Allegato L alla Delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 21/11/2002

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1 Allegato L alla Delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 21/11/2002 CESSIONE IN PROPRIETA DI AREE DEL COMPARTO P.E.E.P... DESTINATE ALLA LOCAZIONE A TERMINE CONVENZIONE CON... REPUBBLICA ITALIANA L anno.. il giorno.. del mese di. avanti a me... sono presenti i signori: -.., nat a., che interviene nel presente atto in qualità di.... del Comune di Rimini, Partita I.V.A , con sede ivi alla Piazza Cavour n. 27, ove per la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, autorizzato al presente atto con. n... del, esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente atto sotto la lettera.. a farne parte integrante e sostanziale; -..., nat a., che interviene nel presente atto in qualità di... della.., successivamente denominata/o Soggetto attuatore, codice fiscale/partita I.V.A..., con sede in, Via. n., in virtù dei poteri conferitogli mediante del, che in estratto certificato conforme da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera a farne parte integrante e sostanziale. Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità, premesso: - che con atto n... del, ai sensi del programma regionale di cui alla delibera di.. regionale n. del., è stato assegnato al Soggetto attuatore un finanziamento per (1) di Euro.. per un intervento di nuova costruzione/recupero di un edificio da realizzarsi in Comune di Rimini,.; - che con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 25/7/2002, successivamente modificato con, è stato approvato il vigente Regolamento per le aree comprese nei Piani per l Edilizia Economica e Popolare; - che il Soggetto attuatore, ai sensi dell articolo 8 del medesimo regolamento, è stato individuato quale assegnatario dell immobile oggetto di intervento con notifica prot. n... del.; - che il Soggetto attuatore ha presentato al Comune di Rimini in data... la richiesta di concessione edilizia ai sensi della Legge 28/1/1977, n. 10 (ovvero denuncia di inizio attività ai sensi dell art. 1, comma 6, della Legge 21/12/2001 n. 443) (2) sull immobile oggetto di intervento; - che in data.. il Comune di Rimini ha rilasciato la concessione edilizia (2) n...; - che il Soggetto attuatore, trattandosi di intervento compreso all interno del Comparto P.E.E.P.. di cui n. alloggi e relative pertinenze da destinare alla locazione a termine, deve convenzionarsi ai sensi della normativa vigente al fine di definire le caratteristiche dell intervento medesimo nonché per le singole unità immobiliari canoni di locazione e, per il periodo successivo alla scadenza di tale obbligo, prezzi di cessione concordati con il Comune; - che per effetto della presente convenzione il contributo di cui all articolo 3 della Legge 10/1977 è ridotto alla sola quota di cui all articolo 5 della stessa legge (oneri di urbanizzazione) (2); - che alla presente convenzione sono allegati, formandone parte integrante, i seguenti documenti: (in alternativa): - che per la redazione della presente convenzione si fa riferimento alla seguente documentazione, conservata agli atti d ufficio di questo Comune: copia del progetto approvato dal Comune; copia della concessione edilizia (ovvero denuncia di inizio attività) (2); copia del progetto delle opere di urbanizzazione; tabella Costi e canoni degli alloggi ; copia del capitolato descrittivo delle opere e delle finiture;.; - che le norme del suddetto regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. sono da ritenersi incluse nella presente convenzione anche se non espressamente richiamate. Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue. pagina 1 di 10

2 Articolo 1 Conferma delle premesse Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. Articolo 2 Oggetto della convenzione L intervento oggetto della presente convenzione prevede la nuova costruzione/il recupero di un fabbricato a destinazione residenziale compreso nel Comparto P.E.E.P., approvato con n. del, avente dimensioni e caratteristiche appresso specificate: unità d intervento.., superficie utile mq., numero piani fuori terra n =. (superficie utile e numero dei piani sono intesi come valori massimi), ubicato su un area, distinta nel Nuovo Catasto Terreni (ovvero distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano) del Comune di Rimini al foglio n..., particella n..., sub..., confinante con., in conformità alle disposizioni e con l osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione. Il Comune di Rimini, in nome e per conto del quale agisce il Sig... in esecuzione del provvedimento sopra citato, quale proprietario dell immobile descritto al primo comma del presente articolo, CEDE, VENDE E ALIENA alla., che accetta, il terreno suddetto per l edificazione del fabbricato a destinazione residenziale aventi dimensioni e caratteristiche specificate nel medesimo primo comma. Il corrispettivo della presente cessione calcolato in data sulla base del costo di acquisizione delle aree ai sensi dell articolo 12 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. è