COMUNE DI VICENZA. Convenzione per la realizzazione di un programma di. edilizia residenziale convenzionata *****

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1 COMUNE DI VICENZA Convenzione per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale convenzionata *****. Avanti a me, dott. ( omissis ), Segretario Generale del Comune, sono comparsi oggi i Signori: ( omissis ), dirigente comunale, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Vicenza (codice fiscale ) nella sua qualità di Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune stesso. ( omissis ), domiciliato per la carica in ( omissis ), che interviene ed agisce in rappresentanza dell impresa BELLAVISTA Srl con sede in Vicenza, Contrà Porta Nova, n. 21 (codice fiscale e P.Iva ) nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società stessa, come risulta dal Certificato di iscrizione al registro

2 delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza. Premesso: - che il Comune di Vicenza, con deliberazione del Consiglio comunale n.149/27913 dell ha localizzato un programma edificatorio di edilizia residenziale convenzionata, avente le stesse caratteristiche e contenuti dell edilizia realizzata in aree Peep, entro il perimetro indicato nel P.R.G. come il Piano Particolareggiato n.2 (Fornaci Lampertico) per la realizzazione di mc , residenziali da parte delle ditte proprietarie delle aree incluse nello stesso piano; - che la ditta Bellavista Srl è proprietaria del terreno su cui il Consiglio comunale ha localizzato il programma costruttivo suddetto, approvandone in attuazione delle previsioni urbanistiche della zona P.P 2, il Piano di Lottizzazione (n.213) relativo all area Ex Fornaci - Lampertico (Delibere Consiglio Comunale n.57/1999 e n.76/2006); - che le relative convenzioni urbanistiche per l attuazione del Piano succitato, sono state stipulate in data e giusti atti

3 di cui al Repertorio n. 944/Racc. n.473 e n /Racc.n.3441 Notaio Dott. Loretta Munzio; - che il Consiglio comunale con provvedimento n.149/27913 del ha approvato anche il relativo schema di convenzione da stipulare per la costruzione di alloggi economico popolari sull area suddetta, modificato poi limitatamente agli artt. 7 e 8, con deliberazione consiliare n.88/36395 del Ciò premesso, detti Signori comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciato d accordo tra loro, e col mio consenso, alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue: 1)la ditta Bellavista Srl ha il diritto e l obbligo di costruire alloggi economico-popolari su parte dell area distinta al Catasto Terreni in Comune di Vicenza, foglio 45, Mappali nn e 1449 di aree 41.22, come meglio evidenziato in colore rosso nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera A.

4 Il volume massimo edificabile è di complessivi mc In ogni caso gli edifici, sotto l aspetto tipologico e grado di rifinitura, dovranno rispettare almeno le prescrizioni dei capitolati d appalto in uso presso l A.T.E.R. per la Provincia di Vicenza, per quanto non in contrasto con la presente convenzione. 2) La ditta Bellavista Srl provvederà alla progettazione ed esecuzione, a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione funzionali per la realizzazione del programma costruttivo in parola. Il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere approvato dalla Giunta comunale. Nel corso dei lavori l Ufficio Tecnico comunale effettuerà verifiche, controlli e collaudi. Fino alla consegna al Comune delle opere di urbanizzazione la ditta dovrà garantire l ordinaria manutenzione e la funzionalità delle opere stesse. 3) La concessione edilizia per la realizzazione dei presenti alloggi è stata richiesta in data n.747/2012 U.T. ed i lavori dovranno essere iniziati entro 120 giorni dal rilascio della concessione edilizia.

5 4) I lavori di Costruzione degli edifici e delle opere di urbanizzazione dovranno essere portati a termine entro mesi dall inizio, intendendosi per fine lavori, per quanto riguarda gli edifici, la data formalmente dichiarata dall Ufficio Tecnico Comunale in occasione della terza visita al cantiere di cui al successivo punto 7), e per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, il collaudo finale. Il Comune di Vicenza potrà, in base a motivata richiesta della ditta, accordare una sola proroga al termine suddetto per la durata massima di tre mesi. Il prezzo per la proroga viene fin d ora stabilito in 142,44 (centoquarantadue/44) (ex Lire rivalutando Indici ISTAT valore monetario) al giorno. In ogni caso il mancato rispetto del termine sopraccitato darà luogo al pagamento di una penalità pari a 4.273,16 (quattromiladuecentosettantatre/16) (ex Lire rivalutando Indici ISTAT valore monetario) per ogni mese di ritardo; per frazione di mese sarà calcolata proporzionalmente i trentesimi.

