva mediante il meccanismo del reverse charge, prevedendo ipotesi nelle quali, poiché non si realizza alcun danno per l Erario, la sanzione si applica in misura fissa. Il decreto in esame modifica anche l'art. 8, d.lgs. n. 471 del 1997, che disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni; tali modifiche sono essenzialmente di coordinamento e di aggiornamento, rispetto al dettato normativo previgente. In tale ambito, però, una novità di rilievo concerne l introduzione di una specifica ipotesi sanzionatoria in misura fissa applicabile nei casi in cui il contribuente non abbia provveduto a effettuare all Amministrazione Finanziaria le segnalazioni richieste in determinate circostanze (tra le altre, quelle relative al consolidato nazionale e mondiale, ACE, società di comodo). Tale modifica è conseguente alla revisione della disciplina degli interpelli obbligatori. Si segnala, da ultimo, la modifica arrecata all'art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, relativo alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi: tra le principali novità è previsto un meccanismo di riduzione sanzionatoria per i versamenti effettuati con lieve ritardo; in particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà Come anticipato, il decreto in esame modifica altresì diverse parti del d.lgs. n. 472 del Modifiche rilevanti concernono l art. 7 del predetto decreto mediante le quali, da un lato, è eliminata la discrezionalità nell'applicazione della recidiva (definendo un periodo triennale per l applicazione della sanzione maggiorata) e, dall altro, la circostanza attenuante di cui al comma 4 (che comporta la riduzione alla metà del minimo della sanzione nei casi in cui concorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa) assume carattere generale e non più eccezionale. Novità riguardano anche l art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997, concernente il concorso di violazioni e la continuazione. In particolare, in tale ambito si estende la previsione secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta anche nell'ipotesi di mediazione e conciliazione giudiziale (la previgente disciplina si rivolgeva, invece, unicamente alle ipotesi di accertamento con adesione). 5

6 Il decreto in esame, infine, intervenendo anche su altri testi normativi, contiene disposizioni sanzionatorie relative ai tributi minori (come le modifiche in materia di sanzioni ai fini dell imposta di registro e ipo-catastale) o a specifici adempimenti (ad esempio, le ipotesi di riduzione della sanzione nel caso del ritardato invio della certificazione unica da parte del sostituto d imposta). I migliori saluti. All.: c.s. LF/al 6

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