convenuto ed accettato in Euro., corrispettivo che il Comune di Rimini dichiara di aver già ricevuto dal Soggetto attuatore, mediante pagamento avvenuto con.., cui rilascia ampia e finale quietanza. Qualora il Comune di Rimini sostenga per l acquisto di aree incluse nel Comparto P.E.E.P... (ovvero nello stralcio funzionale dello stesso comprendente l area oggetto della presente convenzione) oneri diversi rispetto a quelli quantificati per la determinazione del costo complessivo delle aree del medesimo Comparto P.E.E.P. (ovvero nel medesimo stralcio funzionale dello stesso), determinazione sulla base della quale è stato calcolato il corrispettivo sopra pattuito corrispondente al prezzo delle aree di cui al successivo articolo 6, la parte debitrice si impegna per sé e propri aventi causa a rifondere la differenza all altro contraente o suoi aventi causa. L eventuale rimborso sarà effettuato entro mesi sei dalla data del provvedimento comunale con il quale vengono determinati i costi definitivi per l acquisizione delle aree incluse nel Comparto P.E.E.P... (ovvero nello stralcio funzionale dello stesso) comprendente l area oggetto della presente convenzione. Il Soggetto attuatore entrerà in possesso dell'area al momento della stipula della presente convenzione, salva anticipata consegna. Il Comune di Rimini garantisce la libertà del terreno oggetto del presente articolo da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la proprietà dell area. Il Soggetto attuatore rinunzia alla documentazione di rito. Il Comune di Rimini rinunzia all'ipoteca legale esonerando il Dirigente dell'ufficio del Territorio di Rimini da ogni responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reimpiego del ricavato della presente convenzione. pagina 2 di 10

3 Articolo 3 Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova costruzione/recupero devono essere conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, nonché a tutte le disposizioni obbligatorie a norma di legge e regolamenti. La costruzione delle unità immobiliari deve rispettare il Capitolato descrittivo delle opere e delle finiture, allegato alla presente convenzione sotto la lettera.. a farne parte integrante e sostanziale. Articolo 4 Termine di inizio ed ultimazione dei lavori L istanza di concessione edilizia (ovvero La denuncia di inizio attività) (2) relativa all intervento oggetto della presente convenzione deve essere presentata entro sei mesi dalla stipula della stessa o comunque entro un anno dalla notifica di assegnazione. Nel caso di assegnazione del finanziamento regionale citato in premessa, i lavori di costruzione degli edifici dovranno comunque essere iniziati entro il termine indicato nel provvedimento regionale di concessione del contributo. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di validità della concessione edilizia (ovvero della denuncia di inizio attività) (2). Il Comune può prorogare, ai sensi della vigente normativa, il termine di ultimazione lavori in caso di comprovati motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell operatore, appositamente documentati. Articolo 5 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 1 - Urbanizzazione primaria (I caso: opere esistenti) Gli eventuali obblighi del Soggetto attuatore sono definiti con riferimento alla delibera comunale di recepimento della normativa regionale vigente, con particolare riguardo all applicazione dell Articolo A.26 dell allegato alla Legge Regionale 24/3/2000 n. 20. (II caso: opere mancanti e realizzazione delle opere da parte del Comune) Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore è tenuto a versare, con le modalità stabilite con la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 7/1/1992, il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, determinato dal Comune in Euro (ovvero stimato dal Comune in Euro in base ai preventivi dei lavori, salvo conguaglio da determinare a consuntivo,) ai sensi dell art. 13 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. Pertanto le parti danno atto che il Soggetto attuatore, prima del rilascio della concessione edilizia (ovvero alla presentazione della denuncia di inizio attività) (2) in premessa, ha pagato l importo di Euro., corrispondente al suddetto contributo, in unica soluzione (ovvero in forma rateizzata e ha presentato la fidejussione n... del, emessa da., dell importo di Euro, a garanzia della parte non versata). (III caso: opere mancanti e realizzazione delle opere da parte del Soggetto attuatore o da un consorzio) Poiché l area oggetto di intervento è priva delle opere di urbanizzazione primaria di cui al punto 1.1) dell allegato A alla delibera di Consiglio comunale n. 2 del 7/1/1992, esse saranno costruite direttamente dal Soggetto attuatore (ovvero dal consorzio cui devono obbligatoriamente aderire tutti i soggetti attuatori del comparto P.E.E.P... o dello stralcio funzionale dello stesso individuato), alle seguenti condizioni: - cedere gratuitamente le opere e i manufatti; - sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle opere di urbanizzazione primaria; pagina 3 di 10