6 5) La Ditta dovrà assolvere direttamente al contributo di allacciamento stabilito dal Comitato Interministeriale Prezzi con il provvedimento n.42/1986, contributo che dovrà essere versato direttamente all Azienda erogatrice dell energia elettrica. 6) La ditta deve realizzare prima dell inizio dei lavori, una recinzione provvisoria di cantiere che dovrà essere tolta alla fine dei lavori. 7) Su richiesta obbligatoria della ditta verrà effettuata da parte dei funzionari dell Ufficio Tecnico comunale la verifica del rispetto delle prescrizioni relative agli edifici previste dalla presente convenzione, alle seguenti fasi: - all inizio dei lavori; - al solaio di copertura; - a fabbricato ultimato. Eventuali provvedimenti dell Amministrazione comunale dovranno essere assunti entro 30 giorni dalla richiesta di verifica; decorso tale termine la verifica si intenderà effettuata con esito positivo. 8) Ai sensi dell'art.35 della legge 865/71 e dell'art,46 della legge 457/78, gli alloggi costruiti in base alla presente convenzione potranno essere

7 ceduti in proprietà esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari costruiti in regime di edilizia convenzionata ferma restando la facoltà, per la ditta assegnataria, di cedere in blocco la proprietà degli alloggi ad un fondo comune di investimento immobiliare di Social Housing con mantenimento, in capo alla ditta assegnataria, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e con obbligo, per il Fondo avente causa, di procedere alla vendita e/o alla locazione dei singoli alloggi esclusivamente in favore di soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla presente Convenzione e dalla normativa pro tempore vigente in materia. La ditta assegnataria ha facoltà di cedere tutti gli alloggi a soggetti direttamente individuati, impegnandosi, tuttavia: - a dare adeguata pubblicizzazione dell'operazione edificatoria; - a verificare il possesso dei requisiti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, per tutti gli acquirenti; e ciò

8 tramite il deposito di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che gli acquirenti stessi avranno sottoscritto. Gli uffici comunali competenti effettueranno verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atti notori presentate dai concorrenti e verifiche su tutte le dichiarazioni medesime afferenti i singoli assegnatari. I contratti preliminari di compravendita dovranno contenere la clausola di non cedibilità del contratto stesso a terzi; nel caso di impossibilità da parte del promissario acquirente di perfezionare l'operazione, la cessione potrà avvenire solo ad altri aventi diritto. 9) Il prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti non potrà superare il costo a metro quadrato di 1.290,00 (Milleduecentonovanta/00), come fissato dalla deliberazione di Consiglio comunale n.93 del , quale prezzo massimo di cessione degli alloggi applicato al metro quadro di superficie complessiva, calcolata come definita dall art. 2 della Legge R.V n.42. Tale prezzo potrà essere aggiornato in base alle variazioni dell Indice Centrale della Statistica indici nazionali generali a decorrere dalla data del , e

9 dovrà intendersi omnicomprensivo, ad esclusione dei soli allacciamenti (contatori) alle forniture di luce, acqua e gas. In caso di cessione successive il prezzo degli alloggi, aggiornato su base Indici ISTAT, come sopra indicati, dalla data del rogito notarile di prima cessione, dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilito dalla seguente tabella: - da 0 a 5 anni 0% - oltre 5 e fino a 10 anni 0,2% all anno - oltre 10 e fino a 20 anni 0,3% all anno - oltre 20 e fino a 30 anni 0,5% all anno 10) In caso di locazione, i canoni non dovranno superare il 5% annuo del prezzo massimo determinato con i criteri di cui al precedente punto 9). 11) Eventuali spese condominiali di gestione e piccola manutenzione gravanti sui locatari dovranno in ogni caso essere quelle effettivamente sostenute dagli stessi. I canoni di locazione determinanti all inizio del rapporto locatizio potranno essere rivisti quando le variazioni dell indice dei prezzi all ingrosso calcolati dall ISTAT superino il 10% rispetto alla data di inizio della locazione o rispetto alla data

10 in cui sono state effettuate le precedenti revisioni del canone. Saranno in ogni caso fatte salve le norme di legge in materia. 12) Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e/o canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. In forza di eventuali trasferimenti degli immobili, gli assegnatari e/o acquirenti ed in seguito i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica della ditta concessionaria, relativamente a tutti i diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione. 13) In ogni caso per i primi cinque anni dalla data della licenza di abitabilità, il Comune di Vicenza avrà il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in caso di vendita degli alloggi costruiti in base alla presente convenzione. A tal fine dovranno essere comunicati al Comune i contratti preliminari o le proposte di vendita. La prelazione potrà essere esercitata dal Comune entro i successivi 120 giorni. Gli schemi degli atti di cessione degli alloggi dovranno essere inviati al Comune almeno dieci giorni

11 prima della stipula; in ogni caso dovrà essere trasmessa al Comune copia di detti atti. 14) È autorizzata la trascrizione della presente convenzione. In forza della trascrizione gli obblighi e i vincoli derivati dalla presente convenzione vincolano gli acquirenti e i loro aventi causa. 15) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della ditta. 16) Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dalla presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme delle leggi vigenti in materia.

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