4 - eseguire le opere così come sono state approvate; - allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi. I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati entro il. Le opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del Soggetto attuatore. Il Comune effettuerà il controllo sull esecuzione delle opere di urbanizzazione con le seguenti modalità: - mediante sorveglianza in corso d opera da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali; - mediante il controllo delle opere, da parte dei suddetti uffici per un periodo di mesi tre a decorrere dalla completa ultimazione dei lavori; il controllo è diretto ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere stesse. Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro mesi sei dalla effettiva ultimazione dei lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta regola d arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si intenderanno accettate. Ai soli effetti dell utilizzo delle opere di urbanizzazione, ove non sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici Tecnici comunali potranno attestare il regolare funzionamento delle opere medesime. In ogni caso il Soggetto attuatore per le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, è tenuto alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, a favore del Comune. All emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l emissione, le opere ed i manufatti di cui al presente articolo passeranno automaticamente in proprietà al Comune di Rimini o agli enti erogatori dei servizi a rete, i quali ne assumeranno immediatamente la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma precedente. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo le parti danno atto che il Soggetto attuatore, prima del rilascio della concessione edilizia (ovvero alla presentazione della denuncia di inizio attività) (2) in premessa, ha presentato la fidejussione n.. del emessa da.., dell importo di Euro, corrispondente al valore delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a sua cura e spese, determinato dal Comune (ovvero stimato dal Comune in base ai preventivi dei lavori) ai sensi dell art. 13 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. Il Comune provvederà a svincolare la fidejussione entro un mese dall emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l emissione; la fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi quindici giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso. In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore dei termini di ultimazione dei lavori come sopra indicati, il Comune provvederà a rivalersi sulla fidejussione nella misura necessaria ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria non realizzate. 2 - Urbanizzazione secondaria Fatte salve le disposizioni previste da particolari piani o programmi attuativi il Soggetto attuatore è tenuto a versare, con le modalità stabilite con la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 7/1/1992, il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria, determinato dal Comune in Euro.. ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 352 del 5/5/1998. Pertanto le parti danno atto che il Soggetto attuatore, prima del rilascio della concessione edilizia (ovvero alla presentazione della denuncia di inizio attività) (2) in premessa, ha pagato l importo di Euro., corrispondente al suddetto contributo, in unica soluzione (ovvero in forma rateizzata e ha presentato la fidejussione n... del, emessa da., dell importo di Euro, a garanzia della parte non versata). 3 - Opere di urbanizzazione a scomputo Il Soggetto attuatore, preso atto che il contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione.. per l intervento oggetto della presente convenzione è pari a Euro, determinato dal Comune in Euro (ovvero stimato dal Comune in Euro pagina 4 di 10

5 in base ai preventivi dei lavori, salvo conguaglio da determinare a consuntivo,) ai sensi dell art. 13 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P., si impegna ad eseguire a propria cura e spese (ovvero ad aderire al consorzio che provvederà ad eseguirle a propria cura e spese) le seguenti opere per un importo pari a Euro.., a scomputo totale o parziale del medesimo contributo: - ; alle seguenti condizioni: - cedere gratuitamente le opere e i manufatti; - sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle opere di urbanizzazione; - eseguire le opere così come sono state approvate. I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo dovranno essere ultimati entro il. Le opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del Soggetto attuatore. Il Comune effettuerà il controllo sull esecuzione delle opere di urbanizzazione con le seguenti modalità: - mediante sorveglianza in corso d opera da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali; - mediante il controllo delle opere, da parte dei suddetti uffici per un periodo di mesi tre a decorrere dalla completa ultimazione dei lavori; il controllo è diretto ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere stesse. Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro mesi sei dalla effettiva ultimazione dei lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta regola d arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si intenderanno accettate. Ai soli effetti dell utilizzo delle opere di urbanizzazione, ove non sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici Tecnici comunali potranno attestare il regolare funzionamento delle opere medesime. In ogni caso il Soggetto attuatore per le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, è tenuto alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, a favore del Comune. All emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l emissione, le opere ed i manufatti di cui al presente articolo passeranno automaticamente in proprietà al Comune di Rimini o agli enti erogatori dei servizi a rete, i quali ne assumeranno immediatamente la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma precedente. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo le parti danno atto che il Soggetto attuatore, prima del rilascio della concessione edilizia (ovvero alla presentazione della denuncia di inizio attività) (2) citata in premessa, ha presentato la fidejussione n.. del emessa da., dell importo di Euro, corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo. Il Comune provvederà a svincolare la fidejussione entro un mese dall emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l emissione; la fidejussione si intende automaticamente svincolata decorsi quindici giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso. In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore dei termini di ultimazione dei lavori come sopra indicati, il Comune provvederà a rivalersi sulla fidejussione nella misura necessaria ad eseguire le opere di urbanizzazione non realizzate. Articolo 6 Determinazione delle componenti del costo, ovvero del prezzo di cessione, delle unità immobiliari Il costo complessivo massimo di costruzione, coincidente con il prezzo massimo di cessione, delle unità immobiliari, riferito alla superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 10/5/1977 n. 801, così come integrata dalla normativa comunale e regionale anche per quanto riguarda le destinazioni non residenziali, al netto dell IVA e di ogni altro onere fiscale, è costituito dalle seguenti voci: a) Euro.., quale prezzo dell area di cui al precedente art. 2; b) Euro, quale costo di costruzione (comprendente spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, amministrative, oneri finanziari, ecc.), determinato dal pagina 5 di 10

6 Comune ai sensi dell art. 17 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. e riferito all indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale corrispondente a ; c) Euro, quale prezzo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell articolo 5 della Legge 10/1977 (2), determinato dal Comune ai sensi dell art. 13 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. Il costo complessivo massimo di costruzione, coincidente con il prezzo massimo complessivo di cessione, delle unità immobiliari, salvo varianti, ammonta a Euro.. La superficie complessiva delle unità immobiliari, salvo varianti, è pari a mq.. Articolo 7 Costo iniziale, ovvero prezzo iniziale di cessione, delle singole unità immobiliari Il costo iniziale, ovvero il prezzo iniziale di cessione, delle singole unità immobiliari di cui alla presente convenzione è determinato allo stesso modo con cui viene determinato, ai sensi dell articolo 17 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P., il prezzo iniziale di cessione di ciascuna unità immobiliare. Articolo 8 Revisione del prezzo delle unità immobiliari per le vendite successive In caso di vendita successiva alla prima, il prezzo massimo di cessione dell unità immobiliare, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, è così aggiornato: a) qualora sia trascorso almeno un biennio dalla data dell atto di acquisto/assegnazione, rivalutazione mensile mediante gli indici nazionali ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale del prezzo di acquisto/assegnazione dalla data di acquisto/assegnazione fino alla data della successiva vendita; b) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rivalutato mediante gli indici nazionali ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale dalla data di fine dei lavori fino alla data della vendita. Articolo 9 Diritto di prelazione Il Comune di Rimini si riserva il diritto di prelazione in ordine alla vendita degli alloggi oggetto della presente convenzione, qualora ricorrano le fattispecie di cui all articolo 18, comma 1, del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. Il diritto di prelazione di cui al precedente comma non può essere esercitato trascorso il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di essere intenzionato a vendere da parte del soggetto convenzionato; tale comunicazione, a pena di nullità, deve indicare anche il prezzo richiesto, che non potrà essere diminuito nella compravendita successiva al mancato esercizio del medesimo diritto. Nel caso di interventi destinati alla locazione per particolari categorie sociali quali studenti o lavoratori in mobilità territoriale, il diritto di prelazione può essere regolato dal Comune, prevedendolo fin dalla stipula anche a favore di altre istituzioni pubbliche (3). Articolo 10 Canone di locazione degli alloggi e revisione periodica. Il Soggetto attuatore può comunque pattuire canoni in misura inferiore a quelli massimi di cui ai titoli successivi. pagina 6 di 10

7 Titolo I - Periodo della locazione a termine Il presente titolo disciplina la locazione fino alla scadenza indicata al successivo articolo 11. Il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio e delle relative pertinenze è fissato in misura pari al 4,5% del rispettivo costo iniziale massimo, stabilito ai sensi del precedente articolo 7, e comunque deve essere non superiore all 80% di quello calcolato secondo le modalità stabilite dalla Legge 9/12/1998 n. 431 per la locazione a canone concordato, a fronte del contributo concesso di cui in premessa (...% del costo degli alloggi e delle relative pertinenze). Il canone determinato ai sensi del precedente comma non è comprensivo delle spese condominiali. I dati relativi alla consistenza degli alloggi e delle relative pertinenze, definiti dalla Superficie complessiva Sc calcolata così come definito dal precedente articolo 7, sono riportati nell allegata Tabella A/QE/LT, che indica, salvo varianti, per ogni unità immobiliare destinata alla locazione/godimento a termine il costo, il canone concordato ai sensi della Legge 431/1998, il canone da applicare (ridotto rispetto a quello concordato). La Tabella A/QE/LT potrà essere aggiornata e trasmessa in via definitiva al Comune di Rimini, che la recepirà con apposito atto prima della consegna degli alloggi. Il canone di locazione viene aggiornato secondo le modalità previste dagli accordi per i contratti a regime concordato, fermo restando l obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di locazione degli immobili di edilizia convenzionata, in particolare il divieto di variazioni con frequenza inferiore al biennio. Titolo II - Periodo successivo alla locazione a termine Il presente titolo disciplina l eventuale locazione trascorso il periodo obbligatorio della locazione fino alla scadenza della validità della presente convenzione, indicata al successivo articolo 12. Il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio e relative pertinenze è fissato in misura pari al 4,5% del rispettivo prezzo di cessione, stabilito e aggiornato ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, e comunque deve essere non superiore a quello calcolato secondo le modalità stabilite dalla Legge 431/1998 per la locazione a canone concordato, a fronte del contributo concesso di cui in premessa. Le modalità di revisione del canone e la durata del contratto sono determinate secondo le indicazioni della normativa vigente in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo e di edilizia convenzionata, in particolare sono vietate variazioni con frequenza inferiore al biennio. Articolo 11 Vincoli e requisiti soggettivi Gli assegnatari, gli acquirenti, i donatari e i locatari degli alloggi e delle rispettive pertinenze devono essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 14 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P., possesso che deve essere dimostrato, allegando agli atti di alienazione e ai contratti di locazione degli stessi immobili, che avvengano entro la validità della presente convenzione, idonee dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, compilate utilizzando i moduli all uopo predisposti dal Comune di Rimini. Il soggetto convenzionato è tenuto ad inserire nell atto di trasferimento degli immobili la seguente clausola da riportare nella nota di trascrizione, inviando poi al Comune di Rimini, a mezzo raccomandata, copia autentica della nota stessa: L acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Rimini in data.. rep. n. a rogito del Dott. e trascritta a Rimini in data.. col n..., accettandone i relativi effetti formali e sostanziali; si impegna inoltre ad inserire la presente clausola nel contratto di ulteriore trasferimento dell immobile stesso, e ad inviare a mezzo raccomandata al Comune di Rimini copia autentica della relativa nota di trascrizione, la quale deve riportare anche il prezzo di vendita.. I dati che devono completare la clausola si riferiscono alla presente convenzione. pagina 7 di 10

8 Copia autentica degli atti notarili di alienazione e dei contratti di locazione delle unità immobiliari convenzionate devono essere inviati all ufficio competente del Comune di Rimini relativamente a tutti i trasferimenti di proprietà o di uso che si verificheranno durante il periodo di validità della presente convenzione. Nel caso di finanziamenti pubblici e salve le modifiche della normativa vigente devono essere rispettate le condizioni disposte dalle procedure amministrative e finanziarie dei medesimi finanziamenti, qualora siano più restrittive rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione. L inosservanza delle disposizioni contenute nel comma precedente dà luogo alla revoca del beneficio concesso. Titolo I - Periodo della locazione a termine Gli alloggi e le relative pertinenze devono essere destinati alla locazione per un periodo minimo di anni.. (4) ed entro tale periodo non devono rimanere senza locatario oltre i sei mesi. Nel caso di assegnazione del contributo di cui in premessa, l alloggio deve essere occupato in modo continuativo e direttamente dal locatario/assegnatario e dal suo nucleo familiare. Il Soggetto attuatore può alienare l intervento nel suo complesso ovvero per blocchi unitari (esempio: un intero vano scale o corpo di edificio) a soggetti in possesso dei requisiti di cui all articolo 14, comma 2, della L.R. 24/2001, con esclusione delle vendite frazionate dei singoli alloggi e delle rispettive pertinenze. Al momento dell atto notarile di alienazione degli immobili, che dovrà prevedere espressamente la prosecuzione dei contratti di locazione e la destinazione alla locazione a termine, l acquirente sostituirà in tutto e a tutti gli effetti il soggetto convenzionato, nei suoi rapporti con il Comune di Rimini. Il prezzo di cessione dovrà essere comunque non superiore al prezzo definito al precedente articolo 7, cui va detratta la quota parte del contributo concesso dalla Regione, citato in premessa, rivalutato annualmente alla data della cessione mediante gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e rapportato proporzionalmente al numero di anni trascorsi dall erogazione rispetto al periodo minimo di locazione di cui al secondo comma del presente articolo. Tale costo, ipotizzato le unità immobiliari in uno stato di normale conservazione, può essere aggiornato secondo quanto previsto dall articolo 17, comma 10, del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. Nel caso in cui un alloggio si renda disponibile per il recesso del conduttore o per la risoluzione del contratto per sua colpa, il Soggetto attuatore è tenuto a sostituire il conduttore con altro in possesso dei requisiti richiesti, stipulando un contratto di durata uguale al periodo di tempo residuo; tale obbligo potrà non essere osservato qualora il periodo di tempo residuo sia inferiore a sei mesi e il Soggetto attuatore comunichi al Comune la sua intenzione di alienare l alloggio e le relative pertinenze ovvero di utilizzarla direttamente alle condizioni previste al successivo articolo 12. Nel caso di vendite successive il prezzo di cessione, ipotizzato le unità immobiliari in uno stato di normale conservazione, è così aggiornato rispetto al prezzo di acquisto: a) qualora sia trascorso almeno un biennio dalla data dell atto di acquisto, rivalutazione mensile mediante gli indici nazionali ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale del prezzo di acquisto dalla data di acquisto fino alla data della successiva vendita; b) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rivalutato mediante gli indici nazionali ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale dalla data di fine dei lavori fino alla data della vendita; c) detrazione della quota parte del contributo concesso dalla Regione al Soggetto attuatore originario, rivalutato annualmente alla data della cessione mediante gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e rapportato proporzionalmente al numero di anni trascorsi dall acquisto rispetto al periodo minimo di locazione di cui al primo comma del presente titolo. pagina 8 di 10

9 Titolo II - Periodo successivo alla locazione a termine Alla scadenza del periodo di cui al primo comma del precedente titolo i contratti di locazione sono risolti di diritto. Entro i sei mesi successivi il Soggetto attuatore può: a) rinnovare i contratti di locazione con i precedenti conduttori, qualora siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo, con le modalità di cui al titolo II del precedente articolo 10; b) comunicare al conduttore e al Comune la sua intenzione di destinare una o più unità immobiliari ad uso proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo; in questo caso il conduttore dovrà liberare l alloggio al ricevimento della comunicazione di disdetta e i subentranti dovranno assumere la residenza nell alloggio entro sei mesi dalla disponibilità dello stesso; trascorso inutilmente quest ultimo termine o, comunque, nel caso che gli alloggi liberati dai precedenti conduttori risultassero utilizzati per una destinazione diversa da quella comunicata, si applicano le disposizioni di cui all articolo 3 della Legge 431/1998; c) cedere i singoli alloggi secondo quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 della Legge 27/7/1978 n. 392, applicando le modalità di cui al precedente articolo 7, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo, e dando atto che le condizioni di pagamento del prezzo di vendita, comunicate dal Soggetto attuatore al conduttore e da questi accettate, sostituiscono le modalità di pagamento previste dall articolo 38, comma 4, della Legge 392/1978. Articolo 12 Durata della convenzione La presente convenzione vincola il Soggetto attuatore e i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di anni 30 dalla data della stipulazione. Articolo 13 Spese I frazionamenti catastali delle aree oggetto della presente convenzione sono a carico del Soggetto attuatore come pure gli oneri di registrazione e trascrizione dello stesso atto. Articolo 14 Controlli e sanzioni L attività di controllo sul rispetto di quanto previsto nella presente convenzione è di competenza comunale. Comportano per la parte inadempiente la risoluzione di diritto della presente convenzione i seguenti casi: a) annullamento o decadenza del titolo abilitativo all edificazione; b) inosservanza dei termini di inizio o fine lavori; c) decadenza dai contributi pubblici assegnati per inosservanza delle relative procedure amministrative e finanziarie; d) mancato rispetto dell obbligo di cedere nel suo insieme ovvero per blocchi unitari il patrimonio immobiliare destinato alla locazione a termine per il periodo minimo di cui al secondo comma del precedente articolo 11; e) mancato possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 da parte dei soci assegnatari o degli acquirenti di alloggi e relative pertinenze da soggetti convenzionati. La risoluzione di cui al precedente comma comporta l acquisizione al patrimonio comunale degli immobili convenzionati con le modalità di cui agli articoli 22 e 23 del vigente regolamento per le aree comprese nei P.E.E.P. e, fatti salvi maggiori danni, il pagamento al Comune di Rimini a titolo di penale di una somma pari al 10% della rispettiva quota parte del prezzo dell area oggetto dell intervento, fissato all art. 6 della presente convenzione e rivalutato annualmente mediante gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fino alla data della risoluzione, penale che verrà trattenuta dalla somma da rimborsare. pagina 9 di 10

10 In caso di inosservanza del capitolato di cui al precedente articolo 3, il Comune chiederà al soggetto convenzionato l adeguamento della costruzione fissando un congruo termine, decorso inutilmente il quale applicherà una sanzione pari al doppio della differenza tra il costo delle opere previste rispetto a quelle eseguite, stimata dall Ufficio Tecnico Comunale; in tale circostanza il calcolo del costo iniziale dell unità immobiliare terrà conto dei minori costi delle opere eseguite in difformità dalle prescrizioni del citato capitolato. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei costi e dei canoni di locazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente convenzione nel corso del periodo di validità è nulla per la parte di prezzo o di canone eccedente ai sensi dell articolo 8, comma 5, della Legge 28/1/1977, n. 10 (2). Nel caso di vendita di unità immobiliari convenzionate ad un prezzo inferiore a quello offerto al Comune di Rimini per l eventuale esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9, il venditore dovrà pagare al Comune di Rimini una sanzione pari alla differenza tra il prezzo richiesto al Comune di Rimini e quello ottenuto dalla vendita. Nell ipotesi di risoluzione della presente convenzione per colpa del Soggetto attuatore ed in presenza di finanziamenti regionali, il Comune procederà al recupero del contributo concesso (ovvero della riduzione del prezzo di acquisto goduta), così ricalcolato: - contributo concesso dalla Regione (ovvero riduzione del prezzo di acquisto goduta), maggiorato degli interessi legali dal momento dell erogazione alla risoluzione; - maggiorazione per penale pari al 10% della somma calcolata al capoverso precedente. L importo delle somme recuperate sarà comunicato alla Regione; questo resterà nelle disponibilità del Comune con il vincolo di destinazione ad interventi nel settore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il Comune relazionerà alla Regione annualmente in merito all attività di recupero e all utilizzazione dei recuperi stessi. Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile di avere preso visione delle clausole contrattuali di cui agli articoli 1, 2, 5, 9, 10, 11, 14 e di approvarli espressamente. p. il Soggetto attuatore p. il Comune di Rimini. E richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine ed ai margini degli altri fogli, dai comparenti e da me Notaio, previa lettura fattane agli stessi, che da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà. Consta l'atto, scritto da persona di mia fiducia, di n.... facciate intere e di n.... righe della presente facciata, fin qui. p. il Soggetto attuatore p. il Comune di Rimini. * * * * * Note: (1) Indicare di quale tipo di finanziamento si tratta: edilizia agevolata, edilizia agevolata con fondi di sovvenzionata, finanziamenti regionali, altre tipologie di finanziamenti. (2) La dizione andrà corretta all entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n (3) Per esempio Università o Aziende per il diritto allo studio. (4) La locazione a termine non deve essere inferiore a 10 anni. pagina 10 di 10

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